Doc. IV-ter, N. 19-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatrice: GAGLIARDI)

sulla

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

nei confronti di

KHALID CHAOUKI
(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG Trib. – n. 2450/19 RG DIB)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE IX PENALE

il 14 agosto 2020

Presentata alla Presidenza il 7 maggio 2021

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  Onorevoli Colleghi ! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito del procedimento penale n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, pervenuta alla Camera il 14 agosto 2020.
  La Giunta ha dedicato all'esame della questione le sedute del 9 e del 31 marzo 2021 e del 7 e 29 aprile 2021, delle quali si allegano i resoconti.
  Il procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Roma, origina da una denuncia-querela sporta nei confronti dell'ex deputato Khalid Chaouki da parte dell'associazione di promozione sociale CasaPound Italia, che si è anche costituita parte civile con atto del suo rappresentante legale Gianluca Iannone, per il reato di diffamazione aggravata ex articolo 595, commi secondo e terzo, del codice penale. La denuncia discende, secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti, da affermazioni che l'allora deputato Chaouki fece nel corso della trasmissione televisiva La Gabbia, andata in onda su LA7 il 15 novembre 2014. Nel corso di tale trasmissione, con riferimento ai disordini avvenuti nel quartiere Tor Sapienza di Roma nel novembre 2014 – allorché si erano verificati scontri tra abitanti e forze dell'ordine a motivo della presenza nel quartiere di immigrati ospitati in un centro di accoglienza – l'on. Chaouki aveva affermato che «le molotov erano di CasaPound» e che «i poliziotti li hanno menati gli amici tuoi di CasaPound». Agli atti della Giunta per le autorizzazioni risultano la costituzione di parte civile dell'associazione CasaPound Italia, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero presso il tribunale di Roma e il decreto del Giudice dell'udienza preliminare che dispone il rinvio a giudizio. Risulta inoltre agli atti della Giunta per le autorizzazioni la memoria difensiva del Chaouki, presentata il 30 dicembre 2019 al Tribunale di Roma, con la quale si chiede al giudice di emettere sentenza ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale o, in subordine, di disporre la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati. Nella memoria si sostiene l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 140 del 2003, rientrando il caso nella previsione di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A dimostrazione del nesso funzionale tra le dichiarazioni che hanno originato la querela e l'attività parlamentare, si fa riferimento a un'interrogazione parlamentare a risposta immediata, che è allegata alla memoria, presentata il 25 novembre 2014 (quindi in data successiva alle dichiarazioni rese in televisione) da alcuni deputati del Gruppo del Partito democratico, gruppo al quale era iscritto anche l'on. Chaouki, il cui nome non appare però tra i firmatari dell'atto di sindacato ispettivo e che non intervenne né per illustrare l'interrogazione né in replica alla risposta del Ministro dell'interno nella seduta del 26 novembre 2014.
  L'8 gennaio 2020 il giudice della nona sezione penale del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza della difesa di immediata declaratoria di non punibilità avanzata ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e ha disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, con la sospensione del procedimento. Il processo risulta rinviato all'udienza del 7 giugno 2021 e nel verbale dell'ultima udienza Pag. 3svolta si auspica una sollecita pronuncia della Camera sulla richiesta di insindacabilità.
  Nella seduta del 31 marzo 2021 l'ex deputato Chaouki è stato ascoltato in audizione dalla Giunta per le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera. In tale occasione, l'on. Chaouki ha preliminarmente ricordato il suo impegno a favore dell'integrazione e della convivenza civile e di denuncia dell'estremismo violento che ha caratterizzato la sua attività parlamentare e pubblica e, a tale proposito, depositato alcuni atti di sindacato ispettivo da lui presentati, anche congiuntamente ad altri deputati, sia precedenti sia successivi all'episodio che ha dato origine alla querela. Successivamente, in risposta alle domande postegli dai membri della Giunta per le autorizzazioni, l'ex deputato ha riferito di tentativi infruttuosi di instaurare un dialogo in sedi pubbliche con l'associazione CasaPound Italia, ha chiarito che l'opinione che le molotov utilizzate nel corso degli incidenti di Tor Sapienza appartenessero alla predetta associazione era diffusa soprattutto nell'ambiente delle associazioni operanti in quel territorio e ha ricostruito lo svolgimento della