Doc. IV-quater, N. 2

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: CONTE)

sulla

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

nei confronti del deputato

DONZELLI

pendente innanzi al tribunale di Prato
(proc. n. 1604/19 RGNR - n. 2130/19 RG GIP)

Presentata alla Presidenza il 14 aprile 2022

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  Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su un'istanza di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Giovanni Donzelli in relazione a un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  La Giunta ha dedicato all'esame della questione le sedute del 23 e 30 marzo e del 6 aprile 2022, delle quali si allegano i resoconti.
  La vicenda riguarda affermazioni rese dall'on. Giovanni Donzelli durante una diretta Facebook effettuata in occasione di un sopralluogo compiuto dal deputato, in data 1° marzo 2019, per verificare le condizioni del campo nomadi sito in Prato, nella frazione di San Giorgio a Colonica, a seguito delle quali l'associazione «Sinti Italiani Prato», nella persona del legale rappresentante Ernesto Grandini, ha sporto querela nei confronti del deputato e di un'altra persona che lo accompagnava nel sopralluogo. Il reato contestato è quello di cui agli articoli 595, comma 3, c.p. e 3, comma 1, della legge n. 205 del 1993.
  L'on. Donzelli, ad avviso del rappresentante dell'associazione «Sinti Italiani Prato», aveva accompagnato le riprese effettuate fuori e dentro il campo «con una lunga serie di osservazioni denigratorie nei confronti delle persone ivi residenti e dell'etnia dei Sinti in genere». Agli atti della Giunta non vi è la querela; le dichiarazioni più significative, estrapolate dal pubblico ministero da un elenco predisposto dagli stessi querelanti, sono le seguenti:

   «c'è un motore di una barca, a mio fratello hanno rubato un gommone recentemente. Nicolò non so se è tuo, Nicolò lo riconosci? Non so se è quello che hanno rubato a mio fratello. Se qualcuno comunque riconosce il motore del gommone lo venga a prendere»;

   alla domanda di una signora sul motivo di accesso al campo «io sono un parlamentare ... vedo grosse illegalità e le denuncerò. Se lei è sinti mi fa piacere, si dia da fare per far rispettare ai Rom e ai Sinti la legalità anziché tenere questo schifo»;

   «finirà che il reddito di cittadinanza ce lo avranno i rom e i sinti e non gli italiani, ce l'avranno quelli che abitano nei campi rom»;

   «qui ci sono biciclette e un triciclo, se qualcuno le riconosce»;

   «anche qui biciclette: qualcuno le riconosce?»;

   «la mia soluzione è semplice: vi prendete una casa, pagate un affitto e qui si mette un bel giardino per bambini della zona. Lei sta pretendendo una soluzione abitativa e invece gli italiani, i pratesi, si pagano una casa. È tutto un sudiciume in questo modo, tutto sudiciume così. Noi dobbiamo fare la differenziata e questi signori possono bruciare e inquinare. Ruspa, fuori! Se lei trova una casa, paga l'affitto, manda i figli a scuola ... lei è benvenuta, altrimenti: a casa»;

   «pretendono una casa, il lavoro, però nel frattempo stanno nell'irregolarità, con le schifezze, fuori da discariche abusive»;

   «Fratelli d'Italia appoggerà il candidato sindaco che s'impegnerà a radere al suolo questi campi Rom e a pretendere il rispetto delle regole. Che si impegnerà a dire che qui a San Giorgio a Colonica verrà un parco per bambini. Pazienza, peggio per loro, se sono nomadi devono nomadare».

