Doc. IV-ter, N. 26-A

RELAZIONE

DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: VITIELLO)

sulla

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

nei confronti della deputata

MELONI

(procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE GIP

il 10 novembre 2021

Presentata alla Presidenza il 15 luglio 2022

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  Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal Tribunale di Roma – Ufficio Gip nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti della deputata Giorgia Meloni, pervenuta alla Camera il 10 novembre 2021.
  La Giunta ha dedicato all'esame della questione le sedute del 24 novembre 2021, del 22 e 29 giugno e del 12 luglio 2022, delle quali si allegano i resoconti.
  La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ha ad oggetto un procedimento penale originato dalla denuncia-querela di Fabrizio Pignalberi nei confronti della deputata Giorgia Meloni. All'on. Meloni è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, di cui all'art. 595, terzo comma, del codice penale.
  Dalla denuncia si evince che il querelante lamenta il carattere diffamatorio del seguente testo, pubblicato sul profilo Twitter dell'on. Meloni: «Fabrizio Pignalberi non ha più nulla a che fare con FdI da alcuni anni. Ciononostante non avremmo potuto immaginare che fosse un truffatore. Siamo pronti a costituirci parte civile nel processo contro di lui perché siamo parte lesa».
  Il testo fu pubblicato il 2 giugno 2021, alle ore 00.36, dopo che la sera del 1° giugno 2021 la trasmissione televisiva Le Iene aveva mandato in onda un servizio sul Pignalberi, tuttora visibile in internet.
  Secondo quanto mostrato nel servizio televisivo, il Pignalberi avrebbe conseguito una laurea in giurisprudenza non riconosciuta in Italia e aperto uno studio professionale. In tal modo egli avrebbe quindi truffato o altrimenti danneggiato diverse persone che erano state intervistate – così come il Pignalberi stesso – dal giornalista autore del servizio. Si faceva anche ampio riferimento all'attività politica di Pignalberi, descritto come fondatore del movimento Più Italia che avrebbe stipulato un patto federativo con Fratelli d'Italia, di cui avrebbe peraltro sostanzialmente copiato lo statuto. Nel servizio si riferiva inoltre della passata candidatura (nel 2017) del Pignalberi al comune di Frosinone nella lista di Fratelli d'Italia ed erano mostrate anche alcune fotografie che lo ritraevano insieme all'on. Meloni. Il servizio si concludeva con un appello diretto all'on. Meloni a «fare qualcosa» dal momento che «siete stati voi i primi a dare credibilità a quest'uomo».
  Nella sua denuncia-querela, il Pignalberi precisa di non avere «mai riportato nessuna condanna» e scrive che, in data 15 giugno 2021, uno degli intervistati nel servizio giornalistico «presso il Tribunale di Frosinone veniva ascoltato dal giudice (...) nel procedimento n. 5132/13, nell'ambito del quale lo stesso riferiva la verità sui fatti facendo cadere nei miei confronti tutte le accuse che da anni postava sui social finendo addirittura alle Iene». Ad avviso del querelante, egli continuerebbe «a subire dei danni in termini lavorativi, politici, oltre che personali, sulla base di una “sentenza” di condanna emessa dalla Sig.ra Meloni ma del tutto inesistente, alla luce anche dell'escussione della presunta persona offesa (...), il quale conferma la vera versione dei fatti, da sempre sostenuta dal sottoscritto».
  Tra gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria richiedente alla Giunta vi è una relazione del Comando provinciale di Roma dell'Arma dei carabinieri che, su delega del sostituto procuratore, ha compiuto accertamenti sulla reale riconducibilità del profilo Twitter all'on. Meloni. Nella relazione si legge che, sulla base degli accertamenti svolti, «appare confermata l'identità del titolare (...). Non è da escludere, però, che tale account possa essere utilizzato anche da addetti allo staff dell'on. Giorgia Meloni». Sempre dagli atti trasmessi alla Giunta, si rileva che, il 27 settembre 2021, il sostituto procuratore ha richiesto al giudice delle indagini preliminari – «avendo rilevato che si pone la questione relativa alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, della CostituzionePag. 3» – di voler «provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003». Con ordinanza del 25 ottobre 2021, infine, il GIP «ritenuto che, allo stato e alla luce degli elementi presenti nel fascicolo del PM, non sia applicabile l'art. 68 Cost.», ha disposto la trasmissione di copia degli atti alla Camera ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 e la sospensione del procedimento.
  Nella nota trasmessa alla Giunta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, l'on. Meloni segnala innanzitutto che, in base a quanto emerge da fonti giornalistiche, il sig. Pignalberi sarebbe stato sottoposto agli arresti domiciliari nel mese di luglio 2021 – poco tempo dopo il suo tweet, quindi – a seguito dell'ordinanza adottata dal Gip del Tribunale di Frosinone su richiesta del pubblico ministero. Tra le numerose accuse contestate dai magistrati vi sarebbe anche quella di aver calunniato ingiustamente le persone che egli aveva in precedenza denunciato. Si tratta proprio di quelle persone (spesso anziane) che, da quanto emergeva dal servizio delle Iene, erano state truffate, raggirate e minacciate dal Pignalberi stesso.
  Tanto premesso, l'interessata svolge alcune considerazioni sul perché deve ritenersi applicabile, a suo giudizio, la prerogativa dell'insindacabilità nel caso di specie.
