Doc. XXII, n. 14

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati

BRUNO BOSSIO, ANNIBALI, ASCANI, BENAMATI, BOCCIA, BONOMO, CANTINI, CARLA CANTONE, CARÈ, CARNEVALI, CENNI, CIAMPI, CRITELLI, DE FILIPPO, DE LUCA, DE MARIA, DEL BARBA, DEL BASSO DE CARO, MARCO DI MAIO, ERMINI, FERRI, FIANO, FRAGOMELI, FREGOLENT, GADDA, GARIGLIO, GIORGIS, GRIBAUDO, INCERTI, LA MARCA, LACARRA, GAVINO MANCA, MICELI, MIGLIORE, MOR, MORANI, MORETTO, ROMINA MURA, NARDI, NOJA, PAGANI, UBALDO PAGANO, PAITA, PELLICANI, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROSSI, ROTTA, SCALFAROTTO, SENSI, SERRACCHIANI, SIANI, TOPO, UNGARO, VAZIO, VERINI, VISCOMI, ZAN, ZARDINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo al sistema della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

Presentata il 18 aprile 2018

Pag. 1

  Onorevoli Colleghi ! — L'incidente di Crotone, avvenuto il 5 aprile 2018, nel quale due operai edili hanno perso la vita in un cantiere per il crollo di un muro di contenimento, è solo l'ultimo caso che ha ulteriormente aggravato il triste e già grave bilancio complessivo delle morti sul lavoro nel nostro Paese. È evidente che si tratta di una materia delicata su cui il Parlamento può e deve Pag. 2offrire un contributo imprescindibile nel miglioramento della legislazione e nel potenziamento dell'attività di prevenzione e di controllo. A tal proposito si ritiene che, partendo anche dalle attività svolte da Commissioni istituite per indagare sull'argomento già nelle legislature precedenti, sia opportuno istituire anche nel corso della XVIII legislatura una Commissione parlamentare di inchiesta, che possa analizzare la dimensione del fenomeno e sottoporre al legislatore proposte di nuovi strumenti di prevenzione e di controllo. È questa la finalità della presente proposta di inchiesta parlamentare, presentata nella consapevolezza del fatto che dietro ogni numero ci sono persone e famiglie. Ci auguriamo che quest'iniziativa possa essere sostenuta da tutti i gruppi parlamentari e incontrare una rapida approvazione, in considerazione della rilevanza sociale della questione e dell'indifferibile necessità di porre un freno a queste tragedie quotidiane.

Pag. 3

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata di due anni, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Composizione e costituzione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i sessi.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.Pag. 4
  5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

  1. La Commissione ha i seguenti compiti:
   a) accertare la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e individuare le aree nelle quali esso è più diffuso;
   b) individuare le principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all'incidenza dei fenomeni di sfruttamento, della pratica del lavoro occulto e irregolare e del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali;
   c) accertare il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni in ciascun settore produttivo;
   d) verificare la frequenza e l'efficacia dei controlli svolti dagli organi ispettivi a livello centrale e periferico;
   e) accertare l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale;
   f) individuare eventuali misure, di carattere legislativo e amministrativo, atte ad accrescere l'efficacia della prevenzione e ad attenuare gli effetti degli infortuni;
   g) valutare la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.Pag. 5
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori e spese di funzionamento).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento Pag. 6interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 35.000 per l'anno 2018, a euro 75.000 per l'anno 2019 e a euro 35.000 per l'anno 2020, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.