  L'on. Donzelli ha adito la Giunta il 9 novembre 2021. Peraltro, nell'istanza, l'interessato segnala – come si evince dall'ordinanza del GIP del Tribunale di Prato del 5 novembre 2021, allegata all'istanza stessa – che l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione è stata da lui sollevata e che lo stesso PM, nella richiesta di archiviazione, conclude, con ampie argomentazioni,Pag. 3 nel senso della «applicabilità alla condotta dell'on. Donzelli dell'istituto dell'insindacabilità di cui agli articoli 68, comma 1, Cost. e 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003». L'on. Donzelli rileva tuttavia, «con assoluto sconcerto, che il giudice – che non ha ritenuto di accogliere l'eccezione – ha omesso di sottoporre la questione alla Camera dei deputati per la deliberazione che solo ad essa compete, in palese violazione dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003».
  Della presentazione dell'istanza il Presidente della Camera ha dato, come di consueto, comunicazione al presidente del Tribunale di Prato con lettera in data 11 novembre 2021.
  Successivamente alla presentazione dell'istanza, il Tribunale di Prato – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari ha trasmesso, in data 15 novembre 2021, una nuova ordinanza, emanata in pari data da un diverso GIP, con la quale sono disposte la sospensione del procedimento a carico del deputato Donzelli e la trasmissione di copia delle due ordinanze del GIP (del 5 e del 15 novembre) e della richiesta di archiviazione presentata dal PM in data 25 giugno 2019. Sempre il 15 novembre 2021, a riscontro della comunicazione del Presidente della Camera, il presidente del Tribunale di Prato ha trasmesso «copia dei provvedimenti di interesse emessi nel procedimento NN. 1604/19 RGNR e 2929/2021 RGIP (già n. 2130/19 RG GIP)». I documenti trasmessi consistono nell'ordinanza del GIP del 15 novembre, nella memoria difensiva dell'on. Donzelli depositata il 15 novembre 2021, nel provvedimento con il quale, in data 8 novembre 2021, il PM ha disposto di trasmettere nuovamente gli atti del procedimento all'Ufficio del GIP e nella prima ordinanza del GIP del 5 novembre.
  I documenti processuali allegati all'istanza dell'on. Donzelli e alle successive comunicazioni intercorse tra gli uffici giudiziari pratesi e la Camera delineano lo sviluppo processuale della vicenda, di seguito descritto.
  Dopo che, il 1° marzo 2019, l'on. Donzelli aveva effettuato il suo sopralluogo, con relativa diretta Facebook, e che l'associazione «Sinti Italiani Prato», in data 11 aprile 2019, aveva sporto querela nei suoi confronti, il pubblico ministero – come riportato nella richiesta di archiviazione – ha proceduto a invitare il deputato per rendere interrogatorio, che si è svolto il 17 giugno 2019. Nella richiesta di archiviazione, il PM riferisce che, rispondendo alle sue domande, l'on. Donzelli ha fatto varie precisazioni nel merito delle sue dichiarazioni, sostenendo tra l'altro di non avere inteso rivolgere accuse di furto. Circa la sua attività parlamentare pregressa, l'on. Donzelli ha riferito al PM di «essere intervenuto in Aula sul tema dei campi nomadi e sul tema del reddito di cittadinanza» e precisato che si era «recato nel campo di San Giorgio a Colonica proprio per fare un'ispezione sul tema del reddito di cittadinanza e sullo stato di degrado del campo nomadi», inquadrando tutto nell'ambito della sua attività parlamentare e nell'esercizio delle sue funzioni. In ordine al sopralluogo, l'on. Donzelli lo ha collegato con la propria azione parlamentare già svolta e con quella in corso di svolgimento, segnalando di avere effettuato uno specifico intervento alla Camera (risulta infatti un intervento di fine seduta il 7 maggio 2019, nel quale si fa anche riferimento al sopralluogo del 1° marzo) oltre che un'interrogazione (si tratta dell'interrogazione a risposta in Commissione n. 5/02137 – indirizzata al Ministro dell'interno e presentata il 15 maggio 2019 – nella quale pure si cita il sopralluogo). Il PM ha rilevato che l'on. Donzelli è stato firmatario di due proposte di inchiesta parlamentare: la prima «sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (si tratta di una proposta presentata prima, il 28 marzo 2018, per la costituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale – Doc. XXII, n. 7 – e poi, il 18 febbraio 2019, di una Commissione bicamerale – AC 1604; entrambi gli atti sono a prima firma dell'on. Rampelli) e la seconda «sulla gestione delle strutture destinate all'accoglienza degli immigrati e dei nomadi nel territorio nazionale» (si tratta del Doc. XXII, n. 8, sempre a prima firma dell'on. Rampelli, presentato il 28 marzo 2018).
  Con riferimento alla prima proposta di inchiesta parlamentare, il PM ha evidenziato che l'istituzione della commissione d'inchiestaPag. 4 si proponeva, come è scritto nella relazione introduttiva, «l'integrazione delle politiche per la sicurezza con i piani di lotta al degrado» tra le quali rientra inevitabilmente «il contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti»; il PM ha quindi osservato che nella diretta Facebook l'on. Donzelli ha proprio evidenziato la situazione di abbandono incontrollato di rifiuti fuori e dentro il campo nomadi, essendo da considerarsi tali – anche sulla base della nozione giuridica di rifiuto definita dalla Corte di cassazione – le biciclette e il motore nautico ivi rinvenuti. Altro tema affrontato dall'on. Donzelli nelle dichiarazioni contestate è stato quello del reddito di cittadinanza, anch'esso – come sottolineato dal PM – oggetto di numerose iniziative parlamentari del deputato (nell'attività parlamentare precedente il 1° marzo 2019 si segnalano diversi atti di sindacato ispettivo aventi l'on. Donzelli tra i firmatari e il reddito di cittadinanza, e le categorie dei suoi percettori, come oggetto. Altri atti parlamentari e interventi in Aula sul tema sono successivi, anche immediatamente, a tale data); pertanto il PM rileva che le «espressioni riferite all'attribuzione di tale misura assistenziale [reddito di cittadinanza] anche agli abitanti del campo di San Giorgio a Colonica trovava piena contiguità funzionale con la predetta attività parlamentare».
  Con riferimento alla seconda proposta di inchiesta parlamentare, il PM ha evidenziato che l'istituzione della commissione d'inchiesta si proponeva, come è scritto nella relazione introduttiva, di porre un freno alle irregolarità legate alla «emergenza immigrazione», alla «gestione dei campi nomadi» e alla «scandalosa gestione delle risorse destinate a immigrati e rom». Il PM, ritenendo «che la valutazione della condotta posta in essere dall'indagato debba essere analizzata nella sua interezza e, pertanto, avuto riguardo a tutto il filmato acquisito agli atti», ha evidenziato come «nell'incipit della diretta Facebook il Donzelli abbia chiaramente legato il suo ingresso nel campo alla necessità di valutare anche l'operato dell'Amministrazione comunale in merito all'attribuzione dell'area de qua alla destinazione di “campo nomadi”; rientrando, pertanto, in un'attività pienamente sovrapponibile alle finalità oggetto della predetta proposta di istituzione di commissione parlamentare di inchiesta».
  Il PM ha quindi rilevato che «le espressioni utilizzate dall'indagato sembrano del tutto sovrapponibili, sotto il profilo del significato, alle suddette opinioni espresse nello svolgimento dell'esercizio delle funzioni intra moenia». Si segnala anche – nel merito – che il pubblico ministero ha riscontrato la «totale credibilità di quanto affermato dallo stesso Donzelli in sede di interrogatorio, secondo cui lo stesso non avrebbe in alcun modo attribuito agli abitanti del campo la qualifica di ladri, posto che il riscontro oggettivo è facilmente individuabile nella visione proprio del filmato».
  Per tutte le ragioni sopra esposte, il pubblico ministero, nel valutare se la condotta dell'indagato rientrasse o meno nel campo di applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e dell'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, alla luce della giurisprudenza costituzionale, ha concluso che nel caso in esame «sembra possibile individuare l'esistenza» dei requisiti caratteristici del «nesso funzionale». Infatti l'on. Donzelli «ha svolto attività parlamentare in materia di campi nomadi e di reddito di cittadinanza, oltre che in materia di riqualificazione del degrado delle periferie e degli stessi campi; attività, quest'ultima, che appare essere legata al sopralluogo effettuato in data 01.03.2019 da uno stretto legame di contiguità temporale, tanto da rendere il secondo una mera azione divulgativa come interpretata dalla consolidata giurisprudenza costituzionale».
  In conclusione, in data 25 giugno 2019, il PM ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari di voler disporre l'archiviazione del procedimento penale.
  Il 20 luglio 2021 è stata tenuta udienza in camera di consiglio a seguito della richiesta di archiviazione e di opposizione alla medesima presentata dalla parte offesa.
  Il GIP ha deciso sulla richiesta del pubblico ministero con ordinanza del 5 novembre 2021. In tale documento si leggono considerazioni sul merito della condotta dell'on. Donzelli divergenti da quelle svolte dal PM. Il GIP ravvisa infatti che la condottaPag. 5 medesima è «astrattamente riconducibile al reato di cui all'art. 595, co. 3, c.p. e 3, co. 1, legge 203 del 1993» (cd. legge Mancino), essendo stata attribuita agli abitanti del campo la responsabilità dei furti del motore nautico e delle biciclette. Inoltre, per il GIP, «il richiamo ai reati contro il patrimonio (...) e l'espresso collegamento alla comunità Sinti lascia intendere la discriminazione etnica e razziale». Il GIP ha valutato che «la condotta dell'indagato esorbita dal campo di applicazione della garanzia della insindacabilità di cui all'art. 68 della Costituzione». Richiamando anch'egli la giurisprudenza costituzionale a supporto delle proprie argomentazioni, il GIP ha ritenuto che «anche a volere ritenere sussistente il nesso funzionale tra le espressioni del Donzelli, estrinsecate extra moenia, e l'attività istituzionale dello stesso», tradottasi nelle due proposte di inchiesta parlamentare citate nella richiesta di archiviazione, «la condotta non è sussumibile nell'alveo della prerogativa serbata ai membri del Parlamento in considerazione della sua intrinseca natura. Ed infatti, l'attribuire alla comunità Sinti, in modo più o meno esplicito, la qualifica di soggetti dediti alla commissione di reati contro il patrimonio non è una manifestazione di pensiero riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare, bensì la mera attribuzione di un fatto a carattere altamente diffamatorio». Il GIP quindi ha accolto la richiesta di archiviazione relativa all'altro soggetto raggiunto dalla querela e – senza disporre la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera come è invece previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – ha respinto la richiesta di archiviazione nei confronti dell'on. Donzelli, ordinando al PM «di formulare, entro dieci giorni, l'imputazione nei confronti di Donzelli Giovanni».
  Al riguardo, va sottolineato che non è la prima volta, purtroppo, che in questa legislatura la Giunta ha dovuto constatare l'inosservanza della legge n. 140 del 2003, applicativa dell'art. 68 della Costituzione; tali casi rappresentano una grave lesione delle prerogative costituzionali della Camera. Nella vicenda in esame, comunque, il Tribunale di Prato – anche alla luce delle sollecitazioni del difensore dell'on. Donzelli e dello stesso PM, oltre che della notificazione dell'istanza dell'on. Donzelli medesimo ex art. 3 comma 7, della legge n. 140 del 2003 – ha posto rimedio all'errore procedurale commesso.
  In data 8 novembre 2021, il PM ha quindi rilevato l'omessa applicazione delle disposizioni della legge n. 140 del 2003 da parte del GIP e, dopo avere correttamente evidenziato di non potere «esercitare l'azione penale senza prima aver atteso la deliberazione della Camera e comunque non prima del decorso del termine di novanta giorni dalla ricezione atti da parte della Camera predetta», ha disposto la ritrasmissione degli atti al GIP «al fine di poter consentire a codesto Giudice l'esercizio dei poteri di cui all'art. 3 della legge n. 140 del 2003».
  Il GIP, come detto diverso dal precedente, ha rilevato che tanto il pubblico ministero quanto la difesa dell'on. Donzelli avevano depositato «memorie di parte con contestuali richieste di trasmissione degli atti del procedimento (...) alla Camera dei deputati nel rispetto della previsione di cui all'art. 3 della legge n. 140 del 2003». Ha inoltre evidenziato che il PM, nella richiesta di archiviazione, aveva indicato l'applicabilità dell'insindacabilità ai sensi dell'art. 68 della Costituzione e che la questione era stata sollevata dalla difesa del deputato già nell'udienza del 20 luglio 2021, oltre a essere reiterata con la memoria difensiva depositata il 15 novembre. Il GIP ha quindi osservato «a tutta evidenza, che avendo emesso ordinanza di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, c.p.p., il precedente giudicante non ha accolto l'eccezione di applicabilità dell'istituto dell'insindacabilità ex art. 68 Cost.»; ha quindi considerato che non è stata rispettata la procedura di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003, che prevede, in caso di non accoglimento dell'eccezione di insindacabilità, l'obbligo per il giudice di sospendere il procedimento e trasmettere copia degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare; con ordinanza del 15 novembre 2021, ha pertanto provveduto alla sospensione Pag. 6del procedimento e disposto la trasmissione degli atti alla Camera.
