CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 28

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa della deputata BRUNO BOSSIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Presentata il 10 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — Nel corso della XVII legislatura un importante strumento di supporto per il legislatore nel campo dell'innovazione digitale è stata la Commissione parlamentare d'inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che con la sua attività ha consentito di approfondire uno dei temi cruciali per lo sviluppo del Paese e per il rapporto stesso tra i cittadini e i servizi della pubblica amministrazione. La relazione finale della Commissione è stata l'occasione per una sintesi di un lavoro che ha portato all'acquisizione di una imponente mole di documentazione.
  Sono stati individuati segmenti di lavoro che sono stati approfonditi.
  È stata affrontata la questione relativa all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
  Si è cercato di comprendere i problemi che hanno causato, anche dopo il collaudo del software, l'inesistente utilizzazione da parte dei comuni, titolari dell'anagrafe dei cittadini. È stato anche grazie all'impulso dato dalla Commissione che il progetto è uscito dalla fase di stallo e nuovi comuni sono approdati nell'ANPR.
  Si è approfondito lo stato del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sviluppato e gestito dalla società SIN Spa. In particolare, si è tentato di verificare le motivazioni e le responsabilità dei persistenti malfunzionamenti del sistema nell'erogazione dei fondi europei per l'agricoltura.
  Un'altra tematica di indagine si è focalizzata sul cosiddetto «algoritmo» programmato per gestire i trasferimenti interprovinciali degli insegnanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Un ulteriore filone di indagine si è concentrato sul sistema informativo di gestione Pag. 2dei migranti. In questo momento non esiste alcun sistema di controllo e monitoraggio dei migranti nei centri d'accoglienza, poiché dalla stessa audizione di rappresentanti del Ministero dell'interno sono emersi ritardi nella messa in opera del software. La realizzazione, prevista per giugno 2017, non è stata ancora completata.
  La Commissione, inoltre, ha richiesto ufficialmente ai Ministeri, alle regioni e alle città metropolitane di procedere alla nomina del responsabile per la transizione digitale, ossia il titolare dell'ufficio dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui sono affidati i compiti di garanzia dell'attuazione e del coordinamento delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione, riscontrando non poche difficoltà, poiché numerose sono state le amministrazioni che non hanno fatto pervenire alcuna risposta e che nella quasi totalità dei casi non hanno provveduto alla nomina, in completa inadempienza delle disposizioni del CAD.
  Infine, allo scopo di misurare con precisione alcuni fenomeni oggetto dell'indagine, in particolare dal punto di vista finanziario, è stata effettuata una serie di analisi a supporto dei principali lavori della Commissione. Per definire il dominio di dati su cui operare, la Commissione ha sviluppato una collaborazione con la Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana (Consip Spa) e con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con le quali si è avviato un percorso di confronto costante sulle analisi in atto, volto a interpretare correttamente i risultati via via ottenuti.
  Nella sua relazione finale la Commissione ha sollecitato il Parlamento e il Governo a «continuare le azioni intraprese negli ultimi anni, rafforzando e stabilizzando la governance della trasformazione», esortando ad aumentare la capacità del legislatore di eseguire una costante valutazione dell'impatto tecnologico sulla normativa.
  Tra i suggerimenti: investire sul capitale umano, una priorità assoluta per i risparmi della pubblica amministrazione, non più procrastinabile, e migliorare il processo di acquisto di tecnologie dell'informazione e comunicazione, per ottenere un rapporto più efficace tra gli investimenti effettuati e i risultati realmente ottenuti.
  Prioritario è promuovere la crescita di una classe dirigente con innovative competenze digitali, utili a meglio valutare la qualità del software, ma soprattutto efficace nel governo di un processo di trasformazione culturale, economica e sociale che ha modificato profondamente il modello di sviluppo dei Paesi più avanzati.
  La digitalizzazione è uno strumento essenziale nel risparmio e nella razionalizzazione della spesa pubblica ed è anche ormai un indispensabile strumento di prevenzione e contrasto della corruzione.
  Il digital first è importante per quanto concerne le prospettive di sviluppo. Il 47 per cento della popolazione dell'Unione europea ha scarse abilità nell'uso della tecnologia digitale, mentre nel prossimo futuro il 90 per cento dei posti di lavoro richiederà un certo livello di competenze digitali. Nel mondo le persone che fanno acquisti sul web sono passate da 1,66 miliardi nel 2016 a quasi 2 miliardi quest'anno, e nel 2022 arriveranno a 2,5 miliardi. Se nel 2017 gli acquisti on line hanno avuto un valore di oltre 2.300 miliardi di dollari, nel 2018 toccheranno i 2.800 e saliranno a oltre 4.800 entro il 2021. In tutto questo l'Italia ha un divario da colmare per essere competitiva anche dal punto di vista della crescita economica e occupazionale.
  Per queste ragioni, anche in questa legislatura si propone l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e si confida nella capacità del Parlamento di comprenderne l'assoluta importanza per proseguire nel lavoro strategico di approfondimento rispetto all'innovazione digitale.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominata «Commissione», per verificare il livello di digitalizzazione e innovazione raggiunto nelle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, anche alla luce delle spese pubbliche complessivamente destinate al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), al fine di raccogliere dati aggiornati e individuare possibili soluzioni, anche legislative, per adeguare lo stato dell'innovazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione al livello degli altri Paesi europei.
  2. È compito della Commissione, in particolare:

   a) verificare le risorse finanziarie stanziate e il loro utilizzo, nonché la quantità, la tipologia e l'efficacia degli investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore delle ICT da parte delle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, anche al fine di individuare i possibili sprechi e gli investimenti errati;

   b) effettuare una comparazione tra la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e in Italia, nonché un'analisi sulle tendenze in atto;

   c) esaminare, anche verificando i titoli di studio e il livello di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle pubbliche amministrazioni, lo stato di informatizzazione attuale e il livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubblichePag. 4 amministrazioni statali e locali, con riferimento, tra l'altro, al livello di reingegnerizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, all'utilizzo di programmi a sorgente aperta , all'apertura dei dati e al loro utilizzo, all'interoperabilità e all'interconnessione delle banche di dati, al livello di sicurezza e allo stato di attuazione delle procedure per assicurare la continuità operativa in caso di incidente (disaster recovery) e al livello di accettazione dei pagamenti elettronici;

   d) monitorare il livello di digitalizzazione e di investimento nelle singole realtà regionali;

   e) esaminare l'esistenza di possibili interventi di razionalizzazione della spesa nel settore delle ICT.

  3. La Commissione, al termine dei propri lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini.

Art. 2.
(Composizione).

  1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni dei componenti della Commissione in caso di dimissioni o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.

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Art. 3.
(Poteri e limiti).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
  3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

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  8. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
  3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  5. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per la sua durata e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.