Doc. XXII, n. 29

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati

GADDA, CARDINALE, CARÈ, CRITELLI, D'ALESSANDRO, DE FILIPPO, MARCO DI MAIO, GARIGLIO, INCERTI, MORETTO, PORTAS, ROSSI, TOPO, VAZIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della produzione e della diffusione di merci contraffatte o usurpative nel campo commerciale nonché della pirateria elettronica e digitale e del commercio abusivo

Presentata il 12 luglio 2018

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  Onorevoli Colleghi! — La contraffazione è un fenomeno che non conosce limiti, è estesa ormai a tutti i settori produttivi, dalla moda alla farmaceutica, dall'arte alla componentistica elettronica. Il progresso tecnologico le consente di adattarsi con grande flessibilità, oltre che velocità, alle esigenze mutevoli del mercato globale.
  L'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) valuta che i beni contraffatti rappresentino tra il 5 e il 7 per cento del commercio internazionale, per un valore di circa 600 miliardi di dollari l'anno.
  Si tratta di una attività illecita, gestita prevalentemente dalla criminalità organizzata per la sua altissima remuneratività e le limitate implicazioni penali; dove ad altissimi guadagni corrispondono bassi rischi.
  Con un fatturato in Italia pari a quasi 7 miliardi di euro l'anno ed in continua crescita, la contraffazione sottrae alla nostra economia «legale» oltre 17 miliardi, con una perdita di gettito fiscale conseguente stimata in 5,7 miliardi di euro e con gravi ricadute anche sull'occupazione, sarebbero oltre 100.000 i posti di lavoro «regolari» che vengono in questo modo perduti. Non dimentichiamo infine che le merci contraffatte sono spesso potenzialmente dannose per la salute di chi le utilizza o, peggio, le consuma.
  Dalle indagini svolte è emerso un legame profondo fra la produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti, la violazione delle norme sull'etichettatura, il lavoro nero, la criminalità organizzata, l'unica, alla fine, a guadagnarci veramente. Pag. 2
  Questo fenomeno di imitazione evocativa è molto radicato all'estero e riguarda numerosi prodotti dell'eccellenza agroalimentare nazionale, dai vini all'olio, dai formaggi ai salumi, causando un consistente danno economico alle aziende italiane.
  L'impatto di tale fenomeno, come peraltro del falso made in Italy in generale, non limitandosi al danno diretto rappresentato dalla sostituzione di prodotti nazionali con altri contraffatti o evocativi, andrebbe valutato anche in rapporto allo svilupparsi di atteggiamenti di sfavore verso i prodotti italiani, la cui qualità viene erroneamente percepita inferiore al loro effettivo valore, danneggiando pertanto le prospettive di penetrazione commerciale.
  Non si tratta, evidentemente, di contraffazione in senso stretto, quanto piuttosto dell'indicazione, in etichetta, di elementi che richiamano, arbitrariamente, il valore e la qualità dei prodotti della filiera agroalimentare italiana, beneficiandone al momento dell'immissione in mercato.
  Tali prodotti sono distribuiti principalmente sui mercati extraeuropei.
  Ai fenomeni sopra indicati, poi, si aggiunge il cosiddetto italian sounding, che consiste nella produzione e distribuzione di generi alimentari che, con nomi, colori, immagini e simboli apposti sulle confezioni, richiamano l'italianità dei prodotti.
  Nel settore agroalimentare, negli anni compresi tra il 2012 e il 2016 sono stati sequestrati nel complesso quasi 33.300 tonnellate di generi solidi e oltre 60 milioni di litri di prodotti liquidi.
  Il picco dei sequestri di prodotti solidi si è registrato nel 2013 con oltre 12.000 tonnellate, mentre quello di prodotti liquidi, con più di 31 milioni di litri di prodotti tolti dal mercato, si è avuto nel 2015.
  Per quanto riguarda i generi agroalimentari solidi, tra il 2013 e il 2016 si evidenzia un trend altalenante, mentre per le bevande, il 98 per cento dei sequestri complessivamente effettuati nell'arco temporale considerato è riconducibile agli anni 2013 e 2015, presentando anch'essi, quindi, un andamento erratico.
  Tra il 2012 e il 2016 i reparti del Corpo della guardia di finanza, inoltre, hanno sequestrato circa 56 tonnellate di sigarette contraffatte, valore questo che corrisponde al 5 per cento del totale dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando intercettati nel medesimo arco temporale (oltre 1.064 tonnellate), compresi quelli cosidetti «cheap white», vale a dire di produzione estera e qualità scadente.
  Assocamere Estero quantifica un potenziale maggior fatturato di circa 20 miliardi (2016) a fronte di un mercato dei prodotti agroalimentari italian sounded di circa 50-60 miliardi di euro.
