Doc. IV, N. 7-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: BAZOLI)

sulla

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE

nei confronti del deputato
BONIARDI

nell'ambito del procedimento penale
n. 15171/19/21 RGNR

AVANZATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA E PERVENUTA

il 5 marzo 2020

Presentata alla Presidenza il 22 luglio 2020

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   Onorevoli Colleghi ! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare nei confronti di Fabio Massimo Boniardi nell'ambito del procedimento penale n. 15171/19/21 RGNR della Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova (Doc. IV, n. 7).
  La domanda, formulata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, è pervenuta il 5 marzo 2020; successivamente, a seguito dell'emergenza sanitaria, nella seduta del 1o aprile 2020 la Giunta ha unanimemente convenuto – considerata l'eccezionalità della situazione e viste altresì le misure urgenti, anche in materia giudiziaria, di sospensione dei termini processuali e rinvio delle udienze contenute nel Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e nel Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – sull'opportunità di un differimento dell'esame del documento in titolo. L'esame della richiesta è quindi ripreso nella seduta del 27 maggio 2020, ed è proseguito nelle sedute del 1o aprile, 27 maggio, 4, 10, 17 e 24 giugno e 8 luglio 2020.
  La domanda riguarda l'autorizzazione a procedere alla perquisizione, anche informatica, presso tutti gli uffici e sedi riferibili a Boniardi Grafiche S.r.l., di cui l'on. Boniardi è indicato quale amministratore, con conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente alle indagini – condotte dai PM di Genova Francesco Pinto, procuratore aggiunto, e Paola Calleri, sostituto procuratore – relativamente ad una vicenda che coinvolge Stefano Bruno Galli, consigliere della Regione Lombardia, indagato in relazione al reato previsto dall'articolo 648-bis del codice penale.
  Il deputato Boniardi, ritualmente invitato a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, ha fatto pervenire alla Giunta una memoria scritta, in cui è contenuta una descrizione dei fatti legati alla perquisizione parzialmente diversa da quella della Procura.
  Preliminarmente, occorre quindi svolgere alcune considerazioni, in base alla ricognizione della documentazione agli atti.
  L'oggetto delle indagini, per come riportato nell'ordinanza, si colloca nell'ambito di una vicenda giudiziaria che prende le mosse da un esposto presentato da Marco Tizzoni, consigliere della Regione Lombardia, eletto in occasione delle elezioni 2013 nella lista civica a supporto dell'allora Candidato Governatore Roberto Maroni.
  La documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria a corredo dell'ordinanza raccoglie taluni atti giudiziari e, in particolare, l'esposto presentato dal Tizzoni alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Milano e alla procura regionale presso la Corte dei conti di Milano in data 8 febbraio 2018, quattro verbali di assunzione di informazioni avanti l'A.G. di Genova e copia della sentenza n. 44878/19 Corte di cassazione Sezione Feriale Penale relativa al procedimento penale n. 24018/2019 RGNR.
  Allegati all'ordinanza vi sono numerosi documenti bancari e contabili, tra i quali estratti conto, copie di bonifici e fatture, nonché altri documenti riguardanti l'Associazione ‘Maroni Presidente’, in particolare verbali di consiglio direttivo e rendiconti.
  Tale premessa è necessaria poiché, essendo la Giunta chiamata ad esprimersi, come richiesto nell'ordinanza, sull'autorizzazione a procedere «alla perquisizione, anche informatica, presso tutti gli uffici/sedi riferibili a BONIARDI GRAFICHE SRL, attuale domicilio dell'Onorevole BONIARDI Fabio Massimo, con conseguente sequestro Pag. 3di quanto ritenuto pertinente all'indagine», era necessario disporre di tutti gli elementi necessari a tale scopo.
  Sin da subito è infatti emerso che la richiesta della Procura, piuttosto scarna, fosse meritevole di integrazioni informative e documentali. Rilevato a tal proposito che negli atti trasmessi non erano presenti né il verbale dei risultati delle operazioni di perquisizione né il decreto che le dispone né l'informativa di PG che ha portato al decreto e che da nessuno dei documenti trasmessi si poteva evincere quale fosse la posizione del deputato Boniardi nel procedimento, la Giunta, nella seduta del 10 giugno 2020, ha unanimemente convenuto di richiedere all'autorità giudiziaria un'integrazione documentale nel senso appena descritto, ai fini di una più ampia ricostruzione dei fatti, alquanto complessi e svoltisi tra il 2013 e il 2018.
  Contestualmente, la Giunta ha convenuto sull'opportunità di richiedere la proroga del termine regolamentare per riferire all'Assemblea.
  Gli atti integrativi, trasmessi dagli uffici della Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova il 13 giugno 2020, sono i seguenti:
   1) annotazione di PG redatta il 6 dicembre 2019 dalla GdF – G.I.C.O. di Genova nell'ambito del procedimento penale n. 1761/19/45 R.G.N.R. (aperto dall'autorità giudiziaria ligure nei confronti di Stefano Bruno Galli) e relativa all'esito di accertamenti nei confronti dell'Associazione «Maroni Presidente»;
   2) il decreto – emesso il 9 dicembre 2019, a seguito degli accertamenti svolti dal G.I.C.O. – che dispone sia la perquisizione locale e del sistema informatico o telematico, nonché il sequestro, presso gli uffici della società «Boniardi Grafiche s.r.l.», siti in Milano, via Giovanni Battista Vico n. 40, nonché presso le altre sedi di tale società eventualmente individuate, con conseguente sequestro della documentazione sopra indicata, anche di carattere informatico, sia la perquisizione dei sistemi informatici di telecomunicazione nella disponibilità di tale società e/o del suo legale rappresentante;
   3) i verbali redatti il 10 dicembre 2019, data in cui si è data esecuzione al decreto di perquisizione e cioè, in particolare:
    a. quello relativo alla perquisizione di sistema informatico o telematico delegata e sequestro dei dati contenuti nella memoria del cellulare del rappresentante legale della Boniardi Grafiche S.r.l., Flavio Aldo Boniardi;
    b. quello relativo alle operazioni di perquisizione locale delegata e sequestro specificamente riguardanti l'on. Fabio Massimo Boniardi, cui è allegato un apposito verbale, anch'esso trasmesso.
    c. i verbali di altre sommarie informazioni rese presso gli uffici di via G. B. Vico da quattro dipendenti della Boniardi Grafiche S.r.l. presenti al momento delle perquisizioni;
   4) il decreto di sequestro della memoria informatica del telefono cellulare di Flavio Aldo Boniardi, emesso il 13 dicembre 2019, memoria che era stata acquisita su supporto informatico nel corso delle operazioni di perquisizione del 10 dicembre 2019;
   5) i verbali di altre sommarie informazioni rese il 18 dicembre 2019 presso gli uffici del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano da altri quattro dipendenti della Boniardi.

