CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 52

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato SGARBI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra la politica e la magistratura e su eventuali interferenze rispetto alle funzioni degli organi politici e di Governo

Presentata il 15 aprile 2021

  Onorevoli Colleghi! — Con il presente atto d'iniziativa si propone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra la politica e la magistratura e su eventuali interferenze rispetto alle funzioni degli organi politici e di Governo.
  Fermo restando che l'accertamento delle responsabilità penali individuali è funzione esclusiva dell'autorità giudiziaria, preme sottolineare che è invece prerogativa del Parlamento accertare, mediante una Commissione parlamentare di inchiesta all'uopo istituita, eventuali responsabilità politiche e amministrative di tutti coloro che hanno contribuito al verificarsi della situazione inquietante descritta dal dottor Luca Palamara nel libro «Il Sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura Italiana», che descrive tutti gli attacchi giudiziari che settori politicizzati della magistratura avrebbero recato ai Governi italiani negli ultimi due decenni, da quello di Romano Prodi a quello di Silvio Berlusconi, a quello di Matteo Renzi fino a quello nel quale Matteo Salvini esercitava la funzione di Ministro dell'interno; ne emerge un quadro preoccupante, qualora sia accertato, di condizionamenti operati da una parte della magistratura sulla vita democratica del paese e di interferenze esercitate da magistrati politicamente schierati (segnatamente nella sua corrente di sinistra, rappresentata dall'associazione Magistratura democratica) nei riguardi dell'attività dei Governi.
  Già da tempo, almeno da un anno, vi era la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che ricostruisse lo svolgimento dei rapporti tra la politica e la magistratura negli ultimi trenta anni nonché i condizionamenti eventualmente individuati rispetto all'attività di governo e, in generale, alla vita politica nazionale e che esaminasse l'influenza eventualmente esercitata da parte di correnti politicamente connotate rispetto all'organizzazione della magistratura, all'esercizio di attività giudiziarie e funzioni giurisdizionaliPag. 2 e all'attività degli organi politici e di Governo.
  La pubblicazione del libro «Il Sistema» rende oggi sempre più urgente la necessità politico-istituzionale di fare luce sulle dinamiche e sugli effetti di tali relazioni sulla vita civile e politica dell'Italia, risalendo alle prime manifestazioni emerse con evidenza nella crisi politica verificatasi all'inizio degli anni Novanta.
  È fuori di dubbio, infatti, che in un Paese democratico la magistratura debba essere imparziale e non agire in favore o contro ideologie politiche e che essa debba tutelare i diritti dei cittadini e non conculcarli abusando delle proprie funzioni e dei connessi poteri.
  Ritengo che questa sia materia di interesse pubblico, tale da giustificare l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, atteso che il buon funzionamento della magistratura, il rispetto delle norme che disciplinano il conferimento degli incarichi direttivi degli uffici giudiziari e il rispetto dei diritti costituzionali nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali devono costituire un patrimonio condiviso da tutte le parti politiche.
  Sottopongo pertanto alla Camera la presente proposta con l'auspicio che si giunga finalmente all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, che sola potrà accertare la sussistenza e la portata dei fatti denunziati ed eventuali responsabilità politiche o amministrative che vi siano connesse.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra la politica e la magistratura e su eventuali interferenze rispetto alle funzioni degli organi politici e di Governo negli ultimi trenta anni, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione indaga sui rapporti tra la politica e la magistratura e sulle eventuali interferenze subite in relazione a ciò dai Governi italiani negli ultimi trenta anni, sui condizionamenti che ne siano derivati rispetto allo svolgimento della vita democratica del Paese e sul ruolo svolto da parte di correnti politicamente connotate nell'ambito della magistratura.
  3. La Commissione ha, in particolare, i seguenti compiti:

   a) ricostruire in maniera puntuale, attraverso l'acquisizione di testimonianze, atti e documenti e l'eventuale esame di pubblicazioni di carattere saggistico, memorialistico o giornalistico, lo svolgimento dei rapporti tra la politica e la magistratura negli ultimi trenta anni nonché gli eventuali condizionamenti che ne siano derivati rispetto all'attività di governo e, in generale, alla vita politica nazionale nei diversi settori;

   b) accertare se nell'ambito dei rapporti di cui alla lettera a) si siano verificati fatti o condotte che abbiano determinato la lesione di fondamentali diritti civili e politici garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;

   c) esaminare l'influenza eventualmente esercitata da parte di correnti politicamente connotate rispetto all'organizzazione della magistratura, all'esercizio di attività giudiziarie e funzioni giurisdizionaliPag. 4 e all'attività degli organi politici e di Governo;

   d) individuare eventuali responsabilità politiche o amministrative di esponenti politici, magistrati o altri soggetti in relazione a quanto accertato ai sensi delle lettere a), b) e c).

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
  4. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione. Entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione, limitatamente alle indagini di propria competenza, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativiPag. 5 a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

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Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.