  In via generale, l'on. Meloni ritiene opportuno sottolineare preliminarmente che, nella nostra democrazia pluralistica, la garanzia della libertà del mandato parlamentare dovrebbe possedere un raggio di operatività più ampio rispetto al passato. In tal senso, l'ambito riservato alla libera manifestazione dell'attività del deputato quale «rappresentante della Nazione» non potrebbe non fuoriuscire dalla sfera della «mera» discussione in sede parlamentare: esso deve infatti tener conto delle peculiarità del processo politico dei nostri giorni, che si connota con forme e modi completamente differenti rispetto a qualche decennio fa e che, molto probabilmente, è destinato a mutare ancora nel prossimo futuro. L'insieme delle prerogative parlamentari si radica infatti nel raccordo fra il parlamentare e la società civile che è, nelle democrazie pluralistiche, il perno del mandato parlamentare, in quanto strumento destinato ad assicurare ciò che una parte della dottrina costituzionalistica qualifica come «responsività» dei deputati e senatori, cioè la capacità di rispondere e di reagire tempestivamente alle istanze avanzate dalla società civile.
  Ad avviso dell'on. Meloni, la reale funzione dell'insindacabilità delle opinioni espresse, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione è dunque quella di assicurare libertà, pubblicità e trasparenza al raccordo fra l'opinione pubblica e i parlamentari. Del resto, questo aspetto è stato ben colto dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 320 e 321 del 2000, nelle quali si osserva che «L'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata [...] a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative».
  Va da sé, pertanto, che il parlamentare – al fine di stabilire questo raccordo con la società, quale elemento indefettibile per il pieno esercizio della sua funzione rappresentativa – deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i modi di comunicazione pubblica che sono propri della società attuale. E tra questi non può non riconoscersi ai social media un ruolo privilegiato, in ragione della profonda capacità di questi ultimi di incidere nei processi di formazione della classe dirigente e, di conseguenza, di far comprendere all'opinione pubblica la linea politica del partito.
  Declinando le predette considerazioni nel caso concreto, l'on. Meloni evidenzia come il servizio delle Iene – che si è occupato delle tante persone, in numerosi casi anche anziane, che hanno segnalato di essere state truffate, e poi anche minacciate, dal sig. Pignalberi – la abbia direttamente e immediatamente chiamata in causa quale presidente e leader del partito Fratelli d'Italia. Infatti, nel menzionato servizio si faceva ampio riferimento anche all'attività politica di Pignalberi, descritto come fondatore del movimento Più Italia Pag. 4che avrebbe stipulato un patto federativo con Fratelli d'Italia. Nel servizio si riferiva, inoltre, della passata candidatura (nel 2017) del Pignalberi al Comune di Frosinone nella lista di Fratelli d'Italia ed erano mostrate anche alcune fotografie che lo ritraevano insieme all'on. Meloni. Il servizio poi si concludeva addirittura con un appello – personalmente indirizzato all'on. Meloni stessa – a «fare qualcosa» dal momento che «siete stati voi i primi a dare credibilità a quest'uomo».
  La deputata interessata fa quindi presente di avere avvertito, nella sua qualità di rappresentante legale e leader politico del partito, la necessità e il dovere di prendere immediatamente le dovute distanze da tale personaggio, al fine di tutelare l'onore e l'immagine della formazione politica che presiede e di rassicurare la comunità di persone e di elettori per i quali tale forza politica costituisce un imprescindibile punto di riferimento politico e culturale. E naturalmente, per far ciò in maniera efficace e tempestiva, ha dovuto necessariamente usare uno strumento comunicativo capace di raggiungere immediatamente i tantissimi telespettatori che avevano appena terminato di seguire la conosciutissima trasmissione in questione.
  Per concludere sul punto, evidenzia allora che se – come ha sottolineato la Consulta – la «natura» stessa dell'attività parlamentare impone la sua «proiezione esterna», non è possibile non desumere da tale premessa la logica conseguenza che il mandato rappresentativo non si esaurisce nel compimento di soli atti parlamentari «tipici», ma deve manifestarsi nel raccordo costante tra rappresentante e rappresentato, nelle forme della comunicazione democratica che assicurano il rispetto del principio, già sopra menzionato, di «responsività» dell'azione dei titolari di cariche rappresentative.
  In secondo luogo, l'on. Meloni sottolinea comunque che, anche alla luce dei più recenti e restrittivi indirizzi interpretativi espressi dalla Corte costituzionale, le opinioni espresse nel tweet all'esame del Tribunale di Roma devono ritenersi coperte dalla insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Secondo la giurisprudenza della Corte, per l'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come «espressione dell'esercizio di attività parlamentare» (ex multis, sentenza n. 55 del 2014). Più in particolare, per la configurabilità di tale nesso funzionale, è necessario il concorso di due requisiti: a) una «sostanziale corrispondenza di significato» tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne, al di là delle formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011); b) un «legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna» (sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013), tale che questa venga ad assumere una finalità sostanzialmente divulgativa della prima.
  Secondo l'on. Meloni, nel caso sottoposto all'esame della Giunta, sussistono entrambi i requisiti.
