Doc. IV-quater, N. 3

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatrice: ANNIBALI)

sulla

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

nei confronti del deputato

MULÈ

pendente innanzi al tribunale di Salerno
(proc. n. 12225/2019 RG)

Presentata alla Presidenza il 7 luglio 2022

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  Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su un'istanza in materia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, fatta pervenire dall'on. Giorgio Mulè in data 4 aprile 2022. Tale istanza è identica a quella presentata il successivo 6 aprile 2022 dall'on. Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, in quanto concerne la medesima vicenda di seguito descritta. La Giunta ha quindi esaminato congiuntamente tali istanze nelle sedute del 19 e 25 maggio e del 15 e 22 giugno 2022 (delle quali si allegano i resoconti). Tuttavia, venendo in rilievo posizioni formalmente distinte, sono state predisposte due differenti relazioni per l'Assemblea, anche se di contenuto sostanzialmente identico.
  L'on. Mulè chiede in particolare che la Camera deliberi sull'insindacabilità di opinioni da lui espresse, per le quali è stato citato in giudizio dalla dott.ssa Marisa Manzini, già procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cosenza. Il relativo procedimento civile (n. 1225/2019 RG) è pendente presso il Tribunale di Salerno. All'istanza dell'on. Mulè è allegata l'ordinanza (senza la parte introduttiva) con la quale – il 13 gennaio 2022 – il giudice unico designato del Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di applicazione dell'istituto dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il procedimento giudiziario è stato interrotto a causa della prematura scomparsa dell'on. Jole Santelli ed è poi ripreso il 4 febbraio 2021 a seguito del ricorso per riassunzione, da parte dell'attrice, nei confronti dei soli deputati Mulè e Occhiuto.
  Oltre all'istanza, l'on. Mulè ha trasmesso, a più riprese, ulteriore documentazione. Tale documentazione consta dell'atto di citazione della dott.ssa Manzini nei confronti dei deputati Santelli, Occhiuto e Mulè del 3 dicembre 2019; del ricorso in riassunzione del 4 febbraio 2021; dei seguenti atti presentati nel procedimento civile nell'interesse di entrambi i deputati: comparsa di costituzione per l'udienza del 12 gennaio 2022 e tre memorie ex articolo 183, sesto comma, del codice di procedura civile.
  Con il menzionato atto di citazione, la dott.ssa Manzini lamenta il carattere asseritamente diffamatorio di alcune affermazioni dei deputati in questione, che riguardano la sua attività di magistrato e la sua nomina a consulente della Commissione parlamentare antimafia.
  Le affermazioni contestate furono rese il 13 maggio 2019 dagli onn. Santelli, Mulè e Occhiuto durante una conferenza stampa (convocata presso la sala stampa della Camera dei deputati e trasmessa sulla web-tv della Camera medesima), avente ad oggetto i rapporti tra il sen. Morra, Presidente della Commissione parlamentare antimafia nella XVIII legislatura, la dott.ssa Manzini e un maresciallo della Guardia di finanza.
  Nell'atto di citazione sono esaminate disgiuntamente le dichiarazioni di ciascuno dei tre deputati, ognuno dei quali svolse almeno un intervento. In particolare, l'on. Mulè rese dichiarazioni introduttive dalle quali, secondo l'attrice, «appare chiaro che egli condivide pienamente quanto sarà detto negli interventi successivi dei colleghi Occhiuto e Santelli, ai quali prepara il terreno anticipando che si parlerà di “malagiustizia”, di utilizzo di metodi più che “scorretti”, dei quali i cittadini devono “avere molta paura”»; nell'introduzione svolta dall'on. Mulè il nome della dott.ssa Manzini non fu mai pronunciato, a differenza di quello del sen. Morra. Secondo l'attrice, «il ruolo centrale della conferenza stampa è ad appannaggio dell'on. Occhiuto», la cui esposizione dei fatti è definita «distorta e diffamatoria». L'intervento dell'on. Occhiuto riguardava una vicenda del febbraio 2018, nella quale il sen. Morra – non ancora Presidente della Commissione parlamentare antimafia, in quanto lo sarebbe diventato nella attuale legislatura (XVIII), mentre i fatti narrati avvenivano sul finire della precedente – avrebbe dato impulso a un procedimento penale nel quale sarebbe risultato indagato anche il sindaco di Cosenza (fratello dell'on. Occhiuto). Il sen. Morra avrebbe anche consegnato un DVD contenente un'intercettazione ambientale da lui stesso eseguita nella propria abitazione nei confronti dell'ex segretario del sindaco, da quest'ultimo denunciato. Nella ricostruzionePag. 3 dell'on. Occhiuto, si sottolineavano i tempi insolitamente rapidi con i quali la Guardia di finanza e l'Autorità giudiziaria diedero seguito all'iniziativa del senatore e si ipotizzava che quest'ultimo, a sua volta, avesse atteso che la dott.ssa Manzini fosse di turno prima di procedere alla consegna del DVD. L'atto di citazione evidenzia che la vicenda, ad avviso dell'on. Occhiuto, sarebbe stata chiara: «la dottoressa Manzini e il maresciallo Portella sono “sostanzialmente agli ordini di Morra” e hanno “in cambio … il distacco presso la Commissione Antimafia”». L'attrice smentisce il contenuto delle affermazioni, rilevando tra l'altro che il sen. Morra non poteva essere certo della propria rielezione né che sarebbe diventato Presidente della Commissione parlamentare antimafia. La stessa magistrata sostiene poi che i tempi di presentazione ed esame dell'esposto del sen. Morra furono normali ed evidenzia di non essere stata titolare di alcun procedimento penale originato da esposti del medesimo senatore, se non in un unico «caso avente ad oggetto fatti identici» a un procedimento che le era già stato assegnato. Tra le frasi ritenute diffamatorie, l'atto di citazione sottolinea quelle con le quali l'on. Occhiuto sospettava colloqui tra la dott.ssa Manzini e il sen. Morra precedenti il 15 febbraio 2018 (data della registrazione del DVD), perché in tal modo si farebbe credere che i due potevano avere «preventivamente concordato … l'attività che [il senatore] avrebbe dovuto porre in essere per dare avvio al procedimento penale». In proposito, va segnalato che nell'atto di citazione si definisce «fantomatico» e non esistente agli atti un verbale che sarebbe stato citato dall'on. Occhiuto «all'evidente scopo di supportare» il predetto sospetto e che copia di tale verbale - dalla visione del filmato della conferenza stampa - sarebbe stata invece distribuita, insieme ad altra documentazione, ai presenti.
