Doc. XVIII, n. 47

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
E X COMMISSIONE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127
DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM(2021)557 final)

Approvato il 23 giugno 2022

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni VIII e X,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di direttiva recante modifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

   premesso che:

    la proposta della Commissione prevede la revisione della direttiva (UE 2018/2001) sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, recentemente attuata a livello nazionale, al fine di allineare la disciplina vigente al nuovo ambizioso obiettivo della riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

    la Commissione europea, congiuntamente alla comunicazione REPowerEU, il 18 maggio ha presentato alcune iniziative legislative, tra cui una proposta di direttiva, che prevede una nuova modifica della vigente direttiva in materia di energie rinnovabili (UE) 2018/2001 per incrementarne ulteriormente la produzione e l'utilizzo, anche nella prospettiva di realizzare l'autosufficienza energetica dell'UE;

    la nuova proposta di direttiva prevede l'ulteriore incremento al 45 per cento della quota di energie rinnovabili sui consumi energetici finali, quale obiettivo collettivo dell'UE, contro il 40 per cento previsto dalla proposta del 21 luglio 2021, nonché misure aggiuntive per lo più concernenti le procedure autorizzative per i nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile o per l'adeguamento degli impianti esistenti;

    apprezzato che la nuova proposta di direttiva, volta a modificare la direttiva del 2018, intenda semplificare e abbreviare ulteriormente le procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile in modo coordinato e armonizzato in tutta l'UE, al fine di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

   considerato che:

    l'esigenza di incrementare l'utilizzo delle energie rinnovabili è divenuta quanto mai urgente, alla luce del nuovo contesto geopolitico determinato dall'aggressione russa dell'Ucraina;

    l'integrazione delle energie rinnovabili presuppone lo sviluppo di adeguate infrastrutture di rete per la loro trasmissione e di accumulo, per gestire gli eccessi e le carenze di produzione di energia;

   rilevato che:

    la proposta introduce l'obbligo di concordare entro il 2025 almeno un progetto comune con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, per gli Stati costieri, di cooperazione transfrontaliera per la definizione congiunta della quantità di energia da fonti rinnovabili off-shore che intendono produrre nel bacino marittimo in questione entro il 2050;

    la proposta di direttiva estende la definizione di «combustibili rinnovabili di origine non biologica» a tutti i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, includendo così anche l'idrogeno da elettrolisi alimentata da energia elettrica da fonte rinnovabile;

    tra i sotto-obiettivi stabiliti per i diversi settori rivestono particolare rilevanza, per un verso, il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica che, entro il 2030, deve costituire il 50 per cento dell'idrogeno usato nell'industria per scopi energetici e non energetici e, per l'altro, la fissazione dell'obbligo di una quota Pag. 3pari ad almeno il 2,6 per cento nel settore dei trasporti;

   sottolineata la necessità che il Governo trasmetta tempestivamente e sistematicamente alle Camere la relazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che non risulta trasmessa sul presente atto;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

   preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sulla proposta di direttiva (COM(2021)557) dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 21 giugno 2022;

   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) occorre assicurare la coerenza della revisione del quadro normativo in fase di definizione, in considerazione della recente adozione della nuova iniziativa legislativa nell'ambito del piano Repower, che incide sul nuovo obiettivo collettivo dell'UE;

   b) con riferimento agli obblighi relativi ai progetti comuni e alla cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 9, si valuti l'opportunità di introdurre maggiore flessibilità, anche prevedendo per tali progetti una valutazione dei costi e dei benefici che tenga conto tra l'altro delle interconnessioni preesistenti tra gli Stati e che consenta un'efficiente allocazione delle risorse;

   c) la fissazione di sotto-obiettivi vincolanti nei settori del trasporto e dell'industria, relativamente al contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici, appare eccessivamente rigida, tenuto conto dello sviluppo del mercato e delle prospettive legate alla disponibilità di tali combustibili entro il 2030;

   d) al fine di favorire la massima diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, si sottolinea l'importanza di destinare risorse adeguate a programmi di ricerca e sviluppo per l'elaborazione di tecnologie in grado di accelerare la transizione energetica con riguardo alla produzione, all'efficientamento energetico, alle tecnologie di accumulo, alla digitalizzazione delle infrastrutture energetiche;

   e) al fine di favorire la massima integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, appare altresì necessario affiancare l'incremento di produzione da tali fonti con un adeguato sviluppo di infrastrutture di rete, di trasmissione e di stoccaggio, attraverso l'adozione di misure di semplificazione anche per tali strutture.

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ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

  La XIV Commissione,

   esaminata la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio» (COM(2021)557 final);

   premesso che:

    la proposta di direttiva è stata presentata dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 nell'ambito del pacchetto denominato «Pronti per il 55 per cento», volto ad allineare la normativa vigente in materia di clima ed energia al nuovo ambizioso obiettivo della riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

    la proposta è volta a rivedere la direttiva per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili (UE) 2018/2001, recentemente attuata dagli Stati membri, al fine di introdurre le modifiche necessarie per contribuire all'ambizione climatica dell'Unione per il 2030;

   considerato che:

    la proposta di direttiva aggiorna l'obiettivo a livello dell'UE, al fine di aumentare al 40 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia entro il 2030, contro il 32 per cento attualmente previsto;

    la proposta reca disposizioni specifiche in relazione a diversi settori, quali industria, trasporti, edifici, per i quali propone di introdurre o di aumentare i sotto-obiettivi, alcuni vincolanti, mentre altri hanno carattere indicativo;

    lo sviluppo delle energie rinnovabili riveste una cruciale importanza nel quadro delle azioni e delle misure che l'Unione europea intende adottare per aumentare l'autonomia energetica dell'Unione e ridurre la dipendenza da fonti energetiche esterne, come evidenziato da ultimo nella presentazione del Piano REPowerEU da parte della Commissione europea, nell'ambito del quale una nuova proposta di direttiva interviene nuovamente sulla vigente direttiva in materia di energie rinnovabili (UE) 2018/2001 incrementando, tra l'altro, ulteriormente al 45 per cento la quota di energie rinnovabili sui consumi energetici finali dell'UE;

    appare necessario definire un quadro complessivo coerente delle misure, nell'ambito delle iniziative previste nel citato pacchetto, al fine di coniugare l'esigenza di salvaguardia ambientale con la riduzione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo;

    la proposta di direttiva conferisce alla Commissione il compito di adottare ulteriori atti delegati rispetto a quelli già previsti dalla disciplina vigente in ambiti di particolare rilevanza;

   segnalato che non risulta trasmessa la relazione che il Governo deve presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con le seguenti osservazioni:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare:

    a) l'esigenza di definire nel corso del negoziato un complesso normativo organico, che disciplini la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, attraverso un attento coordinamento dell'intervento di revisione operato dalla proposta in esame con le ulteriori modifiche alla direttiva (UE) 2018/2001 recentemente proposte dalla Commissione nel quadro del piano RepowerEU;

    b) che, con particolare riguardo ai sotto-obiettivi fissati dalla proposta per diversi settori, occorre verificare la possibilità di introdurre maggiori flessibilità, che consentano di tenere conto delle specifiche realtà nazionali e permettano agli Stati membri di valutare come contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione europea;

    c) la necessità di considerare se gli ulteriori atti delegati, che la Commissione europea dovrebbe adottare in base alla proposta, si configurino come integrazione o modifica di determinati «elementi non essenziali dell'atto legislativo», in conformità con quanto richiesto dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    d) la necessità di assicurare alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, attraverso la trasmissione sistematica delle relazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, al fine di acquisire l'avviso del Governo nel merito delle proposte legislative europee e consentire un esame parlamentare approfondito delle medesime.