  La forbice tra tali importi induce a una riflessione sull'importanza del potenziamento e dell'innovazione delle strategie di penetrazione commerciale che – ormai tratti distintivi del Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti strutturati su programmi di promozione dell’e-commerce e degli accordi con le reti della grande distribuzione organizzata – mirano a superare l'assenza dagli scaffali di prodotti italiani di qualità, soprattutto di piccole e medie imprese che incontrano maggiori difficoltà strutturali a proiettarsi adeguatamente sui mercati esteri.
  Ciò, oltre a frenare la crescita dell’export, favorisce i fenomeni di sostituzione da parte di beni dalla fattura simile e dal suono evocativo del prodotto italiano. In un'ottica di programmazione coordinata e congiunta con gli attori coinvolti nel processo di internazionalizzazione, va collocata l'azione dell'ICE, che si sta dispiegando lungo due linee d'intervento.
  La prima, diretta, consiste in campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’italian sounding attraverso una costante attività di informazione volta a evidenziare le caratteristiche qualitative, nutrizionali e salutistiche del prodotto nazionale, giustificandone agli occhi del consumatore estero il maggior prezzo rispetto alle imitazioni.
  A conferma di tale maggiore impegno strategico, le risorse spese dall'ICE sono Pag. 3aumentate dai 2,3 milioni di euro del 2015 agli 8,8 milioni del 2016.
  La seconda, indiretta (in quanto di per sé indipendente dalla problematica dell’italian sounding e rispondente a un'esigenza sentita in settori non incisi dal fenomeno), si concretizza nel sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi stretti con le reti di distribuzione, conseguendo risultati in Nord-America, Regno Unito e Giappone. Per tali interventi gli impegni assunti dall'ICE sono cresciuti dai 2,3 milioni di euro del 2015 ai 9,5 milioni del 2016.
  A conferma della bontà della duplice strategia appena descritta svolta sul lato della domanda sia a livello informativo che in termini di disponibilità dei prodotti sul mercato, la constatazione che nel contrasto al fenomeno dell'italian sounding si incontrano oggettive difficoltà, nella misura in cui esso, trovandosi in una posizione «border-line», raramente sconfina nell'illecito.
  Aggiungendosi a ciò il fatto che in alcuni casi il prodotto che richiama l'italianità e il prodotto con marchio (si pensi al caso del parmigiano reggiano rispetto al parmesan negli USA) è considerato come un prodotto generico, con un marchio commerciale storico ormai consolidato nel mercato, appare evidente che la tutela a livello internazionale avverso il fenomeno dell’italian sounding – cioè dell'imitazione – e la tutela delle denominazioni di origine e dei prodotti di qualità in generale rappresentano degli obiettivi che soltanto una pluralità di interventi coordinati fra le strutture e gli attori coinvolti, imperniati su progetti strategici e accompagnati da idonee risorse finanziarie, consentiranno col tempo di registrare significativi passi avanti.
  In tema di contraffazione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nel corso della XVI legislatura (2008-2013), il Parlamento ha istituito una Commissione d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale che ha portato all'approvazione di relazioni tematiche in materia di contraffazione nel settore agroalimentare, in quello del tabacco, nel settore tessile e della moda, nonché di una relazione in materia di pirateria digitale in rete, tutte confluite nella relazione finale.
  La Commissione si proponeva l'obiettivo di approfondire la conoscenza del fenomeno «contraffazione» al fine di poterlo contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea.
  Inoltre la Commissione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della delibera istitutiva, aveva il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto del fenomeno, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di elaborare politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci.
  La Commissione aveva altresì il compito di valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.
  Nel mese di aprile 2015 presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia è stata istituita una Commissione di studio per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati nella specifica materia.
  Il gruppo di lavoro ha presentato le linee guida che saranno seguite nel progetto di riforma dei reati in materia agroalimentare, partendo, in particolare, dalla constatazione della generalizzata necessità Pag. 4di snellimento, semplificazione e razionalizzazione del sistema normativo e del relativo impianto sanzionatorio, nonché dell'opportunità di approntare mezzi più adatti al contrasto del fenomeno illecito in argomento.
  Le linee guida di questa riforma, presentate il 27 luglio 2015 all'Expo di Milano, sono fondate su due capisaldi principali, vale a dire la tutela della salute e dell'economia pubblica e prevedono, tra l'altro, le nuove fattispecie di:

