Doc. XXII, n. 54

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
ZIELLO, BAZZARO, BIANCHI, CAPITANIO, ANDREA CRIPPA, FIORINI, FOGLIANI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACOMETTI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, PANIZZUT, PATELLI, POTENTI, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su attività illecite di trattamento e smaltimento di rifiuti in Toscana

Presentata il 13 maggio 2021

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di inchiesta parlamentare è volta a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in Toscana e, in particolare, a indagare sul rapporto tra le organizzazioni criminali, le cosiddette «ecomafie», e le attività collegate al settore dei rifiuti. Una recente inchiesta della direzione distrettuale antimafia (DDA) di Firenze in merito al trattamento degli scarichi e al ciclo di trattamento dei rifiuti delle concerie di Santa Croce sull'Arno ha portato alla luce le forti influenze della 'ndrangheta in Toscana. A tale proposito, si ricorda che un emendamento in materia di scarichi industriali alla legge regionale 1° marzo 2016, n. 20, presentato in sede di esame del relativo progetto di legge e poi approvato, secondo la procura avrebbe palesemente favorito l'attività illegale di scarico dei rifiuti degli imprenditori coinvolti nella citata inchiesta della DDA di Firenze. È ormai evidente la capacità delle ecomafie di stabilire rapporti con l'imprenditoria legale, con i liberi professionisti, con i funzionari della pubblica amministrazione e con gli organi politici.
  L'impatto, economico, ambientale e sociale di questo fenomeno appare sempre più devastante e richiede un'indagine seria e capillare sull'eventuale esistenza di comportamenti illeciti da parte degli amministratori pubblici toscani, dei funzionari e dei legislatori e, conseguentemente, sui modi per prevenire le infiltrazioni mafiose.
  Per le ragioni sinteticamente esposte, i proponenti ritengono opportuna l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su attività illecite di trattamento e smaltimento di rifiuti in Toscana, con il compito di indagare su tali attività e sulle eventuali responsabilità politiche degli amministratori locali.

Pag. 2

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta su attività illecite di trattamento e smaltimento di rifiuti in Toscana, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di svolgere accertamenti sul ruolo delle associazioni mafiose nella gestione illegale del ciclo dei rifiuti in Toscana e sui legami tra queste ultime e gli amministratori locali e in particolare:

   a) di svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni coinvolte o comunque collegate a tali attività, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

   b) di individuare le eventuali connessioni tra le attività illecite di cui alla lettera a) e altre attività economiche, con specifico riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali, provinciali, regionale e interregionali;

   c) di verificare l'eventuale esistenza di comportamenti illeciti da parte di pubbliche amministrazioni e di soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti in Toscana.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

Pag. 3

  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti Pag. 4 giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Pag. 5

  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 80.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Durata)

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e riferisce alla Camera dei deputati con una relazione finale sui risultati delle sue indagini nonché ogni volta che lo ritenga opportuno.