Doc. XXII, n. 16

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
DE LUCA, PICCOLI NARDELLI, ASCANI, BOSCHI, CARLA CANTONE, CARÈ, CECCANTI, CIAMPI, CRITELLI, GIACOMELLI, GRIBAUDO, LA MARCA, LACARRA, LOTTI, MARATTIN, MORANI, NOBILI, PEZZOPANE, PORTAS, ROSATO, ROSSI, ROTTA, SIANI, TOPO, VAZIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici pubblici

Presentata il 23 maggio 2018

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  Onorevoli Colleghi! — La Costituzione promuove e tutela, ai sensi dell'articolo 33, l'istruzione e l'insegnamento. A tal fine, la Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi d'istruzione La situazione dell'edilizia scolastica presenta tuttavia profili di forte criticità su tutto il territorio nazionale. Carenze strutturali, cattiva gestione delle risorse economiche disponibili, tagli dei fondi destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane, negligenza e imperizia nella costruzione degli edifici: tutto ciò si ripercuote inevitabilmente sulla qualità dell'insegnamento pubblico prestato ai nostri studenti, incide sulla dispersione scolastica e, soprattutto, mette in pericolo la salute e la sicurezza degli alunni e del personale scolastico. Una situazione che un Paese moderno non può più tollerare. Appare dunque necessario intraprendere un'attività di indagine parlamentare che, in modo organico, analizzi e verifichi le ragioni strutturali e contingenti della condizione critica in cui versa gran parte dell'edilizia scolastica primaria e secondaria, con lo scopo di elaborare altresì soluzioni di carattere economico-finanziario e normativo volte a migliorare lo stato delle strutture interessate.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, compiti e durata
della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici pubblici, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) acquisire e valutare la documentazione relativa alle condizioni di sicurezza degli edifici di proprietà, pubblica adibiti, nel territorio nazionale, a scuola primaria e secondaria, con particolare attenzione agli edifici situati nelle zone classificate a rischio sismico o esposte a rischio idrogeologico;

   b) verificare lo stato di attuazione degli strumenti legislativi e programmatici in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, con particolare riguardo alla distribuzione territoriale degli interventi realizzati e delle risorse finanziarie corrisposte;

   c) analizzare le ragioni economico-finanziarie e normative delle criticità eventualmente rilevate;

   d) verificare se e, all'occorrenza, in quale misura, le difficoltà economiche dei comuni, delle province e delle città metropolitane hanno comportato il decremento degli investimenti dei medesimi enti nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici pubblici;

   e) acquisire, con la collaborazione delle istituzioni interessate, i documenti, le informazioni e gli elementi utili per valutare l'adeguatezza delle risorse stanziate, nell'ambito della Programmazione unica nazionale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Pag. 3n. 78 del 4 aprile 2018, espressamente destinate agli investimenti nell'edilizia scolastica pubblica;

   f) valutare la congruità e l'efficacia della normativa vigente, indicando soluzioni di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per garantire condizioni di piena sicurezza degli edifici di proprietà pubblica adibiti a scuola primaria e secondaria.

  3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della Pag. 4corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
  3. Sulle richieste ad essa rivolte dalla Commissione, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
  4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
  5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Pag. 5Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione)

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
  4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nel limite massimo di 20.000 euro per l'anno 2018 e di 30.000 euro per l'anno 2019. La Commissione può stabilire, con il regolamento interno di cui al comma 1, le modalità di pubblicazione delle spese da essa sostenute, fatte salve le esigenze di riservatezza connesse ad atti e documenti che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.