  Nella seduta del 23 marzo 2022, l'interessato è stato audito dalla Giunta ai sensi dell'art. 18 del Regolamento. In tale occasione, l'on. Donzelli ha richiamato l'avvenuta presentazione, proprio all'inizio della legislatura, delle due proposte di inchiesta parlamentare sopra citate e ha riferito di aver visitato diversi campi nomadi della Toscana, in vista dell'istituzione di tali commissioni, per raccogliere materiali e informazioni utili. L'on. Donzelli ha sottolineato di avere svolto, anche prima del sopralluogo del 1° marzo 2019, numerosi interventi in Aula e in Commissione sulle questioni della sicurezza e del degrado delle periferie, alcuni relativi a specifici episodi che avevano visto coinvolte persone residenti in campi nomadi, e di avere presentato emendamenti a atti parlamentari su tali temi. Tra i sopracitati sopralluoghi rientra quello al campo nomadi di Prato, nel corso dello svolgimento del quale, oggetto di diretta sul proprio profilo Facebook, ha riferito di essere stato avvicinato da persone, non appartenenti al campo nomadi, che si sono dichiarate appartenenti a una associazione di Sinti, ai quali si è qualificato come deputato, precisando che stava effettuando un sopralluogo in tale veste. Il deputato ha ricordato di avere constatato che all'esterno del campo vi era una grande quantità di rifiuti, tra i quali risultavano abbandonati anche il motore di una barca e un camion colmo di rifiuti, e di avere verificato anche la presenza di allacci elettrici pericolosi perché evidentemente non a norma e apparentemente abusivi. L'on. Donzelli ha quindi riferito di avere chiesto alle persone che lo avevano avvicinato se sapessero di chi erano gli oggetti descritti e, avendo ricevuto risposta negativa, di essersi rivolto ironicamente a chi assisteva alla diretta Facebook per sapere se qualcuno li riconosceva, visto che i presenti mostravano di non essere a conoscenza della presenza di tali oggetti gettati nelle immediate vicinanze del campo nomadi. Essendo all'esame in quei giorni un provvedimento sul reddito di cittadinanza, ed essendo i parlamentari del Gruppo di Fratelli d'Italia impegnati a evitare che tra i percettori vi fossero soggetti che commettevano atti illeciti quali l'evasione dell'obbligo scolastico e lo sfruttamento dell'accattonaggio minorile, il deputato rivolse domande ad alcuni abitatori del campo, compreso se intendessero fare domanda per il reddito di cittadinanza. L'on. Donzelli ha ricordato inoltre di avere presentato, in seguito al sopralluogo, l'interrogazione sopra citata sul campo nomadi di Prato, come avvenuto in precedenza e anche in seguito dopo visite svolte presso altri campi nomadi. Infine, rispondendo a una specifica domanda, ha precisato che il suo intervento non fu assolutamente rivolto contro la comunità rom o sinti e ribadito di essersi rivolto ironicamente agli spettatori della diretta Facebook per sapere di chi fossero le biciclette, il camion e i vari oggetti abbandonati fuori dal campo, visto che nessuno dei presenti ne rivendicava la proprietà. Ha inoltre precisato di non avere accusato di furto né etnie né singole persone e di avere invece invitato le persone residenti nel campo nomadi a denunciare chi abbandonava i rifiuti in una sorta di discarica non autorizzata, in prossimità del campo medesimo.
  Dopo l'audizione dell'interessato, nel dibattito in Giunta si è posta, in particolare, la questione della valenza del sopralluogo come attività ispettiva ai fini dell'insindacabilità ai sensi della legge n. 140 del 2003, vale a dire se il sopralluogo in occasione del quale il parlamentare ha reso le dichiarazioni contestate possa essere considerato, esso stesso, una attività parlamentare rispetto alla quale ravvisare il «nesso funzionale» con le affermazioni stesse; ovvero in che rapporto temporale o di causalità debba porsi con altri «atti tipici» perché possa configurarsi il predetto nesso.
  Al riguardo, si può anzitutto richiamare un precedente della corrente legislatura, riguardante l'on. Bruno Bossio, la quale era stata querelata dal direttore di un centro per l'accoglienza di migranti in Calabria. Nel proporre l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Bruno Bossio (deliberata poi sia dalla Giunta che dall'Assemblea), il relatore fece presente che, durante un'audizione in Commissione antimafia,Pag. 7 la deputata aveva fatto riferimento a una visita da lei effettuata al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Il relatore sottolineò che una delle questioni che, secondo la deputata, caratterizzavano la sua attività ispettiva fosse «emersa sin dalla visita ispettiva del 22 maggio 2015». Pertanto il sopralluogo effettuato dall'on. Bruno Bossio fu uno degli elementi dell'attività parlamentare ispettiva svolta dalla deputata che furono presi in considerazione per ravvisare il nesso funzionale con le dichiarazioni all'origine della querela.
  Nel caso dell'on. Donzelli le affermazioni che hanno dato origine alla querela sono contestuali allo svolgimento del sopralluogo, attività ispettiva che è stata propedeutica allo svolgimento di due atti tipici da parte dell'on. Donzelli: l'intervento in Aula del 7 maggio 2019 e l'interrogazione presentata il 15 maggio 2019.
  Occorre dunque concentrarsi sull'attività di ispezione e sulle opinioni contestualmente espresse in tale occasione, poi ribadite all'interno di atti tipici successivi, tenendo presente che la «attività di ispezione» rientra chiaramente tra quelle per cui l'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, prevede espressamente che «l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso». In effetti, è facile rilevare che la legge 140, oltre ovviamente che per gli atti compiuti intra moenia – e cioè all'interno delle sedi parlamentari – prevede quattro attività extra moenia alle quali si applica l'art. 68 della Costituzione. Testualmente, la legge prevede l'insindacabilità «per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento». La giurisprudenza costituzionale esistente sul «nesso funzionale» legato allo svolgimento di «atti tipici pregressi» è relativa pressoché esclusivamente a tre delle quattro attività extra moenia, vale a dire alle attività di divulgazione, critica e denuncia politica, per le quali secondo la Corte occorre, perché siano insindacabili, il precedente svolgimento di un atto tipico in sede propria.
  La legge prevede dunque che sia insindacabile anche «l'attività di ispezione» ma non risulta che la citata giurisprudenza abbia mai avuto modo di occuparsi direttamente di questa quarta attività, pure prevista dalla legge attuativa dell'art. 68 della Costituzione.
  Bisogna dunque soffermarsi sull'attività di ispezione, tenendo presente che, nel caso in esame, fu lo stesso deputato a dichiarare al PM di essersi «recato nel campo di San Giorgio a Colonica proprio per fare un'ispezione sul tema del reddito di cittadinanza e sullo stato di degrado del campo nomadi».
  In via generale l'attività ispettiva menzionata dall'articolo 3 della legge 140 del 2003, appare riferibile a qualunque attività conoscitiva finalizzata all'attività parlamentare. In quest'ultima rientra per eccellenza la funzione di inchiesta «su materie di pubblico interesse» prevista dall'articolo 82 della Costituzione, che coincide del resto con le proposte di istituire due commissioni di inchiesta che erano state precedentemente depositate dall'on. Donzelli e, proprio per raccogliere elementi funzionali allo svolgimento di tali progettate inchieste, il deputato ha svolto una serie di sopralluoghi in campi nomadi della Toscana, tra i quali rientra quello del 1° marzo 2019 a Prato, nel corso del quale sono state fatte le affermazioni che hanno indotto il rappresentante dell'associazione «Sinti Italiani Prato» a sporgere querela. Per di più, si può fare presente che il sopralluogo svolto dall'on. Donzelli il 1° marzo 2019 si pone diacronicamente al centro tra la generale proposta dell'inchiesta presentata il 28 marzo 2018 come Commissione monocamerale (e nuovamente il 18 febbraio 2019 come Commissione bicamerale) e lo specifico deposito, il 15 maggio 2019, di un'interrogazione parlamentare, che notoriamente, in base all'art. 128 del regolamento della Camera, «consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia Giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato».
  Si è quindi ritenuto che, in modo pacifico, il sopralluogo del 1° marzo 2019 rientri nella definizione di attività di ispezione,Pag. 8 intesa come attività propria del parlamentare, ricompresa nel novero degli atti tipici a cui – in base alla legge n. 140 del 2003 – l'articolo 68, primo comma, della Costituzione «si applica in ogni caso». Le dichiarazioni in diretta Facebook dell'on. Donzelli appaiono, quindi, poter essere qualificate come divulgazione di un'attività parlamentare tipica di per sé stessa, e cioè l'ispezione nel corso di svolgimento della quale sono state pronunciate, per di più in linea di continuità logica e temporale prima con le proposte istitutive di Commissione d'inchiesta monocamerali o bicamerali e poi con gli atti di sindacato ispettivo. Va ricordato, del resto, che lo stesso PM pratese ha valutato l'insindacabilità anche perché ha considerato che la pregressa attività politica dell'on. Donzelli sul degrado dei campi nomadi «appare essere legata al sopralluogo effettuato in data 01.03.2019 da uno stretto legame di contiguità temporale, tanto da rendere il secondo una mera azione divulgativa come interpretata dalla consolidata giurisprudenza costituzionale»; è dunque lo stesso pubblico ministero a far efficacemente rientrare il sopralluogo nella nozione di «divulgazione» prevista dalla legge 140 del 2003.
  Riassumendo, le dichiarazioni contestate all'on. Donzelli appaiono essere in relazione di nesso funzionale con atti tipici della funzione parlamentare allineati, nel tempo, su tre diversi momenti rispetto alle dichiarazioni medesime. Vi sono atti tipici pregressi, come le due proposte di inchiesta parlamentare presentate sin dall'inizio della legislatura, rispetto alle quali anche il pubblico ministero ha riconosciuto la sussistenza del nesso funzionale delle dichiarazioni contestate. Esiste, poi, un atto tipico svolto contestualmente al rilascio delle dichiarazioni: infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, il sopralluogo (al quale, come detto, il pubblico ministero di Prato ha attribuito natura divulgativa della pregressa attività tipica) è, esso stesso, in quanto attività di ispezione, una attività connessa alla funzione di parlamentare, coperta da insindacabilità anche se espletata fuori dal Parlamento. È possibile, infine, individuare un atto tipico presentato successivamente all'attività di ispezione e in conseguenza di essa. Si tratta dell'interrogazione 5/02137, presentata il 15 maggio 2019, nella quale si legge che «nella frazione di San Giorgio a Colonica (...) insiste un campo nomadi che l'interrogante ha visitato in data 1° marzo 2019 verificando con i propri occhi la presenza di discariche, carcasse di auto e camion, scarti tessili, allacci abusivi, bombole del gas e fili scoperti contro qualsiasi norma di sicurezza». La possibilità di rinvenire il nesso funzionale con atti tipici successivi peraltro non è stata esclusa, a determinate condizioni, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: si veda la sentenza n. 335 del 2006, con la quale la Corte – richiamando le precedenti n. 221 del 2006 e n. 223 del 2005 – ha ritenuto che la finalità divulgativa sia «in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi» purché «l'atto di funzione sia già preannunciato (...) o prevedibile sulla base della specifica situazione». Tra le attività extra moenia per le quali l'art. 3 della legge n. 140 del 2003 prevede l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione, l'attività di ispezione, a differenza della divulgazione, della critica e della denuncia politica ha di per sé uno scopo strumentale, volto proprio ad acquisire elementi che, necessariamente, possono sfociare in un atto tipico solo in un momento successivo. Tale osservazione appare opportuna, ma comunque non è l'unica sulla quale si fonda il collegamento tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare propria, visto che esistono comunque atti tipici sia pregressi sia contestuali, oltre che successivi alle dichiarazioni espresse.
  Sulla base delle predette argomentazioni, nella seduta del 6 aprile 2022, la Giunta ha ritenuto applicabile al caso di specie la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha conseguentemente deliberato, all'unanimità dei Gruppi, nel senso della insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Giovanni Donzelli.