  Altre frasi sottolineate nell'atto di citazione sono quelle nelle quali l'on. Occhiuto descriveva una «struttura inquirente parallela a quella dello Stato», i cui componenti agivano «come un'associazione a delinquere», «senza vergogna … evidentemente convinti di godere di una qualche impunità» e parlava di «soggetti indegni di rappresentare lo Stato», «moralisti senza morale che hanno un delirio di onnipotenza e quindi non possono svolgere le funzioni delicate che la Commissione Antimafia svolge».
  Nel suo intervento, l'on. Occhiuto evocava inoltre l'attivazione della «procedura disciplinare nei confronti di questo magistrato» e ipotizzava la configurabilità del «reato di traffico di influenze illecite, di corruzione o di concussione al fine di averne indebite utilità o altre fattispecie di reato», preannunciando denunce penali. Va segnalato che tale preannuncio di iniziative in sede penale è stato preceduto nella conferenza stampa da un passaggio, omesso nell'atto di citazione, nel quale l'on. Occhiuto diceva «ciò che abbiamo riportato nell'interrogazione lo denunceremo anche nelle procure competenti».
  Dopo l'intervento dell'on. Occhiuto, il successivo intervento dell'on. Mulè dimostra, secondo l'attrice, la sua «piena adesione … alle infamanti accuse» mosse dall'on. Occhiuto medesimo. Infine, sono prese in esame le dichiarazioni della compianta on. Santelli, all'epoca della conferenza stampa Vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, che – secondo l'atto di citazione – aderivano «senza alcun distinguo alla ricostruzione dei fatti e quindi alle accuse esposte in precedenza dai suoi colleghi».
  Sulla vicenda fu pubblicata il 25 giugno 2019 un'interpellanza urgente (n. 2-00433, a firma degli onorevoli Santelli e Occhiuto, sottoscritta anche dall'on. Mulè il 4 luglio 2019). L'interpellanza fu illustrata in Aula il 5 luglio 2019 dall'on. Mulè, che replicò anche alla risposta del Governo. Secondo quanto riportato nelle identiche istanze all'esame della Giunta, «il contenuto dell'interpellanza è stato divulgato» nel corso della citata conferenza stampa. Il video della conferenza stampa è tuttora agevolmente reperibile su internet ed è facile riscontrare che, nel corso della conferenza stessa, l'on. Occhiuto fece riferimento - come detto, per annunciare iniziative in sede penale - a una interrogazione che sarebbe stata presentata,Pag. 4 mostrando anche dei fogli. L'interlocuzione con i competenti uffici della Camera ha permesso di accertare che l'atto fu effettivamente presentato dagli onn. Santelli e Occhiuto (tramite apposita applicazione informatica) in data 12 maggio 2019 alle ore 23,23, quindi il giorno precedente la data della conferenza stampa. Il 25 giugno 2019, pertanto, rappresenta la data di pubblicazione, dopo il vaglio di ammissibilità svolto – come sempre avviene per gli atti del sindacato ispettivo – dal Presidente della Camera.
  Nell'interpellanza i menzionati deputati descrivono i fatti poi illustrati nella conferenza stampa e annunciano l'intenzione di investire della questione il CSM e di presentare denunce in sede penale. L'interpellanza si conclude poi con le seguenti domande rivolte al Governo: «se i fatti indicati non costituiscano motivi ostativi per il distacco del maresciallo Portella presso la segreteria del presidente della Commissione parlamentare antimafia, senatore Nicola Morra; se non si ritenga doveroso segnalare, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, il comportamento del maresciallo Portella al Comando generale della Guardia di finanza per gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti; se non si intenda promuovere iniziative di competenza in relazione alla posizione della dottoressa Manzini».
  Nel ricorso per la riassunzione del processo, la difesa della parte attrice ribadisce i concetti espressi nell'atto di citazione e si sofferma anche sulla eccezione di insindacabilità sollevata dai convenuti, definendola evidentemente infondata. La Difesa della dott.ssa Manzini nega il carattere «divulgativo» della conferenza stampa del 13 maggio 2019, perché l'interpellanza fu presentata e svolta «ben sette settimane dopo la conferenza stampa, quando i convenuti avevano evidentemente appreso dell'intenzione dei soggetti che avevano offeso e diffamato di portare la vicenda all'attenzione della magistratura competente». Evidentemente, parte attrice fa riferimento alla data di pubblicazione dell'interpellanza e non a quella, probabilmente a lei ignota, di primo deposito della stessa. Inoltre, a parere della parte attrice, «non sembra che, nel caso di specie, possa riscontrarsi una sostanziale corrispondenza tra le opinioni espresse nell'interpellanza … e le infamanti accuse lanciate nella conferenza stampa … non essendo sufficiente per la Corte costituzionale una semplice comunanza di argomenti». Infine, la parte attrice ritiene che «il criterio di delimitazione della prerogativa dell'immunità è quello funzionale e non già quello spaziale»; pertanto la conferenza stampa, pur svolta nei locali della Camera, sarebbe atto extra moenia.