  Per quanto concerne il primo, l'interessata ricorda di aver sottoscritto una proposta di legge (la C.3022, attualmente assegnata alla II Commissione Giustizia in sede referente) presentata il 15 aprile 2021 dal collega Edmondo Cirielli. Con tale proposta si chiede di introdurre nel codice penale l'articolo 640-bis.1 in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani. Al riguardo, l'interessata rileva che: 1) non vi è dubbio che tale proposta di legge costituisca un atto parlamentare tipico; 2) nella relazione a tale proposta si ritrovano alcuni passaggi che, per un verso, appaiono evidentemente connessi alle problematiche affrontate nel servizio delle Iene del 1° giugno 2021 e che, per altro verso, denotano perfino una corrispondenza testuale con i contenuti del tweet del successivo 2 giugno. Se ne riportano gli stralci più significativi: «Le statistiche demografiche segnalano un costante aumento del numero di anziani (...) che, da sempre, sono gli obiettivi principali dei truffatori. L'esiguità delle sanzioniPag. 5 previste in caso di truffa non consente agli investigatori e alla magistratura di disporre delle necessarie e opportune misure di sicurezza volte a contenere e a prevenire questi reati. Gli arresti sono sempre più rari e i truffatori sono soggetti a pene molto lievi consistenti, al massimo, in cinque anni di reclusione o, come purtroppo avviene in molti casi, solo di qualche mese, in quanto i responsabili di tali raggiri si avvalgono delle circostanze attenuanti, dei riti alternativi e della continuazione del reato. (...) Non ultimo è, poi, il problema relativo all'avvio dell'inchiesta, che può avvenire solo se la vittima sporge formale querela; addirittura, a volte, le denunce sono ritirate per paura di ritorsioni da parte delle persone querelate. (...) Con le truffe ai danni dei soggetti deboli siamo giunti all'assoluta abiezione morale: siamo al cospetto di crimini la cui connotazione maggiore è la viltà».
  L'on. Meloni rammenta, inoltre, di aver sottoscritto la proposta di legge n. 124 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati), presentata il 23 marzo 2018 dai colleghi Cirielli, Lucaselli e Zucconi. In tale proposta di legge sono affrontate tematiche sostanzialmente analoghe a quelle prima menzionate. Anche in questo caso, si riportano di seguito alcuni stralci della relazione che fanno specifico e testuale riferimento al problema delle truffe e alle vittime delle stesse: «Negli ultimi anni il problema della sicurezza si è posto all'attenzione dei cittadini come uno dei più sentiti. Ciò è dovuto, innanzitutto, al rapido dilagare della criminalità, che negli ultimi dieci anni ha subìto una crescita esponenziale, legata a diversi fattori, ma anche a un progressivo degrado morale che crea, in una sorta di circolo vizioso e perverso, le condizioni ottimali in cui un ambiente criminale può fiorire e prosperare; (...) nel breve periodo crescono i borseggi, i furti in abitazione, le truffe tradizionali e su internet Dal 2008 al 2016 le truffe sono cresciute del 45,5 per cento (151.464 nell'intero anno). (...) La presente proposta di legge, con una serie di interventi sul complesso sistema penale nazionale, accomunati dall'intento di rafforzare e di innalzare il livello di sicurezza dei cittadini, si propone di prevedere l'aumento dei limiti edittali, soprattutto nel minimo, per alcuni reati, dalla truffa all'usura».
  L'on. Meloni segnala, infine, su un piano di carattere più generale, di aver presentato, il 16 marzo 2021, anche una proposta di legge costituzionale assieme ai colleghi Lollobrigida e Foti (la n. 2954) recante Modifica all'articolo 101 della Costituzione, in materia di introduzione del diritto dei cittadini alla sicurezza. Nella relazione non si riscontra uno specifico e testuale riferimento al reato di truffa (invece menzionato nel tweet del 2 giugno 2021), ma alle più generali esigenze di sicurezza dei cittadini. Tuttavia, a parere dell'on. Meloni, ciò non sposta minimamente i termini del problema. Per un verso, infatti, è evidente che il controllo sulla c.d. corrispondenza sostanziale non può trasformarsi in puntiglioso (e inammissibile) controllo sulla corrispondenza «formale» delle espressioni usate dal parlamentare. Per altro verso, occorre segnalare che a tale tipo di riscontro la Corte costituzionale non ha mai ridotto il proprio sindacato, che si è invece sempre appuntato sulla corrispondenza sostanziale dei concetti.
  Da ultimo, per quanto attiene al c.d. legame temporale, la nota trasmessa segnala che tutti gli atti parlamentari menzionati sono antecedenti (in alcuni casi anche solo di poche settimane) alla esternazione extra moenia e che pertanto non può essere messa in dubbio la sussistenza di una finalità lato sensu divulgativa degli stessi.
  Le analitiche considerazioni svolte dall'on. Meloni sono apparse condivisibili in fatto e in diritto e sono state pertanto fatte proprie dalla Giunta. Nella nota trasmessa è infatti proposta un'ermeneutica non formalistica del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attività del parlamentare, che corrisponde a un'esigenza più volte sottolineata dalla Giunta in questa legislatura. Nella medesima nota vi è però anche altro: la segnalazione di alcuni atti tipici dell'attività svolta dall'on. Meloni – segnatamente la sottoscrizione di tre proposte di legge – rispetto ai quali il Pag. 6tweet si configura come chiaro strumento divulgativo.
  Sulla base delle predette argomentazioni, nella seduta del 12 luglio 2022, la Giunta ha ritenuto applicabile al caso di specie la prerogativa dell'insindacabilità e ha conseguentemente deliberato, all'unanimità dei Gruppi, di proporre all'Assemblea che le dichiarazioni rese nei confronti del sig. Pignalberi nel tweet del 2 giugno 2021 costituiscono opinioni espresse dall'on. Meloni nell'esercizio delle proprie funzioni di parlamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Catello VITIELLO, relatore

