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Doc. XXII, n. 18

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato GREGORIO FONTANA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione ed espulsione nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impiegate

Presentata il 30 maggio 2018

  Onorevoli Colleghi! — Con la deliberazione 17 novembre 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2014), l'Assemblea della Camera ha istituito una Commissione monocamerale di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione e di espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri e sulle risorse pubbliche impiegate.
  La Commissione – composta da 21 deputati che sono stati nominati il 20 marzo 2015 con annuncio nella seduta dell'Assemblea del 23 marzo 2015 – si è costituita nella seduta del 26 marzo 2015; nella seduta del 9 aprile 2015 ha adottato il regolamento interno e una deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti. Successivamente, ha deliberato lo svolgimento di una serie di attività connesse all'oggetto dell'indagine.
  Con la deliberazione 23 marzo 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2016) l'Assemblea della Camera ha poi approvato alcune modifiche alla deliberazione istitutiva.
  Ad oggi, valutata l'esigenza di approfondire maggiormente i temi oggetto dell'inchiesta, emersi sia nel corso dell'attività camerale che alla luce delle novità normative introdotte dopo l'istituzione della Commissione, si reputa necessario non disperdere la moltitudine di dati ed il lavoro svolto nel corso della precedente legislatura e si chiede pertanto di istituire una Commissione che possa non solo affrontare le tematiche irrisolte ma anche approfondire le nuove questioni.
  Tra gli obiettivi dell'inchiesta, pertanto, si segnalano:

   l'accertamento del funzionamento, dell'efficacia e delle condizioni di permanenza dei migranti presso le strutture di identificazione, di accoglienza e di detenzione (con particolare riguardo ai CPR e agli ex-CIE); l'efficacia del sistema basato sui punti di crisi (hotspot) ed il raccordo dello stesso con Frontex, EASO, Europol ed Eurojust; Pag. 2 l'efficienza delle strutture di accoglienza, con particolare riguardo in merito ad eventuali condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana; la verifica delle procedure per l'affidamento della gestione dei centri, la valutazione dell'operato delle autorità preposte al controllo dei centri e la corretta tenuta dei registri di presenza; l'analisi ed il monitoraggio continuo del numero dei richiedenti asilo «in clear need of protection», ovvero in evidente necessità di protezione internazionale, appartenenti a quelle nazionalità che hanno ottenuto un tasso di riconoscimento di protezione internazionale pari o superiore al 75 per cento (relocation); il monitoraggio del flusso dei ricorsi in materia di protezione internazionale innanzi ai tribunali specializzati; l'accertamento della congruità delle istruttorie svolte dalle prefetture per il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dalla circolare del Ministero dell'interno emessa in data 31 ottobre 2013 (protocollo n. 2696/13); una valutazione dettagliata circa la sostenibilità dell'intero sistema sotto il profilo economico anche riguardo a possibili nuove soluzioni normative per la gestione della questione immigrazione.

   La Commissione ha inoltre il compito di accertare eventuali gravi violazioni delle regole dei centri nonché comportamenti violenti o in violazione di disposizioni normative da parte delle persone ospitate. La valutazione degli enti di gestione comprende anche la verifica di eventuali procedimenti penali relativamente alla gestione, anche in passato, di centri di accoglienza o di identificazione ed espulsione.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione ed espulsione nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impiegate, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione, ferme restando le competenze e le attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha il compito di:

   a) accertare se nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti si siano verificati condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana e se, in particolare, siano stati praticati trattamenti disumani o degradanti nei confronti dei migranti ivi accolti o trattenuti;

   b) accertare se nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti si siano verificati gravi violazioni delle regole dei medesimi centri nonché comportamenti violenti o commessi in violazione di disposizioni normative da parte delle persone ospitate;

   c) ricostruire in maniera puntuale le circostanze in cui si siano eventualmente verificati le condotte e gli atti di cui alla lettera a);

   d) indagare sui tempi e sulle modalità di accoglienza nonché sulle modalità di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e, in relazione a tali centri, verificare se sia data effettiva e puntuale applicazione alle disposizioni e alle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva 2008/115/CE Pag. 4del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, anche al fine di accertare eventuali responsabilità che possono aver determinato eventi critici nei CPR;

   e) valutare l'efficacia del sistema dei CPR sotto il profilo dell'identificazione delle persone ivi trattenute, in relazione sia alla durata massima del periodo di trattenimento all'interno dei centri, sia alla sua proporzionalità rispetto al grado di privazione della libertà personale delle persone sottoposte a detenzione amministrativa;

