Doc. XXII, n. 38

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
STUMPO, ROSTAN, FORNARO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sullo stato della sanità nella regione Calabria

Presentata il 3 luglio 2019

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  Onorevoli Colleghi! — Lo stato della sanità in Calabria è disastroso e le conseguenze sono pagate dai cittadini con un livello delle prestazioni non sufficiente e con una spesa che pesa sui calabresi senza alcuna corrispondenza con i servizi erogati.
  Notevoli criticità sono state rilevate dalla Corte dei conti per quanto riguarda sia gli aspetti economici e finanziari, sia i livelli essenziali di assistenza, con un disavanzo che non diminuisce.
  Questo ha significato non solo il blocco del turnover ma anche ulteriori aumenti della tassazione regionale, ormai insostenibile per i calabresi
  Non a caso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha definito la regione Calabria «tra le più abbandonate del Sud, con una sanità disastrata e una criminalità insidiosissima».
  Esiste, nella sanità calabrese, una grave situazione di disordine e di incertezza finanziaria; si è assistito a un sistematico saccheggio delle risorse delle aziende sanitarie provinciali (ASP), del quale si sono occupate anche le indagini giudiziarie, che avrebbero accertato casi di doppi pagamenti e di transazioni false.
  Non è comprensibile come si sia ancora in ritardo rispetto al rientro del debito al 2012, con il dubbio che non si abbia neanche la consapevolezza dell'ammontare del debito stesso. Tali problematiche sono evidenziate dal fatto che tra il 2016 e il 2018 si sono insediati 500 commissari ad acta e tale avvicendamento ha comportato persino un incremento del debito originario.
  Gli stessi compiti di controllo sono venuti meno causando danni enormi alle ASP, come avvenuto nella certificazione di debiti non dovuti, che ha dato vita, per esempio, alla Bad Debt Entity a Catanzaro, che, tra il 2010 e il 2014, ha pagato debiti delle ASP che in molti casi sembrerebbero sospetti.
  Inoltre, sembrerebbero sussistere ragioni fondate per ritenere che nelle aziende sanitarie in Calabria si siano concentrati Pag. 2poteri e collusioni affaristiche e di condizionamento mafiosi: si tratta di aspetti inquietanti, che devono essere indagati e accertati anche attraverso un'inchiesta parlamentare che accerti lo stato della sanità in Calabria.
  Nella riunione, svoltasi il 4 aprile 2019, del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato Lea) questi hanno rilevato che la regione Calabria, al quarto trimestre 2018, presentava un disavanzo di 169 milioni di euro. Nonostante il conferimento delle coperture, il risultato di gestione evidenziava ancora un disavanzo di 62 milioni di euro. A detta dei due soggetti di controllo, con il disavanzo registrato si realizza la condizione per l'applicazione degli automatismi fiscali, ovvero l'ulteriore incremento delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura di 0,15 e 0,30 punti percentuali, nonché l'applicazione del blocco automatico del turnover nel servizio sanitario regionale.
  Per questo si propone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che punti ad accertare e a verificare non solo lo stato della sanità, ma anche le criticità e le responsabilità che hanno portato la sanità regionale nell'attuale stato di dissesto, che ha pesantissime ricadute sui cittadini calabresi e che viene da più parti segnalato e, pertanto, ha bisogno di essere indagato.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione)

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sanità nella regione Calabria, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità dello stato in cui versa la sanità nella regione Calabria, sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché sulle cause di carattere normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e di controllo che hanno contribuito alla formazione di un disavanzo sanitario non sanabile autonomamente dalla regione Calabria.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione)

  1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.
  4. La Commissione, al termine dei suoi lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta. Può altresì presentare relazioni qualora si evidenzino Pag. 4 casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario.

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) indagare sui fenomeni di inefficiente o cattiva gestione delle risorse e dei fondi del servizio sanitario della regione Calabria nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che abbiano determinato indebiti esborsi di denaro pubblico nel comparto sanitario;

   b) accertare lo stato della sanità della regione Calabria, con particolare riferimento alla gestione delle risorse finanziarie e del debito, verificando altresì se siano stati effettuati pagamenti indebiti;

   c) accertare lo stato del patrimonio immobiliare appartenente al servizio sanitario regionale, nonché la destinazione e l'uso del patrimonio medesimo;

   d) verificare gli affidamenti di servizi a imprese esterne per accertare se esse siano in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione antimafia e, in caso contrario, individuare le eventuali responsabilità per l'illegittimo affidamento;

