CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II, n. 4

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 68-bis e 107: Nuova disciplina in materia di proposte di legge
d'iniziativa popolare e d'iniziativa dei Consigli regionali)

d'iniziativa del deputato MAGI

Presentata alla Presidenza della Camera il 18 novembre 2022

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta riproduce le modifiche in materia di proposte di iniziativa popolare introdotte nel Regolamento del Senato con la Riforma organica approvata il 20 dicembre 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2018. Questo, in primo luogo, al fine di rendere neutra per i presentatori la scelta di depositare una proposta alla Camera o al Senato e non determinare uno svantaggio per le proposte presentate alla Camera.
  A livello più generale, la presente proposta ha avuto origine nella XVIII legislatura, collocandosi nell'ambito di un più ampio dibattito in materia di iniziativa legislativa popolare culminato nelle abbinate proposte di legge costituzionali A.C. 726 (Ceccanti ed altri) e A.C. 1173 (D'Uva ed altri) che, modificando l'articolo 71 della Costituzione, con l'obiettivo di sollecitare una più ampia partecipazione della cittadinanza attiva alla vita politica del Paese, miravano a introdurre una procedura che, in taluni casi, avrebbe sottoposto il progetto di legge di iniziativa popolare (o, quantomeno, i princìpi fondamentali ivi contenuti) a consultazione referendaria per deliberarne l'approvazione.
  In particolare, il testo adottato come testo base dalla Commissione Affari Costituzionali stabiliva che una proposta di legge d'iniziativa popolare sarebbe stata sottoposta a referendum ove le Camere non la approvassero entro diciotto mesi o la approvassero con modifiche. Appare paradossale, tuttavia, che, contestualmente ad una discussione di tale portata, alimentata dalla volontà di rivitalizzare il circuito democratico, a fronte di una crisi della rappresentanza parlamentare che è stata opportunamente individuata dai presentatori delle proposte citate, il lavoro di elaborazione normativa e di raccolta di decine di migliaia di sottoscrizioni messo in atto dai promotori di proposte di iniziativa popolare depositate alla Camera sia abitualmente vanificato, nella maggioranza dei casi senza nemmeno che tali proposte inizino il loro iter parlamentare.
  Si consideri, infatti, che, dal 1979 alla fine della scorsa legislatura, sono state presentate più di 280 proposte di iniziativa popolare. Di queste, solo 4 sono diventate Pag. 2leggi, mentre oltre 160 (quasi il 60 per cento) non sono state nemmeno discusse; si tratta, quindi, di almeno 8 milioni di sottoscrizioni di cittadini raccolte inutilmente.
  In conclusione, va rilevato che il legislatore, nella XVIII legislatura, ha già ritenuto di rafforzare l'istituto dell'iniziativa popolare, avendo anche in quel caso rilevato la sussistenza di una condizione di crisi del circuito democratico rappresentativo, introducendo nell'ordinamento la facoltà di sottoscrivere le proposte di legge anche digitalmente, istituendo a tal fine una piattaforma pubblica digitale.
  Di qui la proposta di modificare il Regolamento della Camera affinché vengano superate ingiustificabili differenziazioni con l'altro ramo del Parlamento, e con l'obiettivo di rendere effettiva l'iniziativa legislativa popolare disciplinata in Costituzione.

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Testo del Regolamento

Modifica proposta

  Dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

Art. 68-bis.

  1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.

  2. Per le proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Esse, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnate alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sei mesi, delle disposizioni dell'articolo 107.

  3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare ad esse assegnate entro e non oltre un mese dal deferimento. Un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari della proposta di legge è audito dalla Commissione. L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, la proposta di legge è iscritta d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali.

  4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche alle proposte di legge presentate dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. Un rappresentante del Consiglio regionale proponente è audito dalla Commissione.

Art. 107.

Art. 107.

  1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiari l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

  1. Identico.

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  2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa a norma del comma 6 dell'articolo 25.

  2. Identico.

  3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.

  3. Identico.

  4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura e il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti, diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.

  Il comma 4 è abrogato.