   «disastro sanitario», per contrastare condotte che vanno dalla contaminazione di acque o sostanze alimentari pericolose, fino all'omesso ritiro degli alimenti dal mercato, quando da tali condotte possano derivare lesioni gravi o morte ai danni di più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi che minacciano la salute pubblica;

   «agro-pirateria», rivolta invece alla vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità contraffatti, allo scopo di proteggere le imprese che rispettano le regole e per determinare una netta separazione tra l'economia legale e quella illegale.

  Nel corso della XVII legislatura, una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo è stata istituita al fine di conseguire maggiori conoscenze sui fenomeni elusivi e illegali in campo commerciale affrontando altre materie non ancora indagate, nonché di «(...) approfondire e raccogliere dati aggiornati e dettagliati sui citati fenomeni, di verificare le ricadute e le potenzialità effettive del Piano strategico nazionale anticontraffazione e di individuare misure di carattere legislativo sul tema della contraffazione e della tutela del made in Italy».
  Nel corso della propria attività, la Commissione ha coinvolto in un ciclo di audizioni tutti gli attori, pubblici e privati, a vario titolo interessati dal fenomeno della contraffazione, e ha proposto una serie di modifiche normative ritenute di fondamentale importanza per migliorare l'efficacia del sistema di contrasto nazionale ai fenomeni in trattazione.
  La Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, nel corso dei lavori ha approfondito il fenomeno della contraffazione – anche nel settore agroalimentare – sia a livello nazionale che internazionale, analizzando il quadro normativo vigente e la disciplina sanzionatoria nazionale.
  Rinviando alle pagine successive la disamina delle proposte normative avanzate in materia, tra gli altri, dalla stessa Commissione, si evidenzia che anche in tale ambito è emersa l'esigenza di procedere a una razionalizzazione delle fattispecie penali esistenti, che consentirebbe una maggiore armonizzazione tra le previsioni del codice penale e quelle delle leggi speciali.
  In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che il contrasto agli illeciti in materia di tutela della proprietà intellettuale potrebbe essere reso maggiormente efficace per mezzo della creazione di un doppio binario, attraverso il quale punire, da un lato, le ipotesi di minore gravità relative a episodi sporadici, di portata locale o marginale e, dall'altro, le condotte strutturate, sistemiche ed organizzate.
  La Commissione, poi, alla luce dei dati e delle informazioni raccolte nel corso della missione di studio svolta, ha evidenziato che la lotta globale alla contraffazione richiede, da un lato, uno sforzo operativo inteso come necessità di coordinare le varie indagini in corso nei diversi Paesi e concernenti casi di contraffazione e crimini connessi, dall'altro, un impegno di tipo analitico e strategico da esplicarsi attraverso la raccolta di tutte le informazioni disponibili sul funzionamento legale dei settori industriali soggetti a contraffazione, nonché dell'intera filiera criminale dedita ai reati di falsificazione dei prodotti, assemblaggio e vendita degli stessi, fino al reimpiego dei capitali.
  Sul fronte della tutela del consumatore, pur esistendo una norma, l'articolo 518 del codice penale, che prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza in caso di condanna per alcuni delitti nella Pag. 5materia delle frodi e delle false o fallaci indicazioni, la Commissione ha segnalato che tale norma non menziona ai fini dell'applicazione della predetta pena accessoria la fattispecie di cui al più volte citato articolo 517-quater del codice penale (che punisce le condotte di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari).
  Un intervento normativo che vada a colmare questa lacuna sarebbe rilevante perché permetterebbe ai cittadini consumatori di essere messi a conoscenza delle condotte illecite di determinati soggetti che utilizzano l'inganno in chiave commerciale, specie quando oggetto della loro condotta fraudolenta sono i prodotti agroalimentari contraddistinti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine che ingenerano nel consumatore stesso particolare fiducia.
  Allo stesso modo, al fine di completare le misure di cui sopra, risulterebbe opportuno prevedere anche per il citato articolo 517-quater la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di una certa attività imprenditoriale, oggi prevista dall'articolo 448 del codice penale per i delitti di produzione o di commercio di sostanze adulterate destinate all'alimentazione (articolo 439 e seguenti del codice penale), in quanto l'attivazione di un circuito economico illecito trova un forte deterrente, piuttosto che nella pena detentiva, nell'impossibilità di svolgere attività professionali o imprenditoriali per un lasso di tempo sufficientemente apprezzabile.
  Sul fronte più squisitamente giudiziario, la positiva esperienza sul piano della tutela dei diritti di proprietà industriale delle ex sezioni specializzate – ora tribunali delle imprese – suggerisce una riflessione ulteriore in tema di tutela penale, nel senso di una maggiore specializzazione per materia – come richiesto da più parti – delle procure ordinarie.
  Tale risultato, secondo la Commissione, sarebbe perseguibile sul piano sostanziale con iniziative organizzative in seno alla magistratura (nella maggior parte delle procure più importanti, già si prevedono pool di magistrati specializzati per talune fattispecie di reato), ovvero formative (in qualche occasione sono state avviate dal Consiglio superiore della magistratura specifiche azioni in tema).
  Altro campo d'intervento è individuato dalla Commissione nel superamento da parte degli Stati membri dell'Unione europea delle criticità che oggi ostacolano l'attuazione delle disposizioni in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca e sequestri patrimoniali in tutti i paesi membri (euro-confisca), per colpire nel vivo le strutture criminali. Da più parti, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione e all'esito della visita di studio compiuta a Bruxelles, è stato richiesto che ciascuno Stato si doti di un centro specializzato di contatto (adatto ad un coordinamento info-operativo) che raccolga le diverse competenze nazionali in materia e che possa essere facilmente attivato da qualsiasi Stato membro in presenza di situazioni che richiedono un rapido intervento su un dato territorio (è stato citato ad esempio il circuito europeo Rapex in materia di sicurezza dei prodotti che prevede una rapida attivazione su piattaforma informatica).
  Ciò dovrebbe valere anche con riferimento all'aspetto giudiziale al fine di agire rapidamente con regole comuni e con strumenti di tutela diretta a favore del danneggiato nel caso di un giudicato di condanna del contraffattore. Tali aspetti sono ancor più necessari laddove si assiste ad un sempre maggiore impiego di nuove forme di commercializzazione che sfruttano le tecnologie informatiche e telematiche, facendo venire meno un rapporto diretto tra venditore e consumatore.
  La presente proposta di inchiesta parlamentare è volta a istituire, anche nella XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite nei settori della produzione e del commercio, con particolare riferimento alla contraffazione dei prodotti e dei marchi italiani. Un punto di osservazione e di controllo parlamentare, una sede stabile in cui garantire una particolare attenzione ai fenomeni sopra elencati, già oggetto di indagine delle precedenti Commissioni parlamentari Pag. 6 di inchiesta, istituite senza soluzione di continuità a partire dalla XIII legislatura.
  Considerato, quindi, l'egregio lavoro svolto dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sulle attività illecite nei settori della produzione e del commercio, con particolare riferimento alla contraffazione dei prodotti e dei marchi italiani nelle legislature XVI e XVII, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di inchiesta parlamentare.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della produzione e della diffusione di merci contraffatte o usurpative nel campo commerciale nonché della pirateria elettronica e digitale e del commercio abusivo, di seguito denominata «Commissione», con l'obiettivo di approfondire e raccogliere dati aggiornati e dettagliati sui citati fenomeni, di verificare le ricadute e le potenzialità effettive del Piano strategico nazionale anticontraffazione e di individuare misure di carattere legislativo sul tema della contraffazione e della tutela del made in Italy.
  2. Ai fini della presente deliberazione si intendono:

