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Doc. XXII, n. 21

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
MIGLIORE, FIANO, CARNEVALI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione ed espulsione nonché sulle condizioni di permanenza dei migranti, sulla gestione dei centri e sull'uso delle risorse pubbliche impiegate

Presentata l'8 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di inchiesta parlamentare nasce dall'importante e significativo lavoro svolto nella scorsa legislatura e che, assieme agli altri firmatari, ci auguriamo possa essere proficuamente proseguito anche nell'attuale. Un'analoga Commissione, infatti, che il primo firmatario ha avuto l'onore di presiedere, è stata istituita con delibera dell'Assemblea del 17 novembre 2014, approvata con un largo consenso politico e con diversi obiettivi, tra i quali qui ricordiamo quello dell'accertamento delle condizioni di permanenza dei migranti all'interno dei centri di accoglienza e di trattenimento; la verifica dell'efficienza delle strutture e di eventuali condotte illegali o atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana avvenuti al loro interno; la verifica delle procedure per l'affidamento della gestione dei centri; la valutazione dell'operato delle autorità preposte al controllo dei centri e la corretta tenuta dei registri di presenza unitamente ad una valutazione circa la sostenibilità del sistema sotto il profilo economico.
  Proprio alla luce dell'importante lavoro svolto dalla Commissione, in occasione di una nuova deliberazione dell'Assemblea volta a prorogarne i tempi di lavoro in scadenza, nel 2016 si è deciso di integrare anche l'oggetto dei lavori della Commissione al fine di comprendervi anche una verifica sull'uso delle risorse pubbliche impiegate per l'accoglienza, sulle condizioni e sulle modalità dell'espulsione, nonché per affidare alla Commissione anche il compito di comporre un quadro statistico completo e aggiornato sul sistema di accoglienza e di identificazione.
  Durante i primi due anni di lavoro, infatti, era apparsa subito chiara ai componenti della Commissione la necessità di interpretare il proprio mandato andando a Pag. 2verificare, non solo le condizioni di trattenimento dei migranti nei centri, ma anche l'efficacia e la tenuta dell'intero sistema sottoposto a una così forte, inedita pressione migratoria. I flussi migratori verso l'Italia di profughi richiedenti asilo in fuga dalle aree di conflitto del Nord Africa e del Medio Oriente avevano avuto infatti un incremento eccezionale a partire dalla metà del 2014. Poi, nel corso del 2015, l'esodo è cresciuto ulteriormente e ha investito l'intera Europa, assumendo da allora contorni sempre più drammatici. Noi sappiamo che questo fenomeno ha un forte impatto emotivo nella percezione dell'opinione pubblica italiana e ha implicazioni sempre più significative sul piano culturale e sociale e su quello delle scelte politiche e di Governo, tanto sul fronte interno, che su quello delle relazioni internazionali del nostro Paese.
  Alla luce dunque dei mutamenti in corso ormai da diversi anni, si avverte l'esigenza di ripresentare nuovamente la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione ed espulsione nonché sulle condizioni di permanenza dei migranti, sulla gestione dei centri e sull'uso delle risorse pubbliche impiegate, con la prospettiva di un'indagine che affronti questa realtà nella sua complessità: le modalità di prima accoglienza, di identificazione, la protezione dei minori e dei soggetti più fragili, i modelli di organizzazione dei centri, i requisiti e le procedure per la loro gestione, gli standard dei servizi da fornire e, poi, i tempi e le procedure dell'esame delle domande di asilo, la questione dei rimpatri; infine, non ultimo per ordine di importanza, il tema dei costi a carico dello Stato di tutto questo. Una Commissione di inchiesta che permetta dunque con le sue indagini di tenere il passo con una vicenda che ha una continua evoluzione nelle sue manifestazioni. Una Commissione che – ci auguriamo – possa essere istituita quanto prima, anche al fine di individuare nuove soluzioni, anche normative, atte ad affrontare temi così complessi e in continua evoluzione quale quello in esame.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti
della Commissione).

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione ed espulsione nonché sulle condizioni di permanenza dei migranti, sulla gestione dei centri e sull'uso delle risorse pubbliche impiegate, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione, ferme restando le competenze e le attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha il compito di:

   a) accertare se nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti si siano verificati condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana e se, in particolare, siano stati praticati trattamenti disumani o degradanti nei confronti dei migranti ivi accolti o trattenuti;

   b) accertare se nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti si siano verificati gravi violazioni delle regole dei centri nonché comportamenti violenti o commessi in violazione di disposizioni normative da parte delle persone ospitate;

   c) ricostruire in maniera puntuale le circostanze in cui si siano eventualmente verificati le condotte e gli atti di cui alla lettera a);

   d) indagare sui tempi e sulle modalità di accoglienza nonché sulle modalità di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione e, in relazione a tali ultimi centri, verificare se sia data effettiva e puntuale applicazione alle disposizioni e alle garanzie a tutela degli stranieri espulsi Pag. 4e trattenuti previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, anche al fine di accertare eventuali responsabilità che possono aver determinato eventi critici in tali centri;

