Doc. XVIII, N. 30

IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020)825 final)

Approvato il 23 giugno 2021

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Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020)825 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali – digital services act, noto con l'acronimo DSA, a cui si farà anche riferimento di seguito) e che modifica la direttiva 2000/31/CE COM(2020)825;
   preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;
  premesso che:
   una delle grandi sfide dei prossimi anni è rappresentata dalla necessità di un mercato digitale unico; è importante, a tal fine, che l'Unione europea si doti di una regolamentazione unitaria del settore che ne favorisca lo sviluppo industriale;
   il DSA intende rafforzare il mercato unico dei servizi digitali e contribuire a fornire alle imprese di tutte le dimensioni maggiore chiarezza giuridica e condizioni di concorrenza più eque (level playing field);
   in tal senso, il DSA è stato presentato in abbinamento con la proposta di regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), nella prospettiva di un quadro complessivo volto a garantire ai cittadini dell'UE di accedere a un'ampia gamma di prodotti e servizi sicuri online e alle aziende che operano in Europa di competere liberamente ed equamente online così come offline;
   la proposta sul DSA integra e sostituisce parzialmente l'attuale regime contenuto nella cosiddetta «direttiva e-commerce» (direttiva 2000/31/CE), tra l'altro, in materia di servizi intermediari di base (accesso a internet, trasmissione e stoccaggio di informazioni);
   la proposta stabilisce il quadro delle responsabilità nell'ambito delle prestazioni dei servizi di intermediazione digitale, con l'obiettivo di stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea siano tutelati; in tale contesto rimangono fermi alcuni principi fondamentali su cui si fonda la direttiva vigente, in particolare il principio dell'assenza per il prestatore (provider) dell'obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;
   in attuazione del principio generale che «ciò che è illecito offline deve essere Pag. 3illecito anche online», il nuovo regime, tuttavia, introduce un sistema graduato di obblighi in materia di dovere di diligenza per diversi tipi di prestatori di servizi digitali, in particolare le piattaforme online (come i social media e i mercati online), in funzione della natura dei servizi da essi prestati e delle dimensioni dei prestatori, per garantire che i loro servizi non siano usati in modo improprio per attività illegali e che i prestatori operino in maniera responsabile in modo effettivo;
   in particolare, per l'impatto delle piattaforme online di dimensioni molto grandi sull'economia e sulla società, la proposta fissa standard di trasparenza e responsabilità più rigorosi in relazione alle modalità di moderazione dei contenuti da parte dei fornitori di tali piattaforme, alla pubblicità e ai processi algoritmici;
   il nuovo regime integrerebbe, quale lex specialis, la normativa settoriale esistente a livello UE senza pregiudizio sull'applicazione delle normative dell'UE vigenti relativamente ai servizi della società dell'informazione (quali la direttiva 2018/1808/CE sui servizi di media audiovisivi e la direttiva 2019/790/CE sul copyright) e senza interferire con la disciplina antitrust; il DSA dovrebbe inoltre considerarsi norma complementare all’acquis comunitario anche in materia di protezione dei consumatori, protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni;
   è infine stabilito un quadro generale di applicazione della normativa, che in sostanza prevede: uno stretto coordinamento tra le autorità nazionali, che dovranno essere appositamente designate in qualità di coordinatori (Digital Services Coordinator); l'istituzione di un Comitato indipendente di coordinatori dei servizi digitali con ruolo consultivo; il conferimento alla Commissione europea di un ruolo speciale di supervisore per le piattaforme molto grandi;
   da ultimo, il meccanismo di attuazione del nuovo regime contempla un sistema di reazione alle violazioni del regolamento, in base al quale i coordinatori nazionali hanno, tra l'altro, il potere di imporre sanzioni pecuniarie e penalità di mora, specificate da ciascuno Stato membro nella rispettiva legislazione nazionale in linea con l'assetto normativo generale, e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione; per le piattaforme molto grandi, la proposta attribuisce altresì alla Commissione europea poteri di controllo diretto, nonché la facoltà di imporre sanzioni fino al 6 per cento del fatturato globale di un fornitore di servizi;
   la Commissione europea, attraverso obblighi differenziati per categorie di operatori dei servizi di intermediazione online, intende incentivare competitività, innovazione e investimenti: in tal senso, l'Esecutivo dell'UE prevede un effetto positivo sul mercato unico e sulla concorrenza, con un aumento del commercio digitale transfrontaliero stimato tra l'1 e l'1,8 per cento, con un equivalente incremento del fatturato a livello transfrontaliero compreso tra 8,6 miliardi e 15,5 miliardi di euro;
  considerato che:
   è apprezzabile l'intento della Commissione europea nell'aver adottato lo strumento del regolamento, in vista di una piena armonizzazione degli obblighi delle piattaforme, indipendentemente dal Paese di stabilimento, da un lato, considerando la natura sovranazionale delle dinamiche secondo le quali operano tali soggetti, dall'altro, ponendo un elemento di contemperamento rispetto al principio del Paese di origine finora rispettato dal quadro giuridico vigente;
