Doc. XVIII, N. 27

VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 280 final)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 281 final)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 282 final)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 283 final)

Approvato il 3 marzo 2021

Pag. 2

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)280), la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)281), la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)282) e la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)283), presentate dalla Commissione europea il 24 luglio 2020;
   premesso che:
    con tale iniziativa la Commissione europea prosegue il lavoro di traduzione, sul piano normativo, degli obiettivi fissati con il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali, lanciato nel 2015, successivamente parzialmente rivisto e aggiornato nel 2017 e rilanciato, da ultimo, a settembre dalla Commissione europea con la presentazione di un nuovo piano d'azione;
    il progetto non si limita a promuovere una integrale unificazione dei mercati dei capitali a livello europeo ma mira a offrire ai sistemi produttivi europei canali di finanziamento alternativi a quello tradizionale costituito dal credito bancario, esigenza che si pone in termini particolarmente urgenti per il nostro Paese;
    le proposte in oggetto recano in particolare modifiche alla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), al regolamento sul prospetto e al quadro dell'UE per la cartolarizzazione;
    le proposte, che costituiscono il cosiddetto «pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali», sono il frutto di un encomiabile sforzo compiuto dalla Commissione europea per fornire un sostegno immediato alla ripresa economica agevolando l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese dell'UE, in particolare le PMI;
   considerato che:
    tra le modifiche proposte, sicuramente le più significative riguardano quelle dirette a rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni, in particolare allo scopo di ridurre il peso gravante sui bilanci delle banche europee degli ingenti crediti deteriorati i cui volumi inevitabilmente aumenteranno in misura esponenziale proprio in conseguenza della crisi COVID-19;
    l'impatto rilevantissimo della crisi sui sistemi economici europei e, conseguentemente, sulla redditività delle banche, segna una netta inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni in cui le banche europee – e quelle italiane in particolare – hanno compiuto considerevoli sforzi per migliorare le proprie performance e ridimensionare i crediti incagliati e quelli in sofferenza;
    secondo autorevoli stime, infatti, il volume complessivo dei crediti deteriorati potrebbe addirittura raggiungere in Europa i 1.500 miliardi di euro, una cifra superiore ai 1.170 miliardi di euro raggiunti in seguito all'esplosione della crisi economico-finanziaria del 2007-2008;Pag. 3
    in estrema sintesi, sulla base anche del lavoro istruttorio svolto dall'Autorità bancaria europea, le proposte mirano a estendere il vigente quadro dell'UE relativo alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio e a rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate (cartolarizzazioni non-performing exposure – NPE), al fine di aiutare le banche a rimuovere le esposizioni deteriorate dai loro bilanci nel contesto della crisi COVID-19, mantenendo nel contempo standard prudenziali elevati;
    portata più limitata, ma comunque significativa, hanno le altre modifiche proposte con il pacchetto in esame. In particolare, la proposta di direttiva recante modifica alla direttiva MiFID II intende ricalibrare gli obblighi di documentazione e informazione gravanti sugli operatori di mercato, ferma restando la necessità di un'adeguata protezione dei risparmiatori, in particolare dei clienti al dettaglio;
    le modifiche si muovono nel senso di ridimensionare taluni obblighi di informazione in particolare su supporto cartaceo. Gli interventi prospettati riguardano per lo più gli adempimenti nei confronti di clienti professionali o controparti qualificate;
    analoghe considerazioni valgono per la proposta di regolamento sul prospetto, che introduce una nuova tipologia di prospetto semplificato (c.d. «prospetto UE per la ripresa»), al massimo di trenta pagine, con una breve nota di sintesi di due pagine, facile da produrre per le imprese interessate per raccogliere sui mercati nuovi capitali, tuttavia limitato alle emittenti le cui azioni siano già negoziate in un mercato regolamentato o in un mercato delle piccole e medie imprese da almeno 18 mesi. Il nuovo regime si applicherà fino al 31 dicembre 2022 per consentire agli emittenti di raccogliere il capitale aggiuntivo necessario per superare la crisi COVID-19;