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 24 novembre 2021, 22 e 29 giugno e 12 luglio 2022.

Mercoledì 24 novembre 2021

Comunicazioni del Presidente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica, all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza testé svoltasi, che in data 9 novembre 2021 è pervenuta alla Presidenza della Camera una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità presentata dal deputato Giovanni Donzelli, che scaturisce da un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 – n. 2130/19 RG GIP). Comunica inoltre che in data 10 novembre 2021 è pervenuta alla Presidenza della Camera una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dal tribunale ordinario di Roma – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) nei confronti della deputata Giorgia Meloni (Doc IV-ter, n. 26).
  Rende noto, inoltre, che il procedimento relativo al Doc. IV-ter, n. 9, riguardante Gerolamo Grassi, deputato all'epoca dei fatti, è stato definito dal Tribunale di Bari, Sezione I civile, con decreto di estinzione n. 23922/2021 del 2 novembre 2021. Il citato decreto è stato acquisito in copia presso l'autorità giudiziaria. Essendo stato definito, tale procedimento sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno della Giunta.
  Con riferimento alle due richieste pendenti di deliberazione in materia di insindacabilità di dichiarazioni del deputato Luigi Di Maio, nell'ambito di due procedimenti penali (Doc. IV-ter, n. 13 e Doc. IV-ter, n. 16), comunica che, come preannunciato, il deputato medesimo ha trasmesso copia degli atti di remissione delle querele. Non appena perverranno comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria si procederà pertanto alla cancellazione dei relativi procedimenti dall'ordine del giorno della Giunta.