Federico CONTE, relatore

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 24 novembre 2021, 16, 23 e 30 marzo, 6 aprile 2022.

Mercoledì 24 novembre 2021

Comunicazioni del Presidente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica, all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza testé svoltasi, che in data 9 novembre 2021 è pervenuta alla Presidenza della Camera una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità presentata dal deputato Giovanni Donzelli, che scaturisce da un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 – n. 2130/19 RG GIP). Comunica inoltre che in data 10 novembre 2021 è pervenuta alla Presidenza della Camera una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dal tribunale ordinario di Roma – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) nei confronti della deputata Giorgia Meloni (Doc IV-ter, n. 26).
  Rende noto, inoltre, che il procedimento relativo al Doc. IV-ter, n. 9, riguardante Gerolamo Grassi, deputato all'epoca dei fatti, è stato definito dal Tribunale di Bari, Sezione I civile, con decreto di estinzione n. 23922/2021 del 2 novembre 2021. Il citato decreto è stato acquisito in copia presso l'autorità giudiziaria. Essendo stato definito, tale procedimento sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno della Giunta.
  Con riferimento alle due richieste pendenti di deliberazione in materia di insindacabilità di dichiarazioni del deputato Luigi Di Maio, nell'ambito di due procedimenti penali (Doc. IV-ter, n. 13 e Doc. IV-ter, n. 16), comunica che, come preannunciato, il deputato medesimo ha trasmesso copia degli atti di remissione delle querele. Non appena perverranno comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria si procederà pertanto alla cancellazione dei relativi procedimenti dall'ordine del giorno della Giunta.

  La Giunta prende atto.

Mercoledì 16 marzo 2022

Sui lavori della Giunta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che, in base a quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi testé svoltasi, a partire dalla prossima settimana proseguirà l'esame congiunto dei documenti in materia di insindacabilità che riguardano l'on. Sgarbi, già illustrati alla giunta dal relatore Pettazzi (Doc. IV-ter n. 24 e n. 25), che fanno riferimento a due diversi procedimenti, uno penale e l'altro civile, entrambi relativi alle medesime dichiarazioni dell'on. Sgarbi. Contestualmente, sarà avviato l'esame dell'istanza presentata dall'on. Donzelli sull'insindacabilità di sue dichiarazioni in relazione a un procedimento penale nei suoi confronti pendente presso il tribunale di Prato – per il quale peraltro è successivamente pervenuta anche la domanda di una pronuncia da parte della medesima autorità giudiziaria – su cui l'incarico di relatore è affidato all'on. Conte.
  Comunica infine che in data 21 febbraio 2022 è pervenuta alla Presidenza della Camera una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità presentata dal deputato Alessandro Morelli, che scaturisce da un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano (n. 11770/2019 RGNR – n. 630/2021 RG GIP).

  La Giunta prende atto.

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Mercoledì 23 marzo 2022

Richiesta avanzata dal deputato Giovanni Donzelli nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP).

(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca quindi l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del deputato Giovanni Donzelli pendente presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP). Si tratta di una richiesta pervenuta dall'interessato il 9 novembre 2021.