  Dall'esame di tali atti è stato possibile chiarire, anzitutto, la posizione del deputato Boniardi nel procedimento penale nell'ambito del quale è stata disposta la perquisizione in esame. Nella lettera che accompagna gli atti, i procuratori Pinto e Calleri chiariscono infatti che il deputato Boniardi «non è allo stato indagato, ma soggetto destinatario della richiesta di autorizzazione alla perquisizione locale in quanto socio e titolare, insieme a BONIARDI Flavio Aldo, della società BONIARDI GRAFICHE S.R.L., destinataria del decreto di perquisizione e sequestro originariamente Pag. 4emesso. la cui sede lo stesso Fabio Massimo BONIARDI ha indicato quale suo domicilio; attualmente nel procedimento in epigrafe è indagato solo GALLI Stefano Bruno, come risulta dai decreti di perquisizione e sequestro che si allegano, in ottemperanza alla richiesta di codesto Ufficio».
  Al proposito, occorre segnalare che, nella nota fatta pervenire alla Giunta, anche il deputato Fabio Massimo Boniardi ha fatto presente di non rivestire la qualità di indagato nel procedimento da cui scaturisce la richiesta avanzata dalla Procura di Genova, precisando altresì di non essere rappresentante legale della Boniardi Grafiche s.r.l. e chiarendo che di essa egli è socio e amministratore delegato nonché responsabile della parte amministrativa.
  Nel corso dell'esame in Giunta, è stato poi necessario svolgere ulteriori precisazioni, utili ai fini della corretta ricostruzione delle effettive modalità di svolgimento delle operazioni di perquisizione. Dall'ordinanza con cui l'autorità giudiziaria ha avanzato la domanda, infatti, non emerge con sufficiente chiarezza che tali operazioni sono state effettivamente eseguite, sia pure in parte, e poi interrotte; anzi si sostiene che la perquisizione non si è svolta, laddove in realtà è stata eseguita quella locale, mentre non è stata eseguita quella sui sistemi informatici e telematici dell'azienda, a seguito dell'opposizione dell'immunità parlamentare da parte di Boniardi. L'ordinanza reca testualmente (pag. 6): «La perquisizione disposta da questo P.M. nei confronti della società "BONIARDI GRAFICHE s.r.l." [...] non ha potuto essere eseguita in quanto l'amministratore della "BONIARDI GRAFICHE s.r.l.", BONIARDI Fabio Massimo, deputato, ha opposto l'immunità parlamentare dichiarando il proprio domicilio presso la sede della predetta società».
  Per quanto risulta dallo stesso verbale di P.G., l'on. Boniardi non si era opposto alla perquisizione locale degli spazi aziendali e degli arredi della Boniardi Grafiche s.r.l. La perquisizione è stata quindi regolarmente eseguita – con esito negativo – nell'ufficio in uso al sig. Boniardi Fabio Massimo, nell'ufficio in uso al sig. Boniardi Egidio e nei locali aziendali. Il deputato Boniardi aveva anche aperto una cassaforte per consentire di verificarne il contenuto e aveva consegnato spontaneamente numerosi documenti, descritti nel verbale anche se non trasmessi alla Camera; egli si era tuttavia opposto all'esecuzione della perquisizione informatica e/o telematica.
  Su tale aspetto, vi è un importante elemento discordante tra il verbale della P.G. e la memoria di Boniardi, nella quale si legge testualmente: «Oltre alla perquisizione di tutti i locali della società si è proceduto alla perquisizione e al sequestro del telefono cellulare del legale rappresentante della società, Flavio Aldo Boniardi, e l'escussione a sommarie informazioni testimoniali dei dipendenti»(...) L'opposizione dell'immunità parlamentare è intervenuta solo nel momento in cui l'attenzione degli operanti si concentrava in particolare all'ufficio dell'On. Boniardi e al computer personale, entrambi utilizzati ai fini istituzionali segnalati con il contrassegno del Parlamento della Repubblica (cfr. verbale di compiute operazioni). L'On. Boniardi ha opposto l'immunità solo nel momento in cui le Autorità dichiaravano di voler procedere ad un'attività che da un lato è del tutto estranea al contenuto e al perimetro del decreto di autorizzazione delle operazioni, dall'altro non appare necessaria rispetto alle finalità dichiarate del medesimo decreto».
  Viceversa, nel verbale della PG del 10 dicembre 2019 si legge: «Prima di iniziare le operazioni di perquisizione, secondo quanto previsto dall'articolo 248 C.p.p., gli operanti hanno invitato la parte a mettere a disposizione gli apparati informatici contenenti i dati aziendali dai quali poter rilevare eventuali elementi attinenti i reati per cui si procede, così come dettagliatamente esplicitato nel provvedimento dell'A.G..
  Gli operanti, rilevato che gli apparati informatici e/o telematici presenti all'interno dell'azienda non presentavano simboli e/o contrassegni identificativi riconducibili all'attività politica e/o carica rivestita dal sig. BONIARDI Fabio Massimo, rendevano edotto lo stesso di voler procedere comunque Pag. 5alla perquisizione dei sistemi informatici e/o telematici dell'azienda.