trasmissione televisiva, nel corso della quale furono rese le dichiarazioni contestate. A tale proposito, l'audito ha riferito che tra i partecipanti vi era un clima ostile nei suoi confronti, tanto che alcuni di essi addirittura contestavano provocatoriamente la legittimità della sua elezione a deputato, a causa delle sue origini straniere e della religione professata e che, a sua memoria, le sue dichiarazioni erano rivolte a esponenti di CasaPound, che gli pare non fossero presenti in studio bensì in collegamento esterno. Sempre sullo svolgimento della trasmissione televisiva, l'on. Chaouki ha riferito poi che, a sua memoria, nel corso del dibattito gli esponenti di CasaPound non contestarono le sue dichiarazioni nel merito, ma che solo in un secondo momento l'associazione emise un comunicato stampa di commento. Infine, l'on. Chaouki ha dichiarato di non sapere se l'accusa da lui fatta, relativo al lancio delle molotov, sia stata in seguito effettivamente accertata.
  Nella seduta del 7 aprile 2021, considerando la documentazione agli atti e quanto dichiarato dal Chaouki in audizione, è stato rilevato che, delle tre interrogazioni da egli depositate nel corso dell'audizione stessa – due delle quali precedenti e una successiva alla data della citata trasmissione televisiva – nessuna ha relazione diretta con le dichiarazioni contestate. Tuttavia, una più accurata ricerca sull'attività parlamentare dell'on. Chaouki consente di rinvenire un atto di sindacato ispettivo, da lui presentato, che mette in relazione i fatti di Tor Sapienza, di cui si parlava nella trasmissione televisiva, con l'attività dell'associazione CasaPound. L'on. Chaouki fu infatti cofirmatario unico dell'interrogazione a risposta scritta 4-06891 della deputata Piazzoni, presentata in data 14 novembre 2014, proprio il giorno prima dell'intervento del deputato alla trasmissione televisiva che ha dato origine alla querela. Si tratta di un atto di sindacato ispettivo, pubblicato tra gli atti parlamentari della scorsa legislatura, in cui i fatti di Tor Sapienza, oggetto della trasmissione televisiva, sono descritti come chiaramente collegati e conseguenziali alle precedenti attività messe in atto dall'organizzazione CasaPound, che avrebbero innescato un’escalation sfociata in atti violenti, tra i quali gli scontri con la polizia nel quartiere di Tor Sapienza. Tra le domande rivolte al Ministro dell'interno, i deputati interroganti chiedevano «se non ritenga opportuno assumere iniziative urgenti affinché la prefettura di Roma si adoperi per vietare tempestivamente e monitorare con la massima attenzione le iniziative pubbliche volte a diffondere messaggi xenofobi, messe in atto in particolare da CasaPound, quando queste ultime possano altresì cagionare problemi di ordine pubblico, e mettere a rischio l'incolumità di tutti i cittadini».
  Per i suoi contenuti, sopra descritti, l'interrogazione presentata dai deputati Piazzoni e Chaouki il 14 novembre 2014, che non ebbe risposta, costituisce eviden- Pag. 4temente – a differenza di quelle depositate in audizione e di quella allegata alla memoria difensiva prodotta in tribunale per invocare l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione – atto tipico dell'attività parlamentare rispetto al quale le dichiarazioni contestate sono poste in relazione di nesso funzionale. Le predette dichiarazioni, infatti, possono essere considerate divulgative, nel contesto della trasmissione televisiva come descritta in sede di audizione, di opinioni già espresse nell'atto di sindacato ispettivo; pertanto, nella medesima seduta del 7 aprile 2021, è stata formulata la proposta nel senso della insindacabilità.
  La presa in esame dell'atto di sindacato ispettivo sopra illustrato ai fini della valutazione sull'insindacabilità è pienamente giustificata dal fatto che nel procedimento in Giunta può certamente essere considerato ogni utile elemento di giudizio, essendo compito della Giunta stessa verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, e segnatamente il nesso funzionale con atti tipici pregressi, anche acquisiti d'ufficio e a prescindere dalle allegazioni delle parti, ed essendo suo dovere procedere, con cognizione piena, a tutti gli accertamenti del caso, a presidio di una prerogativa che è posta a tutela dell'organo costituzionale e non solo dei suoi singoli membri. Tali considerazioni sono state ribadite anche nella seduta del 29 aprile 2021, quando è stata rinnovata la proposta alla Giunta di deliberare nel senso della insindacabilità, approvata a larghissima maggioranza.
  La Giunta ha deliberato, pertanto, nel senso che alle dichiarazioni rese dall'ex deputato Chaouki, di cui al procedimento penale in oggetto, si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Manuela GAGLIARDI, relatrice

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari della Giunta per le autorizzazioni del 9 e 31 marzo e del 7 e 29 aprile 2021.

