Doc. XVIII, N. 9

COMMISSIONI RIUNITE I (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) E XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO NELL'AMBITO DELL'ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, SULLA:

Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (Doc. CCXXXVI, n. 1)

Approvato il 14 febbraio 2019

Pag. 3

  Le Commissioni riunite I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (Doc. CCXXXVI, n. 1);
   considerato che l'articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea al paragrafo 1 prevede che «il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali»;
   rilevato che, conformemente al richiamato articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 2 della decisione in esame dispone che la medesima è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali e che gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine;
   considerato che l'adempimento delle procedure interne negli Stati membri è necessario per l'entrata in vigore della decisione 2018/994 e che la decisione in questione non necessita di interventi normativi di adeguamento dell'ordinamento italiano, essendo tali previsioni già rinvenibili nella vigente normativa italiana;
   ritenuto che la decisione rechi disposizioni condivisibili;
   valutata positivamente la disposizione di cui al nuovo articolo 4-bis dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo, come introdotto dalla decisione in esame, che prevede, tra le altre, anche la facoltà per gli Stati membri di ricorrere alla possibilità del voto elettronico e via internet per le elezioni del Parlamento europeo;
   rilevata la necessità che il presente documento sia notificato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alle istituzioni europee ai fini di cui al citato articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE.