Doc. XVIII, N. 23

XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2020) 276 final)

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2020) 277 final)

Approvato il 28 ottobre 2020

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  La XI Commissione,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la comunicazione «Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione» (COM(2020)276) e la proposta di raccomandazione relativa alla Garanzia per i giovani (COM(2020)277), presentate dalla Commissione europea il 1o luglio 2020;
   considerato che le iniziative volte a sostenere l'occupazione giovanile in un contesto, come quello attuale, caratterizzato dalla più grave crisi economica e sociale dal secondo dopoguerra, causata dalla diffusione della pandemia da COVID-19, rivestono un carattere prioritario e costituiscono il doveroso e concreto intervento della Commissione europea in materia;
   preso atto che la crisi sta assumendo un impatto drammatico sui giovani, non solo su quelli che fanno il loro ingresso nel mercato del lavoro, che incontrano più difficoltà a trovare il primo impiego, ma anche su quelli che già lavorano e che sono generalmente i primi a essere licenziati e che più spesso lavorano nell'economia informale o svolgono lavori atipici con copertura sociale scarsa o assente;
   rilevata, in tale contesto, la particolare vulnerabilità dei cosiddetti NEET, i giovani tra i 15 e i 29 anni di età non occupati e non impegnati in istruzione e formazione;
   ricordato che la comunicazione e la proposta di raccomandazione forniscono un importante contributo all'attuazione del principio 4 («Sostegno attivo all'occupazione») del Pilastro europeo dei diritti sociali, che stabilisce il diritto dei giovani al proseguimento dell'istruzione, al tirocinio o all'apprendistato oppure a un'offerta di lavoro qualitativamente valida entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'uscita dal sistema di istruzione;
   considerato che la comunicazione COM(2020)276 preannuncia ulteriori misure a breve e medio termine per sostenere l'occupazione giovanile, come il sostegno alla rete europea dei servizi pubblici per l'impiego o il rafforzamento delle reti per aspiranti giovani imprenditori, il miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone che lavorano attraverso piattaforme digitali, nonché il rinnovo dell'Alleanza europea per l'apprendistato;
   rilevato che la proposta di raccomandazione relativa alla Garanzia per i giovani (COM(2020)277) è volta a sostituire la raccomandazione del Consiglio dell'UE del 22 aprile 2013 che ha istituito tale Garanzia, non solo per contribuire ad attenuare l'impatto della crisi da COVID-19 e prevenire un'ulteriore crisi dell'occupazione, ma anche al fine di integrarvi le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, nonché la duplice transizione verde e digitale;
   preso atto, tra le novità introdotte, dell'ampliamento della fascia di età dei beneficiari della Garanzia, per includere i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, e della raccomandazione agli Stati membri di strutturare i loro sistemi di garanzia per i giovani in quattro fasi (mappatura, coinvolgimento, preparazione e offerta) e di organizzarli conformemente alle situazioni nazionali, regionali e locali, tenendo presente il genere e la diversità dei giovani ai quali sono destinate le misure;
   considerato che la Commissione fissa precisi obiettivi quantitativi per quanto concerne la percentuale di giovani che devono essere coinvolti nei programmi relativi alla Garanzia giovani, così come per quelli da coinvolgere nei progetti in materia di apprendistato;Pag. 3
   rilevato che, alla luce del grave ritardo dell'Italia nell'attuazione della Garanzia, certificato dai dati statistici, tali obiettivi appaiono allo stato lontani dall'essere conseguiti, senza un radicale intervento di riforma e di rilancio delle politiche attive del lavoro;
   auspicato che, nel quadro tracciato dalla Comunicazione e dalla proposta di direttiva, l'Italia sappia cogliere anche l'occasione offerta dalle risorse messe a disposizione dall'Unione europea nell'ambito del Recovery Fund, per valorizzare il grande contributo che i giovani possono dare alla crescita e allo sviluppo del Paese,
   rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,
  esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   si preveda, nella nuova Garanzia per i giovani, l'impegno, da parte degli Stati membri, di mettere in atto programmi di orientamento strutturali, in ingresso, in itinere e in uscita dai percorsi scolastici superiori nonché dai percorsi universitari, con una rendicontazione dei giovani coinvolti e un tracciamento delle loro scelte di studio e lavoro, anche mettendo a sistema gli attuali strumenti di monitoraggio delle carriere scolastiche, universitarie e lavorative;
   si segnali l'esigenza che, nell'ambito di una generale riqualificazione delle modalità di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e di riconfigurazione dei percorsi formativi tecnici di livello superiore in funzione dell'innovazione verde e digitale, nonché in accompagnamento agli strumenti della Garanzia per i giovani, l'Unione Europea adotti una normativa comune per le modalità di tirocinio curriculare ed extra-curriculare, garantendo sempre un compenso ai tirocinanti, così come espresso recentemente nella Risoluzione approvata dal Parlamento Europeo nella seduta dell'8 ottobre 2020, nella quale si condanna «la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti», specificando che la gratuità «costituisce una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti»;
   si preveda, nella nuova Garanzia per i giovani, una piena integrazione con i sistemi di politiche attive del lavoro, con l'esplicitazione di indicazioni e obiettivi da raggiungere quanto al numero di giovani da inserire nei percorsi di formazione e lavoro, alle modalità di contatto e presa in carico, all'integrazione dei dati raccolti con le piattaforme informatiche per le politiche attive di carattere nazionale e regionale, alla realizzazione di piattaforme di incrocio di domanda e offerta di lavoro, alla formazione e qualificazione del personale impiegato nell'attuazione del programma;
   si segnali l'opportunità di integrare i compensi previsti nei percorsi della Garanzia per i giovani con una copertura contributiva, con risorse dedicate e nelle forme e modalità scelte dai Paesi membri, e di indicare strumenti e modalità per rafforzare le possibilità di stabilizzazione dei giovani al termine dei percorsi;
   si segnali l'esigenza che il percorso di redazione della nuova Garanzia per i giovani veda il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro riunite a livello europeo, sia sugli obiettivi del programma, sia sulle tutele necessarie per i giovani che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro spostandosi in un altro Paese dell'Unione.