  Durante il giudizio, i convenuti hanno a più riprese eccepito innanzi al Tribunale procedente l'insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In via subordinata, essi hanno domandato al medesimo giudice di trasmettere gli atti alla Camera in base a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003. Nelle istanze in esame si lamenta che, nonostante i convenuti abbiano ribadito espressamente tale richiesta anche nell'udienza del 12 gennaio 2022, il giudice ha omesso di applicare le disposizioni della citata legge. In effetti, nell'ordinanza del Tribunale di Salerno, allegata alle istanze, si legge quanto segue: «giusto il tenore delle note fatte pervenire dalle parti, al momento si discute solo sull'applicabilità o meno della norma di cui al primo comma dell'articolo 68 Costituzione, in correlazione con l'articolo 3 della legge n. 140/2003, la quale impone al Giudice la trasmissione degli atti al Parlamento, ove ritenga che i fatti contestati ineriscano all'esercizio della funzione parlamentare, da cui il presumibile diniego della autorizzazione ad agire; questa, di tutta evidenza, è una norma dal carattere discrezionale, nel senso che va applicata dal Giudice solo ove ritenga che una tale prospettazione possa essere condivisa dal Parlamento; in sostanza, tutte le volte in cui viene prospettata una tale esimente, il Giudice non deve rimettere acriticamente gli atti al Parlamento, ma deve filtrare la richiesta, ben potendo decidere di rigettarla, ove a suo insindacabile giudizio non la ritenga accoglibile (…); a parere del Giudicante, per quanto si dirà in sentenza, Pag. 5la richiesta formulata dai convenuti, di immediata trasmissione degli atti al Parlamento, non appare accoglibile». Tanto premesso, il giudice ha rigettato la richiesta formulata dagli onorevoli Mulè e Occhiuto, rinviato la causa all'udienza del 29 giugno 2022 e concesso i termini di cui all'articolo 183, sesto comma, del codice di procedura civile. Al riguardo, la Giunta ha avuto modo di rilevare che l'interpretazione del giudice istruttore appare palesemente in contrasto con la lettera dell'articolo 3, comma 4, della menzionata legge n. 140 del 2003, che così recita: «Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni». Basta la semplice lettura del testo normativo in questione per rendersi conto che l'affermazione contenuta nell'ordinanza del giudice è erronea: la legge, infatti, prevede chiaramente l'obbligo per il giudice di procedere, senza ritardo, alla sospensione del procedimento e alla trasmissione degli atti alla Camera competente, ove non ritenga fondata l'eccezione concernente l'insindacabilità parlamentare. A sostegno di tale conclusione depone, con tutta evidenza, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2007 che, nell'accogliere un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera, ha statuito che, una volta che sia sollevata in giudizio l'eccezione dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, il giudice che non ritenga di accoglierla non può disporre la prosecuzione del giudizio, ma deve chiedere alla Camera di appartenenza di pronunciarsi sulla stessa.
  Tra l'altro, il magistrato procedente, a conforto della propria interpretazione, richiama la sentenza n. 25739/2014 della Corte di cassazione, per la quale «l'omesso esame dell'eccezione di insindacabilità non è sanzionabile con la nullità della sentenza per difetto di motivazione, integrando il silenzio un implicito rigetto». Tale sentenza si riferisce, però, a un caso di mancata considerazione, da parte di una Corte di appello, dell'eccezione di insindacabilità sollevata da un senatore per le opinioni espresse in un articolo di stampa pubblicato oltre un anno e mezzo prima di divenire parlamentare. Con tutta evidenza, si tratta di un caso assolutamente non paragonabile a quello in esame, perché gli onorevoli Mulè e Occhiuto erano invece deputati in carica all'epoca dei fatti e il primo lo è ancora oggi.
  Per quanto concerne l'esame delle istanze da parte della Giunta, va riferito che gli interessati sono stati ritualmente invitati a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Entrambi hanno preferito inviare memorie scritte. Nelle memorie, gli onn. Mulè e Occhiuto contestano – come detto, assolutamente con ragione – la motivazione con la quale il giudice di Salerno ha rigettato la loro eccezione di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione e ribadiscono che la conferenza stampa del 13 maggio 2019 fu convocata per divulgare il contenuto dell'interpellanza urgente n. 2/00433. Nelle memorie si sostiene, inoltre, che la conferenza stampa – per il luogo in cui si svolse, per l'intervento di parlamentari, per la necessaria autorizzazione richiesta ai competenti uffici della Camera e, infine, per la dichiarata finalità divulgativa di un atto tipico come l'interpellanza – costituirebbe di per sé una attività parlamentare svolta intra moenia.
  Alla luce delle considerazioni che seguono, la Giunta è pervenuta alla conclusione che le dichiarazioni rese dagli onn. Mulè e Occhiuto nel corso della conferenza stampa svolta alla Camera il 13 maggio 2019 costituiscono opinioni espresse dagli stessi nell'esercizio di funzioni parlamentari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Al riguardo, è opportuno evidenziare che, anche a voler seguire l'orientamento interpretativo particolarmente restrittivo Pag. 6della Corte costituzionale, per l'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come «espressione dell'esercizio di attività parlamentare» (ex multis, sentenza n. 55 del 2014). Più in particolare, per la configurabilità di tale nesso funzionale, è necessario il concorso di due requisiti: a) una «sostanziale corrispondenza di significato» tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne, al di là delle formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011); b) un «legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna» (sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013), tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima.
  Ebbene, nel caso in esame, la Giunta è dell'avviso che ricorrano entrambi i requisiti.
  Per quanto concerne il primo, infatti, non vi è dubbio che – di là da quanto afferma la Difesa della dott.ssa Manzini, secondo la quale sussisterebbe solo una mera e generica comunanza di argomenti – è invece palese la sovrapponibilità, persino testuale, tra le affermazioni contenute nell'atto di sindacato ispettivo sopra menzionato e le propalazioni rese durante la conferenza stampa del 13 maggio 2019.