  Federico CONTE (LeU), relatore, riferisce che la domanda in titolo riguarda affermazioni rese dall'on. Giovanni Donzelli durante una diretta Facebook effettuata in occasione di un sopralluogo compiuto dal deputato, in data 1° marzo 2019, per verificare le condizioni di un campo nomadi sito in Prato, nella frazione di San Giorgio a Colonica, a seguito delle quali l'associazione «Sinti Italiani Prato», nella persona del legale rappresentante Ernesto Grandini, ha sporto querela nei confronti del deputato e di un'altra persona che lo accompagnava nel sopralluogo. Il reato contestato è quello di cui agli articoli 595, comma 3, c.p. e 3, comma 1, della legge n. 205 del 1993, cosiddetta «legge Mancino».
  L'on. Donzelli, ad avviso del rappresentante dell'associazione «Sinti Italiani Prato», aveva accompagnato le riprese effettuate fuori e dentro il campo «con una lunga serie di osservazioni denigratorie nei confronti delle persone ivi residenti e dell'etnia dei Sinti in genere». Fa presente che la querela non risulta agli atti della Giunta e che le dichiarazioni più significative, estrapolate dal pubblico ministero da un elenco predisposto dagli stessi querelanti, sono le seguenti:

   «c'è un motore di una barca, a mio fratello hanno rubato un gommone recentemente. Nicolò non so se è tuo, Nicolò lo riconosci? Non so se è quello che hanno rubato a mio fratello. Se qualcuno comunque riconosce il motore del gommone lo venga a prendere»;

   alla domanda di una signora sul motivo di accesso al campo «io sono un parlamentare ... vedo grosse illegalità e le denuncerò. Se lei è sinti mi fa piacere, si dia da fare per far rispettare ai Rom e ai Sinti la legalità anziché tenere questo schifo»;

   «finirà che il reddito di cittadinanza ce lo avranno i rom e i sinti e non gli italiani, ce l'avranno quelli che abitano nei campi rom»;

   «qui ci sono biciclette e un triciclo, se qualcuno le riconosce»;

   «anche qui biciclette: qualcuno le riconosce?»;

   «la mia soluzione è semplice: vi prendete una casa, pagate un affitto e qui si mette un bel giardino per bambini della zona. Lei sta pretendendo una soluzione abitativa e invece gli italiani, i pratesi, si pagano una casa. È tutto un sudiciume in questo modo, tutto sudiciume così. Noi dobbiamo fare la differenziata e questi signori possono bruciare e inquinare. Ruspa, fuori! Se lei trova una casa, paga l'affitto, manda i figli a scuola ... lei è benvenuta, altrimenti: a casa»;

   «pretendono una casa, il lavoro, però nel frattempo stanno nell'irregolarità, con le schifezze, fuori da discariche abusive»;

   «Fratelli d'Italia appoggerà il candidato sindaco che s'impegnerà a radere al suolo questi campi Rom e a pretendere il rispetto delle regole. Che si impegnerà a dire che qui a San Giorgio a Colonica verrà un parco per bambini. Pazienza, peggio per loro, se sono nomadi devono nomadare».

