Doc. XXII, n. 59

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa della deputata MAZZETTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del ciclo dei rifiuti prodotti dalle concerie del Valdarno e sulle attività illecite ad essa connesse

Presentata il 20 ottobre 2021

  Onorevoli Colleghi! – La proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del ciclo dei rifiuti prodotti dalle concerie del Valdarno e sulle attività illecite ad essa connesse nasce dai gravi fatti che stanno emergendo da un'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Firenze sulla presenza di ceneri di risulta dei rifiuti conciari classificati «Keu», altamente inquinanti, nonché di arsenico nella zona del Valdarno aretino.
  I rapporti dei consulenti chimici che nell'estate scorsa hanno prelevato campioni nei terreni inquinati e che hanno eseguito esami di laboratorio sono stati completati e consegnati agli inquirenti. I primi esiti mostrerebbero la presenza delle citate sostanze con valori che vanno oltre la soglia ammessa dalla legge. I siti presi in considerazione sono quelli oggetto di indagine fin dalle prime battute dell'inchiesta. Tra questi, almeno due si trovano in terra aretina, nel comune di Bucine.
  I siti trovati inquinati dalla presenza di «Keu» sono: un deposito a Massarosa (Lucca), il sotto strada di un tratto della strada regionale n. 429, nei pressi di Empoli (con valori che sarebbero anche 26 volte superiori a quelli consentiti), l'ex area Vacis a Pisa dove sono state realizzate opere stradali e di urbanizzazione (qui il solo cromo risulterebbe cinquanta volte oltre la soglia consentita), i terreni dell'azienda agricola «I Lecci», nel comune di Peccioli.
  Altri valori venti volte superiori sarebbero stati rilevati nell'area di Crespina Lorenzana (Pisa), nei pressi dei cantieri dell'acquedotto.
  Dalle indagini è emerso il coinvolgimento della 'ndrangheta anche in questo settore. In particolare, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, alcuni vertici della locale associazione dei conciatori hanno rappresentato il fulcro decisionale di tutto il sistema che operava mescolando le ceneri di risulta dei rifiuti conciari classificati «Keu», ossia altamente inquinanti, con altri materiali per riutilizzarli in attività edilizie; tra queste circa 8.000 tonnellate usate Pag. 2nella realizzazione del V lotto della strada regionale n. 429, nel tratto che collega le cittadine di Empoli e Castelfiorentino.
  Sono stati contestati a vario titolo i reati di associazione a delinquere aggravata dalla finalità dell'agevolazione mafiosa, di traffico illecito di rifiuti, di inquinamento e impedimento del controllo da parte degli organi amministrativi e giudiziari.
  Un ruolo centrale nell'inchiesta sarebbe rivestito da un soggetto ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia «legato alla cosca Grande Aracri» e considerato il referente della stessa per gli affari toscani.
  Molti di questi rifiuti sono stati trovati anche nel territorio del comune di Bucine (Arezzo), dove i rilievi hanno riscontrato la presenza di massicce dosi di inquinanti in materiali utilizzati per la costruzione di alcune abitazioni. Le tracce dei rifiuti si spingono anche in altri comuni e, a quanto pare, risulterebbe l'impiego di materiali inquinanti, nei lavori per la costruzione, oltre che di un tratto della strada n. 429, anche della pista dell'aeroporto militare di Pisa, solo per citare gli esempi più eclatanti.
  Al centro dell'inchiesta, oltre ai presunti referenti delle cosche, figurano anche rappresentanti delle famose concerie di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, e diversi esponenti (vecchi e nuovi) dell'associazione dei conciatori, che avrebbero esercitato la loro influenza anche a livello politico al fine di ottenere agevolazioni. Nell'indagine della Direzione distrettuale antimafia risulterebbero coinvolti anche esponenti politici della regione Toscana e locali per aver «agevolato» l'associazione dei conciatori «nel rilascio delle concessioni autorizzative e nelle emissioni di provvedimenti normativi, nonché ostacolando i controlli dell'autorità».
  Questa vicenda pone l'accento su una gravissima situazione che interessa la zona del Valdarno e che vede coinvolti non solo beni quali la salute e l'ambiente, ma anche la sicurezza pubblica, tramite il coinvolgimento della criminalità organizzata.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e funzioni
della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del ciclo dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni delle concerie del Valdarno e sulle attività illecite ad essa connesse, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti pericolosi nella zona del Valdarno aretino, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

   b) individuare le eventuali connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e le attività economiche di conciatura dei pellami;

   c) verificare lo stato di attuazione della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari della stessa;

   d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente, con particolare riferimento alle procedure di affidamento dei lavori e delle opere pubbliche nell'area del Valdarno aretino;

   e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali nell'area del Valdarno e le relative procedure di affidamento;

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   f) individuare e proporre le soluzioni di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune al fine di rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali nel contrasto di tali attività e di rimuovere le disfunzioni accertate, anche attraverso la proposta di recepire normative previste da direttive dell'Unione europea non ancora introdotte nell'ordinamento italiano e da trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

  3. La Commissione riferisce alla Camera periodicamente e alla fine dei propri lavori circa i risultati della propria attività.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da ventidue deputati scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

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  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
  5. La Commissione ha facoltà di acquisire dagli organi e dagli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle funzioni della stessa Commissione.
  6. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento Pag. 6 interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite di 75.000 euro per l'anno 2021 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.