  Ad esempio, tra le affermazioni dell'on. Occhiuto, contestate da parte attrice, vi è quella in cui egli afferma: «con una velocità che solitamente la giustizia non ha, qualche ora dopo il Procuratore aggiunto di Cosenza apre un fascicolo e ordina alla Guardia di Finanza di sbobinare il contenuto di questa registrazione soltanto qualche ora dopo. Potremmo dire che una volta tanto la giustizia è stata molto veloce … abbiamo il sospetto che questo sia accaduto perché il procuratore aggiunto che dispone lo sbobinamento di questo DVD si chiama Marisa Manzini e Morra la chiama poi come consulente della Commissione antimafia». Tra quelle invece contestate all'on. Mulè, si ricorda invece quella in cui egli dichiara (riferendosi al sen. Morra): «se una persona ha questa sete, questa arsura di giustizia, perché aspetta cinque giorni? Perché di turno, cioè il magistrato di turno che acquisisce le denunce e quindi tutti i procedimenti che accadono il 20 febbraio è la dott.ssa Manzini, quindi quel procedimento deve finire alla dott.ssa Manzini e per questo motivo si può ritenere senza quasi ombra di dubbio che vengono attesi i cinque giorni per questo sopruso domestico della giustizia».
  Ebbene, le affermazioni di entrambi i deputati sono palesemente corrispondenti, nella sostanza e persino nella formulazione, a quanto in precedenza scritto nell'interrogazione cui si è più volte accennato, ove si legge: dalla documentazione allegata ad alcuni procedimenti penali nei quali sono indagati dirigenti del Comune di Cosenza e nel proc. pen. n. 154/2018 R.G.N.R., nel quale risulterebbe indagato il sindaco di Cosenza (…) si riscontra la presenza di un verbale della Guardia di finanza - Corpo di polizia economico-finanziaria di Cosenza, dal quale emerge che il signor Nicola Morra, che riveste la carica di senatore della Repubblica, ha consegnato alla stessa un DVD ROM contenente una intercettazione ambientale. La consegna, come si evince dallo stesso verbale, è avvenuta il 20 febbraio 2018 alle 22, un orario decisamente insolito per svolgere attività di questo genere, soprattutto se si considera che l'intercettazione ambientale risaliva al giorno 15 febbraio ed era avvenuta nella casa del senatore Morra, che dunque ne aveva la disponibilità fin da allora (5 giorni prima). Nell'occasione della predetta consegna si riscontrava presso gli uffici giudiziari la presenza tra i militari verbalizzanti del maresciallo Domenico Portella, (che successivamente sarebbe stato scelto, secondo quanto risulta agli interpellanti, dal medesimo senatore quale componente della sua segreteria presso la Commissione parlamentare antimafia), e solo il giorno dopo, dunque, con quelle che appaiono agli interpellanti insolita solerzia e sorprendente rapidità, il procuratore aggiunto Marisa Manzini avrebbe disposto la trascrizione del contenuto del citato DVD ROM; tale ultima circostanza, ad Pag. 7avviso degli interpellanti, è ulteriormente inquietante, in quanto la dottoressa Manzini – negli ultimi tempi assegnataria di diversi procedimenti che riguardano il comune di Cosenza e la sua amministrazione e comunque di quasi tutti quelli derivanti da esposti del senatore Morra – sarebbe stata da questi chiamata quale consulente della Commissione parlamentare antimafia (e sono due quindi i pubblici ufficiali coinvolti nella vicenda e legati all'organismo parlamentare). Da quanto esposto, secondo gli interpellanti, la dottoressa Manzini sembrerebbe essere stata messa a conoscenza del contenuto dell'intercettazione ambientale ben prima della presentazione della stessa presso la polizia giudiziaria; tali fatti avrebbero prodotto, ad avviso degli interpellanti, l'effetto di alterare, in sostanza, il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
  Per quanto invece attiene al secondo requisito richiesto dalla Consulta (il c.d. legame temporale), la finalità divulgativa della conferenza stampa appare in effetti evidente se si considera la data di effettiva di presentazione dell'interpellanza in questione. Come sopra accennato, tale interpellanza fu presentata dagli onn. Santelli e Occhiuto in data 12 maggio 2019 (alle ore 23,23, come risulta dalla banca dati degli Uffici competenti), dunque il giorno precedente alla data in cui si tenne la conferenza stampa che, come si evince dalla visione della stessa, fu convocata proprio per divulgarne i contenuti con l'immediatezza richiesta alla comunicazione politica per essere realmente efficace. D'altra parte, l'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate ai parlamentari e il contenuto dell'interpellanza non viene messa in dubbio per il fatto che l'interpellanza in parola fosse ancora al vaglio di ammissibilità della Presidenza. Al riguardo, si ricorda, infatti, che la Corte costituzionale ha già chiarito (con la sentenza n. 379 del 2003) che – nelle more del vaglio di ammissibilità – la divulgazione dei contenuti di un'interrogazione depositata costituisce comunque espressione di opinioni rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari, persino nel caso in cui l'interrogazione non sia poi definitivamente pubblicata perché giudicata inammissibile dal Presidente della Camera.
  A ciò si aggiunga che la successiva sottoscrizione da parte dell'on. Mulè non è altro che la ratifica di un'adesione alle tesi contenute nell'atto di sindacato ispettivo che, nei fatti, è riscontrabile sin dall'inizio, come testimoniato proprio dalla partecipazione del deputato alla conferenza stampa, dove furono evidentemente divulgate opinioni condivise dai tre parlamentari. Sul punto, poi, è appena il caso di evidenziare che, nella sentenza n. 335 del 2006, la Corte costituzionale ha affermato che il nesso funzionale tra esternazioni extra moenia e atti tipici ad esse successivi sussiste anche allorquando questi ultimi siano già preannunciati nelle prime (come accaduto nel caso di specie) o prevedibili sulla base di una specifica situazione.
  Non si è pertanto ritenuto necessario approfondire la pur interessante – e probabilmente fondata, alla luce dei più recenti orientamenti della Giunta – questione dell'assimilabilità della conferenza stampa all'attività intra moenia, contenuta nelle memorie difensive.
  Sulla base delle predette argomentazioni, nella seduta del 22 giugno 2022, la Giunta, a maggioranza, ha ritenuto applicabile al caso di specie la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione; propone pertanto all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'on. Mulè nel corso della conferenza stampa tenutasi alla Camera il 13 maggio 2019 costituiscono opinioni espresse dallo stesso nell'esercizio delle funzioni di parlamentare.