  Sottolinea che la questione viene all'esame della Giunta in quanto, lo scorso 9 novembre, l'on. Donzelli ha adito la Giunta affinché sia valutato in questa sede che le affermazioni oggetto della querela sono connesse all'esercizio delle sue funzioni parlamentari. Peraltro, nell'istanza, l'interessato segnala – come si evince dall'ordinanza del Pag. 11GIP del Tribunale di Prato del 5 novembre 2021, allegata all'istanza stessa – che l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione è stata da lui sollevata e che lo stesso PM, nella richiesta di archiviazione, conclude, con ampie argomentazioni, nel senso della «applicabilità alla condotta dell'on. Donzelli dell'istituto dell'insindacabilità di cui agli articoli 68, comma 1, Cost. e 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003». L'on. Donzelli rileva tuttavia, «con assoluto sconcerto, che il giudice – che non ha ritenuto di accogliere l'eccezione – ha omesso di sottoporre la questione alla Camera dei deputati per la deliberazione che solo ad essa compete, in palese violazione dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003». Della presentazione dell'istanza il Presidente della Camera ha dato, come di consueto, comunicazione al presidente del Tribunale di Prato con lettera in data 11 novembre 2021. Successivamente alla presentazione dell'istanza, il Tribunale di Prato – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari ha trasmesso, in data 15 novembre 2021, una nuova ordinanza, emanata in pari data da un diverso GIP, con la quale sono disposte la sospensione del procedimento a carico del deputato Donzelli e la trasmissione di copia delle due ordinanze del GIP (del 5 e del 15 novembre) e della richiesta di archiviazione presentata dal PM in data 25 giugno 2019. Sempre il 15 novembre 2021, a riscontro della comunicazione del Presidente della Camera, il presidente del Tribunale di Prato ha trasmesso «copia dei provvedimenti di interesse emessi nel procedimento NN. 1604/19 RGNR e 2929/2021 RGIP (già n. 2130/19 RG GIP)».
  Comunica che, dai documenti agli atti, risulta che dopo che, il 1° marzo 2019, l'on. Donzelli aveva effettuato il suo sopralluogo, con relativa diretta Facebook, e che l'associazione «Sinti Italiani Prato», in data che non risulta dalle carte agli atti, aveva sporto querela nei suoi confronti, il pubblico ministero – come riportato nella richiesta di archiviazione – ha proceduto a interrogare il deputato il 17 giugno 2019. Nella richiesta di archiviazione, il PM riferisce che, rispondendo alle sue domande, l'on. Donzelli ha fatto varie precisazioni nel merito delle sue dichiarazioni, sostenendo tra l'altro di non avere voluto accusare nessuno di furto. Circa la sua attività parlamentare pregressa, l'on. Donzelli ha riferito al PM di «essere intervenuto in Aula sul tema dei campi nomadi e sul tema del reddito di cittadinanza» e precisato che si era «recato nel campo di San Giorgio a Colonica proprio per fare un'ispezione sul tema del reddito di cittadinanza e sullo stato di degrado del campo nomadi», inquadrando tutto nell'ambito della sua attività parlamentare e nell'esercizio delle sue funzioni. In ordine al sopralluogo, l'on. Donzelli lo ha collegato con la propria azione parlamentare già svolta e con quella in corso di svolgimento, segnalando di avere effettuato uno specifico intervento alla Camera (risulta infatti un intervento il 7 maggio 2019, nel quale si fa anche riferimento al sopralluogo del 1° marzo) oltre che un'interrogazione (interrogazione a risposta in Commissione n. 5/02137 – indirizzata al Ministro dell'interno e presentata il 15 maggio 2019 – nella quale pure si cita il sopralluogo). Il PM ha rilevato che l'on. Donzelli è stato firmatario di due proposte di inchiesta parlamentare: la prima «sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (AC 1604, a prima firma dell'on. Rampelli, presentato il 18 febbraio 2019) e la seconda «sulla gestione delle strutture destinate all'accoglienza degli immigrati e dei nomadi nel territorio nazionale» (Doc. XXII, n. 8, sempre a prima firma dell'on. Rampelli, presentato il 28 marzo 2018).
  Con riferimento alla prima proposta di inchiesta parlamentare, il PM ha evidenziato che l'istituzione della commissione d'inchiesta si proponeva «l'integrazione delle politiche per la sicurezza con i piani di lotta al degrado» tra le quali rientra inevitabilmente «il contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti»; il PM ha quindi osservato che nella diretta Facebook l'on. Donzelli ha proprio evidenziato la situazione di abbandono incontrollato di rifiuti fuori e dentro il campo nomadi, essendo da considerarsi tali anche le biciclette e il motore nautico ivi rinvenuti. Altro tema affrontato dall'on. Donzelli nelle Pag. 12dichiarazioni contestate è stato quello del reddito di cittadinanza, anch'esso – come sottolineato dal PM – oggetto di numerose iniziative parlamentari del deputato. Riferisce infatti che nell'attività parlamentare precedente il 1° marzo 2019 si segnalano diversi atti di sindacato ispettivo aventi l'on. Donzelli tra i firmatari e il reddito di cittadinanza, e le categorie dei suoi percettori, come oggetto e che altri atti parlamentari e interventi in Aula sul tema sono successivi, anche immediatamente, a tale data. Fa presente che il PM ha rilevato che le «espressioni riferite all'attribuzione di tale misura assistenziale anche agli abitanti del campo di San Giorgio a Colonica trovava piena contiguità funzionale con la predetta attività parlamentare».
  Sottolinea che, con riferimento alla seconda proposta di inchiesta parlamentare, il PM ha evidenziato che l'istituzione della commissione d'inchiesta si proponeva di porre un freno alle irregolarità legate alla «emergenza immigrazione», alla «gestione dei campi nomadi» e alla «scandalosa gestione delle risorse destinate a immigrati e rom». Il PM, ritenendo «che la valutazione della condotta posta in essere dall'indagato debba essere analizzata nella sua interezza e, pertanto, avuto riguardo a tutto il filmato acquisito agli atti», ha evidenziato come «nell'incipit della diretta Facebook il Donzelli abbia chiaramente legato il suo ingresso nel campo alla necessità di valutare anche l'operato dell'Amministrazione comunale in merito all'attribuzione dell'area de qua alla destinazione di “campo nomadi”; rientrando, pertanto, in un'attività pienamente sovrapponibile alle finalità oggetto della predetta proposta di istituzione di commissione parlamentare di inchiesta».
  Riferisce che il PM ha quindi rilevato che «le espressioni utilizzate dall'indagato sembrano del tutto sovrapponibili, sotto il profilo del significato, alle suddette opinioni espresse nello svolgimento dell'esercizio delle funzioni intra moenia». Segnala anche – nel merito – che il pubblico ministero ha riscontrato la «totale credibilità di quanto affermato dallo stesso Donzelli in sede di interrogatorio, secondo cui lo stesso non avrebbe in alcun modo attribuito agli abitanti del campo la qualifica di ladri, posto che il riscontro oggettivo è facilmente individuabile nella visione proprio del filmato».
  Per tutte le ragioni sopra esposte, il pubblico ministero, nel valutare se la condotta dell'indagato rientrasse o meno nel campo di applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e dell'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, alla luce della giurisprudenza costituzionale, ha concluso che nel caso in esame «sembra possibile individuare l'esistenza» dei requisiti caratteristici del «nesso funzionale». Infatti l'on. Donzelli «ha svolto attività parlamentare in materia di campi nomadi e di reddito di cittadinanza, oltre che in materia di riqualificazione del degrado delle periferie e degli stessi campi; attività, quest'ultima, che appare essere legata al sopralluogo effettuato in data 01.03.2019 da uno stretto legame di contiguità temporale, tanto da rendere il secondo una mera azione divulgativa come interpretata dalla consolidata giurisprudenza costituzionale».
  In conclusione, in data 25 giugno 2019, il PM ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari di voler disporre l'archiviazione del procedimento penale.
  Il 20 luglio 2021 è stata tenuta udienza in camera di consiglio a seguito della richiesta di archiviazione e di opposizione alla medesima presentata dalla parte offesa.
  Fa presente che il GIP ha deciso sulla richiesta del pubblico ministero con ordinanza del 5 novembre 2021 e che in tale documento si leggono considerazioni sul merito della condotta dell'on. Donzelli divergenti da quelle svolte dal PM. Il GIP ravvisa infatti che la condotta medesima è «astrattamente riconducibile al reato di cui all'art. 595, co. 3, c.p. e 3, co. 1, legge 203 del 1993» (cd. legge Mancino), essendo stata attribuita agli abitanti del campo la responsabilità dei furti del motore nautico e delle biciclette. Inoltre, per il GIP, «il richiamo ai reati contro il patrimonio (...) e l'espresso collegamento alla comunità Sinti lascia intendere la discriminazione etnica e razziale».
  Sottolinea che ciò che rileva, ai fini dell'esame della Giunta, è la parte in cui il Pag. 13GIP valuta che «la condotta dell'indagato esorbita dal campo di applicazione della garanzia della insindacabilità di cui all'art. 68 della Costituzione». Il GIP, richiamando anch'egli la giurisprudenza costituzionale a supporto delle proprie argomentazioni, ritiene che «anche a volere ritenere sussistente il nesso funzionale tra le espressioni del Donzelli, estrinsecate extra moenia, e l'attività istituzionale dello stesso», tradottasi nelle due proposte di inchiesta parlamentare citate nella richiesta di archiviazione, «la condotta non è sussumibile nell'alveo della prerogativa serbata ai membri del Parlamento in considerazione della sua intrinseca natura. Ed infatti, l'attribuire alla comunità Sinti, in modo più o meno esplicito, la qualifica di soggetti dediti alla commissione di reati contro il patrimonio non è una manifestazione di pensiero riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare, bensì la mera attribuzione di un fatto a carattere altamente diffamatorio». Il GIP quindi ha accolto la richiesta di archiviazione relativa all'altro soggetto raggiunto dalla querela e – senza disporre la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – ha respinto la richiesta di archiviazione nei confronti dell'on. Donzelli, ordinando al PM «di formulare, entro dieci giorni, l'imputazione nei confronti di Donzelli Giovanni».
  Sottolinea che non è la prima volta che la Giunta si trova di fronte a casi di inosservanza della legge come quello in esame, che rappresentano una grave lesione delle prerogative costituzionali della Camera; fa presente tuttavia che lo stesso Tribunale di Prato – anche alla luce delle sollecitazioni del difensore dell'on. Donzelli, dello stesso PM e della Camera dei deputati a seguito dell'istanza dell'on. Donzelli medesimo ex art. 3 comma 7, della legge n. 140 del 2003 – ha posto rimedio alla grave omissione procedurale di un proprio giudice.
  Infatti, lo stesso pubblico ministero, ricevuto l'ordine da parte del primo GIP di formulare l'imputazione coatta nei confronti dell'on. Donzelli, non vi ha dato corso. In data 8 novembre 2021, il PM ha rilevato l'omessa applicazione delle disposizioni della legge n. 140 del 2003 da parte del GIP e, dopo avere correttamente evidenziato di non potere «esercitare l'azione penale senza prima aver atteso la deliberazione della Camera e comunque non prima del decorso del termine di novanta giorni dalla ricezione atti da parte della Camera predetta», ha disposto la ritrasmissione degli atti al GIP «al fine di poter consentire a codesto Giudice l'esercizio dei poteri di cui all'art. 3 della legge n. 140 del 2003».
  Riferisce che il GIP, nella persona di un altro magistrato rispetto a quello che aveva emesso la prima ordinanza, ha rilevato che tanto il pubblico ministero quanto la difesa dell'on. Donzelli avevano depositato «memorie di parte con contestuali richieste di trasmissione degli atti del procedimento (...) alla Camera dei deputati nel rispetto della previsione di cui all'art. 3 della legge n. 140 del 2003». Il GIP ha inoltre evidenziato che il PM, nella richiesta di archiviazione, aveva indicato l'applicabilità dell'insindacabilità ai sensi dell'art. 68 della Costituzione e che la questione era stata sollevata dalla difesa del deputato già nell'udienza del 20 luglio 2021, oltre a essere reiterata con la memoria difensiva depositata il 15 novembre. Il GIP ha quindi osservato «a tutta evidenza, che avendo emesso ordinanza di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, c.p.p., il precedente giudicante non ha accolto l'eccezione di applicabilità dell'istituto dell'insindacabilità ex art. 68 Cost.»; è stato dunque riconosciuto che non è stata rispettata la procedura di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003.
  Per questi motivi, con ordinanza del 15 novembre 2021, il nuovo GIP ha provveduto alla sospensione del procedimento e disposto la trasmissione degli atti alla Camera.
  Riferisce, infine, che in data 18 marzo l'on. Donzelli ha fatto pervenire copia dell'ordinanza dell'11 marzo con la quale è stato fissato il giudizio direttissimo per il prossimo 15 aprile.
  Rispetto a tale ordinanza dell'11 marzo, rileva che i termini, ordinatori per pacifica giurisprudenza, di 90 giorni, prorogabile a 120, per la deliberazione della Camera dopo Pag. 14la sospensione del giudizio scadevano, rispettivamente, il 13 febbraio e, astrattamente, il 15 marzo.
  Considerata la sollecitudine con cui l'Autorità giudiziaria procede nel caso in esame, fa presente che l'esame della vicenda in questione appare rivestire carattere di urgenza; si riserva infine di formulare alla Giunta una proposta dopo l'audizione dell'interessato ed all'esito del dibattito che ne seguirà.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, invita il deputato Giovanni Donzelli a entrare in aula.

  (Viene introdotto il deputato Giovanni Donzelli).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, con riferimento all'istanza da lui presentata il deputato Giovanni Donzelli è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni.
  Ricorda che al termine dell'intervento dell'audito, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e osservazioni.

