Doc. XXII, n. 47

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
ANDREA ROMANO, BURATTI, CANTINI, CENNI, CIAMPI, CRITELLI, DI GIORGI, FRAILIS, LOTTI, MARAIA, MULÈ, MURA, NARDI, PELLICANI, PEZZOPANE, ROSSI, SANI, SERRACCHIANI, VALLASCAS, VISCOMI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

Presentata il 1° dicembre 2020

Pag. 1

  Onorevoli Colleghi! – L'incendio del traghetto «Moby Prince», avvenuto davanti al porto di Livorno il 10 aprile 1991, è costato la vita a centoquaranta persone e rappresenta la più grave catastrofe della marineria civile nella storia della Repubblica italiana. Eppure, a quasi trent'anni di distanza da quella notte, l'Italia non conosce le cause né le responsabilità di quella strage, nonostante il lavoro svolto dalla magistratura e le risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto «Moby Prince», che operò presso il Senato della Repubblica tra il luglio 2015 e il dicembre 2017.
  La mancanza di verità su una pagina tanto dolorosa nella nostra storia nazionale rappresenta una ferita che può e deve essere sanata dalle istituzioni repubblicane, proseguendo nell'accertamento dei fatti e illuminando le tante zone d'ombra che continuano a gravare sulle circostanze di quel disastro.
  Il percorso giudiziario ha visto nel 1998 l'assoluzione di tutti gli imputati nel primo grado e poi la dichiarazione della prescrizione in appello, quindi la riapertura dell'inchiesta nel 2006 e la sua successiva archiviazione nel 2010.
  La relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta ha sottolineato di non concordare «con le risultanze cui è pervenuta l'Autorità giudiziaria in esito ai vari procedimenti che hanno riguardato la tragedia» e ha in particolare argomentato il proprio dissenso rispetto alla tesi che ha sorretto le sentenze di assoluzione e archiviazione: quella della «riconducibilità della tragedia alla presenza della nebbia e alla condotta colposa, in termini di imprudenza e negligenza, avuta dal comando del traghetto Moby Prince» (tutti i cui componenti Pag. 2sono periti nel rogo). Una valutazione – quella della Commissione d'inchiesta – sorretta da un'imponente mole di lavoro istruttorio condivisa da tutti i gruppi parlamentari e ben rappresentata dalla relazione finale approvata il 22 dicembre 2017, nella quale sono descritti in dettaglio tutti gli importanti elementi di novità emersi nel corso delle numerose audizioni e tali da trasformare radicalmente il quadro degli elementi su cui hanno finora poggiato le conclusioni della magistratura.
  Ciò nonostante, la verità giudiziaria rimane attualmente quella che conosciamo: l'assenza di qualsivoglia certezza sulle cause e sulle responsabilità della catastrofe del 10 aprile 1991. Se nel dicembre 2018 la procura della Repubblica di Livorno ha acquisito gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta, senza tuttavia riaprire le indagini, è del novembre 2020 la sentenza del tribunale civile di Firenze con la quale si nega ai familiari delle vittime il diritto al risarcimento con la motivazione secondo cui ogni ipotesi di addebito «deve ritenersi prescritta per il decorso del termine di due anni dalla data della sentenza della corte di appello penale di Firenze divenuta irrevocabile» dal 5 febbraio 1998, aggiungendo altresì che le risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta devono ritenersi «un atto politico che non supera quanto è stato già accertato a livello penale».
  Al di là della valutazione espressa dal giudice nei confronti del lavoro e delle conclusioni di una Commissione parlamentare di inchiesta che, come ogni altra analoga Commissione, ha proceduto alle indagini e agli esami «con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria», la mancanza di verità riconosciute dalle istituzioni repubblicane e delle relative conseguenze civili e penali rende indispensabile una nuova iniziativa parlamentare affinché l'Italia conosca nel dettaglio le ragioni e le responsabilità di quanto accadde al traghetto «Moby Prince» e affinché le relative indagini giudiziarie siano riaperte per giungere ad una valutazione coerente con i numerosi fatti nuovi emersi nel corso di questi anni.
  Tutti noi, parlamentari della Repubblica, siamo chiamati a contribuire all'accertamento di una verità che non può essere sacrificata al mero trascorrere degli anni. Ce lo chiedono le centoquaranta vittime di quella catastrofe, i loro familiari e la stessa coscienza pubblica di una democrazia la cui credibilità poggia anche sulla capacità di far luce sulle pagine più dolorose della propria storia.
  Per queste ragioni, proponiamo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta presso la Camera dei deputati che, movendo dall'attività e dalle conclusioni della Commissione già promossa dal Senato nel corso della XVII legislatura, ne completi il lavoro acquisendo nuovi elementi indispensabili al completamento del quadro già delineato dalle indagini giudiziarie e dalla prima Commissione di inchiesta, che fornisca all'Italia e dunque anche all'autorità giudiziaria un quadro ancora più preciso e tale da rendere indispensabile la riapertura delle indagini e l'accertamento di cause, circostanze e responsabilità di quella catastrofe.

Pag. 3

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, competenze e
durata della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare le cause della collisione del traghetto «Moby Prince» con la petroliera «Agip Abruzzo», avvenuta il 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno, e le circostanze della morte di centoquaranta persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio in conseguenza della collisione.
  2. La Commissione presenta alla Camera dei deputati, ogni sei mesi, una relazione sullo stato dei propri lavori.
  3. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, nomina il presidente della Commissione, scegliendolo al di fuori dei componenti di cui al comma 1.
  3. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente stesso, da due vicepresidenti e da due segretari Pag. 4eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della medesima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
  4. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede all'eventuale sostituzione di componenti della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti)

  1. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  2. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di Pag. 5atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 1 e 2 siano coperti dal segreto.
  4. La Commissione acquisisce ed esamina la documentazione raccolta e le relazioni presentate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, istituita nella XVII legislatura con deliberazione del Senato della Repubblica 22 luglio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015.
  5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 5.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento Pag. 6 interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni che ritenga opportune.
  4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.