Lucia ANNIBALI, relatrice.

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta
per le autorizzazioni
del 6 e 21 aprile, 19 e 25 maggio, 15 e 22 giugno 2022.

Mercoledì 6 aprile 2022

Sui lavori della Giunta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che in data 5 aprile 2022 è pervenuta alla Presidenza della Camera una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità presentata dal deputato Giorgio Mulè, che scaturisce da un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (n. 12225/2019 RG).

Giovedì 21 aprile 2022

Comunicazioni del Presidente.

  Comunica infine che in data 6 aprile 2022 è pervenuta alla Presidenza della Camera una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità presentata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, che scaturisce da un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (n. 12225/2019 RG). Rileva che si tratta della stessa vicenda alla base dell'istanza presentata anche dall'on. Mulè, della quale è stata data comunicazione alla Giunta nella seduta dello scorso 6 aprile. Di conseguenza, le due istanze Occhiuto e Mulè saranno trattate congiuntamente e per entrambe l'incarico di relatrice è affidato all'on. Annibali.

  La Giunta prende atto.

Giovedì 19 maggio 2022

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

  (Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, che scaturiscono entrambe dal procedimento civile n. 12225/19 RG, pendente presso il Tribunale civile di Salerno nei confronti di Giorgio Mulè, deputato in carica, e di Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini). Precisa che i documenti in titolo riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame sarà congiunto. Si tratta di due richieste pervenute dagli interessati rispettivamente il 4 aprile 2022 per il deputato Giorgio Mulè e il 6 aprile 2022 per Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, sulle quali l'incarico di relatrice è stato affidato alla deputata Lucia Annibali.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, riferisce che l'on. Giorgio Mulè e l'on. Roberto Occhiuto, deputati all'epoca dei fatti, attraverso due istanze testualmente identiche, chiedono che la Camera deliberi sull'insindacabilità di opinioni da loro espresse, per le quali sono stati citati in giudizio dalla dottoressa Marisa Manzini, già procuratrice aggiunta presso il Tribunale di Cosenza. Il relativo procedimento civile è pendente presso il Tribunale di Salerno, al quale gli istanti chiedono che la Camera voglia domandare la sospensione del procedimento stesso ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 7, della legge n. 140 del 2003. Alle istanze è allegata l'ordinanza (senza la parte introduttiva) con la quale – il 13 gennaio Pag. 92022 – il giudice unico designato del Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta degli onorevoli Mulè e Occhiuto di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione. Riferisce che l'atto di citazione della dottoressa Manzini (del 3 dicembre 2019) era inizialmente rivolto nei confronti dei deputati Santelli, Occhiuto e Mulè e che il successivo 4 febbraio 2021 la parte attrice ha presentato ricorso per la riassunzione della causa nei confronti dei soli deputati Mulè e Occhiuto, essendo nel frattempo deceduta la compianta on. Santelli. Sottolinea, inoltre, che la dottoressa Manzini ha convenuto i predetti deputati innanzi al Tribunale di Salerno contestando il carattere asseritamente diffamatorio di alcune affermazioni rese dagli stessi il 13 maggio 2019 durante una conferenza stampa (convocata presso la sala stampa della Camera dei deputati e trasmessa sulla web-tv della Camera), avente ad oggetto i rapporti tra il sen. Morra, Presidente della Commissione antimafia, la dottoressa Manzini e un maresciallo della Guardia di finanza. In particolare, durante tale conferenza stampa, l'on. Mulè avrebbe espresso talune dichiarazioni introduttive dalle quali, secondo l'attrice, risulterebbe chiara la condivisione di quanto sarebbe stato poi affermato dagli altri due deputati. Ad avviso dell'attrice, «il ruolo centrale della conferenza stampa è ad appannaggio dell'on. Occhiuto», la cui esposizione dei fatti è definita «distorta e diffamatoria». Fa presente che la conferenza stampa riguardava una vicenda del febbraio 2018, nella quale il sen. Morra – non ancora Presidente della Commissione antimafia, perché lo sarebbe diventato nella attuale legislatura, mentre i fatti narrati avvenivano sul finire della precedente – avrebbe dato impulso ad un procedimento penale nel quale sarebbe risultato indagato anche il sindaco di Cosenza (fratello dell'on. Occhiuto). Il sen. Morra avrebbe anche consegnato un DVD contenente un'intercettazione ambientale da lui stesso eseguita nella propria abitazione ai danni dell'ex segretario del sindaco, da quest'ultimo denunciato. Nella ricostruzione dell'on. Occhiuto si sottolineavano i tempi insolitamente rapidi con i quali la Guardia di finanza e l'Autorità giudiziaria diedero seguito all'iniziativa del senatore e si ipotizzava che quest'ultimo, a sua volta, avrebbe atteso che la dottoressa Manzini fosse di turno prima di procedere alla consegna del DVD. Rinvia alla documentazione agli atti, comprensiva dell'atto di citazione, ai fini dell'indicazione di dettaglio delle frasi ritenute diffamatorie dalla dottoressa Manzini. Evidenzia, poi, sul punto che il 25 giugno 2019 è stata presentata – sui fatti denunciati nella conferenza stampa – l'interpellanza urgente n. 2-00433, a firma degli onorevoli Santelli e Occhiuto (poi sottoscritta anche dall'on. Mulè il 4 luglio 2019) e svolta in Aula il 5 luglio 2019. Sul punto desidera informare i colleghi che è in corso di chiarimento con i competenti Uffici del Servizio Assemblea quale sia stata la data di effettiva presentazione dell'interpellanza in questione. Tale atto risulta infatti pubblicato il 25 giugno 2019 ma, stando a quanto risulta dalla conferenza stampa prima menzionata, esso sarebbe stato in realtà materialmente presentato già nel mese di maggio 2019. Ricorda infine che l'atto di citazione è del 3 dicembre 2019, che lo stesso è stato notificato ai convenuti il 1° ottobre 2020 e che nell'udienza di prima comparizione e trattazione, tenutasi il 12 gennaio 2022, il giudice istruttore ha rigettato l'eccezione di applicabilità dell'art. 68 della Costituzione presentata dalla difesa dei parlamentari. Tanto premesso, si riserva di formulare la sua proposta a seguito dell'audizione degli interessati.