  Il Sig. BONIARDI Fabio Massimo, rappresentando di ricoprire la carica di Deputato della Repubblica Italiana rappresentava di opporsi all'esecuzione della predetta perquisizione informatica e/o telematica, appellandosi all'articolo 68 commi 2 e 3 della Costituzione, precisando che sui dispositivi di memorizzazione dell'azienda (NAS) sono allocati file di natura riservata riguardanti l'attività politica connessa alla carica rivestita di Deputato della Repubblica Italiana.
  Lo stesso rappresentava di non opporsi alla perquisizione locale degli spazi aziendali ed arredi della BONIARDI GRAFICHE S.r.l., in quanto non connessi all'attività parlamentare, che pertanto veniva regolarmente eseguita, come dettagliatamente riportato nel separato verbale, all'uopo redatto. Preso atto della circostanza rappresentata i militari verbalizzanti, avvertite le Superiori Gerarchie e l'A.G. procedente, su disposizione di quest'ultima rappresentavano al Sig. BONIARDI Fabio Massimo la possibilità di procedere alla perquisizione informatica e/o telematica, nonché alla correlata acquisizione forense dei dati aziendali, ad esclusione dei dati inerenti all'attività politica e la carica rivestita indicati dallo stesso, eventualmente effettuando l'acquisizione dei dati fino alla data di elezione a Deputato della Repubblica Italiana, fissata al 04/03/2018.
  Il Sig. BONIARDI Fabio Massimo, preso atto della sopra menzionata possibilità dichiarava di essere impossibilitato a scindere, a priori, i dati aziendali, compresi quelli di natura contabile, da quelli personali riguardanti la propria attività politica e carica rivestita, per cui rappresentava ai militari verbalizzanti che le operazioni di perquisizione informatica e/o telematica, con conseguente acquisizione dei dati aziendali, poteva avere seguito solo previa concessione di autorizzazione da parte della alla Camera dei Deputati su precisa richiesta formulata dall'A.G. procedente.
  Vista l'opposizione all'esecuzione delle operazioni da parte dell'on. BONIARDI Fabio Massimo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della Legge n. 140/2003 "in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa". Allo stato i dispositivi di memorizzazione dell'azienda (NAS), pur essendo stati individuati, non sono stati cautelati».
  Il deputato Boniardi, all'atto di consegnare i documenti, aveva anche dichiarato che in alcuni casi la documentazione commerciale, contabile ed extracontabile, non era più nella disponibilità materiale della ditta perché per politica aziendale non viene conservata oltre i sei mesi dalla fatturazione dei lavori commissionati.
  Nel decreto che dispone le perquisizioni si argomenta che poiché «vi è fondato motivo di ritenere che somme di denaro costituenti provento dei reati ex articolo 640-bis c.p. commessi da Bossi Umberto e Belsito Francesco – per cui si è proceduto nell'ambito del proc. nr. 16647/14/21 – possano essere state oggetto di riciclaggio da parte dell'indagato Galli Stefano, ed in particolare che la somma di € 450.000, proveniente da tali reati, sia stata erogata da "Lega Nord" all'Associazione "Maroni Presidente" di cui il Galli era legale rappresentante, con la causale "contributo ad associazione", successivamente corrisposta dalla suddetta Associazione alle società Nembo s.r.l. e Boniardi Grafiche s.r.l., a pagamento di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti (di cui Galli rifiutava la rendicontazione a Tizzoni), e quindi sia rientrata nelle casse di "Lega Nord" sotto forma di "erogazione liberale" effettuata dall'Associazione "Maroni Presidente" a favore di tale movimento politico»; rilevato che vi è fondato motivo di ritenere che presso la società "Boniardi Grafiche s.r.l." sia detenuta documentazione, anche informatica, inerente al reato per cui si procede, indispensabile per la prosecuzione delle indagini (in particolare relativa ai quattro bonifici indicati nell'annotazione di PG)», oltre ad invitare il rappresentante legale della Boniardi Grafiche s.r.l. o comunque le persone che ne abbiano la disponibilità, a consegnare, in copia, tutta la documentazione contabile, amministrativa, commerciale ed extra-contabile inerente alle prestazioni Pag. 6commerciali relative ai sopra elencati pagamenti, si disponeva pertanto:
   1) la perquisizione degli uffici della società "Boniardi Grafiche s.r.l.", siti in Milano, via Giovanni Battista Vico n. 40, nonché delle altre sedi di tale società eventualmente individuate, con conseguente sequestro della documentazione sopra indicata, anche di carattere informatico,
   2) la perquisizione (descritta nel dettaglio) dei sistemi informatici di telecomunicazione nella disponibilità di tale società e/o del suo legale rappresentante.