  Giovanni DONZELLI (FdI) riferisce di avere presentato, proprio all'inizio della legislatura, due proposte di inchiesta parlamentare riferite l'una alla sicurezza, al decoro delle città e al degrado delle periferie, fenomeno collegato anche alla presenza di campi nomadi non regolari e baraccopoli, e l'altra ai temi dell'accoglienza dei migranti e dei campi rom, sinti e camminanti, il cui scopo era anche verificare l'utilizzo del denaro pubblico. Ritenendo che le commissioni sarebbero state istituite, cosa che, con suo rammarico, non è poi avvenuta, ha fatto visita a vari campi nomadi della Toscana per raccogliere materiali e informazioni utili. Riferisce inoltre di avere svolto, anche prima del sopralluogo del 1° marzo 2019, numerosi interventi in Aula e in Commissione sulle questioni della sicurezza e del degrado delle periferie, alcuni relativi a specifici episodi che avevano visto coinvolte persone residenti in campi nomadi, e di avere presentato emendamenti su tali temi. Tra i sopracitati sopralluoghi rientra quello al campo nomadi di Prato, nel corso dello svolgimento del quale, oggetto di diretta sul proprio profilo Facebook, riferisce di essere stato avvicinato da persone, non appartenenti al campo nomadi, che si sono dichiarate appartenenti a una associazione di Sinti. Fa presente di essersi qualificato come deputato e di avere precisato che stava effettuando un sopralluogo in tale veste. Ricorda di avere constatato che all'esterno del campo vi era una grande quantità di rifiuti, tra i quali risultavano abbandonati anche il motore di una barca e un camion colmo di rifiuti; verificò inoltre anche la presenza di allacci elettrici pericolosi perché evidentemente non a norma e apparentemente abusivi. Riferisce di avere chiesto alle persone che lo avevano avvicinato se sapessero di chi erano gli oggetti descritti e, avendo ricevuto risposta negativa, di essersi rivolto ironicamente a chi assisteva alla diretta Facebook per sapere se qualcuno li riconosceva, visto che i presenti mostravano di non essere a conoscenza della presenza di tali oggetti nelle immediate vicinanze del campo nomadi. Ricorda che era stato da poco trasmesso dal Senato alla Camera un provvedimento sul tale misura assistenziale e che i parlamentari di Fratelli d'Italia erano impegnati a evitare che tra i percettori vi fossero soggetti che commettevano atti quali l'evasione dell'obbligo scolastico e lo sfruttamento dell'accattonaggio minorile, come purtroppo talvolta avviene tra chi vive nei campi nomadi; a tale riguardo, nel corso del sopralluogo chiese ai residenti del campo se intendessero fare domanda per il reddito di cittadinanza. Riferisce che in seguito al sopralluogo presentò un'interrogazione sul campo nomadi di Prato, come avvenuto a in precedenza e anche in seguito dopo visite svolte presso altri campi nomadi. Riferisce che, da quando non è più componente della I Commissione permanente, la sua attività parlamentare si è successivamente incentrata su temi differenti. Deposita agli atti della Giunta copia degli atti parlamentari citati in audizione e una copia del video della diretta Facebook, tuttora visibile sul suo profilo.

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  Carlo SARRO (FI) sottolinea l'importanza di svolgere un approfondimento sugli aspetti procedurali connessi al mancato rispetto della legge n. 140 del 2003 da parte del primo GIP che si è occupato del procedimento a carico dell'on. Donzelli. Chiede se, successivamente allo svolgimento del sopralluogo del 1° marzo 2019, vi siano stati interventi e siano stati svolti accertamenti sul campo nomadi di Prato da parte delle autorità competenti.

  Giovanni DONZELLI (FdI) rappresenta di avere sempre comunicato alle forze di polizia quanto riscontrato nei suoi sopralluoghi sopra descritti. Con particolare riguardo al campo nomadi di Prato, riferisce di aver appreso con soddisfazione, qualche tempo dopo la sua visita, che le forze di polizia, anche grazie alla sua sollecitazione, avevano svolto efficaci controlli e recuperato veicoli anche rubati.

  Federico CONTE (LeU), relatore, rileva che secondo il primo GIP l'on. Donzelli non si sarebbe limitato a una manifestazione di pensiero ma avrebbe attribuito ai residenti del campo nomadi la commissione di specifici reati contro il patrimonio. In proposito chiede al deputato di precisare se aveva inteso attribuire ai residenti del campo l'attività delittuosa oppure stigmatizzare la presenza di oggetti che rendevano, di fatto, il campo stesso una sorta di discarica.

  Giovanni DONZELLI (FdI) precisa che il suo intervento, come la visione del video agevolmente dimostra, non fu assolutamente rivolto contro i Rom o i Sinti. Ribadisce che, poiché nessuno dei presenti rivendicava la proprietà delle biciclette, del camion, e dei vari oggetti abbandonati fuori dal campo, si era rivolto ironicamente agli spettatori della diretta Facebook per sapere di chi fossero. Fa notare di non avere accusato di furto né etnie né singole persone e di avere invece invitato, magari con una certa durezza, le persone residenti nel campo nomadi a denunciare chi abbandonava i rifiuti in una sorta di discarica non autorizzata, in prossimità del campo medesimo.

  (Il deputato Giovanni Donzelli si allontana dall'aula).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

Mercoledì 30 marzo 2022

Richiesta avanzata dal deputato Giovanni Donzelli nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 23 marzo 2022.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che nella seduta del 23 marzo 2022 il relatore, deputato Federico Conte, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella stessa seduta la Giunta ha ascoltato il deputato Giovanni Donzelli ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.
  Chiede, quindi, al relatore di intervenire e di formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

  Federico CONTE (LeU), relatore, ritiene opportuno svolgere alcune riflessioni preliminari, connesse all'esame del caso in questione, in merito alle attività parlamentari coperte da insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.
  La prima questione da affrontare è se il sopralluogo effettuato dall'on. Donzelli all'origine delle dichiarazioni contestate possa essere definito atto tipico della funzione parlamentare; al riguardo, ricorda che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 tipizza le seguenti quattro attività che, se connesse alla funzione di parlamentare, sono sempre coperte da insindacabilità, anche quando espletate fuori del Parlamento: ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica. Tra le attività tipiche coperte da insindacabilità può quindi rientrare anche quella di ispezione, alla quale il sopralluogoPag. 16 è pacificamente riconducibile. Ricorda che nella presente legislatura vi è già stato il caso dell'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Bruno Bossio con riferimento al presidente del centro di accoglienza dei migranti di Isola di Capo Rizzuto, deliberata dalla Giunta e dall'Assemblea anche sulla base del sopralluogo ivi effettuato dalla deputata. La seconda questione è quella della riconducibilità dell'attività di ispezione svolta dall'on. Donzelli, che lo stesso Pubblico Ministero ha ritenuto divulgativa dell'attività parlamentare del deputato, a una precedente attività intra moenia sui temi affrontati nelle dichiarazioni all'origine della querela; a tal proposito richiama le due proposte di inchiesta parlamentare presentate dall'on. Donzelli sul degrado delle periferie e sui campi nomadi. Evidenzia quindi che tali proposte di inchiesta, e in particolare quella sui campi nomadi, sono state presentate sin dal 28 marzo 2018, vale a dire nei primissimi giorni della legislatura, quasi a volere caratterizzare sin dall'inizio lo svolgimento della propria funzione di parlamentare su questi temi, come affermato dall'on. Donzelli medesimo sia nell'interrogatorio al PM sia nell'audizione in Giunta. Da questo punto di vista, potrebbe quindi apparire configurabile l'esistenza del nesso funzionale, anche nell'interpretazione restrittiva che ne dà la giurisprudenza costituzionale. La terza questione da verificare è l'attività tipica svolta dal deputato successivamente all'ispezione. Al riguardo, ricorda che il 15 maggio 2019 il deputato presentò l'interrogazione n. 5/02137, indirizzata al Ministro dell'interno. Evidenzia la sequenza logica e temporale in cui si inseriscono la presentazione delle proposte di inchiesta parlamentare, lo svolgimento del sopralluogo nell'ambito dell'attività di ispezione e la presentazione dell'atto di sindacato che origina proprio dagli elementi ricavati dall'ispezione. Sottopone quindi all'attenzione della Giunta il quesito se sia possibile ravvisare un'ipotesi di nesso funzionale tra attività ispettiva extra moenia e atto di sindacato ispettivo presentato successivamente. Da ultimo, con riferimento all'attribuzione del fatto determinato che sarebbe insita nelle dichiarazioni contestate in sede giudiziaria, sottolinea che, a sua precisa domanda nel corso dell'audizione, il deputato Donzelli ha chiarito che egli non intendeva attribuire ad alcuno dei residenti nel campo nomadi il furto degli oggetti abbandonati all'esterno del campo stesso, menzionati solo per segnalare lo stato di abbandono in cui versavano quei luoghi, di fatto adibiti a discarica non autorizzata. Si riserva infine di formulare la propria proposta all'esito del dibattito.