   preso atto dei contenuti delle memorie trasmesse sugli Atti dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'Associazione bancaria italiana;
   preso atto dell'accordo provvisorio raggiunto sul pacchetto a dicembre 2020 tra Parlamento europeo e Consiglio dell'UE;
   preso atto del fatto che – nel momento in cui la presente proposta di documento finale giunge all'approvazione della Commissione Finanze della Camera dei deputati – la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)280) e la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)281) sono state approvate in via definitiva in sede europea;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) il complesso delle misure proposte costituisce una delle iniziative più significative tra quelle poste in essere dalle Istituzioni europee per fronteggiare la drammatica crisi causata dalla pandemia e prevenire il rischio di squilibri talmente gravi tali da mettere a repentaglio la stabilità e la tenuta dell'intero sistema finanziario europeo;
   b) per questo motivo, la rapidità con la quale si è proceduto, anche nell'ambito dei lavori del Consiglio dell'UE, rappresenta un segnale positivo inviato ai mercati sull'intenzione delle Istituzioni europee di Pag. 4garantire la solidità del sistema finanziario e porre le premesse per il suo rilancio;
   c) in questo quadro, più che opportuno appare l'obiettivo di favorire la ripresa del mercato delle cartolarizzazioni, anche in considerazione della disponibilità di ingenti liquidità, di cui potranno avvalersi in particolare le banche europee per ridurre il peso dei crediti deteriorati;
   d) a tal fine appare opportuno sostenere l'accelerazione del processo di copertura dai rischi (cd. hedging) delle banche italiane anche in previsione della possibile evoluzione delle sofferenze a seguito della crisi pandemica;
   e) è comunque necessario rafforzare i poteri di vigilanza speciale delle competenti autorità nazionali, tenuto conto della complessità e della crucialità delle cartolarizzazioni sintetiche, nonché garantire – a livello europeo – parità di condizioni, al fine di evitare che si inneschi una concorrenza sregolata nella collocazione sul mercato di crediti deteriorati che potrebbe penalizzare i sistemi più vulnerabili, tra cui quello italiano, rendendo meno agevole o meno vantaggioso il ricorso allo strumento delle cartolarizzazioni per ridurre il volume dei crediti deteriorati;
   f) in tale quadro, sarebbe opportuno garantire inoltre che, nel caso di cartolarizzazioni NPE siano applicati requisiti di capitale diversi da quelli applicati alle cartolarizzazioni in bonis, la cui applicazione potrebbe risultare sproporzionata e tale da escludere la partecipazione di soggetti italiani o europei alle operazioni; a tal fine occorrerebbe introdurre un trattamento normativo specifico in deroga al metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) e alla metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (SEC-SA), definendo a livello europeo un indicatore sintetico di protezione di titoli cartolarizzati dall'eccesso di perdite (syntethic excess spread), che comunque tenga in considerazione le specificità del sistema bancario e finanziario italiano;
   g) per favorire un reale sviluppo della cartolarizzazione dei crediti deteriorati, nel regolamento di modifica del regolamento n. 575/2013 (CRR) occorrerebbe procedere all'eliminazione della soglia minima di ponderazione del rischio del 100 per cento per tutte le esposizioni relative a tale tipologia di cartolarizzazioni;
   h) circa le altre proposte, come peraltro segnalato dal Governo italiano nel corso del negoziato, occorre procedere in modo che le modifiche alla normativa MiFID II non pregiudichino la situazione degli investitori al dettaglio, a partire dai piccoli risparmiatori, anche circoscrivendo la portata dell'esenzione dalle regole di product governance ai soli rapporti con clienti professionali/controparti qualificate, ovvero alle obbligazioni non complesse ai sensi della disciplina MiFID II distribuite in regime di execution only;
   i) occorre altresì che le novità introdotte con le modifiche al regolamento sul prospetto siano adeguate rispetto all'obiettivo di favorire una rapida ricapitalizzazione delle imprese potenzialmente interessate, in particolare valutando l'opportunità di non limitare temporalmente l'ambito di applicazione delle misure di semplificazione prospettate.