Doc. XVIII, n. 46

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127
DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di regolamento relativa all'istituzione di un meccanismo di adeguamento
del carbonio alle frontiere (carbon border adjustment mechanism) (COM(2021)564 final)

Approvato il 30 maggio 2022

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni VIII e X,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)564);

   premesso che:

    la proposta di regolamento disciplina l'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, anche noto come CBAM), con la finalità di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell'Unione europea, derivante dall'accresciuto livello di ambizione degli obiettivi climatici europei;

    il meccanismo integra il sistema istituito per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione europea (EU Emission Trading System, ETS), applicando un complesso equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione di alcune categorie di merci;

   considerato che:

    la proposta di regolamento definisce il funzionamento del nuovo meccanismo nei suoi elementi principali, demandandone la determinazione di aspetti specifici a una serie di atti di esecuzione e di atti delegati della Commissione europea, nonché a ulteriori proposte legislative l'ampliamento del suo ambito di applicazione;

    si prevede l'attribuzione alla Commissione di un potere di adozione di atti delegati, esercitabile a tempo indeterminato;

    il CBAM dovrebbe diventare progressivamente un'alternativa ai meccanismi già previsti dalla disciplina del sistema ETS per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, in particolare l'assegnazione gratuita di quote che, a partire dall'avvio del CBAM nel 2026, verranno gradualmente ridotte fino ad essere eliminate nel 2035, come previsto dalla proposta di revisione del sistema ETS;

    il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto il 15 marzo un orientamento generale sulla proposta, riservandosi di avviare i negoziati con il Parlamento europeo solo dopo aver approfondito ulteriormente alcune questioni, quali l'eliminazione graduale, nei settori interessati dall'introduzione del meccanismo, delle quote gratuite assegnate nell'ambito della direttiva ETS, nonché lo studio di soluzioni, compatibili con l'Organizzazione mondiale del Commercio, per limitare la potenziale rilocalizzazione delle emissioni di CO2 legata alle esportazioni;

    il Consiglio dell'Unione europea ha sottolineato tra l'altro la necessità di una maggiore cooperazione internazionale con i paesi terzi per promuovere politiche di fissazione del prezzo del carbonio a livello globale;

    la proposta di regolamento disciplina le modalità con cui le autorità doganali dovrebbero gestire le procedure per la gestione delle merci alla frontiera;

    dovrebbe essere attentamente valutato l'impatto del meccanismo sulle industrie a valle, specie per i settori la cui offerta nel mercato interno dell'Unione europea è insufficiente per la domanda dell'industria europea;

   rilevata l'importanza che una risorsa basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere rappresenti una delle nuove fonti di entrata per il bilancio dell'Unione europea, come concordato in sede di approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027, allo scopo di fornire le risorse necessarie per rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di Next Generation EU e finanziare il Fondo sociale per il clima;

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   preso atto della relazione trasmessa dal Governo sul documento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

   acquisito il parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta dell'11 maggio 2022;

   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

   rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) tenuto conto delle strette interrelazioni tra la revisione del sistema ETS e l'introduzione del CBAM, occorre definire in modo coordinato le due normative, nonché monitorare il processo di determinazione di aspetti specifici del meccanismo stesso e la sua attuazione, al fine non solo di verificarne l'impatto sulle imprese e sui consumatori ma di valutarne altresì l'effettiva efficacia, anche per la futura applicazione ad altri settori;

  b) in ragione della progressiva applicazione del CBAM accompagnata a una graduale riduzione delle assegnazioni gratuite, sarebbe opportuno assicurare una corrispondenza tra i due sistemi con riguardo al calcolo delle emissioni incorporate nei prodotti;

  c) si ritiene opportuno prevedere un adeguato periodo di transizione con applicazione anche finanziaria della misura per verificare il corretto funzionamento del meccanismo ai fini degli obiettivi che si propone e per valutare gli impatti effettivi su tutta la catena del valore dei prodotti, prevedendo la cessazione delle compensazioni dei costi indiretti di CO2 per le imprese esposte al Carbon leakage solo in seguito alla completa decarbonizzazione del sistema elettrico, nonché la riduzione al minimo della differenza tra emissioni dirette e costi indiretti e la piena valutazione degli impatti sulle imprese a valle nella catena di approvvigionamento;

  d) si ritiene opportuno prevedere momenti intermedi di valutazione dell'efficacia del sistema da parte della Commissione con possibilità di sospendere la misura qualora si dimostrasse non efficace;