  La Giunta prende atto.

Mercoledì 22 giugno 2022

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 26).

(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni, pendente presso il tribunale ordinario di Roma – ufficio Gip (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 26). Fa presente che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 10 novembre 2021, sulla quale ha affidato l'incarico di relatore al deputato Catello Vitiello.

  Catello VITIELLO (IV), relatore, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale originato dalla denuncia-querela di Fabrizio Pignalberi nei confronti della deputata Giorgia Meloni. All'on. Meloni è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, di cui all'art. 595, terzo comma, del codice penale. Riferisce che dalla denuncia-querela, che è agli atti della Giunta, si evince che il querelante lamenta il carattere diffamatorio del seguente testo, pubblicato sul profilo Twitter dell'on. Meloni: Pag. 8«Fabrizio Pignalberi non ha più nulla a che fare con FdI da alcuni anni. Ciononostante non avremmo potuto immaginare che fosse un truffatore. Siamo pronti a costituirci parte civile nel processo contro di lui perché siamo parte lesa». Riferisce inoltre che il testo fu pubblicato il 2 giugno 2021, alle ore 00.36, dopo che la sera del 1° giugno 2021 la trasmissione televisiva «Le Iene» aveva mandato in onda un servizio sul Pignalberi, tuttora visibile in internet. Fa presente che, secondo quanto mostrato nel servizio televisivo, il Pignalberi avrebbe conseguito una laurea in giurisprudenza non riconosciuta in Italia e aperto uno studio legale. In tal modo egli avrebbe quindi truffato o altrimenti danneggiato diverse persone che erano state intervistate – così come il Pignalberi stesso – dal giornalista autore del servizio. Riferisce che nel servizio si faceva anche ampio riferimento all'attività politica di Pignalberi, descritto come fondatore del movimento Più Italia che avrebbe stipulato un patto federativo con Fratelli d'Italia, di cui avrebbe peraltro sostanzialmente copiato lo statuto. Nel servizio si riferiva inoltre della passata candidatura (nel 2017) del Pignalberi al comune di Frosinone nella lista di Fratelli d'Italia ed erano mostrate anche alcune fotografie che lo ritraevano insieme all'on. Meloni. Il servizio si concludeva con un appello diretto all'on. Meloni a «fare qualcosa» dal momento che «siete stati voi i primi a dare credibilità a quest'uomo». Riferisce che, nella denuncia, il querelante precisa di non avere «mai riportato nessuna condanna» e scrive che, in data 15 giugno 2021, uno degli intervistati nel servizio giornalistico «presso il Tribunale di Frosinone veniva ascoltato dal giudice (...) nel procedimento n. 5132/13 nell'ambito del quale lo stesso riferiva la verità sui fatti facendo cadere nei miei confronti tutte le accuse che da anni postava sui social finendo addirittura alle Iene». Ad avviso del querelante, egli continuerebbe «a subire dei danni in termini lavorativi, politici, oltre che personali, sulla base di una “sentenza” di condanna emessa dalla Sig.ra Meloni ma del tutto inesistente, alla luce anche dell'escussione della presunta persona offesa (...), il quale conferma la vera versione dei fatti, da sempre sostenuta dal sottoscritto». Fa presente che, dagli atti a disposizione della Giunta, risulta che il Comando provinciale di Roma dell'Arma dei carabinieri accertato la reale riconducibilità del profilo Twitter all'on. Meloni, non escludendo, però, che tale account possa essere utilizzato anche da addetti allo staff dell'on. Giorgia Meloni. Rileva, infine, che nell'ordinanza del 25 ottobre 2021, il GIP ha «ritenuto che, allo stato e alla luce degli elementi presenti nel fascicolo del PM, non sia applicabile l'art. 68 Cost.» e ha disposto la trasmissione di copia degli atti alla Camera ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 e la sospensione del procedimento. Si riserva di avanzare una proposta dopo che l'interessata avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni, personalmente o tramite l'invio di note scritte, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, e dopo il dibattito che ne seguirà.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessata a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per il seguito dell'esame della domanda in titolo.