Martedì 9 marzo 2021

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 20212/18 RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 19).
  Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria l'11 agosto 2020, sulla quale nella seduta del 25 novembre 2020 ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Manuela Gagliardi, che invita ad illustrare alla Giunta la questione.

  Manuela GAGLIARDI (MISTO-C !-PP), relatrice, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il tribunale di Roma, originato da una denuncia-querela nei confronti dell'ex deputato Khalid Chaouki da parte dell'associazione di promozione sociale Casapound Italia, che si è anche costituita parte civile con atto del suo rappresentante legale Gianluca Iannone, per il reato di diffamazione aggravata ex articolo 595, commi secondo e terzo, del codice penale. La denuncia – che non è stata allegata agli atti trasmessi dal Tribunale di Roma alla Camera e non è, quindi, agli atti della Giunta – discende, secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti, da affermazioni che l'allora deputato Chaouki fece nel corso della trasmissione televisiva «la Gabbia», andata in onda su LA7 in data 15 novembre 2014. Nel corso di tale trasmissione, con riferimento ai disordini avvenuti nel quartiere Tor Sapienza di Roma nel novembre 2014, quando si erano verificati scontri tra abitanti del quartiere e forze dell'ordine schierate in difesa degli immigrati ospitati in un centro di accoglienza, l'on. Chaouki aveva affermato che «le molotov erano di Casapound» e che «i poliziotti li hanno menati gli amici tuoi di Casapound». Precisa che agli atti risultano la costituzione di parte civile dell'associazione Casapound Italia, la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio e il decreto del Giudice dell'udienza preliminare che dispone il rinvio a giudizio. Risulta inoltre agli atti della Giunta la memoria difensiva del Chaouki, presentata il 30 dicembre 2019 al Tribunale di Roma, con la quale si chiede al giudice di emettere sentenza ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale o, in subordine, di disporre la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati. Nella memoria si sostiene l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 140 del 2003, rientrando il caso nella previsione di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A dimostrazione del nesso funzionale tra le dichiarazioni che hanno originato la querela e l'attività parlamentare, si fa riferimento a un'interrogazione parlamentare a risposta immediata, che è allegata alla memoria, presentata il 25 novembre 2014 (quindi in data successiva alle dichiarazioni rese in televisione) da alcuni deputati del Gruppo Pag. 6del Partito democratico, gruppo al quale apparteneva anche l'on. Chaouki, il cui nome non appare però tra i firmatari dell'atto di sindacato ispettivo e che non intervenne né per illustrare l'interrogazione né in replica alla risposta del Ministro dell'interno nella seduta del 26 novembre 2014. Riferisce che l'8 gennaio 2020 il giudice della nona sezione penale del Tribunale di Roma, ha rigettato l'istanza della difesa di immediata declaratoria di non punibilità avanzata ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e ha disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, con la sospensione del procedimento. Precisa che il processo risulta rinviato all'udienza del 7 giugno 2021 e segnala che nel verbale dell'ultima udienza svolta si auspica una sollecita pronuncia della Camera sulla richiesta di insindacabilità. Si riserva di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'on. Chaouki a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta dall'interessato.

  La Giunta concorda.

Mercoledì 31 marzo 2021

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB).
(doc. IV-ter, n. 19).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 9 marzo 2021.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 20212/18 RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 19). Ricorda che nella seduta del 9 marzo 2021 la relatrice Manuela Gagliardi ha illustrato la vicenda alla Giunta. Ricorda, inoltre, che – come annunciato nella medesima seduta – nella seduta odierna si procederà ad ascoltare l'ex deputato Khalid Chaouki ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.
  Invita l'ex deputato Khalid Chaouki a entrare in aula.

  (Viene introdotto Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti)

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, con riferimento al Doc. IV-ter, n. 19 Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni.
  Ricorda che al termine dell'intervento dell'audito, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e osservazioni.

  Khalid CHAOUKI, deputato all'epoca dei fatti, ricorda preliminarmente il suo impegno a favore dell'integrazione e della convivenza civile e di denuncia dell'estremismo violento che ha caratterizzato la sua attività parlamentare e pubblica. A tale proposito, deposita alcuni atti di sindacato ispettivo da lui presentati, anche congiuntamente Pag. 7ad altri deputati, sia precedenti sia successivi all'episodio che ha dato origine alla querela.

  Alfredo BAZOLI (PD) chiede se, con riferimento alla vicenda in questione, sono stati esperiti tentativi di conciliazione e se la querela sia stata sporta dall'associazione Casa Pound o da suoi singoli membri.