  e) appare necessario rafforzare le misure antielusione nella proposta della Commissione, tenendo conto anche del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 da parte di paesi terzi che potrebbero ridistribuire i flussi di esportazioni inviando i prodotti a basse emissioni di carbonio verso l'Europa e quelli ad alta impronta di carbonio verso Paesi extra-Unione europea;

  f) appare opportuno – nell'ambito del previsto ampliamento dell'elenco delle merci incluse nel CBAM ad altri prodotti importati dagli Stati membri – tenere conto della necessità di includere anche i prodotti a valle del ciclo produttivo delle merci incluse nel CBAM;

  g) appare opportuno valutare, nel rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), misure che possano salvaguardare la competitività delle imprese europee in relazione alle esportazioni;

  h) si valuti l'opportunità di meglio chiarire le modalità di coinvolgimento e coordinamento delle autorità doganali degli Stati membri nell'attuazione del meccanismo;

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  i) appare necessario delimitare la durata del conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28;

  j) appare necessario infine verificare attentamente l'impatto del meccanismo nei settori in cui le importazioni si rendono necessarie a causa di un'insufficiente offerta all'interno dell'Unione europea, al fine di valutare la possibilità di adottare specifiche misure per le imprese operanti in tali settori.

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ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)564 final);

   premesso che:

    la proposta, preannunciata nella comunicazione «Il Green Deal europeo» e presentata nell'ambito del pacchetto di iniziative legislative «Pronti per il 55%», è volta ad introdurre un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, «CBAM»), al fine di garantire che la produzione delle merci importate da Paesi terzi venga assoggettata all'applicazione di un costo del carbonio, in modo equivalente a quanto previsto all'interno dell'Unione europea dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (Emissions trading system, ETS) disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE;

   considerato che:

    il meccanismo rappresenta una delle nuove fonti di entrata per il bilancio dell'Unione europea, come concordato in sede di approvazione del quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 con l'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, allo scopo di fornire le risorse necessarie per rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di Next Generation EU e finanziare il Fondo sociale per il clima;

    la risorsa basata sul reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri costituisce circa il 70 per cento delle entrate dell'Unione europea;

    il CBAM diventerà progressivamente un'alternativa ai meccanismi già previsti dalla disciplina del sistema ETS per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, in particolare l'assegnazione gratuita di quote; pertanto la discussione della proposta esaminata è strettamente collegata a quella sulla revisione della citata direttiva 2003/87/CE;

    presupposto della nuova normativa è la sua compatibilità con le regole dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), la cui necessità è stata sottolineata anche dal Parlamento europeo in una risoluzione adottata il 10 marzo 2021;

    sono previste sanzioni nei confronti del dichiarante autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno precedente, nonché ulteriori sanzioni che potranno essere applicate dagli Stati membri per l'inosservanza della legislazione in materia di CBAM conformemente alle rispettive norme nazionali;

    la definizione di ulteriori aspetti del CBAM è demandata ad atti di esecuzione e delegati della Commissione europea, nonché a ulteriori proposte legislative volte ad ampliare l'ambito di applicazione del regolamento che dovrebbero essere presentate a seguito della presentazione di relazioni da parte della Commissione;

    l'attribuzione alla Commissione di un potere di adozione di atti delegati, esercitabile a tempo indeterminato, nonostante la previsione di un potere di revoca in capo alle altre due Istituzioni dell'Unione, andrebbe valutata alla luce del disposto dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il quale stabilisce che gli atti legislativi deleganti debbano delimitare esplicitamente non solo gli obiettivi, il contenuto e la portata della delega di potere, ma anche la sua durata;

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   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare nelle competenti sedi europee:

    a) l'importanza del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere quale nuova risorsa propria del bilancio dell'Unione europea, che potrà concorrere alla copertura del rimborso dei costi di finanziamento dei prestiti nel quadro di NextGenerationEU contenendo gli incrementi della risorsa propria basata sul RNL per gli Stati membri;

    b) la necessità di una più stretta cooperazione tra le autorità competenti, al fine di promuovere un sistema armonizzato efficace, proporzionato e dissuasivo di sanzioni, in modo da non compromettere l'efficacia del CBAM;

    c) l'esigenza di delimitare la durata del conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28;

    d) la necessità di monitorare attentamente il processo che porterà alla definizione del meccanismo nel periodo di transizione e alla sua attuazione, unitamente alla revisione della normativa riguardante l'ETS e ad altre misure del pacchetto «Pronti per il 55%», al fine di verificarne l'impatto e gli effetti sull'attività delle imprese e sui consumatori.