Doc. XXII, n. 37

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, RAMPELLI, BUBISUTTI, CAIATA, CATTANEO, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DONZELLI, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GIANNONE, LATTANZIO, GABRIELE LORENZONI, LUCASELLI, MULÈ, PETTARIN, ROTELLI, TASSO, VARCHI, ZUCCONI

Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte di David Rossi

Presentata il 18 aprile 2019

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  Onorevoli Colleghi! – David Rossi, responsabile dell'area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena (MPS) il 6 marzo del 2013 è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni. La sua morte sopraggiunge dopo circa venti minuti di agonia dall'impatto e i soccorsi intervengono solo trascorsi quaranta minuti, quando ormai non vi era più nulla da fare.
  Le indagini aperte dalla procura sono state condotte sul presupposto che si trattasse di suicidio. Al riguardo, dopo una prima archiviazione intervenuta nel marzo 2014, il giudice per le indagini preliminari ha disposto nuovamente l'archiviazione del fascicolo d'indagine, nel luglio 2017, accogliendo la richiesta della procura senese e respingendo così l'opposizione avanzata, nel novembre 2015, dai legali della famiglia Rossi, da sempre convinti che si sia trattato di omicidio.
  La morte di David Rossi è stata oggetto di approfondite inchieste condotte dalle note trasmissioni televisive, Report e Le Iene, che hanno portato alla luce molti fatti collegati al tragico evento attraverso la lettura degli atti giudiziari e l'acquisizione di molteplici testimonianze, che inducono fermamente a escludere che il manager si sia tolto la vita.
  Innanzitutto, è stato rilevato che le indagini giudiziarie potrebbero essere state inficiate da condotte, commissive e omissive, che hanno compromesso l'accertamento dei fatti. Ciò si evince anche da una nota diffusa e sottoscritta dal presidente del tribunale di Siena, Roberto Carrelli Palombi, e dal procuratore capo, Salvatore Vitello, nella quale si indicano le modalità di azione che la procura ha posto in essere Pag. 2nelle indagini sulla morte di David e le motivazioni che hanno condotto all'archiviazione.
  Ebbene, tale documento, che aveva il fine di contestare quanto emerso dalle inchieste giornalistiche, paradossalmente conferma, in modo implicito, lo svolgimento di indagini gravemente carenti e non conformi alle procedure alle quali deve attenersi la polizia scientifica; quest'ultima non avrebbe, infatti, disposto il sequestro di tutti gli elementi utili per l'accertamento dei fatti al fine di repertarli, analizzarli e conservarli. Il presidente del tribunale e il procuratore di Siena ammettono che le indagini sono state svolte nella convinzione che si trattasse di suicidio, prima ancora di porre in essere i necessari accertamenti; convinzione che poi non ha trovato in alcun modo riscontro negli elementi probatori. È infatti sulla base di tale presupposto, a quanto riferiscono nella suddetta nota, che non sono stati disposti il sequestro e l'analisi di importanti reperti. Addirittura, non è stato ritenuto necessario analizzare i vestiti di David Rossi e alcuni fazzoletti macchiati di sangue rinvenuti nel suo ufficio: vestiti e fazzoletti che sono stati poi eliminati, impedendo dunque ogni possibilità di svolgere esami in un successivo momento. Il cellulare non è stato acquisito in modo adeguato per compiere sullo stesso ogni accertamento, anzi è stato utilizzato per rispondere a una chiamata quando gli inquirenti erano nell'ufficio di David Rossi per i rilievi; nel medesimo luogo non sono state disposte verifiche per individuare tracce di DNA o ematiche. Non sono stati compiuti esami istologici sulle ferite rinvenute sul corpo di David Rossi, che risultano essere conseguenza di una colluttazione precedente alla caduta.
  E ancora, non sono stati acquisiti i tabulati delle celle telefoniche per individuare chi fosse presente nella zona in cui è stato trovato il corpo di David, né sono stati sequestrati i video delle dodici telecamere di sorveglianza installate presso la sede di MPS; è stato acquisito il video di una sola telecamera, che ha ripreso la caduta di David e che, tra l'altro, appare manipolato. Non si è proceduto all'individuazione di coloro che erano presenti nella banca il giorno del tragico evento, né di chi è stato avvistato, ancor prima che intervenissero i soccorsi, sul luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere.
  Si mette in evidenza che l'inchiesta de Le Iene ha, altresì, fatto emergere che, nel decreto di archiviazione del 2017, sono presenti delle dichiarazioni non veritiere, poiché il giudice per le indagini preliminari Malavasi riferisce che, nell'ambito delle attività investigative, era stata sentita a verbale anche Lorenza Pieraccini, segretaria dell'ex amministratore delegato di MPS, Fabrizio Viola; al riguardo, si legge testualmente nel decreto: «Le attività investigative richieste a tal fine dagli opponenti – sentire a sommarie informazioni Fabrizio Viola, le sue segretarie, la Pieraccini e altri colleghi di Rossi, acquisire le mail presenti nella sua casella di posta, ricostruire i suoi movimenti – sono già state tutte compiute».
