Doc. XXII, n. 32

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa della deputata ELVIRA SAVINO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni del Mezzogiorno d'Italia

Presentata il 6 agosto 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Quante volte abbiamo ascoltato, letto o adoperato l'espressione «questione meridionale»? Sono più di 150 anni che la politica italiana, da quella del Regno d'Italia a quella repubblicana, si interroga sullo sviluppo e sulla condizione delle regioni meridionali.
  Come è da sempre noto, il progresso del Sud è senza alcun dubbio una questione di interesse nazionale e, nell'epoca dello scontro aperto-chiuso, questa assume in ambito geopolitico e internazionale ancor di più una connotazione strategica europea, come ponte culturale ed economico del bacino del Mediterraneo.
  Le anticipazioni del Rapporto Svimez 2018 sull'economia e la società del Mezzogiorno riportano l'attenzione sui numeri della stentata ripresa italiana nel panorama europeo.
  Ad oggi infatti l'economia italiana non ha ancora recuperato i livelli pre-crisi, e ne consegue che le emergenze sociali, ancor più ampliate dalla crisi, sono ancora ben presenti, soprattutto al Sud, più duramente colpito dal crollo dell'occupazione. Nell'ultimo decennio è aumentata la distanza dell'Italia dall'Europa. L'Italia nel suo complesso cresce a ritmi molto bassi e i divari regionali rimangono invariati. Al Sud, l'aumento, ancorché modesto, del prodotto interno lordo (PIL) per abitante è in parte dovuto purtroppo alla diminuzione della popolazione residente, soprattutto della sua componente più giovane e qualificata, causata dall'emigrazione verso il Nord e verso l'estero.
  Uno dei gravi problemi del Sud è infatti la drammatica emorragia di capitale umano. Secondo le anticipazioni del rapporto Svimez 2018, negli ultimi 16 anni più di 900.000 giovani tra i 15 e i 34 anni hanno lasciato il Mezzogiorno, verso il Nord e verso l'estero. Di questi quasi 800.000 non sono tornati.
  Secondo le stime di lungo periodo dell'Istituto nazionale di statistica, come effetto di un progressivo calo delle nascite e di una continua perdita migratoria, nei prossimi anni la contrazione demografica renderà il Sud una delle macroregioni più vecchie d'Europa, con inevitabili ripercussioni Pag. 2 per lo sviluppo e per l'equilibrio del sistema socio-economico meridionale e nazionale.
  La questione demografica e generazionale, dunque, si conferma un nodo centrale per l'Italia e per il Sud. Senza giovani non c'è futuro e senza Sud soffre tutto il Paese, vista l'assoluta interdipendenza economica fra le due aree. La crescita dell'economia meridionale è infatti fortemente influenzata dall'andamento di quella nazionale, e viceversa.
  Alla luce di questi andamenti, il bilancio delle politiche degli ultimi anni non può essere considerato positivo. D'altra parte, la riduzione del divario Nord-Sud non è stato obiettivo particolarmente sentito dai Governi che si sono susseguiti negli ultimi anni.
  Non esiste un programma di grandi opere pubbliche nel Mezzogiorno che il Governo e le regioni abbiano concordato come prioritarie; non è affatto chiaro il programma ferroviario per il Sud, né il programma stradale. Né quello per le produzioni agricole e industriali né quello per il turismo.
  Oggi si procede nella confusione più totale, senza alcun coordinamento fra lo Stato e le regioni.
  Il Mezzogiorno avrebbe bisogno oggi, più che mai, di un progetto complessivo, di un programma nazionale. Non ne ha bisogno il Nord che ha una spinta spontanea ancora abbastanza forte, nonostante la crisi economica internazionale e le politiche economiche asfittiche che l'Italia ha fatto in questi anni. Ne ha invece assoluta necessità il Mezzogiorno.
  La mole di risorse destinate al Mezzogiorno, quelle comunitarie e quelle del Fondo per le aree sottoutilizzate, non è riuscita a produrre significativi effetti di convergenza tra le due aree della nazione.
  Al Sud permane più grave la condizione occupazionale ed in particolare quella dei giovani e delle donne; il contesto sociale resta fortemente degradato a causa di condizioni di sicurezza e legalità ormai emergenziali e i servizi pubblici cui è legato il godimento dei diritti essenziali dei cittadini sono erogati in quantità e qualità inferiori alla media nazionale.
  È necessario ripensare profondamente gli indirizzi con cui le risorse finanziarie sono state finora programmate ed è indispensabile responsabilizzare le amministrazioni centrali, regionali e locali.
  È altresì necessario rivedere la politica di coesione come politica nazionale promotrice dello sviluppo e non come confusa e frammentaria sommatoria di programmi regionali, frutto di visioni localistiche, spesso anche in contrasto tra loro, senza una visione di sistema integrato, economico e sociale.
  Solo così le risorse non saranno disperse in un numero troppo elevato di interventi, senza una visione complessiva delle priorità e degli obiettivi.
  A tal fine, con la presente proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta si intende appurare definitivamente le ragioni per cui da sempre non si riesce a diminuire il divario sociale ed economico tra il Nord e il Sud del Paese. Compito della Commissione sarà altresì quello di individuare le misure idonee a ripristinare situazioni di normalità economica, sociale e produttiva e proporre interventi, anche di carattere normativo, volti ad attuare le politiche per lo sviluppo sociale, economico, infrastrutturale e culturale del Mezzogiorno.
  L'articolo 1 istituisce la Commissione e definisce l'ambito dell'indagine, stabilendo nel dettaglio i compiti e le modalità d'azione; all'articolo 2 si stabilisce la durata della Commissione; all'articolo 3 se ne definisce la composizione; l'articolo 4 ne stabilisce poteri e limiti; l'articolo 5 delinea l'organizzazione interna della Commissione; l'articolo 6 regola, infine, l'obbligo di segretezza.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni del Mezzogiorno d'Italia, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) monitorare l'andamento dei più significativi indicatori delle regioni del Mezzogiorno d'Italia, avendo riguardo, in modo particolare, all'economia, alla società, alla cultura, alla sanità, alle istituzioni, all'uso degli strumenti di sviluppo rivenienti dai fondi strutturali europei, ai flussi emigratori e immigratori, alle condizioni demografiche e ad ogni altro dato utile volto a consentire una conoscenza puntuale delle condizioni del Mezzogiorno d'Italia, al fine di predisporre interventi destinati a promuoverne una piena emancipazione e il raggiungimento degli standard delle regioni più avanzate dell'Unione europea;