  Alfredo BAZOLI (PD) rileva che l'asserita diffamazione avvenne durante una conferenza stampa svoltasi nella sala stampa della Camera dei deputati e sottolinea l'esigenza di soffermarsi sulla possibilità o meno di qualificare gli interventi svolti durante la conferenza stampa medesima come attività parlamentare tipica.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, osserva che, senza volere anticipare l'esame dei profili giuridici o il giudizio nel merito del caso in esame, una conferenza stampa svolta all'interno di una sede istituzionale su temi di rilevanza politicaPag. 10 dovrebbe essere comunque qualificata come espressione di attività parlamentare eseguita intra moenia.

  Carlo SARRO (FI) sottolinea l'importanza del fattore tempo nella comunicazione politica e istituzionale. Osserva che in tale ambito lo strumento più agile ed efficace è la conferenza stampa, che nel caso in esame si è peraltro tenuta nella stessa sede istituzionale ed è stata anticipatrice di un'attività tipica in senso stretto.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, nel condividere le considerazioni dell'on. Sarro, aggiunge che, nel caso in esame, parrebbe che l'interpellanza sia stata addirittura depositata la sera prima della conferenza stampa in questione. Ricorda infatti che gli atti di sindacato ispettivo, dopo la loro presentazione, sono sottoposti al vaglio di ammissibilità dalla Presidenza, all'esito del quale sono definitivamente pubblicati. Rileva inoltre che, dopo il recente caso riguardante l'on. Donzelli, quello in esame sembra costituire un nuovo episodio nel quale l'Autorità giudiziaria, non ritenendo di accogliere l'eccezione di insindacabilità, ha omesso di sospendere il processo e trasmettere gli atti alla Camera, come invece previsto dalla legge n. 140 del 2003.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, conferma che il giudice non ha sospeso la causa e ha rinviato l'udienza al 29 giugno 2022.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, deplora il verificarsi sempre più frequente di tali casi, che ritiene meritevoli di adeguato approfondimento da parte della Giunta anche ai fini di eventuali iniziative istituzionali da adottare. Non essendovi altri interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare gli interessati a fornire i chiarimenti che ritengano opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere le suddette audizioni, ove richieste.

Mercoledì 25 maggio 2022

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

  (Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame delle richieste in titolo, rinviato da ultimo il 19 maggio 2022.

  Ingrid BISA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, che scaturiscono entrambe dal procedimento civile n. 12225/19 RG, pendente presso il Tribunale civile di Salerno nei confronti di Giorgio Mulè, deputato in carica, e di Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini). I documenti in titolo riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame è congiunto. Ricorda, altresì, che nella seduta del 19 maggio scorso la relatrice, deputata Lucia Annibali, ha illustrato la vicenda alla Giunta. Comunica infine che – come annunciato nella medesima seduta – gli onn. Mulè e Occhiuto sono stati ritualmente invitati a fornire personalmente alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Entrambi hanno rinunciato ad avvalersi di tale facoltà ma, nella giornata di ieri, hanno inviato memorie scritte. Tali memorie sono state acquisite agli atti della Giunta e sono a disposizione dei componenti per la consultazione presso gli Uffici. Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame delle domande in titolo ad altra seduta.