   a) per «merci contraffatte»: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato;

   b) per «merci usurpative»: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale;

   c) per «pirateria elettronica e digitale»: il commercio e la diffusione di supporti informatici o file illegali, in violazione dei relativi diritti di proprietà intellettuale;

   d) per «commercio abusivo»: situazioni riportabili all'abusivismo commerciale, inteso come attività esercitata al di fuori di spazi e regole prestabilite, anche in ambito web.

  3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni Pag. 8delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela del made in Italy e della salute e della sicurezza dei cittadini. La Commissione ha altresì il compito di valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione, alla pirateria e all'abusivismo nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.
  4. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, specialmente per quanto riguarda:

   a) le merci contraffatte e usurpative vendute nel territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;

   b) le merci contraffatte e usurpative che transitano nel territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;

   c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;

   d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori delle zone di loro pertinenza;

   e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto;

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   f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico, anche a seguito dell'assegnazione di domini che tendano ad ingenerare ambigua informazione nei riguardi dei consumatori;

   g) le risorse e gli strumenti di controllo del territorio effettivamente impegnati per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale;

   h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione di merci contraffate e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;

   i) le connessioni con la criminalità organizzata;

   l) la verifica dei risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, di controllo e sanzionatoria svolte dagli enti preposti al contrasto dei fenomeni di cui al comma 1;

   m) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, la corretta applicazione della normativa di riferimento e l'eventuale esigenza di adeguamento della stessa, anche relativamente all'indicazione del Paese di origine dei prodotti;

   n) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale, nonché alla difesa e tutela degli stessi diritti;

   o) la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo;

   p) le questioni relative al fenomeno dell’italian sounding nella prospettiva della tutela della reputazione e dell'indicazione commerciale «made in Italy» e delle altre denominazioni che identificano le produzioni di qualità di origine italiana;

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   q) l'analisi della legislazione vigente, con particolare riferimento alle imprese italiane operanti all'estero;

   r) l'efficacia della giurisdizione in materia, anche in riferimento alla congruità dell'organizzazione delle sezioni specializzate in materia di imprese;

   s) la lotta alla contraffazione attraverso l'uso di tecnologie di tracciabilità.

  5. La Commissione, ogni dodici mesi e comunque al termine dei propri lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

Art. 2.
(Composizione).

  1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione Pag. 11 copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
  3. La Commissione può chiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie e concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni Pag. 12 di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
  3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.