CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 63-A

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
FORNARO, BERSANI, STUMPO, CONTE, DE LORENZO,
FASSINA, PASTORINO, TIMBRO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati

Presentata il 2 marzo 2022

(Relatore: STUMPO)

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 7 luglio 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di inchiesta parlamentare. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (Doc. XXII, n. 63), come risultante dall'unico emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione (Affari sociali);

   condivisa l'esigenza di accertare la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, nonché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di tale minerale;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di deliberare l'istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (Doc. XXII, n. 63 Fornaro);

   preso atto che all'istituenda Commissione si propone di affidare compiti di indagine sul fenomeno della presenza dell'amianto, di suoi impieghi illeciti o smaltimenti illegali, nonché valutazioni sulle modalità di svolgimento dei controlli e della bonifica dei siti, anche al fine di rendere più sostenibili i processi di smaltimento;

   valutate positivamente le finalità dell'iniziativa parlamentare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di inchiesta parlamentare recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati, come risultante dalla proposta emendativa approvata;

   considerato che la proposta mira a delineare il quadro delle responsabilità dell'attuale situazione, descritta dalla relazione illustrativa, che vede ancora la presenza di grandi quantità di amianto, ancora da bonificare e che ancora provoca vittime;

   condivisa la necessità di fare piena luce sul perdurare di una situazione che avrebbe dovuto essere superata da tempo ma che ancora produce conseguenze drammatiche;

   richiamato l'impegno profuso dalla XI Commissione sul tema delle conseguenze dell'esposizione all'amianto sui lavoratori, sia nella passata legislatura sia in quella in corso, suggellato con l'approvazione, il 4 marzo 2020, delle risoluzioni n. 8-00066, n. 8-00067, n. 8-00068, n. 8-00069, n. 8-00070 e n. 8-00071, firmate da rappresentanti di tutti Pag. 4i gruppi della Commissione, concernenti benefìci previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto;

   preso atto dei seguenti compiti della Commissione parlamentare di inchiesta: l'accertamento della dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, nonché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di tale minerale; la valutazione dell'idoneità dei controlli sull'attuazione della legislazione vigente in materia di amianto e sulle attività di bonifica dei siti, in relazione ai danni per la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comparto; l'indagine su eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, per lo svolgimento di attività illecite nelle operazioni di bonifica dei siti; la verifica della situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati; la valutazione dell'efficacia della legislazione vigente in materia di divieto di impiego dell'amianto e in materia di smaltimento dei materiali contenenti amianto; la verifica degli interventi del Ministero della salute e delle regioni competenti in materia di prevenzione, di cura e di ricerca medico-scientifica;

   udita la relatrice nella seduta del 28 giugno 2022, al cui intervento si riporta integralmente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 63, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati;

   rilevato che la deliberazione, in quanto istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta, attiene all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari e appare quindi riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «organi dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di inchiesta parlamentare

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

  1. Identico:

   a) accertare la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, nonché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di detto minerale;

   a) identica;

   b) valutare l'idoneità dei controlli sull'attuazione della legislazione vigente in materia di amianto e sulle attività di bonifica dei siti, in relazione ai danni per la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comparto, individuando eventuali responsabilità politiche e amministrative per la loro insufficienza od omissione;

   b) valutare l'idoneità dei controlli sull'attuazione della legislazione vigente in materia di amianto e sulle attività di bonifica dei siti, in relazione ai danni per la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comparto, analizzando le problematiche tecniche, economiche e normative che rendono difficoltosa la realizzazione degli interventi e individuando le possibili soluzioni operative per superarle, anche attraverso lo studio e la valorizzazione dei modelli territoriali virtuosi che prevedono strategie di collaborazione con soggetti privati per lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di accelerare e rendere più sostenibili i processi di smaltimento;

   c) indagare su eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, per lo svolgimento di attività illecite nelle operazioni di bonifica dei siti effettivamente o potenzialmente contaminati e nella gestione dei rifiuti contenenti amianto;

   c) identica;

   d) verificare la situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati;

   d) identica;

   e) valutare l'efficacia della legislazione vigente in materia di divieto di impiego dell'amianto e in materia di smaltimento dei materiali contenenti amianto, anche con riguardo all'idoneità del sistema dei controlli sull'applicazione delle normative e delle procedure;

   e) identica;

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   f) verificare gli interventi del Ministero della salute e delle regioni competenti in materia di prevenzione, di cura e di ricerca medico-scientifica.

   f) identica.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione)

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al primo periodo si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

  Identico.

  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

  4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3.

  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

  6. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

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Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

  Identico.

  2. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

  3. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

  4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4.

  Identico.

  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

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  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

  1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, a maggioranza anche relativa dei suoi componenti, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

  Identico.

  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

  5. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2022 e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.