CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 60

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
MICELI, SIANI, LATTANZIO, PICCOLI NARDELLI, PRESTIPINO, ROSSI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul disagio giovanile in Italia

Presentata il 17 novembre 2021

  Onorevoli Colleghi! – La pandemia di COVID-19 ha rappresentato un'esperienza traumatica e inaspettata che ha profondamente segnato la vita non solo degli adulti, ma anche di tanti bambini e adolescenti.
  Già nel 1988, nel corso della X legislatura, la Camera dei deputati ha istituito una «Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile» con il mandato di accertare «le cause generali e le specifiche motivazioni di disagio sociale e culturale relativamente alla condizione giovanile».
  Oggi, se, da un lato, è vero che la pandemia ha, almeno sul piano strettamente sanitario, colpito poco i bambini e in modo non grave, dall'altro, è innegabile che la stessa ha profondamente modificato la vita dei bambini e degli adolescenti.
  Il trauma legato alla chiusura delle scuole e alla limitazione alla libertà di movimento ha rappresentato senza dubbio un gravissimo danno per la socialità dei bambini, nonché per il loro normale sviluppo psicofisico.
  Se a questo si aggiunge che tanti bambini hanno visto morire nonni, zii e, in alcuni casi, anche genitori si comprende come la pandemia di COVID-19 abbia rappresentato per i nostri ragazzi una prova molto dura da metabolizzare e superare.
  Sono numerosi i danni della pandemia sui giovani. Innanzitutto sono da evidenziare quelli derivanti dalla violenza domestica. La permanenza forzata nelle case dei nuclei familiari ha, infatti, determinato un incremento di tali forme di violenza, lasciando molti bambini bloccati in casa, alla mercé di soggetti abusanti sempre più frustrati. Situazione aggravata dall'impatto del lockdown sui servizi di protezione e sull'operatività degli assistenti sociali che ha fatto sì che i bambini non avessero risorse a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Vittime tra le vittime sono stati i bambini con disabilità che, come non mai, hanno vissuto Pag. 2sulla loro pelle la duplice violenza di subire maltrattamenti e di non poterli denunciare.
  In secondo luogo, varie ricerche indicano che alti livelli di stress e isolamento possono influenzare lo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti, anche a lungo termine, pesando maggiormente su coloro che si trovano in situazioni di povertà economica, sociale, educativa; dall'indagine sull'impatto psicologico della pandemia di COVID-19 nelle famiglie in Italia promossa dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova e pubblicata a giugno 2020, è emerso che durante l'isolamento a casa per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 i disturbi del sonno, gli attacchi d'ansia, l'aumento dell'irritabilità sono i sintomi più frequenti di cui hanno sofferto i bambini e gli adolescenti nel nostro Paese.
  Anche il recente rapporto dell'Istituto superiore di sanità sulla promozione della salute mentale infantile in tempo di COVID-19, del 2020, ha raccolto le evidenze scientifiche sul tema, dalle quali si evince chiaramente l'esistenza di un rischio per la salute fisica e mentale per alcune fasce di popolazione, tra cui bambini e adolescenti – non necessariamente affetti da preesistenti difficoltà adattive – dovuto a fattori «stressogeni», quali l'isolamento in ambiente domestico, la chiusura prolungata della scuola, la mancanza di contatti fisici tra pari.
  Giorno dopo giorno emerge sempre più drammaticamente la realtà della pandemia di COVID-19 e dei gravi danni alla salute mentale di bambini e di adolescenti, i quali presentano non solo sintomi somatici, paura estrema di ammalarsi, ridotta concentrazione, umore deflesso, mancanza di energia, rabbia e aggressività, ma anche abuso di alcool, tabacco e sostanze stupefacenti. Gli scienziati avvertono che i danni potrebbero durare per anni qualora, per carenza dei servizi dedicati, sia territoriali sia ospedalieri, non si possa avere una rapida e reale presa in carico a livello preventivo e, quando necessario, terapeutico.
  Inoltre, si sono aggravati i fenomeni di cybercrime, baby-gang virtuali e cyber-bullismo. Il maggior uso di strumenti informatici e telematici e l'aumento dei periodi di permanenza in rete, spesso lontano dal controllo genitoriale, hanno favorito l'emersione di nuovi rischi per la sicurezza dei minori. Oltre ad un aumento dei fenomeni «tradizionali» di cybercrime si sono affacciati sullo scenario virtuale nuovi pericolosi fenomeni criminogeni, quali quello delle baby-gang virtuali: la rete è diventato il veicolo non solo per l'organizzazione di pestaggi, ma anche lo strumento di diffusione e di scambio di video violenti. Vittime e carnefici sono diventati in pratica protagonisti di web story su veri e propri fight club. Anche qui la rete è strumento per l'organizzazione del combattimento e mezzo di diffusione dello scontro o dello scambio di tutto quel materiale definito «gore», ossia immagini e filmati di violenze e abusi sessuali di indubbia ferocia ai danni di bambini e adolescenti, sui social network. Anche il cyber-bullismo ha fatto registrare un netto aumento delle denunce ( 96 per cento), con il coinvolgimento di bambini sempre più piccoli. Sempre nei primi quattro mesi dell'anno, sono già 77 le denunce che riguardano bambini sotto i 13 anni contro i 34 casi del primo quadrimestre del 2020.
  In questo contesto, nel 2020 la pandemia ha fatto registrare un aumento dei reati che colpiscono i minori: adescamento ( 5 per cento), maltrattamenti contro familiari e conviventi ( 3 per cento), pornografia minorile ( 20 per cento), sottrazione di persone incapaci ( 12 per cento). Ciò appare ancor più grave se si prende in considerazione che durante il periodo più buio dell'epidemia tutti gli altri reati sono diminuiti del 5 per cento. È quanto emerge dal report realizzato dalla direzione centrale della Polizia criminale in occasione della Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Nei primi quattro mesi del 2021 sono cresciuti i reati di adescamento di minorenni ( 18 per cento), violenza sessuale aggravata ( 11 per cento e violenza sessuale di gruppo ( 19 per cento). I reati più frequenti, tra quelli analizzati, sono: i maltrattamenti contro familiari e conviventi, la violazione degli obblighi di assistenza familiare e la Pag. 3violenza sessuale. Le bambine risultano vittime preponderanti per quasi tutte le tipologie di reato esaminate – con una percentuale al di sopra del 70 per cento, che supera l'80 per cento per il delitto di violenza sessuale in tutte le sue declinazioni – mentre i bambini registrano un'incidenza maggiore per i reati di abbandono di persone minori o incapaci, sottrazione di persone incapaci e abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Destano particolare preoccupazione i dati relativi alla violenza sessuale che, nell'intero periodo esaminato, presentano un elevato numero di vittime nella fascia di età compresa tra 15 e 17 anni, tale che la relativa incidenza risulta al di sopra del 60 per cento. Per quanto riguarda gli autori del reato, il genere maschile è predominante rispetto a quello femminile (l'87 per cento contro il 13 per cento), la nazionalità prevalente è quella italiana (72 per cento). Il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia on line ha rilevato che i reati di sfruttamento sessuale dei minori realizzati tramite social network, circuiti di file sharing e darknet hanno registrato gli incrementi più significativi. Bambini piccolissimi di età compresa tra 0 e 9 anni vengono adescati sui social network, sulle app di gioco e condotti «in relazioni tecnomediate di tipo abusante da adulti senza scrupoli»; solo nei primi quattro mesi di quest'anno si registrano 52 casi a fronte dei 41 dell'intero anno precedente.
  Aumentano poi i minori autori di reato. Negli ultimi cinque anni i dati relativi alle persone denunciate per aver commesso reati on line è cresciuto del 213 per cento. Ragazzi sempre più giovani che sono accusati di reati sempre più gravi: adolescenti che fanno circolare immagini sessuali di ex-fidanzate, si scambiano file pornografici e immagini di abusi sessuali di minori, insultano e denigrano compagni e conoscenti e intraprendono processi di radicalizzazione tali da inculcare e diffondere la cultura della violenza.
  In conclusione, occorrerà un serio intervento da parte dello Stato per arginare e contrastare i danni che la pandemia sta provocando tra i più giovani; investire nel diritto all'istruzione, sostenendo adeguatamente i nuclei familiari più disagiati e coinvolgendo in tale opera gli enti del Terzo settore e le altre forze sociali; investire nella famiglia e nella scuola è la via per vincere le preesistenti e le nuove disuguaglianze dilaganti nel campo minorile, con un approccio equo e solidale, al fine di ridurre il più possibile la disgregazione sociale.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti
della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata di sei mesi, una Commissione parlamentare di inchiesta sul disagio giovanile in Italia, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha i seguenti compiti:

   a) accertare le cause generali e le specifiche motivazioni del disagio sociale e culturale relativamente alla condizione dei giovani residenti in Italia;

   b) raccogliere ed elaborare documenti finalizzati a ricostruire le problematiche che affliggono i bambini, gli adolescenti e i giovani;

   c) approfondire il tema del disagio giovanile con specifico riferimento alle conseguenze psicosociali derivanti dal contesto pandemico da SARS-CoV-2;

   d) monitorare l'attuazione e gli effetti della normativa nazionale e regionale vigente in materia anche per individuare eventuali carenze della normativa stessa;

   e) effettuare una ricognizione e valutare le diverse iniziative portate avanti da istituzioni, associazioni e altri soggetti che operano nel contrasto dei fenomeni di disagio giovanile, anche al fine di individuare e diffondere le migliori pratiche dagli stessi elaborate, prevedendo il coinvolgimento di tali soggetti nella raccolta di dati statistici e nella produzione di rapporti periodici, in particolare con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, al fine di acquisire elementi di conoscenza sulle manifestazioni di tali fenomeni a partire dalle classi scolastiche;

   f) elaborare proposte, anche di carattere normativo, al fine di rendere più coordinataPag. 5 e incisiva l'iniziativa delle amministrazioni competenti nel contrastare i fattori principali che causano disagio e difficoltà nelle fasce d'età giovanili.

  3. La Commissione riferisce alla Camera ogniqualvolta lo ritenga necessario. Alla fine dei propri lavori presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisitiPag. 6 in materie attinenti ai compiti della Commissione.
  3. La Commissione può chiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste ad essa rivolte dalla Commissione l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3 e 4 sono coperti da segreto, nei termini stabiliti dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.
  9. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  10. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra Pag. 7persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite di 40.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.