  Diversamente dal decreto, nell'ordinanza non sono riportate con lo stesso dettaglio le motivazioni che rendono indispensabile procedere a perquisizione, anche informatica, presso tutti gli uffici e sedi riferibili alla Boniardi Grafiche s.r.l., limitandosi ad argomentare in ultima pagina che ciò necessiti al fine di acquisire ulteriori elementi probatori a riscontro della ipotizzata totale o parziale inesistenza delle operazioni oggetto della fattura emessa dalla società BONIARDI GRAFICHE s.r.l. nei confronti dell'Associazione "Maroni Presidente».

*****

  Premesse queste doverose precisazioni attinenti alla ricostruzione del fatto per cui si procede e alle modalità con cui si sono svolte le operazioni di perquisizione – su cui come detto non vi è perfetta concordanza documentale tra i verbali della polizia giudiziaria, l'ordinanza della procura di Genova e la memoria depositata dall'on. Boniardi – nel corso del dibattito in Giunta sono state svolte ulteriori considerazioni in ordine agli aspetti connessi alla questione dell'inviolabilità del domicilio di un parlamentare, in particolare in relazione ad un sistema informatico.
  La richiesta della Procura di Genova riguarda infatti un atto di indagine di cui è destinataria una società, che tuttavia non ha potuto essere eseguito poiché il deputato Boniardi «ha opposto l'immunità parlamentare dichiarando il proprio domicilio presso la sede della predetta società». La domanda di autorizzazione alla Camera nei confronti del deputato Boniardi deve pertanto intendersi come volta ad accertare la sussistenza di un elemento ostativo alla esecuzione della perquisizione nei confronti della società, consistente nella indicazione da parte del deputato di avervi domicilio, in relazione all'accesso ad una rete informatica di proprietà di terzi.
  Rispetto a ciò, le valutazioni di competenza della Giunta attengono all'accertamento della sussistenza di un eventuale intento persecutorio nei confronti del parlamentare, che i procuratori genovesi indicano come allo stato non indagato, in relazione al mezzo di ricerca della prova che non è stato possibile esperire per l'opposizione del deputato, all'interno di un procedimento giudiziario contro ulteriori e ancora diversi soggetti.
  A tale proposito, occorre anzitutto richiamare la nozione di domicilio, rilevante ai fini in esame. L'articolo 68, secondo comma, della Costituzione prevede come noto che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del parlamento può essere sottoposto a perquisizione [...] domiciliare».
  La ratio del divieto sta nel garantire ai membri delle Camere uno spazio di libertà individuale entro cui poter svolgere le attività connesse al mandato senza interferenze indebite da parte di altri poteri dello Stato. È per questo che in generale si ritiene che in presenza di richieste di autorizzazioni ad eseguire perquisizioni domiciliari, la Camera competente debba valutare la concessione o meno dell'autorizzazione sulla base del riscontro di un intento persecutorio volto a limitare la libertà e la riservatezza del parlamentare.
  Ai fini delle competenze della Giunta, in un'ottica costituzionale il domicilio può essere inteso come una proiezione della libertà del deputato, all'interno di tutti i luoghi di cui la persona dispone in modo privato per sviluppare la sua personalità. Vi sarebbe cioè una sfera riservata e personale, come tale delimitata e intima, connotata da una sorta di esclusività, anche Pag. 7definita come «ius excludendi alios». Dovrebbe trattarsi cioè di un ambito circoscritto o circoscrivibile, come tale anche preventivamente riconoscibile «ex ante», attraverso appositi segni identificativi che lo riconducano al soggetto che ne è titolare esclusivo. È pacifico infatti che la tutela costituzionale si estende soltanto a quanto – luoghi fisici e non – sia esattamente riconducibile al parlamentare; si veda, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2004.
  Nel caso de quo ciò va messo in relazione sia con il fatto che destinatario della perquisizione è un soggetto giuridico diverso, cioè la società a responsabilità limitata Boniardi grafiche s.r.l., sia con l'individuazione del domicilio all'interno non di un luogo fisico ma di uno spazio informatico, collocato non direttamente presso il parlamentare bensì presso terzi, all'interno della rete informatica aziendale, definita nei verbali come Network Attached Storage (NAS), di pertinenza della società medesima.
  Dal verbale delle operazioni compiute – redatto in maniera molto scrupolosa e che fa fede fino a querela di falso, essendo compilato da pubblici ufficiali – risulta chiaramente, come sopra ricordato, che «gli apparati informatici e/o telematici presenti all'interno dell'azienda non presentavano simboli e/o contrassegni identificativi riconducibili all'attività politica e/o carica rivestita dal sig. Boniardi Fabio Massimo». Il deputato Boniardi, invece, nella nota pervenuta alla Giunta pare affermare il contrario, sostenendo che «l’opposizione dell'immunità parlamentare è intervenuta solo nel momento in cui l'attenzione degli operanti si concentrava in particolare all'ufficio dell'On. Boniardi e al computer personale, entrambi utilizzati ai fini istituzionali segnalati con il contrassegno del Parlamento della Repubblica (cfr. verbale di compiute operazioni)». Sul punto, il deputato non ha purtroppo ritenuto di fornire personalmente gli opportuni chiarimenti dinanzi alla Giunta.
  Peraltro, il deputato Boniardi ha collaborato con i militari della Guardia di finanza mediante la consegna materiale di documenti; ma si è tuttavia opposto alla perquisizione delle postazioni informatiche della società in ragione della asserita presenza di documenti riguardanti la sua attività politico-parlamentare. Egli ha infatti dichiarato che non gli era possibile separare e distinguere tali ultimi files da quelli legati all'attività dell'azienda, nonostante gli agenti di polizia giudiziaria avessero anche proposto di individuare consensualmente soluzioni diverse, ad esempio chiedendo al deputato di eseguire copia dei file con data precedente al 4 marzo 2018, data delle ultime elezioni politiche.
  La ricerca, tuttavia, aveva come oggetto quanto dettagliatamente descritto nel circostanziato decreto di perquisizione del 9 dicembre 2019, in cui si legge che:
   a) «vi è fondato motivo di ritenere che presso la società "BONIARDI GRAFICHE S.R.L" (codice fiscale e partita I.V.A.: 09498510156) sia detenuta documentazione, anche informatica, inerente al reato per cui si procede, indispensabile per la prosecuzione delle indagini ed attinente in particolare ai bonifici bancari [...] disposti dall'Associazione sopra indicata a favore della società BONIARDI GRAFICHE S.R.L»
   b) Si dispone la perquisizione degli uffici della società "BONIARDI GRAFICHE S.R.L", siti in Milano, via Giovanni Battista Vico n. 40, nonché delle altri sedi di tale società eventualmente individuate, con conseguente sequestro della documentazione sopra indicata, anche di carattere informatico, ai sensi dell'articolo 253 c.p.p. Si autorizza la rimozione di eventuali ostacoli fissi che eventualmente si frapponessero al regolare svolgimento delle operazioni di perquisizione, con facoltà di servirsi dell'ausilio di personale idoneo e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile alla proprietà;
   - la perquisizione dei sistemi informatici di telecomunicazione nella disponibilità di tale società e/o del suo legale rappresentante (computer, tablet, smartphone), ove tecnicamente possibile contestualmente all'attività di perquisizione domiciliare, operando in contradditorio con la parte interessata, Pag. 8al fine di accedere ai dati ivi presenti (anche se cancellati o comunque presenti su sistemi di back up o Storage), compresi eventuali folder di rete, cartelle personali di rete, caselle di posta elettronica, anche ove presenti su mail server o su sistemi di comunicazione cellulari, riversando i dati rinvenuti su supporti durevoli non riscrivibili e/o magnetici in modo da garantirne la rilevazione di modifica, in continua assistenza della parte ed adottando le misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione».

  Su tale base, nella richiesta indirizzata alla Camera si dichiara che è «indispensabile, al fine di acquisire ulteriori elementi probatori a riscontro della ipotizzata totale o parziale inesistenza delle operazioni oggetto della fattura emessa dalla società BONIARDI GRAFICHE s.r.l. nei confronti dell'Associazione ‘Maroni Presidente’, procedere a perquisizione, anche informatica, presso tutti gli uffici/sedi riferibili a tale società».
  In altri termini, ai fini delle valutazioni della Giunta occorre sottolineare che la società Boniardi grafiche s.r.l. è chiaramente individuata quale unica destinataria dell'atto di indagine. Con la propria opposizione, il deputato Boniardi ha tuttavia prodotto l'effetto di impedire l'accesso a tutte le postazioni informatiche presenti nella sede aziendale.
  Al riguardo, occorre però ricordare che l'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione costituisce motivata deroga al principio di uguaglianza; è pacifico che si tratta di una norma di stretta interpretazione e soprattutto che si tratti di una prerogativa personalissima, non suscettibile di essere trasferita ad altri soggetti, persone fisiche o addirittura persone giuridiche.
  Nulla vietava al parlamentare di collocare documenti attinenti alla sua sfera politica e personale all'interno di più vasti contenitori digitali, di pertinenza altrui; ma la collocazione da parte del deputato di propri documenti personali al di fuori di un ambito a lui riservato in via esclusiva non può produrre un effetto, paradossale e evidentemente in contrasto con la norma costituzionale, di trasferimento della prerogativa personale del parlamentare ad altri soggetti, a cui tale prerogativa non compete.
  La prospettazione del deputato dell'impossibilità di distinguere i documenti era palesemente opinabile, in assenza di una verifica, sia pure ab externo e senza apertura dei files, della struttura e dei contenuti della rete informatica della società. A fronte di ciò, la polizia giudiziaria, d'intesa con la Procura, ha preso atto della circostanza, senza procedere oltre in alcun modo né compiere altre operazioni, e ha quindi prudentemente ritenuto di dover rivolgere domanda di autorizzazione alla Camera, pur essendo la violazione della sfera personale del deputato soltanto potenziale, nell'ambito di un procedimento diretto contro terzi e all'interno di un luogo altrui.
  Ciò è di per sé indice sufficiente a dimostrare l'assenza di intenti persecutori nei confronti del deputato, che non è in alcun modo destinatario di altri atti di indagine; ad esempio, non risulta che sia stato sottoposto a perquisizione alcun altro luogo a lui riconducibile.
  Nonostante alcune carenze e imprecisioni, non può pertanto essere messo in dubbio il rispetto da parte degli inquirenti delle norme dell'articolo 68 Cost. e della legge 140 del 2003 e la correttezza nei rapporti istituzionali, corroborata dalla collaborazione dimostrata attraverso la sollecita trasmissione dei documenti integrativi richiesti dalla Giunta nel corso dell'esame della domanda.
  Accertata l'assenza di fumus persecutionis, occorre tuttavia, per la peculiarità del caso di specie, svolgere ulteriori precisazioni in merito all'oggetto dell'autorizzazione che si propone alla Camera di concedere, conseguentemente alle premesse sopra illustrate.
  La perquisizione nei confronti del deputato Boniardi va cioè intesa come autorizzata esclusivamente nei termini della ricerca disposta nel decreto emanato dall'autorità giudiziaria genovese il 9 dicembre 2019.Pag. 9
  L'autorizzazione della Camera è cioè concessa nei confronti del deputato Boniardi esclusivamente nella misura in cui l'esecuzione della perquisizione, di cui è destinataria solamente la società, presuppone, in base a quanto dichiarato dallo stesso Boniardi, un accesso, di tipo strumentale, (anche) a un ambito informatico del deputato non circoscrivibile a priori ma ricompreso in modo indistinto nella rete informatica aziendale, di modo che per svolgere le ricerche nella seconda non si può non perquisire anche il primo.
  In altri termini, ove autorizzata dalla Camera dei deputati, la perquisizione richiesta andrà eseguita in concreto, avendo sempre presente che la destinataria del mezzo di ricerca della prova è soltanto la società Boniardi grafiche s.r.l. e che l'ambito della ricerca è esclusivamente quello minuziosamente descritto nel citato decreto.
  Tanto premesso, sulla base delle predette argomentazioni, nella seduta dell'8 luglio 2020 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione alla perquisizione domiciliare richiesta nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi.

Alfredo BAZOLI, relatore

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 1o aprile, 27 maggio, 4, 10, 17 e 24 giugno e 8 luglio 2020.

Mercoledì 1o aprile 2020.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che il 5 marzo scorso è stata trasmessa alla Giunta una richiesta di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare nei confronti di Fabio Massimo Boniardi, nell'ambito del procedimento penale n. 15171/19/21 Rgnr, pervenuta alla Camera in pari data dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova.
  Anche per tale richiesta valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento al Doc. IV, n. 6 e appare opportuno un differimento; l'incarico di riferire su tale procedimento è comunque affidato al deputato Bazoli. L'esame del documento in titolo è pertanto rinviato ad altra data.

  La Giunta concorda.

  Eugenio SAITTA (M5S) prospetta l'opportunità di una riflessione – anche alla luce della discussione svolta nella riunione della Giunta del Regolamento, di cui fa parte, tenutasi ieri – sulla possibilità che, nel caso in cui l'emergenza sanitaria in corso si protragga nel tempo, attività della Giunta per le autorizzazioni possano svolgersi anche da remoto, con modalità che non prevedano la presenza in sede dei suoi membri.

  Alfredo BAZOLI (PD) osserva al riguardo che le attività della Giunta per le autorizzazioni presentano una particolare delicatezza, in ragione della loro peculiare natura, e che occorre ponderare adeguatamente eventuali ipotesi di partecipazione ai lavori da remoto.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, si riserva di dedicare ulteriori approfondimenti alla questione, anche alla luce delle risultanze che verranno dai lavori della Giunta del Regolamento. Fa presente, tuttavia, che l'esigenza imprescindibile di garantire la libera formazione della volontà e l'assenza di forme di coercizione appare difficile da assicurare in caso di ipotetiche forme di partecipazione ai lavori da remoto, diverse dalla presenza fisica in sede.