Mercoledì 29 giugno 2022

Richiesta di deliberazione pervenuta dal Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 26).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 giugno 2022.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità Pag. 9che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni, pendente presso il tribunale ordinario di Roma – ufficio Gip (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 26).
  Nella seduta del 22 giugno scorso il relatore, on. Catello Vitiello, ha illustrato la vicenda alla Giunta.
  Avverte, inoltre, che l'on. Giorgia Meloni – ritualmente invitata a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha inviato una memoria scritta in data 28 giugno 2022.
  Chiede, quindi, al relatore di intervenire per illustrare il contenuto della memoria e di formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

  Catello VITIELLO (IV), relatore, fa presente che, nella nota trasmessa, l'on. Giorgia Meloni segnala innanzitutto che, in base a quanto emerge da fonti giornalistiche, il sig. Pignalberi sarebbe stato sottoposto agli arresti domiciliari nel mese di luglio 2021 – poco tempo dopo il suo tweet, quindi – a seguito dell'ordinanza adottata dal Gip del Tribunale di Frosinone su richiesta del pubblico ministero. Tra le numerose accuse contestate dai magistrati vi sarebbe anche quella di aver calunniato ingiustamente le persone che egli aveva in precedenza denunciato. Si tratta proprio di quelle persone (spesso anziane) che, da quanto emergeva dal servizio delle Iene, erano state truffate, raggirate e minacciate dal Pignalberi stesso.
  Tanto premesso, evidenzia che l'interessata spiega perché deve ritenersi applicabile, a suo giudizio, la prerogativa dell'insindacabilità nel caso di specie.
  In via generale, l'on. Meloni sottolinea che, nella nostra democrazia pluralistica, la garanzia della libertà del mandato parlamentare dovrebbe possedere un raggio di operatività più ampio rispetto al passato. In tal senso, l'ambito riservato alla libera manifestazione dell'attività del deputato quale «rappresentante della Nazione» non può non fuoriuscire dalla sfera della «mera» discussione in sede parlamentare: esso deve infatti tener conto delle peculiarità del processo politico dei nostri giorni, che si connota con forme e modi completamente differenti rispetto a qualche decennio fa e che, molto probabilmente, è destinato a mutare ancora nel prossimo futuro. L'insieme delle prerogative parlamentari si radica infatti nel raccordo fra il parlamentare e la società civile che è, nelle democrazie pluralistiche, il perno del mandato parlamentare, in quanto strumento destinato ad assicurare la c.d. «responsività» dei deputati e senatori, cioè la capacità di rispondere e di reagire tempestivamente alle istanze avanzate dalla società civile.
  Ad avviso dell'on. Meloni, la reale funzione dell'insindacabilità delle opinioni espresse, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione è dunque quella di assicurare libertà, pubblicità e trasparenza al raccordo fra l'opinione pubblica e i parlamentari. Del resto, questo aspetto è stato ben colto dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 320 e 321 del 2000, nelle quali si osserva che «L'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata [...] a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative».
  Va da sé, pertanto, che il parlamentare – al fine di stabilire questo raccordo con la società, quale elemento indefettibile per il pieno esercizio della sua funzione rappresentativa – deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i modi di comunicazione pubblica che sono propri della società attuale. E tra questi non può non riconoscersi ai social media un ruolo privilegiato, in ragione della profonda capacità di questi ultimi di incidere nei processi di formazione della classe dirigente e, di conseguenza, di far comprendere all'opinione pubblica la linea politica del partito.
  Declinando le predette considerazioni nel caso concreto, l'on. Meloni evidenzia come il servizio delle Iene – che si è occupato delle tante persone, in numerosi casi anche anziane, che hanno segnalato di essere state truffate, e poi anche minacciate, dal sig. Pignalberi – la abbia direttamente e immediatamente chiamata in Pag. 10causa quale presidente e leader del partito Fratelli d'Italia. Infatti, nel menzionato servizio si faceva ampio riferimento anche all'attività politica di Pignalberi, descritto come fondatore del movimento Più Italia che avrebbe stipulato un patto federativo con Fratelli d'Italia. Nel servizio si riferiva, inoltre, della passata candidatura (nel 2017) del Pignalberi al Comune di Frosinone nella lista di Fratelli d'Italia ed erano mostrate anche alcune fotografie che lo ritraevano insieme all'on. Meloni. Il servizio poi si concludeva addirittura con un appello – personalmente indirizzato all'on. Meloni stessa – a «fare qualcosa» dal momento che «siete stati voi i primi a dare credibilità a quest'uomo».
  La deputata interessata fa quindi presente di avere avvertito, nella sua qualità di rappresentante legale e leader politico del partito, la necessità e il dovere di prendere immediatamente le dovute distanze da tale personaggio, al fine di tutelare l'onore e l'immagine della formazione politica che presiede e di rassicurare la comunità di persone e di elettori per i quali tale forza politica costituisce un imprescindibile punto di riferimento politico e culturale. E naturalmente, per far ciò in maniera efficace e tempestiva, ha dovuto necessariamente usare uno strumento comunicativo capace di raggiungere immediatamente i tantissimi telespettatori che avevano appena terminato di seguire la conosciutissima trasmissione in questione.