  Khalid CHAOUKI, deputato all'epoca dei fatti, risponde che, pur non essendo stati esperiti tentativi di composizione in sede giudiziaria, vi sono stati tentativi di instaurare forme di dialogo in sedi pubbliche, attraverso inviti a dibattiti e iniziative simili, che tuttavia non hanno avuto esito. Precisa inoltre che la querela è stata sporta dall'associazione, nella persona del suo legale rappresentante.

  Pietro PITTALIS (FI) chiede se l'affermazione fatta dall'on. Chaouki nel corso della trasmissione televisiva, per la quale «le molotov erano di Casa Pound» si basava su una sua valutazione o se fosse suffragata dalla conoscenza di notizie specifiche.

  Khalid CHAOUKI, deputato all'epoca dei fatti, precisa questa era un'opinione diffusa soprattutto nell'ambiente delle associazioni operanti in quel territorio.

  Eugenio SAITTA (M5S) chiede dettagli sulla trasmissione televisiva in cui sono state rese le dichiarazioni e se, in quel periodo, l'ex deputato Chaouki era sottoposto a misure di protezione personale.

  Khalid CHAOUKI, deputato all'epoca dei fatti, precisa che per quattro anni, comprensivi del periodo in cui si è svolta la vicenda, è stato sottoposto a misure di protezione personale, non su sua richiesta, per minacce nei confronti suoi e di suoi familiari. Ricorda che in quel periodo vi era un clima di tensione alimentato, a suo giudizio, da una propaganda che incitava alla violenza. Con riferimento alla trasmissione in questione, precisa che tra i partecipanti vi era un clima ostile nei suoi confronti, tanto che alcuni di essi addirittura contestavano provocatoriamente la legittimità della sua elezione a deputato, a causa delle sue origini e della religione professata.

  Catello VITIELLO (IV) chiede ulteriori chiarimenti sulle modalità di svolgimento della trasmissione televisiva e, in quell'ambito, sui destinatari delle dichiarazioni all'origine della querela.

  Khalid CHAOUKI, deputato all'epoca dei fatti, risponde che, a sua memoria, le sue dichiarazioni erano rivolta a esponenti di Casa Pound, che gli pare non fossero presenti in studio ma in collegamento esterno. Ricorda che nel corso del dibattito gli esponenti di Casa Pound peraltro non contestarono le sue dichiarazioni nel merito, ma che solo in un secondo momento l'associazione emise un comunicato stampa.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede se ha poi avuto modo di sapere se il preciso addebito mosso, relativo al lancio delle molotov, sia stato in seguito effettivamente accertato.

  Khalid CHAOUKI, deputato all'epoca dei fatti, risponde di non avere avuto modo di saperlo, non avendo più seguito la vicenda.

  (Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti si allontana dall'aula)

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

Mercoledì 7 aprile 2021

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 31 marzo 2021.

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  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 20212/18 RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 19). Ricorda che nella seduta del 9 marzo 2021 la relatrice Manuela Gagliardi ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 31 marzo scorso la Giunta ha ascoltato l’ex deputato Khalid Chaouki ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, alla relatrice di intervenire per formulare una proposta di deliberazione.