Pag. 11

Mercoledì 15 giugno 2022

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

  (Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame delle richieste in titolo, rinviato da ultimo il 25 maggio 2022.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, che scaturiscono entrambe dal procedimento civile n. 12225/19 RG, pendente presso il Tribunale civile di Salerno nei confronti di Giorgio Mulè, deputato in carica, e di Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini). I documenti in titolo riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame è congiunto. Ricorda che nella seduta del 19 maggio scorso la relatrice, deputata Lucia Annibali, ha illustrato la vicenda alla Giunta. Avverte inoltre che l'on. Giorgio Mulè e Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, ritualmente invitati a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, in data 24 maggio 2022 hanno inviato memorie scritte. Chiede, quindi, alla relatrice di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, riferisce che nelle memorie trasmesse alla Giunta ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, l'on. Mulè e l'ex deputato Occhiuto riassumono la vicenda che li vede contrapposti, in sede civile, alla dottoressa Manzini per un atto di citazione di questa nei loro confronti. In particolare, gli interessati, contestano – assolutamente con ragione, a suo giudizio – la motivazione con la quale il giudice di Salerno ha rigettato la loro eccezione di applicabilità dell'art. 68 della Costituzione. Nell'ordinanza di rigetto, infatti, è scritto che le disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 – che prevedono la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare quando il giudice non ritenga applicabile la prerogativa di cui all'art. 68 della Costituzione – sarebbero applicabili a discrezione del giudice.Osserva che la semplice lettura del testo normativo in questione consente di rendersi conto che tale affermazione è del tutto erronea: la legge prevede infatti l'obbligo per il giudice di procedere, senza ritardo, alla sospensione del procedimento e alla trasmissione degli atti alla Camera competente. Rileva che nelle memorie difensive gli interessati ribadiscono che la conferenza stampa del 13 maggio 2019 – a seguito della quale essi, insieme alla compianta on. Santelli, sono stati citati in giudizio – fu convocata per divulgare il contenuto dell'interpellanza urgente n. 2/00433, presentata ufficialmente il 25 giugno 2019 e svolta in Assemblea il 5 luglio 2019, al quale si fece chiaramente riferimento nel corso della conferenza stampa stessa. Ricorda che la conferenza stampa fu convocata presso la sala stampa della Camera dei deputati e trasmessa sulla web-tv della Camera e riferisce che, secondo gli interessati, essa costituisce un atto intra moenia, per il luogo in cui si svolse, per l'intervento di parlamentari, per la necessaria autorizzazione richiesta ai competenti uffici della Camera e, infine, per la dichiarata finalità divulgativa di un atto tipico come l'interpellanza. Sottolinea che la finalità divulgativa della conferenza stampa appare evidente alla luce dell'ulteriore elemento, rappresentato dalla data effettiva di presentazione dell'interpellanza. Rileva che, come è stato ricordato nella seduta dello scorso 19 maggio, gli atti di sindacato ispettivo, dopo la presentazione, sono sottoposti al vaglio di ammissibilità dalla Presidenza, all'esito del quale sono definitivamente pubblicati. Riferisce che, nel caso all'esame, l'interlocuzione con i competenti uffici della CameraPag. 12 ha permesso di accertare che l'atto fu presentato dagli onorevoli Santelli e Occhiuto in data 12 maggio 2019, dunque il giorno precedente alla data in cui si tenne la conferenza stampa che, come è scritto nelle memorie degli interessati, fu convocata proprio per divulgarne i contenuti con l'immediatezza richiesta alla comunicazione politica per essere realmente efficace. Osserva che la sottoscrizione successiva da parte dell'on. Mulè è la ratifica di un'adesione alle tesi contenute nell'atto di sindacato ispettivo che, nei fatti, è riscontrabile sin dall'inizio, come testimoniato proprio dalla partecipazione del deputato alla conferenza stampa, dove furono evidentemente divulgate opinioni condivise dai tre parlamentari. Sottolinea che, alla luce delle circostanze testé illustrate, non residua alcun dubbio sul nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate ai parlamentari e il contenuto dell'interpellanza, che era già stata presentata ed era al vaglio di ammissibilità della Presidenza. Osserva che non è quindi necessario approfondire la questione dell'assimilabilità della conferenza stampa a un atto intra moenia, contenuta nelle memorie difensive, e, alla luce dei più recenti orientamenti della Giunta, probabilmente fondata.Fa notare che la possibilità di ravvisare il nesso funzionale con un atto già presentato ma non ancora definitivamente formalizzato non può essere messa in discussione, dal momento che la Corte costituzionale ha già chiarito (con la sentenza n. 379 del 2003) che – nelle more del vaglio di ammissibilità – la divulgazione dei contenuti di un'interrogazione depositata costituisce espressione di opinioni nell'esercizio delle funzioni parlamentari, persino nel caso in cui l'interrogazione non risulti poi formalmente presentata perché giudicata inammissibile dal Presidente della Camera. Per le ragioni sopra esposte formula una proposta nel senso della insindacabilità, sia per l'on. Mulè sia per l'ex deputato Occhiuto.

  Carlo SARRO (FI) sottolinea l'esigenza, compatibilmente con l'organizzazione dei lavori della Giunta, di una rapida definizione della vicenda in esame, essendo in corso il procedimento giudiziario. Rimarca la gravità dell'erronea argomentazione usata dal giudice per disattendere le disposizioni della legge n. 140 del 2003, nella quale si pretende di ascrivere ad una valutazione discrezionale del giudice l'apprezzamento in ordine alla insindacabilità, spingendosi persino a prefigurare una sorta di valore prognostico delle valutazioni dell'autorità giudiziaria rispetto alle decisioni del Parlamento. Osserva che quello in esame non è il primo caso di erronea applicazione della legge n. 140 del 2003 che giunge all'attenzione della Giunta. Prospetta pertanto la necessità di una valutazione complessiva di tali casi, per segnalare nelle opportune sedi istituzionali, in particolare al Consiglio superiore della magistratura, quanto sta accadendo circa la mancata o l'erronea applicazione della predetta legge. Esprime infine apprezzamento e condivisione nel merito della proposta della relatrice.

  Eugenio SAITTA (M5S) osserva che è necessario interrogarsi sulla possibilità di considerare o meno la conferenza stampa alla stregua di un'attività intra moenia. Chiede precisazioni alla relatrice sull'assimilabilità della posizione del deputato Mulè a quella degli originari firmatari dell'atto, in considerazione del fatto che il deputato Mulè risulta avere sottoscritto l'interpellanza urgente solo in un secondo momento, successivamente all'atto di citazione.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, ritiene di avere già chiarito le questioni poste dall'on. Saitta. In particolare, sottolinea che la partecipazione alla conferenza stampa congiunta da parte dell'onorevole Mulè dimostra la sua piena condivisione, sin dall'inizio, dei contenuti dell'interpellanza, al di là del dato formale della sottoscrizione dell'atto materialmente avvenuta in un momento successivo.

  Alfredo BAZOLI (PD) precisa che l'atto di citazione è successivo di alcuni mesi rispetto sia alla data di sottoscrizione sia a quella di illustrazione in Aula dell'interpellanza urgente da parte dell'on. Mulè.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, Pag. 13rinvia il seguito dell'esame e la votazione della domanda in titolo ad una prossima seduta, che sarà convocata verosimilmente per mercoledì 22 giugno prossimo. Contestualmente, si avvierà l'esame dei documenti in materia di insindacabilità che riguardano le deputate Giorgia Meloni (Doc. IV-ter, n. 26) e Alessia Morani (Doc. IV-ter n. 28) per i quali intende conferire gli incarichi di relatore rispettivamente ai deputati Bazoli e Sarro. Con riferimento a quanto prospettato dall'on. Sarro in merito all'opportunità di una segnalazione al Consiglio superiore della magistratura, delle anomalie riscontrate nell'applicazione delle norme della legge n. 140 del 2003 da parte di alcuni tribunali, si riserva altresì di sottoporre prossimamente la questione all'attenzione della Giunta, ai fini dei successivi passaggi istituzionali.

