Doc. XXII, n. 44

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
UBALDO PAGANO, SIANI, MELILLI, ASCANI, BURATTI, CENNI, CIAMPI, CRITELLI, FIANO, FRAGOMELI, INCERTI, MURA, NARDI, PEZZOPANE, PIZZETTI, ROSSI, SENSI, SERRACCHIANI, SOVERINI, VERINI, ZARDINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'omicidio di Angelo Vassallo

Presentata il 4 settembre 2020

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  Onorevoli Colleghi! – La sera del 5 settembre 2010, intorno alle ore 22,15, ad Acciaroli, una frazione di Pollica (Salerno), mentre rincasava alla guida della sua automobile, Angelo Vassallo, il sindaco della città appena rieletto, è stato ucciso da uno o più attentatori con nove colpi di arma da fuoco.
  Sebbene sia stata avanzata dal pubblico ministero incaricato delle indagini l'ipotesi di un'origine camorristica dell'omicidio, la matrice dell'atto è ancora ignota, così come l'identità degli attentatori.
  Angelo Vassallo, simbolo di legalità e di buona amministrazione per un'intera comunità, sembrerebbe essere stato ucciso proprio a causa della sua opposizione a pratiche illegali e al suo indefesso impegno per la tutela del territorio e dell'ambiente e per la difesa dell'integrità della comunità di Pollica.
  A quasi dieci anni dalla triste vicenda, l'irrisolto caso dell'omicidio di Angelo Vassallo resta una ferita profonda nel cuore delle istituzioni repubblicane e della vita democratica del nostro Paese. L'opinione pubblica nazionale e le comunità locali, fortemente turbate dall'accaduto sin dai primi momenti, non hanno mai smesso di chiedere la verità sulle circostanze che hanno portato alla morte di Vassallo. In questi anni, infatti, diverse testate giornalistiche e televisioni locali e nazionali hanno dedicato ampia attenzione al caso, sempre nell'intento di fare luce su uno degli episodi più sconcertanti della storia nazionale. Libri e inchieste di ogni tipo hanno tentato di approfondire la vicenda, cercando di fare chiarezza sulle tante ombre e sugli aspetti più oscuri che circondano il caso.
  Più di recente, rivelazioni e dichiarazioni inedite e nuovi e rilevanti elementi di Pag. 2indagine hanno suscitato ulteriori interrogativi e riacceso l'interesse sul caso. Tutto ciò ci ha ricordato – qualora ce ne fosse bisogno – chi è stato Angelo Vassallo. Un uomo che si è dedicato con passione e competenza a perseguire il bene della propria comunità, che si è schierato con i suoi concittadini contro ogni forma di sopruso e di ingiustizia e che ha sempre favorito la legalità, sfidando a viso aperto la criminalità organizzata.
  Il nostro ruolo di parlamentari, la nostra coscienza politica e civile e la fedeltà ai valori su cui si fonda la nostra Repubblica ci impongono di esercitare le prerogative costituzionalmente previste affinché si tenti di fare il possibile per dare dignità alla scomparsa di un esemplare uomo delle istituzioni, qual è stato Angelo Vassallo, attraverso la ricerca della verità sul suo omicidio.
  Per queste ragioni, con la presente proposta, chiediamo che sia istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo, nella consapevolezza di compiere, con questo gesto, il miglior servizio nei confronti dei cittadini e delle istituzioni del nostro Paese, per la tutela del valore inestimabile della verità.
  Di seguito si illustrano gli articoli della presente proposta di inchiesta parlamentare.
  L'articolo 1 istituisce la Commissione ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e ne indica le funzioni.
  L'articolo 2 assegna alla Commissione il termine di ventiquattro mesi per completare i lavori e prevede che essi si concludano con una relazione da presentare alla Camera dei deputati.
  L'articolo 3 disciplina le modalità di composizione della Commissione, nonché quelle di elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.
  Gli articoli 4 e 5 precisano i poteri e i limiti della Commissione rispettivamente in materia di acquisizione di documenti e atti e di audizioni a testimonianza.
  L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segretezza per i componenti della Commissione e per i collaboratori, i funzionari e il personale a vario titolo coinvolto.
  L'articolo 7 prevede l'adozione di un regolamento interno della Commissione, individua le risorse per il funzionamento della Commissione medesima e stabilisce che essa possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo, di seguito denominata «Commissione».
  2. Alla Commissione sono affidate le seguenti funzioni:

   a) verificare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che hanno portato all'omicidio di Angelo Vassallo, nonché ricostruire in maniera puntuale le circostanze che hanno portato a tale omicidio;

   b) analizzare le modalità, la completezza e l'attendibilità dell'operato delle amministrazioni dello Stato, anche in relazione alle inchieste svolte, e accertare eventuali inadempienze o ritardi nonché le eventuali lacune o carenze nelle indagini.

Art. 2.
(Durata)

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.
  2. Decorsi dodici mesi dalla sua costituzione, la Commissione presenta alla Camera dei deputati, entro i quindici giorni successivi, un documento sull'attività svolta.
  3. Entro quindici giorni dal termine dei suoi lavori, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze dell'inchiesta, sui problemi eventualmente rilevati e sulle misure, di ordine legislativo e amministrativo, che ritenga utili per la loro soluzione. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 3.
(Composizione)

  1. La Commissione è composta da venticinque deputati scelti dal Presidente della Pag. 4Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dalla Commissione tra i suoi componenti ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 4.
(Poteri e limiti)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti da segreto.
  5. La Commissione ha facoltà di acquisire dagli organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle funzioni di cui all'articolo 1.

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  6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  7. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.
(Audizioni a testimonianza)

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nelle funzioni della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
  2. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  3. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 6.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a Pag. 6conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 8.

Art. 7.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di euro 40.000 annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.