  Per concludere sul punto, evidenzia allora che se – come ha sottolineato la Consulta – la «natura» stessa dell'attività parlamentare impone la sua «proiezione esterna», non è possibile non desumere da tale premessa la logica conseguenza che il mandato rappresentativo non si esaurisce nel compimento di soli atti parlamentari «tipici», ma deve manifestarsi nel raccordo costante tra rappresentante e rappresentato, nelle forme della comunicazione democratica che assicurano il rispetto del principio, già sopra menzionato, di «responsività» dell'azione dei titolari di cariche rappresentative.
  In secondo luogo, l'on. Meloni sottolinea comunque che, anche alla luce dei più recenti e restrittivi indirizzi interpretativi espressi dalla Corte costituzionale, le opinioni espresse nel tweet all'esame del Tribunale di Roma devono ritenersi coperte dalla insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Secondo la giurisprudenza della Corte, per l'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come «espressione dell'esercizio di attività parlamentare» (ex multis, sentenza n. 55 del 2014). Più in particolare, per la configurabilità di tale nesso funzionale, è necessario il concorso di due requisiti: a) una «sostanziale corrispondenza di significato» tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne, al di là delle formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011); b) un «legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna» (sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013), tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima.
  Secondo l'on. Meloni, nel caso sottoposto all'esame della Giunta, sussistono entrambi i requisiti.
  Per quanto concerne il primo, l'interessata ricorda di aver sottoscritto una proposta di legge (C. 3022, attualmente assegnata alla II Commissione Giustizia in sede referente) presentata il 15 aprile 2021 dal collega Edmondo Cirielli. Con tale proposta si chiede di introdurre nel codice penale l'articolo 640-bis in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani. Al riguardo, l'interessata rileva che: 1) non vi è dubbio che tale proposta di legge costituisca un atto parlamentare tipico; 2) nella relazione a tale proposta si ritrovano alcuni passaggi che, per un verso, appaiono evidentemente connessi alle problematiche affrontate nel servizio delle Iene del 1° giugno 2021 e che, per altro verso, denotano perfino una corrispondenza testuale con i contenuti del tweet del successivo 2 giugno.Pag. 11
  L'on. Meloni rammenta, inoltre, di aver sottoscritto la proposta di legge C. 124 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati), presentata il 23 marzo 2018 dai colleghi Cirielli, Lucaselli e Zucconi. In tale proposta di legge sono affrontate tematiche sostanzialmente analoghe a quelle prima menzionate. Nella nota sono riportati anche in questo caso alcuni stralci della relazione che fanno specifico e testuale riferimento al problema delle truffe e alle vittime delle stesse. L'on. Meloni segnala, infine, su un piano di carattere più generale, di aver presentato di recente (16 marzo 2021) anche una proposta di legge costituzionale assieme ai colleghi Lollobrigida e Foti (la n. 2954) recante Modifica all'articolo 101 della Costituzione, in materia di introduzione del diritto dei cittadini alla sicurezza. Nella relazione non si riscontra uno specifico e testuale riferimento al reato di truffa (invece menzionato nel tweet del 2 giugno 2021), ma alle più generali esigenze di sicurezza dei cittadini. Tuttavia, a parere dell'on. Meloni, ciò non sposta minimamente i termini del problema. Per un verso, infatti, è evidente che il controllo sulla c.d. corrispondenza sostanziale non può trasformarsi in puntiglioso (e inammissibile) controllo sulla corrispondenza «formale» delle espressioni usate dal parlamentare. Per altro verso, occorre segnalare che a tale tipo di ragionieristico riscontro la Corte costituzionale non ha mai ridotto il proprio sindacato, che si è invece sempre appuntato sulla corrispondenza sostanziale dei concetti.
  Da ultimo, per quanto attiene al c.d. legame temporale, la nota trasmessa segnala che tutti gli atti parlamentari menzionati sono antecedenti (in alcuni casi anche solo di poche settimane) alla esternazione extra moenia e che pertanto non può essere messa in dubbio la sussistenza di una finalità lato sensu divulgativa degli stessi.
  Ritiene che le analitiche considerazioni svolte dall'on. Meloni siano condivisibili in fatto e in diritto. Nella nota trasmessa è infatti proposta un'ermeneutica non formalistica del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attività del parlamentare, che corrisponde a un'esigenza più volte sottolineata dalla Giunta in questa legislatura. Nella nota vi è però anche altro: la segnalazione di alcuni atti tipici dell'attività svolta dall'on. Meloni – segnatamente la sottoscrizione di tre proposte di legge – rispetto ai quali il tweet si configura come chiaro strumento divulgativo.
  Per queste ragioni, formula la proposta nel senso che le opinioni espresse nei confronti del sig. Pignalberi con il tweet del 2 giugno 2021 concernono opinioni espresse dall'on. Meloni nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede ai colleghi se intendano intervenire.