   f) valutare l'efficacia del sistema basato sui punti di crisi (hotspot) in merito alle operazioni di identificazione dei migranti;

   g) verificare l'adeguata tenuta di registri di presenza delle persone nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti, che contengano altresì informazioni precise e dettagliate sul tempo di permanenza dei soggetti trattenuti, sulle loro condizioni di salute o sulla dipendenza da sostanze psicotrope e sulla loro eventuale precedente permanenza in carcere o in altri centri di accoglienza, nonché la trasparenza di tali informazioni e la loro adeguata messa a disposizione, in particolare nei riguardi delle autorità amministrative, di polizia e giudiziarie interessate al fenomeno dell'immigrazione regolare o irregolare;

   h) verificare le procedure adottate per l'affidamento della gestione dei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti ai rispettivi enti;

   i) esaminare le convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti e accertare eventuali responsabilità relative alla mancata offerta dei servizi ivi previsti secondo livelli adeguati e di qualità e che gli stessi non siano implicati in procedimenti penali relativamente alla gestione, anche in passato, di tali centri;

   l) verificare l'effettivo rispetto dei criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per ciò che attiene ai servizi di orientamento nonché Pag. 5 di tutela legale e sociale erogati nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti, con particolare attenzione alle prestazioni sanitarie, al rispetto della disciplina relativa al diritto d'asilo e alla tutela dei soggetti più vulnerabili;

   m) valutare l'attività delle autorità responsabili del controllo e del rispetto delle convenzioni di cui alla lettera i);

   n) valutare la sostenibilità dell'attuale sistema di accoglienza e di trattenimento dei migranti sotto il profilo economico e la possibilità di adottare, a parità di risorse impiegate, nuove e diverse soluzioni normative per la gestione della questione dell'immigrazione.

  3. La Commissione, in relazione ai compiti di cui al comma 2:

   a) accerta le modalità di svolgimento della procedura di identificazione e il rispetto delle garanzie di accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale, nonché l'efficacia del sistema di esame e valutazione delle domande di protezione internazionale da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione alle esigenze di sicurezza del territorio e della popolazione nazionale, agli obblighi di protezione umanitaria e alle procedure di eventuale redistribuzione dei richiedenti;

   b) verifica le misure adottate in tema di profilassi e assistenza sanitaria, a tutela della salute dei migranti e della popolazione residente;

   c) valuta l'attuale sistema dei centri di accoglienza, sia in relazione alla loro distribuzione sul territorio nazionale, sia in termini comparativi con altri possibili modelli organizzativi, nonché le procedure per l'affidamento degli appalti relativi ai servizi di gestione dei medesimi centri, con particolare riguardo ai requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, agli strumenti di gestione contabile e al sistema dei controlli sulla gestione finanziaria e sulla qualità del servizio, anche acquisendo, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali interessati, i documenti, le informazioni Pag. 6 e gli elementi per valutare le ricadute di carattere sociale;

   d) svolge una specifica indagine sulle modalità di protezione dei minori stranieri non accompagnati e delle altre categorie di soggetti vulnerabili;

   e) accerta il rispetto della normativa vigente riferita alle misure di trattenimento dei migranti nei CPR e valuta le opportune modifiche volte a rendere più efficienti il meccanismo di rimpatrio e l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale;

   f) indaga sulla gestione e verifica l'entità delle risorse pubbliche e dei fondi dell'Unione europea destinati e stanziati, in maniera distinta, per il sistema di accoglienza, di trattenimento e di rimpatrio dei migranti, accertando eventuali irregolarità nell'uso delle risorse e nell'esercizio della funzione di controllo;

   g) in merito al rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, accerta sulla base di quali indagini e con quali parametri le prefetture-uffici territoriali del Governo verifichino la permanenza di condizioni di pericolo o di criticità umanitaria nel Paese d'origine dell'immigrato che giustifichino il rinnovo del permesso medesimo.

  4. La Commissione acquisisce dalle amministrazioni pubbliche, compresi i tribunali e le capitanerie di porto, e da agenzie o enti non governativi, dati ed evidenze statistiche sul sistema di accoglienza e di identificazione, anche ai fini della diffusione pubblica dei dati non coperti da riservatezza, con le modalità individuate dall'ufficio di presidenza della Commissione medesima.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di Pag. 7un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.
  5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.
  4. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

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  5. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto in ordine a tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.

Art. 5.
(Organizzazione).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione, a maggioranza assoluta, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo Pag. 9di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. La Commissione provvede all'informatizzazione dei documenti acquisiti prodotti nel corso della propria attività.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.