  Manuela GAGLIARDI (MISTO-C !-PP), relatrice, riferisce che, nel corso della sua audizione, l'ex deputato Chaouki ha ricostruito lo svolgimento della trasmissione televisiva nella quale rese le dichiarazioni contestate e ha depositato tre atti di sindacato ispettivo, rappresentativi dell'impegno profuso sui temi dell'integrazione e della sua costante denuncia delle azioni violente condotte, a suo parere, da parte di organizzazioni politiche di estrema destra. Rileva però che le tre interrogazioni, due delle quali precedenti e una successiva alla data della citata trasmissione televisiva, non hanno alcuna relazione con le dichiarazioni stesse (in un caso l'interrogazione non è nemmeno riferita a CasaPound). Ricorda che anche alla memoria difensiva del Chaouki depositata nel giudizio pendente presso al Tribunale di Roma fu allegata un'interrogazione parlamentare a risposta immediata non pertinente, in quanto presentata in data successiva alla trasmissione televisiva e soprattutto non sottoscritta dall'on. Chaouki. Fa presente tuttavia che una più accurata ricerca nell'attività parlamentare dell'on. Chaouki consente tuttavia di rinvenire un suo atto di sindacato ispettivo – forse da lui stesso dimenticato – che mette in relazione i fatti di Tor Sapienza, di cui si parlava nella trasmissione televisiva, con l'attività dell'associazione CasaPound. L'on. Chaouki fu infatti cofirmatario unico dell'interrogazione a risposta scritta 4-06891 della deputata Piazzoni, presentata in data 14 novembre 2014, cioè il giorno prima dell'intervento del deputato alla trasmissione televisiva che ha dato origine alla querela.Si tratta di un atto di sindacato ispettivo, pubblico e verificabile da chiunque all'interno degli atti parlamentari, in cui i fatti di Tor Sapienza, oggetto della trasmissione televisiva, sono descritti come chiaramente collegati e conseguenziali alle precedenti attività messe in atto dall'organizzazione CasaPound, che avrebbero innescato un’escalation sfociata in atti violenti, tra i quali gli scontri con la polizia nel quartiere di Tor Sapienza. Segnala che tra le domande rivolte al Ministro dell'interno, i deputati interroganti chiedevano «se non ritenga opportuno assumere iniziative urgenti affinché la prefettura di Roma si adoperi per vietare tempestivamente e monitorare con la massima attenzione le iniziative pubbliche volte a diffondere messaggi xenofobi, messe in atto in particolare da CasaPound, quando queste ultime possano altresì cagionare problemi di ordine pubblico, e mettere a rischio l'incolumità di tutti i cittadini». Precisa che l'interrogazione non ebbe risposta. Ritiene, in conclusione, che l'interrogazione presentata dai deputati Piazzoni e Chaouki il 14 novembre 2014 – a differenza di quelle depositate in audizione e di quella allegata alla memoria difensiva prodotta in tribunale per invocare l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione – costituisca atto tipico dell'attività parlamentare rispetto al quale le dichiarazioni contestate sono poste in relazione di nesso funzionale. Sottolinea che le predette dichiarazioni, infatti, possono essere considerate divulgative, in un contesto quale quello descritto in sede di audizione, di opinioni già espresse nell'atto di sindacato ispettivo. Rileva che appare certamente sorprendente che il deputato non abbia prodotto il documento da cui far discendere specificamente l'applicazione della prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione. Ritiene tuttavia che nel procedimento in Giunta può certamente essere considerato ogni utile elemento di giudizio, anche a prescindere Pag. 9dalle allegazioni dell'interessato, ai fini dell'applicazione di una prerogativa che è posta a tutela dell'organo costituzionale e non solo dei suoi singoli membri. Tanto premesso, formula la sua proposta nel senso della insindacabilità.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad una prossima seduta, nella quale si procederà con il voto sulla proposta della relatrice.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 marzo 2021, pagina 5, seconda colonna, undicesima riga, il contenuto della parentesi deve essere interamente sostituito dalle seguenti parole «procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB».

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 31 marzo 2021, pagina 4, prima colonna, ottava riga, il contenuto della parentesi deve essere interamente sostituito dalle seguenti parole «procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB».

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 aprile 2021, pagina 4, prima colonna, ventiquattresima riga, e pagina 4, seconda colonna, prima riga, il contenuto della parentesi deve essere interamente sostituito dalle seguenti parole «procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB».

Giovedì 29 aprile 2021

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 7 aprile 2021.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 19). Ricorda che nella seduta del 9 marzo 2021 la relatrice, deputata Manuela Gagliardi, ha ampiamente illustrato la vicenda alla Giunta e, a seguito dell'audizione dell'interessato nella seduta del 31 marzo 2021, nella seduta del 7 aprile scorso ha formulato la sua proposta nel senso dell'insindacabilità. Chiede pertanto alla collega se desidera intervenire.

  Manuela GAGLIARDI (MISTO-C !-PP), relatrice, nel richiamarsi integralmente alle considerazioni esposte nella seduta del 7 aprile scorso, ribadisce che la Giunta ha il compito di verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, e segnatamente il nesso funzionale con atti tipici pregressi, anche a prescindere dalle allegazioni delle parti. Ricorda che l'ex deputato Chaouki non ha prodotto la documentazione di interesse, che pure esisteva, segnatamente una specifica interrogazione, acquisita d'ufficio dalla Giunta e mai prodotta dall'interessato nemmeno in sede di giudizio. Rileva tuttavia che la Giunta ha il dovere di procedere, con cognizione piena, a tutti gli accertamenti del caso, a tutela di una prerogativa che è strettamente connessa alla funzione parlamentare. Rinnova pertanto la sua proposta nel senso della insindacabilità.

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  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.