   b) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, volte a favorire la rinascita sociale a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;

   c) indagare sui motivi, le carenze e le disfunzioni che hanno portato alle situazioni di disagio economico e sociale, di marcato assistenzialismo e di insufficiente utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione europea, nei vari settori economici e produttivi esistenti nel Mezzogiorno d'Italia;

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   d) individuare le misure idonee a ripristinare situazioni di normalità economica, sociale e produttiva e indicare gli interventi, anche di carattere normativo, che ritiene opportuni per attuare le politiche per lo sviluppo sociale, economico, infrastrutturale e culturale del Mezzogiorno d'Italia.

  3. La Commissione adempie ai compiti a essa attribuiti ai sensi del comma 2, avvalendosi dei dati e della collaborazione di istituzioni, enti locali, centri e istituti di ricerca, pubblici e privati, università, associazioni, sindacati, mezzi di comunicazione di massa e istituti di credito, nonché mediante audizioni di personalità del mondo dell'economia, della cultura e della società civile e di ogni altro strumento utile per una compiuta informazione sulle condizioni del Mezzogiorno d'Italia.

Art. 2.
(Durata della Commissione)

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione, e comunque entro la fine della legislatura, e presenta alla Camera dei deputati un rapporto semestrale sulle risultanze delle indagini e una relazione conclusiva. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 3.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da quaranta deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due Pag. 5segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti di cui all'articolo 1.
  3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. Pag. 6L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi o uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

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  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di euro 40.000 per l'anno 2018 e di euro 80.000 per l'anno 2019.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

Art. 6.
(Obbligo di segreto)

  1. I membri della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione e ogni altra persona che collabora con la stessa, o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 6.
  2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.