Doc. XVIII, n. 42

VIII COMMISSIONE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127
DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021)554 final e allegato)

Approvato il 25 maggio 2022

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  L'VIII Commissione,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione;

   premesso che:

    la proposta di regolamento aggiorna la disciplina del 2018, con cui sono stati integrati nel quadro per il clima e l'energia le emissioni e gli assorbimenti di gas serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso del suolo e dalla silvicoltura, cosiddetto LULUCF (land use, land use change and forestry);

    la proposta della Commissione intende adeguare la normativa vigente ai nuovi più ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione europea di riduzione delle emissioni di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

    la finalità della nuova disciplina è quella di espandere l'assorbimento naturale di carbonio dell'UE, ritenuto fondamentale per compensare le emissioni e raggiungere la neutralità climatica, atteso che il settore LULUCF dell'UE costituisce un pozzo di assorbimento netto di gas serra, che ha visto ridursi la sua capacità di assorbimento, anche a motivo della siccità e degli incendi boschivi;

   considerato che:

    la proposta di revisione mantiene invariato per il periodo 2021-2025 il regime attuale basato sulla c.d. regola del «non debito» che impegna gli Stati membri a garantire che le emissioni non superino gli assorbimenti e introduce per gli assorbimenti netti di gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nel periodo 2026-2030, obiettivi annuali vincolanti per gli Stati membri, oltre ad un obiettivo a livello dell'Unione fissato in assorbimenti equivalenti a 310 milioni di tonnellate di CO2;

    la proposta prevede di integrare dal 2031 nel settore LULUCF le emissioni diverse dalla CO2 del settore agricolo (attualmente disciplinato dal regolamento sulla condivisione degli sforzi) e si prefigge di conseguire nel nuovo settore del suolo la neutralità climatica entro il 2035;

    gli impegni e gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici proposti dalla revisione del regolamento LULUCF si intrecciano con i periodi programmatori della politica agricola comune (PAC) che ha accresciuto il suo contributo all'azione per il clima;

    il Consiglio dell'Unione europea ha adottato conclusioni volte a promuovere le pratiche agricole e forestali di cattura del carbonio dall'atmosfera per immagazzinarlo nei suoli o nella biomassa, che riconoscono l'importanza di fornire ad agricoltori e silvicoltori un sostegno finanziario sufficientemente incentivante a complemento della politica agricola comune, al fine di incoraggiarli ad adottare tali pratiche rispettose del clima;

    appare necessario garantire gli obiettivi specifici della politica agricola comune in materia di produzione alimentare per assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti ed evitare di aumentare la dipendenza dalle importazioni da Paesi extra-UE;

    il perdurare della pandemia da Covid-19 e soprattutto la crisi energetica e lo stop alle esportazioni russe e ucraine di cereali, oli vegetali, mangimi e fertilizzanti, Pag. 3intervenuto con la guerra tra Russia e Ucraina, hanno modificato il contesto sociale ed economico dell'Unione, ed in particolare del settore agricolo in cui si inserisce la proposta, dimostrando quanto il settore agricolo nazionale, in particolare quello zootecnico, sia pericolosamente dipendente da input esterni e per questo vulnerabile; per fronteggiare le difficoltà insorte, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di azioni in nome della sicurezza alimentare;

    per far fronte al veemente aumento dei prezzi delle materie prime e alle ripercussioni che esso ha avuto sul mercato dei prodotti agricoli, la Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022 ha introdotto disposizioni che derogano a talune condizioni della politica agricola comune, relativamente al greening ed in particolare al pagamento dell'inverdimento per l'anno di domanda 2022, al fine di aumentare il potenziale di produzione agricola dell'Unione, sia per ciò che riguarda l'approvvigionamento dell'alimentazione umana che animale;

    anche il Parlamento europeo, in una risoluzione del 24 marzo 2022, chiede un'azione Ue urgente «per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte russa»;

    in attuazione della Decisione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022, con il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 aprile 2022, si riconoscono come terreni lasciati a riposo ai fini del pagamento di inverdimento anche le superfici agricole ritirate eventualmente pascolate, utilizzate per la fienagione o coltivate, anche se dichiarate in domanda unica come terreni ritirati dalla produzione;

    tali deroghe hanno dirette ripercussioni sull'attività agricola e sulla c.d. regola del «non debito» prevista per il primo periodo, fino al 2025, e potrebbero incidere anche sui periodi successivi essendo strettamente connesse alla durata della crisi e del conflitto tra Russia e Ucraina;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo sul documento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   rilevata la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico:

   rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) in considerazione delle strette interconnessioni tra la proposta di regolamento e le altre iniziative presentate nell'ambito del pacchetto «Pronti per il 55%», appare necessario che la discussione delle misure aventi un impatto sulla silvicoltura e sull'agricoltura proceda in maniera congiunta allo scopo di definire un quadro normativo complessivo coerente per il conseguimento dei nuovi obiettivi climatici che tenga tuttavia conto degli aspetti sociali ed economici dei sistemi agricoli e forestali e anche della crisi energetica che ultimamente ha colpito in particolare gli agricoltori;

   b) si ritiene necessario, nella definizione degli obiettivi, tenere conto delle conseguenze sul settore agricolo che comporta la crisi sulle esportazioni russe e ucraine di cereali, semi oleosi, mangimi e fertilizzanti e delle interconnessioni tra la proposta di regolamento e i periodi programmatori della politica agricola comune (PAC), nonché delle conseguenze derivanti dall'applicazione della Decisione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022, che ha previsto deroghe al greening dirette a garantire la Pag. 4sicurezza alimentare dell'Unione incrementando le superfici agricole utilizzate per la fienagione o coltivate;

   c) in considerazione del mutato contesto sociale ed economico dell'Unione, ed in particolare del settore agricolo in cui si inserisce la presente proposta, si valuti l'opportunità di una revisione delle disposizioni sia ai fini della previsione di una elasticità in ordine al raggiungimento della c.d. regola del «non debito» prevista per il primo periodo, fino al 2025, sia per consentire una maggiore flessibilità per il trasferimento degli assorbimenti di CO2 in eccedenza o in carenza tra i periodi di applicazione della nuova disciplina e tra le annualità del secondo periodo;

   d) in ragione delle diversità delle dimensioni e della natura dei terreni destinati all'agricoltura e alla silvicoltura negli Stati membri, nonché della effettiva capacità di ciascuno Stato di contribuire all'obiettivo collettivo dell'UE di assorbimento dei gas serra, sarebbe opportuno tenere conto dei diversi punti di partenza degli Stati membri nella determinazione degli obiettivi loro assegnati;

   e) in vista della revisione completa dei dati degli inventari nazionali, si valuti l'opportunità di adottare iniziative volte a migliorare le metodologie degli inventari stessi e il calcolo degli assorbimenti del carbonio, fermo restando che tali metodologie devono essere coerenti con quelle redatte dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e ufficialmente approvate da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).