Mercoledì 22 giugno 2022

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

  (Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame delle richieste in titolo, rinviato da ultimo il 15 giugno 2022.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, che scaturiscono entrambe dal procedimento civile n. 12225/19 RG, pendente presso il Tribunale civile di Salerno nei confronti di Giorgio Mulè, deputato in carica, e di Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini). I documenti in titolo riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame è congiunto, fermo restando che le deliberazioni sono separate, trattandosi di due posizioni distinte. Ricorda inoltre che nella seduta del 19 maggio scorso la relatrice, deputata Lucia Annibali, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 15 giugno scorso ha formulato la sua proposta nel senso della insindacabilità. Chiede pertanto alla relatrice se desideri intervenire.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, conferma la propria proposta nel senso dell'insindacabilità, sia per l'on. Mulè sia per l'ex deputato Occhiuto.

  Ingrid BISA (LEGA) dichiara il voto favorevole del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice, che è basata su una ricostruzione esaustiva della vicenda. Osserva che una conferenza stampa svolta nella sala stampa della Camera dei deputati rappresenta di per sé un'attività intra moenia coperta da insindacabilità e che lo è a maggior ragione nel caso di specie, dal momento che oggetto della conferenza stampa era l'illustrazione di un atto tipico qual è l'interpellanza.

  Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario alla proposta della relatrice a nome del Gruppo di appartenenza, in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Sottolinea che il deputato Mulè sottoscrisse l'interpellanza solo successivamente allo svolgimento della conferenza, che pertanto non può essere, nel suo caso, invocata ai fini dell'insindacabilità. Rileva che l'interpellanza non è sufficiente a giustificare una deliberazione nel senso dell'insindacabilità nemmeno per l'ex deputato Occhiuto, che è uno dei due sottoscrittori originari. A suo avviso, infatti, la sentenza della Corte costituzionale citata dalla relatrice nella precedente seduta è riferita a una fattispecie alla quale il caso in esame non può essere ricondotto. Infatti, la data di presentazione dell'interpellanza, eventualmente utile ai fini dell'insindacabilità, non è quella del deposito della bozza (12 maggio 2019), ma quella di pubblicazione ufficiale, vale a dire il 25 giugno 2019, che è successiva alla data di svolgimento della Pag. 14conferenza stampa. Invita infine a svolgere una riflessione sulla opportunità di considerare coperte da insindacabilità, in quanto rientranti nello svolgimento della funzione parlamentare, espressioni pronunciate dai deputati nei locali della Camera ma non durante i lavori parlamentari.

  Alfredo BAZOLI (PD) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice, in quanto fondata su un impianto giuridico condivisibile.

  Catello VITIELLO (IV) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice.

  Carlo SARRO (FI) esprime apprezzamento per la proposta della relatrice e per le sue puntuali valutazioni, volte alla tutela sul piano strettamente giuridico della funzione parlamentare. Dichiara pertanto il voto favorevole del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice. Ribadisce quanto già in precedenza osservato circa la gravità del comportamento dell'autorità giudiziaria procedente che, nel caso di specie, non ha applicato le disposizioni della legge n. 140 del 2003 che impongono al giudice di sospendere automaticamente il procedimento e di trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza, ove egli non ritenga di accogliere l'eccezione di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A riguardo, considerando che già in passato sono accaduti simili episodi, rinnova l'invito alla Presidenza a valutare l'assunzione di iniziative formali in sede istituzionale per censurare tali modalità di procedere da parte di taluni magistrati. Con riferimento alle osservazioni formulate dall'on. Giuliano sull'attività svolta nei locali della Camera ma al di fuori dei lavori parlamentari, fa notare che esiste una protezione costituzionalmente garantita degli uffici dei parlamentari, ai quali non è consentito l'accesso da parte dell'autorità giudiziaria senza autorizzazione della Camera competente. Ritiene che, a maggior ragione, la protezione costituzionale dell'insindacabilità si debba estendere a opinioni espresse nel corso dell'attività svolta, nel caso specifico, nei locali della Camera. Tale attività, infatti, non solo era strettamente attinente alla funzione parlamentare, riguardando la denuncia – che non spetta alla Giunta giudicare se e quanto fondata – di una situazione ritenuta anomala, ma era anche connessa a un atto tipico, qual è l'interpellanza urgente.

  Gianfranco DI SARNO (IPF) dichiara il voto favorevole del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice, basata su di una esaustiva ricostruzione della vicenda, che ha evidenziato come quella posta in essere dai presentatori dell'istanza rappresenti una attività parlamentare tipica, perché la conferenza stampa faceva seguito alla presentazione dell'interpellanza, atto tipico dell'attività parlamentare, e ne divulgava i contenuti.

  Manuela GAGLIARDI (CI) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile, con riferimento alla posizione del deputato Giorgio Mulè, la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva, a maggioranza, la proposta della relatrice e pertanto delibera nel senso che ai fatti oggetto del procedimento riguardante l'on. Mulè si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dà inoltre mandato all'on. Annibali di predisporre la relazione conclusiva per l'Assemblea.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile, con riferimento alla posizione di Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

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  La Giunta approva, a maggioranza, la proposta della relatrice e pertanto delibera nel senso che ai fatti oggetto del procedimento riguardante l'on. Occhiuto si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dà inoltre mandato all'on. Annibali di predisporre la relazione conclusiva per l'Assemblea.