  Di contro, Lorenza Pieraccini non è mai stata audita dalla procura, nonostante si trattasse di una testimone di rilevante importanza per l'accertamento dei fatti, soprattutto in merito alla conoscenza di alcune comunicazioni, giunte a mezzo e-mail a Fabrizio Viola da parte di David Rossi. Sul punto, non convince assolutamente quanto riferiscono, nella nota da loro sottoscritta, il presidente del tribunale e il procuratore capo, che giustificano tale incongruenza attribuendo alla predetta frase un'interpretazione ben lontana e difforme dal suo significato, ossia che la segretaria, in realtà, non era stata sentita poiché: «l'audizione della Pieraccini non avrebbe aggiunto alcunché al quadro probatorio già cristallizzato».
  Anche la dinamica della caduta di David Rossi, il suo orologio lanciato venti minuti dopo dalla finestra del suo ufficio e trovato accanto al suo corpo, nonché gli ulteriori dettagli che emergono dalla telecamera installata sui luoghi dove è stato rinvenuto, lasciano molti interrogativi senza risposta e smentiscono la tesi del suicidio.
  Ma vi è di più. Le inchieste televisive hanno svelato che, per accertare eventuali responsabilità sul decesso, è necessario approfondire Pag. 3 i fatti di cui era a conoscenza David Rossi legati a due piste: i rapporti tra MPS e l'Istituto per le opere di religione (IOR), comunemente conosciuto come «Banca vaticana»; la presunta esistenza di cene riservate, con escort e sostanze stupefacenti, a cui partecipavano personaggi di alto livello (politici, imprenditori, magistrati, manager della banca), tra i quali sussisteva un patto di riservatezza sugli affari in comune. Al riguardo, secondo una testimonianza, le indagini giudiziarie sul decesso di David Rossi potrebbero essere state archiviate per evitare uno scandalo nei confronti di magistrati o di altre personalità di rilievo nazionale che avrebbero preso parte ai predetti «festini».
  Sui rapporti tra MPS e IOR è stata resa pubblica un'intervista a Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente dello IOR, il quale fu artefice dell'acquisto di Banca Antonveneta per conto del Banco Santander, poi venduta a MPS. Tale acquisizione determinò, di fatto, l'inizio della crisi dell'istituto senese. Ettore Gotti Tedeschi ha rilasciato dichiarazioni che fanno presumere possibili coinvolgimenti del Vaticano nelle vicende che hanno portato al decesso di David Rossi. Nello specifico, sembra esistessero dei conti correnti accesi presso lo IOR da persone riconducibili alla Fondazione MPS, a cui venivano destinate somme di denaro, a titolo di tangenti, da parte di esponenti politici.
  Orbene, è evidente che i fatti connessi alla morte di David Rossi restano ignoti e oscuri, innanzitutto a causa della lacunosa attività d'indagine svolta dalla procura di Siena, caratterizzata – si ribadisce – da: reperti non analizzati e distrutti; elementi fondamentali per l'accertamento dei fatti non acquisiti; omesse audizioni di testimoni; informazioni non veritiere in atti giudiziari. La conseguente disposta archiviazione del caso come suicidio ha impedito un'indagine sulle ulteriori vicende legate a David Rossi, il cui accertamento avrebbe potuto, concretamente, fare luce sulla sua morte.
  Il caso in questione richiede una riapertura delle indagini, con un lavoro attento e scrupoloso della magistratura per ricostruire quanto accadde a David Rossi il 6 marzo del 2013 e superare gli errori procedurali commessi durante le precedenti indagini, sebbene alcune importanti prove non siano più acquisibili.
  Si ritiene, inoltre, che il Parlamento non possa rimanere inerte dinanzi a una vicenda così ingiusta e oscura, sussistendo il dovere politico e istituzionale di intervenire per restituire forza al principio di giustizia, che è alla base della nostra democrazia.
  Pertanto, per la memoria di David Rossi e per la sua famiglia, che sta portando avanti una vera e propria battaglia per la verità, si propone, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e ricostruire tutte le circostanze e le responsabilità che hanno determinato la morte di David Rossi.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

  1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013 a Siena, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

   a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

   b) esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

   c) esaminare la compiutezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento Pag. 5 dei componenti della Commissione.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si Pag. 6applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 5.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e Pag. 7con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.