   deve accogliersi altresì con favore l'utilizzo dell'approccio di regolamentazione orizzontale affinché ci sia un'applicabilità indipendentemente dal settore in esame; tale principio dovrebbe, tuttavia, essere coordinato ed armonizzato con le altre disposizioni settoriali come, ad esempio, la direttiva 2019/790/CE sul copyright e la direttiva 2018/1808/CE sui servizi media audiovisivi;Pag. 4
   è altresì condivisibile l'obbligo, posto a carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, di individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione;
   sono altresì apprezzabili gli obblighi supplementari in materia di trasparenza della pubblicità online, che prevedono in particolare che le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilino e rendano disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente una serie di informazioni, mantenute a disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità, tranne i dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata;
  rilevato che:
   le piattaforme online che distribuiscono contenuti hanno un ruolo nella diffusione e nell'amplificazione della disinformazione online; appare, pertanto, necessario promuovere azioni volte a garantire un ecosistema dell'informazione più responsabile, nonché una diffusa consapevolezza di tale preoccupante fenomeno;
   la pubblicità online si basa, tra l'altro, su caratteristiche e modelli distributivi di compravendita (soprattutto se fondati su meccanismi automatici), che offrono incentivi ai vari player nella distribuzione di contenuti informativi capaci di generare maggiore traffico;
   rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,
esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) appare opportuno un chiarimento in merito al coordinamento tra la normativa in esame configurata dalla Commissione europea come regime orizzontale e le discipline settoriali, considerate alla stregua di lex specialis; in particolare occorre precisare il meccanismo di armonizzazione con le disposizioni settoriali riconducibili alla direttiva 2019/790/CE (Copyright) e alla direttiva 2018/1808/CE (SMAV), quest'ultima in particolare per quanto concerne gli obblighi delle piattaforme per i minori;
   b) appare opportuno garantire la tutela del consumatore e della proprietà intellettuale secondo il principio know your business customer già riconosciuto dal Parlamento europeo;
   c) si ravvisa la necessità di ammodernare e aggiornare la tripartizione delle categorie «mere conduit», «caching» e «hosting», in quanto si registrano attualmente fattispecie in cui appare difficile una netta delimitazione dell'operato dei prestatori, nonché di prevedere una maggiore flessibilità, considerato che servizi come quelli del cloud sono suscettibili di essere ricondotti in categorie differenti;
   d) appare opportuno che ogni Stato membro riveda ed aggiorni la nozione di «contenuto illegale» senza creare frammentazioni giuridiche; in tal senso, si ravvisa altresì l'opportunità di stabilire un quadro normativo uniforme in tutta l'UE recante le definizioni di notifica e di rimozione fondate su procedure omogenee in tutta l'UE e contraddistinte da tempi e garanzie certi;
   e) merita valutare, per le piattaforme molto grandi, l'introduzione di maggiori obblighi proattivi, bilanciata, d'altro canto, da una maggiore considerazione per la protezione della libertà di espressione e di informazione, garantita anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; in tal senso, in sede di negoziato potrebbe essere opportuno introdurre l'obbligo di informare gli utenti circa l'illiceità o la pericolosità Pag. 5di alcuni contenuti con cui vengono a contatto le piattaforme stesse;
   f) è auspicabile che le norme sui codici di condotta fungano da base per un codice di buone pratiche sulla disinformazione rivisto e rafforzato, basato sugli orientamenti della Commissione, che potrebbero integrare tali norme;
   g) è opportuno che la Commissione, sia in sede di elaborazione degli orientamenti generali ai fini dell'adozione di misure per l'attenuazione dei rischi sistemici, sia nell'attività di incoraggiamento dei codici di buona condotta per la pubblicità online, tenga debitamente conto dei modelli pubblicitari basati su contenuti sensazionalistici e virali suscettibili di generare maggiore traffico;
   g) si ponga altresì l'accento sulla tracciabilità degli operatori e sull'importanza di meccanismi che evitino la ricomparsa dei contenuti illegali rimossi;
   h) si valutino inoltre le opportune modalità per assicurare il rispetto delle regole da parte dei fornitori di servizi che risiedono al di fuori dell'Unione europea, per i quali spesso non esiste la possibilità di un efficace enforcement delle norme in caso di violazione;
   i) appare altresì opportuna una precisazione circa l'assetto delle competenze di applicazione del regolamento, con particolare riguardo al coordinamento tra autorità nazionali, Digital services coordinator e Commissione europea, in particolare con riferimento al regime di supervisione e ai poteri di enforcement nei confronti delle piattaforme online molto grandi; circa la concreta applicazione del regolamento sul piano nazionale, appare opportuno indicare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale organismo di diritto interno più idoneo a svolgere le funzioni di Digital services coordinator.