  Carlo SARRO (FI) esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dal relatore e ricorda che il Gruppo di Forza Italia ha più volte posto il tema dell'ampiezza della funzione parlamentare, i cui limiti non possono essere fissati in modo meccanico o subordinati alla sussistenza di presupposti di mero ordine temporale. Sottolinea che il caso in esame assume in tal senso valore paradigmatico e auspica che sia occasione per la Giunta di compiere uno sforzo evolutivo nell'interpretazione dei criteri in base ai quali ritenere sussistente o meno il nesso funzionale tra opinioni espresse e attività parlamentare tipica.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, fa presente che la giurisprudenza costituzionale sul cosiddetto nesso funzionale si è finora occupata diffusamente delle attività di divulgazione, critica e denuncia politica ma non risulta che si sia mai occupata specificamente dell'attività di ispezione prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, se non in un solo caso, peraltro in via incidentale ma in senso conforme a quanto ritenuto anche dal PM di Prato. Osserva infatti che, oltre al precedente della presente legislatura riguardante l'on. Bruno Bossio, ricordato dal relatore, sul tema delle opinioni espresse nello svolgimento di attività di ispezione esiste un altro precedente, di cui ha contezza perché relativo a una deliberazione in materia di insindacabilità avente ad oggetto dichiarazioni rese dal padre Sandro Delmastro Delle Vedove, deputato della XIV legislatura, in occasione di un accesso a struttura carceraria ai sensi della legge n. 354 del 1975, che fu all'originePag. 17 di una sentenza della Corte costituzionale in tema di conflitto di attribuzione.

  Catello VITIELLO (IV) sottolinea l'esigenza di una riflessione di ordine generale sulle attività poste in essere dai parlamentari che, in astratto, possono essere coperte dalla guarentigia dell'insindacabilità, anche in relazione allo svolgimento di attività parlamentare tipica, temporalmente precedente ovvero successiva. Nel caso particolare, l'interrogazione parlamentare presentata dall'on. Donzelli è conseguenziale all'ispezione svolta, che è essa stessa attività parlamentare tipica, durante la quale furono rese le dichiarazioni contestate.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito e la conclusione dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta.

Mercoledì 6 aprile 2022

Richiesta avanzata dal deputato Giovanni Donzelli nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP).

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30 marzo 2022.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del deputato Giovanni Donzelli, pendente presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP). Ricorda che nella seduta del 23 marzo 2022 il relatore, deputato Federico Conte, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella stessa seduta la Giunta ha ascoltato il deputato Donzelli ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, al relatore, all'esito del dibattito svoltosi nella seduta della Giunta del 30 marzo 2022, di intervenire e di formulare una proposta di deliberazione.

  Federico CONTE (LeU), relatore, sottolinea che le dichiarazioni contestate all'on. Donzelli appaiono essere in relazione di nesso funzionale con atti tipici della funzione parlamentare, allineati, nel tempo, su tre diversi momenti rispetto alle dichiarazioni medesime. Vi sono innanzitutto atti tipici pregressi, come le due proposte di inchiesta parlamentare presentate sin dall'inizio della legislatura. Rileva che è emerso anche che il sopralluogo – definito dallo stesso pubblico ministero di Prato divulgativo dell'attività parlamentare pregressa e ricondotto quindi a una delle categorie previste dalla legge n. 140 del 2003 per l'insindacabilità delle opinioni espresse – costituisce esso stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 140, un'attività di ispezione, vale a dire un'attività parlamentare tipica svolta, necessariamente extra moenia, dal deputato anche in altre occasioni nelle quali si è recato presso altri campi nomadi della Toscana. Osserva che è stato possibile, infine, rinvenire anche un atto tipico presentato successivamente all'attività di ispezione e in conseguenza di essa, e cioè l'interrogazione 5/02137, presentata il 15 maggio 2019. Evidenzia che la giurisprudenza costituzionale sul nesso funzionale con atti tipici pregressi si è diffusamente occupata solo delle altre tre attività extra moenia per le quali l'art. 3 della citata legge n. 140 prevede l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione, vale a dire la divulgazione, la critica e la denuncia politica. Osserva che la quarta attività, quella di ispezione, ha per scopo proprio quello di acquisire elementi che, naturalmente, possono sfociare in un atto tipico solo in un momento successivo. Pur comprendendo le possibili perplessità nei confronti del riconoscimento del nesso funzionale con atti tipici successivi, evidenzia che nel caso in esame appare esservi continuità logico-temporale tra i contenuti della diretta Facebook e l'atto tipico successivo. Per l'oggettivo nesso funzionale rinvenibile tra l'attività del parlamentare, pregressa e successiva, e le dichiarazioni, dalle quali intende comunque dissociarsi quanto al contenuto Pag. 18e all'impronta culturale, formula la sua proposta nel senso della insindacabilità.

  Alfredo BAZOLI (PD) condivide pienamente la ricostruzione del relatore, anche con riferimento alla valutazione nel merito dell'episodio, a suo giudizio sgradevole, che tuttavia non costituisce l'oggetto della valutazione della Giunta. Essendo emersi atti tipici pregressi in relazione di nesso funzionale con le dichiarazioni contestate, secondo quanto previsto dalla costante giurisprudenza, e anche atti tipici successivi, che di per sé non sono ritenuti di solito sufficienti ma che, nel caso in esame, sono logicamente collegati con le medesime dichiarazioni, ritiene che vi siano le condizioni per riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Donzelli. Dichiara pertanto a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

  Antonio LOMBARDO (CI) dichiara a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore, che ha evidenziato con imparzialità l'esistenza di un palese nesso funzionale tra le opinioni espresse dall'on. Donzelli e la sua attività parlamentare tipica.

  Ingrid BISA (LEGA) condivide la dettagliata ricostruzione del relatore che è giunto a conclusioni logiche e consequenziali. Ricorda inoltre la disamina dettagliata e oggettiva dell'attività parlamentare del deputato svolta dal pubblico ministero del Tribunale di Prato ai fini dell'individuazione del nesso funzionale con le opinioni espresse fuori dal Parlamento, diversamente da quanto avvenuto in altri casi pervenuti all'attenzione della Giunta. Dichiara pertanto a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

  Carlo SARRO (FI) esprime apprezzamento per il rigore e l'imparzialità della relazione svolta. Sottolinea che nel caso in esame, anche accedendo all'interpretazione restrittiva che subordina il nesso funzionale all'esistenza di atti tipici necessariamente pregressi, peraltro non condivisa dal Gruppo di Forza Italia, non si può non accogliere favorevolmente le conclusioni del relatore in merito all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Donzelli. Evidenzia infatti che il deputato ha svolto un'attività parlamentare molto ampia, nella quale sono compresi, oltre all'accesso ispettivo ai campi nomadi, anche proposte di istituzione di Commissioni di inchiesta e atti di sindacato ispettivo che, numerosi, testimoniano la sensibilità politica dell'on. Donzelli rispetto ai temi oggetto delle dichiarazioni contestate, che rappresentano una cifra distintiva della sua attività parlamentare. Dichiara pertanto a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

  Eugenio SAITTA (M5S) condivide la precisa e puntuale illustrazione del relatore e si associa alle considerazioni del deputato Bazoli sul merito delle dichiarazioni, che non è però l'oggetto della deliberazione della Giunta. Osserva che il caso in esame può essere paragonato al precedente della deliberazione di insindacabilità nei confronti della deputata Bruno Bossio, nel quale pure vi erano atti tipici pregressi, perché ribadisce ulteriormente che l'attività ispettiva esterna costituisce sicuramente attività parlamentare tipica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003. Rileva che vi sono tutti gli elementi per riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Donzelli e dichiara, pertanto, a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

  Catello VITIELLO (IV) dichiara a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

  Silvia COVOLO (LEGA) osserva che nel caso in esame non deve essere riscontrato solo il nesso funzionale con atti tipici, tra i quali è compresa l'ispezione presso il campo nomadi, ma anche con la divulgazione della complessiva attività parlamentare dell'on. Donzelli, incentrata sul tema della sicurezza e della lotta al degrado, anche nei campi nomadi. Con l'occasione,Pag. 19 richiama in tal senso le considerazioni svolte in qualità di relatrice nel corso dell'esame di una domanda di insindacabilità relativa a opinioni espresse dall'on. Sgarbi, divulgative della complessiva attività parlamentare di quest'ultimo, incentrata sul tema della difesa dei beni culturali.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.