Mercoledì 27 maggio 2020.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare nei confronti di Fabio Massimo Boniardi (Lega), nell'ambito del procedimento penale n. 15171/19/21 RGNR, avanzata Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova ed assegnata alla Giunta il 5 marzo scorso. Nella seduta del 1o aprile scorso la Giunta ne ha ricevuto Pag. 11annuncio; l'on. Bazoli è stato designato quale relatore.
  Il deputato Boniardi, ritualmente invitato a fornire alla Giunta i chiarimenti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, ha preannunciato l'invio di una memoria scritta, auspicando di poter essere ascoltato in audizione in una prossima seduta, che potrà essere convocata a tal fine nella prossima settimana, anche alla luce del calendario dei lavori d'Aula che la Conferenza dei presidenti di Gruppo predisporrà per il mese di giugno.
  (la Giunta concorda)

Giovedì 4 giugno 2020.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 maggio 2020.

  Ingrid BISA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare, e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine, nei confronti di Fabio Massimo Boniardi (Lega), nell'ambito del procedimento penale n. 15171/19/21 RGNR, avanzata Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova ed assegnata alla Giunta il 5 marzo scorso.
  Al riguardo, il relatore on. Bazoli ha tempestivamente comunicato alla Presidenza di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Tenuto altresì conto che il deputato Boniardi ha preannunciato l'invio di una nota scritta, appare opportuno rinviare l'esame del documento in titolo alla prossima seduta, ferma restando l'esigenza di una celere definizione della questione.

Mercoledì 10 giugno 2020.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 4 giugno 2020.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare, e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine, nei confronti di Fabio Massimo Boniardi, nell'ambito del procedimento penale n. 15171/19/21 RGNR, avanzata Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova ed assegnata alla Giunta il 5 marzo scorso.
  Avverte che deputato Boniardi, ritualmente invitato a fornire alla Giunta i chiarimenti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, ha fatto pervenire ieri la preannunciata memoria scritta e che, non essendo presente oggi, si intende che abbia rinunciato a intervenire personalmente.
  Invita quindi il relatore Bazoli a svolgere un intervento.

  Alfredo BAZOLI, relatore, fa presente che la richiesta in titolo è pervenuta alla Camera il 5 marzo 2020 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova nell'ambito del procedimento penale n. 15171/19/21 RGNR.
  Rileva che la documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria a corredo dell'ordinanza non contiene il verbale dei risultati delle operazioni di perquisizione, né il decreto che le dispone né l'informativa di PG che ha portato al decreto.
  Tanto premesso, ritiene opportuno richiedere all'autorità giudiziaria un'integrazione documentale nel senso appena descritto, ai fini di una più ampia ricostruzione Pag. 12dei fatti – assai complessi e svoltisi tra il 2013 e il 2018 – all'origine del procedimento giudiziario nel cui ambito si colloca la domanda in titolo.
  Fa presente inoltre che il deputato Boniardi ha trasmesso ieri una articolata memoria, che offre molteplici elementi per la descrizione dei fatti legati alla perquisizione, parzialmente diversa dalla ricostruzione fatta dalla Procura.
  Propone pertanto di richiedere una integrazione degli atti, riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni di merito dopo che saranno pervenuti i documenti ai quali ha fatto riferimento, chiedendo altresì alla Presidenza della Camera una proroga del termine per riferire all'Assemblea.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, alla luce delle osservazioni del relatore, propone che la Giunta, conformemente a precedenti occasioni, deliberi di richiedere all'autorità giudiziaria l'integrazione degli atti, chiedendo contestualmente alla Presidenza della Camera una proroga di trenta giorni del termine regolamentare per riferire in Assemblea.
  (La Giunta concorda)

  Andrea DEL MASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo a una prossima seduta.

Mercoledì 17 giugno 2020.

Comunicazioni del Presidente.

  Ingrid BISA, presidente, ricorda che nella seduta del 10 giugno scorso la Giunta, su proposta del relatore, aveva convenuto di richiedere un'integrazione documentale all'autorità giudiziaria con riferimento alla domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7); gli atti richiesti sono pervenuti e disponibili presso la Segreteria.
  Ricorda infine che, alla luce della proroga richiesta dalla Giunta nella scorsa seduta, il termine per riferire all'Assemblea su tale domanda verrà a scadenza il prossimo 10 luglio.