  Silvia COVOLO (Lega), nel complimentarsi con l'on. Vitiello per i contenuti della relazione che ritiene particolarmente accurata, sottolinea di condividerne anche le conclusioni: in primo luogo in quanto, in conformità agli orientamenti spesso manifestati dalla Giunta, le sembra necessario superare l'indirizzo ermeneutico che esige, ai fini dell'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, la previa presentazione di atti tipici, dovendosi piuttosto esaminare l'attività svolta dal parlamentare nel suo complesso; in secondo luogo giacché, nel caso concreto, ha avuto modo di riscontrare che sussistono effettivamente atti parlamentari pertinenti, i cui contenuti sono stati divulgati extra moenia dall'on. Meloni.

  Alfredo BAZOLI (PD) chiede di verificare se il sig. Pignalberi ha sporto querela, oltre che nei confronti dell'on. Meloni, anche contro la trasmissione Le Iene.

  Roberto CASSINELLI (FI) concorda con le conclusioni espresse dal relatore in quanto ritiene applicabile, nella fattispecie, la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Auspica, quindi, che si Pag. 12possa rapidamente arrivare a votare nel senso della insindacabilità.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta in cui la Giunta potrà procedere alla deliberazione conclusiva sulla richiesta di deliberazione in esame.

Martedì 12 luglio 2022

Richiesta di deliberazione pervenuta dal Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 26).

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 29 giugno 2022.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni, pendente presso il tribunale ordinario di Roma – ufficio Gip (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 26). Ricorda, inoltre, che nella seduta del 22 giugno scorso il relatore, deputato Catello Vitiello, ha illustrato la vicenda alla Giunta e, a seguito dell'invio della memoria scritta dell'on. Meloni, nella seduta del 29 giugno scorso ha formulato la sua proposta nel senso della insindacabilità. Chiede pertanto al collega se desidera intervenire.

  Catello VITIELLO (IV), relatore, nel confermare la proposta di insindacabilità già illustrata nella seduta del 29 giugno scorso, evidenzia – per rispondere a una precedente richiesta di chiarimenti avanzata nel corso della medesima seduta del 29 giugno – che agli atti della Giunta risulta che il sig. Pignalberi ha sporto querela esclusivamente nei confronti dell'on. Meloni e non anche nei confronti della trasmissione Le Iene. Pur essendo astrattamente possibile che sia stato presentato un esposto separato, ritiene improbabile tale eventualità, in quanto nel capo di imputazione formulato nei confronti dell'on. Meloni risulterebbe l'ipotesi di concorso nel reato da parte di altri soggetti, che invece manca.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede ai colleghi se intendono intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta del relatore.

  Lucia ANNIBALI (IV) dichiara, a nome del gruppo di appartenenza, il voto favorevole alla proposta del relatore.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta in esame sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre la relazione all'Assemblea.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, nel prendere prende atto della votazione unanime di tutti i gruppi a favore della proposta del relatore fa presente che la relativa documentazione sarà trasmessa quanto prima all'Assemblea.