   e) verificare l'adeguata tenuta di registri di presenza delle persone nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti, che contengano altresì informazioni precise e dettagliate sul tempo di permanenza dei soggetti trattenuti, sulle loro condizioni di salute o sulla dipendenza da sostanze psicotrope e sulla loro eventuale precedente permanenza in carcere o in altri centri di accoglienza e di trattenimento, nonché la trasparenza di tali informazioni e la loro adeguata messa a disposizione, in particolare nei riguardi delle autorità amministrative, di polizia e giudiziarie interessate al fenomeno dell'immigrazione regolare o irregolare;

   f) valutare l'efficacia dell'attuale sistema dei centri di accoglienza e di trattenimento sotto il profilo dell'identificazione delle persone ivi trattenute in relazione sia alla durata massima del periodo di trattenimento all'interno dei centri, sia alla sua proporzionalità rispetto al grado di privazione della libertà personale delle persone sottoposte a detenzione amministrativa;

   g) verificare l'osservanza delle norme di legge nelle procedure per l'affidamento della gestione dei centri di accoglienza e di trattenimento;

   h) esaminare le convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri, accertando eventuali responsabilità relative alla mancata offerta dei servizi ivi previsti secondo livelli adeguati e di qualità, nonché verificare che i soggetti gestori non siano implicati in procedimenti penali relativamente alla gestione, anche in passato, di centri di accoglienza o di trattenimento;

   i) verificare l'effettivo rispetto dei criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per ciò che attiene ai servizi di orientamento nonché di tutela legale e sociale erogati nei centri di accoglienza e di trattenimento, Pag. 5con particolare attenzione alle prestazioni sanitarie, al rispetto della disciplina relativa al riconoscimento dello status di rifugiato e alla tutela dei soggetti più vulnerabili;

   l) valutare l'attività delle autorità responsabili del controllo sul rispetto delle convenzioni di cui alla lettera h);

   m) valutare la sostenibilità dell'attuale sistema di accoglienza, identificazione ed espulsione sotto il profilo economico e la possibilità di adottare, a parità di risorse impiegate, nuove e diverse soluzioni normative per la gestione della questione dell'immigrazione.

  3. La Commissione, in relazione ai compiti di cui al comma 2:

   a) accerta le modalità di svolgimento della procedura di identificazione e il rispetto delle garanzie di accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale, nonché l'efficacia del sistema di esame e valutazione delle domande di protezione internazionale, in relazione agli obblighi di protezione umanitaria e alle esigenze di sicurezza del territorio e della popolazione nazionale;

   b) verifica le misure adottate in tema di profilassi e assistenza sanitaria, a tutela della salute dei migranti e della popolazione residente;

   c) valuta l'attuale sistema dei centri di accoglienza, sia in relazione alla loro distribuzione nel territorio nazionale, sia in termini comparativi con altri possibili modelli organizzativi, nonché le procedure per l'affidamento degli appalti relativi ai servizi di gestione dei medesimi centri, con particolare riguardo ai requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, agli strumenti di gestione contabile e al sistema dei controlli sulla gestione finanziaria e sulla qualità del servizio, anche acquisendo, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali interessati, i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le ricadute di carattere sociale;

   d) svolge una specifica indagine sulle modalità di protezione dei minori stranieri Pag. 6non accompagnati e delle altre categorie di soggetti vulnerabili;

   e) accerta il rispetto della normativa vigente riferita alle misure di trattenimento dei migranti nei centri di identificazione ed espulsione e valuta le opportune modifiche volte a rendere più efficienti il meccanismo di rimpatrio e l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale;

   f) indaga sulla gestione e verifica l'entità delle risorse pubbliche e dei fondi dell'Unione europea destinati e stanziati, in maniera distinta, per il sistema di accoglienza, di trattenimento e di rimpatrio dei migranti, accertando eventuali irregolarità nell'uso delle risorse e nell'esercizio della funzione di controllo.

  4. La Commissione acquisisce dalle amministrazioni pubbliche e da agenzie o enti non governativi dati e rilevazioni statistiche sul sistema di accoglienza e di identificazione, anche ai fini della diffusione pubblica dei dati non coperti da riservatezza, con le modalità individuate dall'ufficio di presidenza della Commissione medesima.
  5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sul risultato dell'inchiesta. Essa può presentare, quando lo ritenga, relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei lavori

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

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  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.
  4. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  5. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto Pag. 8gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto in ordine a tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.

Art. 5.
(Organizzazione).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione, a maggioranza assoluta, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. La Commissione provvede all'informatizzazione dei documenti acquisiti prodotti nel corso della propria attività.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 90.000 euro e sono poste a carico Pag. 9del bilancio interno della Camera dei deputati.