Mercoledì 24 giugno 2020.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 10 giugno 2020.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare, e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine, nei confronti di Fabio Massimo Boniardi, nell'ambito del procedimento penale n. 15171/19/21 RGNR, avanzata Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova ed assegnata alla Giunta il 5 marzo scorso. Invita quindi il relatore Bazoli a svolgere un intervento.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che la richiesta in titolo è pervenuta alla Camera dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova nell'ambito del procedimento penale n. 15171/19/21 RGNR. La domanda riguarda l'autorizzazione a procedere alla perquisizione, anche informatica, presso tutti gli uffici e sedi riferibili a Boniardi Grafiche s.r.l., della quale l'on. Fabio Massimo Boniardi – secondo l'ordinanza – sarebbe rappresentante legale, con conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente alle indagini condotte dai PM di Genova Francesco Pinto, procuratore aggiunto, e Paola Calleri, sostituto procuratore, relativamente ad una vicenda che Pag. 13coinvolge Stefano Bruno Galli, consigliere della Regione Lombardia, indagato in relazione al reato previsto dall'articolo 648-bis del codice penale.
  La domanda è pervenuta il 5 marzo 2020. L'esame in Giunta è effettivamente iniziato il 27 maggio. Il termine per riferire all'Assemblea, già prorogato, scadrà il 10 luglio prossimo.
  Sin da subito è emerso che la richiesta della Procura necessitasse di integrazioni informative e documentali; su tale richiesta la Giunta ha convenuto nella riunione del 10 giugno scorso. Gli atti pervenuti, tempestivamente trasmessi dagli uffici della Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, sono i seguenti:
   1) annotazione di PG redatta il 6 dicembre 2019 dalla Guardia di Finanza – G.I.C.O. di Genova nell'ambito del procedimento penale n. 1761/19/45 R.G.N.R. e relativa all'esito di accertamenti nei confronti dell'Associazione «Maroni Presidente».
   2) il decreto che dispone la perquisizione locale e del sistema informatico o telematico, nonché il sequestro, presso gli uffici della società «Boniardi Grafiche s.r.l.», siti in Milano, via Giovanni Battista Vico n. 40, nonché presso le altre sedi di tale società eventualmente individuate, con conseguente sequestro della documentazione sopra indicata, anche di carattere informatico, la perquisizione dei sistemi informatici di telecomunicazione nella disponibilità di tale società e/o del suo legale rappresentante;
   3) i verbali redatti il 10 dicembre 2019, data in cui si è data esecuzione al decreto di perquisizione e cioè, in particolare:
    a. quello relativo alla perquisizione di sistema informatico o telematico delegata e sequestro dei dati contenuti nella memoria del cellulare del rappresentante legale della Boniardi Grafiche S.r.l., Flavio Aldo Boniardi;
    b. quello relativo alle operazioni di perquisizione locale delegata e sequestro specificamente riguardanti l'on. Fabio Massimo Boniardi;
    c. quattro verbali di altre sommarie informazioni rese presso gli uffici di via G. B. Vico da quattro dipendenti della Boniardi Grafiche S.r.l. presenti al momento delle perquisizioni;
   4) il decreto di sequestro della memoria informatica del telefono cellulare di Flavio Aldo Boniardi, emesso il 13 dicembre 2019, memoria che era stata acquisita su supporto informatico nel corso delle operazioni di perquisizione del 10 dicembre 2019;
   5) quattro verbali di altre sommarie informazioni rese il 18 dicembre 2019 presso gli uffici del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano da altri quattro dipendenti della Boniardi.
  Dall'esame di tali atti emerge la necessità preliminare di alcune precisazioni e chiarimenti, in primis quello circa la posizione del deputato Boniardi nel procedimento penale nell'ambito del quale sono state disposte le perquisizioni. A tale riguardo, nella lettera che accompagna gli atti, i procuratori Pinto e Calleri chiariscono che il deputato Boniardi non è allo stato indagato, ma soggetto destinatario della richiesta di autorizzazione alla perquisizione locale in quanto socio e titolare, insieme a BONIARDI Flavio Aldo, della società BONIARDI GRAFICHE S.R.L., destinataria del decreto di perquisizione e sequestro originariamente emesso, la cui sede lo stesso Fabio Massimo BONIARDI ha indicato quale suo domicilio; attualmente nel procedimento in epigrafe è indagato solo GALLI Stefano Bruno, come risulta dai decreti di perquisizione e sequestro che si allegano, in ottemperanza alla richiesta pervenuta. Inoltre, si è chiarito che il deputato Fabio Massimo Boniardi non è rappresentante legale di tale azienda, ma di essa è socio e amministratore delegato nonché responsabile della parte amministrativa dell'azienda stessa.
  Ulteriori chiarimenti sono necessari, in punto di fatto, ai fini della corretta ricostruzione delle effettive modalità di svolgimento delle operazioni di perquisizione.Pag. 14
  Infatti, dall'ordinanza con cui l'autorità giudiziaria ha avanzato la domanda in titolo non emerge che tali operazioni sono state in realtà eseguite, e poi interrotte a seguito dell'opposizione del deputato Boniardi; si sostiene anzi che la perquisizione non si è svolta, laddove in realtà è stata eseguita quella locale, mentre non è stata eseguita quella sui sistemi informatici e telematici dell'azienda, a seguito dell'opposizione dell'immunità parlamentare da parte di Boniardi. A pagina 6 dell'ordinanza si legge infatti che La perquisizione disposta da questo P.M. nei confronti della società Boniardi Grafiche s.r.l. [...] non ha potuto essere eseguita in quanto l'amministratore della Boniardi Grafiche s.r.l., BONIARDI Fabio Massimo, deputato, ha opposto l'immunità parlamentare dichiarando il proprio domicilio presso la sede della predetta società.
  Per quanto risulta dallo stesso verbale di PG, l'on. Boniardi non si era opposto alla perquisizione locale, cioè degli spazi aziendali e degli arredi della Boniardi Grafiche s.r.l. La perquisizione è stata infatti regolarmente eseguita – con esito negativo – nell'ufficio in uso al sig. Boniardi Fabio Massimo, nell'ufficio in uso al sig. Boniardi Egidio e nei locali aziendali.
  Il deputato Boniardi aveva anche aperto una cassaforte per consentire di verificarne il contenuto e aveva consegnato spontaneamente numerosi documenti; egli si era opposto all'esecuzione della perquisizione informatica e/o telematica.
  Su tale aspetto, vi sono elementi discordanti tra la richiesta della Procura, il verbale della polizia giudiziaria e la memoria di Boniardi; dispiace che il deputato, ritualmente invitato, non abbia ritenuto di fornire personalmente i chiarimenti opportuni, fermo restando che ciò rientra pienamente nelle sue legittime facoltà, preferendo inviare una memoria scritta.
  Al deputato Boniardi era stata anche offerta la possibilità che la polizia giudiziaria procedesse alla perquisizione informatica e/o telematica, escludendo i dati inerenti all'attività politica e la carica rivestita indicati dallo stesso deputato, ed eventualmente effettuando l'acquisizione dei dati soltanto fino alla data di elezione a deputato avvenuta il 4 marzo 2018; ciononostante, il collega ha mantenuto ferma la propria opposizione.
  Tanto premesso, occorre svolgere ulteriori considerazioni per in ordine agli aspetti connessi alla questione dell'inviolabilità del domicilio di un parlamentare, propedeutiche alla valutazione di competenza della Giunta in ordine alla sussistenza di un eventuale intento persecutorio nei confronti del parlamentare, nonché in ordine al tema della personalità della prerogativa parlamentare e della sua eventuale proiezione verso altri soggetti.
  Tanto premesso, si riserva di formulare una proposta anche alla luce delle osservazioni e delle proposte che saranno formulate dai colleghi.