   e) verificare se vi siano stati condizionamenti da parte della criminalità organizzata nella gestione della sanità da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione;

   f) verificare la correttezza della gestione dei singoli servizi sanitari regionali ed eventuali responsabilità da parte degli amministratori in caso di irregolarità;

   g) verificare l'efficienza organizzativa, la consistenza dell'organico del personale medico e paramedico, nonché la dotazione di apparecchiature clinico-diagnostiche e l'adeguatezza delle strutture sanitarie pubbliche e private, evidenziando le eventuali carenze riscontrate;

   h) verificare il livello della formazione degli operatori sanitari e l'esistenza di eventuali Pag. 5 carenze nell'esercizio dell'attività organizzativa e manageriale;

   i) verificare la correttezza delle procedure per la nomina dei direttori sanitari, in relazione alla valutazione delle loro competenze, nonché i risultati della loro attività negli ultimi cinque anni;

   l) verificare la correttezza e l'efficienza della gestione amministrativa degli enti del servizio sanitario regionale da parte dei direttori generali.

  2. La Commissione ha, inoltre, il compito di:

   a) acquisire, con la collaborazione della regione Calabria, i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali e operative delle attività delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

   b) accertare l'esistenza di sprechi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale;

   c) verificare la sostenibilità e l'adeguatezza della programmazione economico-finanziaria e contabile e dei relativi provvedimenti attuativi, relativi al settore sanitario;

   d) accertare il livello della spesa direttamente sostenuta dai cittadini nelle strutture del servizio sanitario regionale;

   e) valutare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, il livello di qualità e di efficacia dei trattamenti effettuati e la diffusione dei metodi di verifica e di revisione della qualità, valutandone la ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;

   f) verificare la trasparenza delle procedure di affidamento delle forniture di beni e di servizi e l'economicità delle scelte effettuate;

   g) verificare l'adeguatezza delle strutture e delle tecnologie sanitarie in relazione alle esigenze dei soggetti fruitori del servizio sanitario regionale calabrese;

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   h) verificare il rispetto degli obiettivi nazionali di ristrutturazione della rete ospedaliera, al fine di accertare i livelli di riduzione dei ricoveri impropri e di soddisfazione della domanda di prestazioni assistenziali di riabilitazione e di lungodegenza;

   i) verificare lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare e la corrispondente accessibilità del servizio da parte degli utenti;

   l) verificare lo stato di attuazione e il funzionamento, a livello regionale, del numero unico per l'emergenza-urgenza 118 e della correlata organizzazione ospedaliera di pronto soccorso e di rianimazione;

   m) verificare l'adeguatezza e la coerenza con la legislazione vigente delle procedure adottate dalla regione Calabria in materia di accreditamento delle strutture sanitarie private e di stipulazione degli accordi contrattuali, valutando la corrispondente esistenza di un'offerta di servizi sufficientemente ampia e adeguata alla domanda degli utenti;

   n) verificare l'adeguatezza delle strutture sanitarie private accreditate e delle spese sostenute per i ricoveri in convenzione, in particolare nei settori della psichiatria, delle dipendenze patologiche e dell'assistenza agli anziani;

   o) verificare l'esistenza di adeguati strumenti di controllo della spesa farmaceutica e di promozione di un consumo appropriato di medicinali, atti a garantire il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente;

   p) verificare la sostenibilità finanziaria e l'adeguatezza delle politiche relative al personale, nonché la trasparenza delle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;

   q) verificare la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e delle altre strutture erogatrici di servizi sanitari;

   r) valutare le conseguenze derivanti dall'incompleta o tardiva erogazione delle Pag. 7somme spettanti alle strutture sanitarie private accreditate, gestite da soggetti privati che operano senza fini di lucro;

   s) verificare l'esistenza di adeguate procedure e di sedi di monitoraggio e di controllo della qualità, efficacia e appropriatezza del servizio erogato a livello regionale e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;

   t) valutare lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di riduzione delle liste di attesa, secondo le indicazioni fornite dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 di cui all'intesa 21 febbraio 2019, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 28/CSR).

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
  3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
  4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
  5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

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  6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione, prima dell'inizio dei suoi lavori e al termine degli stessi, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione)

  1. L'attività della Commissione è svolta ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del regolamento della Camera dei deputati.
  2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali Pag. 9e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2019 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.