  Roberto CATALDI (M5S) osserva che si tratta di un caso molto interessante, anche per ciò che attiene alla sovrapposizione dei profili professionali e parlamentari. Occorre stabilire come tenere distinti tali profili, anche per evitare indebite estensioni di prerogative personali, che potrebbero rischiare di diventare una sorta di improprio scudo per soggetti giuridici diversi.

  Gianluca VINCI (LEGA) sottolinea che occorre comprendere se e in che misura la Procura della Repubblica possa aver taciuto elementi salienti della vicenda, ovvero occultato parte della documentazione, e se ciò possa costituire indice della natura persecutoria dell'azione giudiziaria. Inoltre, occorre stabilire bene l'oggetto dell'autorizzazione della Giunta, se cioè si tratta di autorizzare una perquisizione già effettuata o se la domanda ha in realtà un oggetto nuovo.

  Pietro PITTALIS (FI) richiama l'attenzione sulla delicatezza del caso, che coinvolge prerogative dei parlamentari che appaiono garantite in modo ormai solo residuale. Dalla domanda si evince che la perquisizione non è stata effettuata; se così non fosse, si sarebbe quasi ai limiti del Pag. 15falso ideologico, sulla cui gravità non si potrebbe restare indifferenti.

  Catello VITIELLO (IV) chiede chiarimenti in merito alle discrepanze che emergono dalle circostanze della perquisizione in base alla documentazione in atti.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, precisa che, in base a quanto illustrato dal relatore, risulta dagli atti – in particolare dai verbali delle operazioni – che la perquisizione locale sia stata effettivamente eseguita, mentre non sarebbe stata eseguita quella informatica e telematica, a fronte dell'opposizione del parlamentare.

  Catello VITIELLO (IV) invita la Giunta ad approfondire adeguatamente le circostanze della perquisizione e le discrepanze tra i documenti agli atti. A tale proposito, occorre approfondire, ai fini della definizione di domicilio e delle relative guarentigie, la distinzione tra la rete informatica dell'azienda e gli strumenti informatici in uso al deputato.

  Ingrid BISA (LEGA) ricorda che la Procura di Genova chiede testualmente alla Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere alla perquisizione, anche informatica, presso tutti gli uffici/sedi riferibili a BONIARDI GRAFICHE SRL, attuale domicilio dell'Onorevole Boniardi Fabio Massimo, con conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine. Occorre cioè chiarire l'oggetto della richiesta, dal momento che dalla memoria depositata dal deputato Boniardi è emerso che in realtà la perquisizione era già stata eseguita, sia pure con esclusione della parte informatica. A fronte di ciò, la Giunta ha richiesto alla Procura documentazione integrativa, che ha confermato la sorprendente circostanza dell'avvenuta esecuzione di una perquisizione, i cui verbali non erano allegati alla domanda. Su tale questione preliminare non si può soprassedere e occorre effettuare adeguati approfondimenti.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, fa presente che, anche alla luce delle osservazioni dei colleghi Pittalis e Bisa, la Giunta potrà essere chiamata ad appurare, ai fini delle valutazioni di propria competenza, se le citate omissioni e discrasie possano configurare o meno indizi di un'indebita ingerenza nei confronti delle prerogative costituzionali del deputato Boniardi.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, precisa che sussistono discrasie non solo tra la richiesta della procura e la documentazione acquisita, ma anche tra le considerazioni contenute nella memoria depositata dal collega Boniardi e i verbali redatti dalla polizia giudiziaria in occasione della perquisizione, in particolare rispetto al momento in cui è stata opposta la prerogativa parlamentare. Secondo Boniardi, ciò è avvenuto al momento della richiesta di perquisizione del suo computer personale; tale circostanza tuttavia non risulta dai verbali, da cui emerge piuttosto che l'opposizione del deputato è stata manifestata al momento della perquisizione della rete informatica dell'azienda, senza che gli apparati informatici e telematici presenti all'interno dell'azienda presentassero simboli o contrassegni identificativi, riconducibili all'attività politica o alla carica rivestita dal deputato Boniardi.
  Occorre inoltre intendersi sull'estensione della guarentigia relativa al domicilio del parlamentare, poiché se si ritenesse che essa in nessun modo possa estendersi alla rete informatica di un altro soggetto giuridico, si sarebbe completamente al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione e ciò esulerebbe dalle competenze della Giunta. Inoltre, potrebbe essere importante stabilire anche le modalità di un'eventuale autorizzazione alla perquisizione, qualora la Giunta ritenesse di concederla, per garantire in ogni caso le condizioni per il rispetto della prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

  Roberto CATALDI (M5S) sottolinea l'importanza di poter distinguere, in uno Pag. 16spazio informatico, i contenuti personali attinenti all'attività politica del deputato da quelli inerenti all'attività professionale.

  Manuela GAGLIARDI (Misto) richiama l'importanza di disporre di adeguati chiarimenti in merito agli aspetti tecnico-informatici della vicenda, anche per comprendere le modalità di funzionamento della rete informatica aziendale e del suo uso da parte del deputato.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta.

Mercoledì 8 luglio 2020.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare, e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine, nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 24 giugno 2020.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, con riferimento alla domanda in titolo, ricorda preliminarmente che il termine regolamentare per riferire all'Assemblea – già prorogato dalla presidenza della Camera – scadrà venerdì 10 luglio. Occorre pertanto, come già concordato, che la Giunta pervenga ad una deliberazione, auspicabilmente nella giornata di oggi, visto anche il calendario dei lavori parlamentari.
  Ricorda poi che nella seduta del 24 giugno scorso il relatore aveva illustrato gli atti integrativi pervenuti dall'Autorità giudiziaria di Genova, offrendo anche alcune precisazioni, attinenti alla ricostruzione del fatto e alle modalità delle operazioni di perquisizione svolte nel dicembre 2019, di cui era destinataria la sede della società Boniardi grafiche s.r.l.; erano state altresì svolte considerazioni su profili giuridici, tra le quali, in particolare il tema del domicilio del parlamentare ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Si era infine riservato di formulare una proposta anche alla luce delle osservazioni e delle proposte dei colleghi. Chiede quindi al relatore Bazoli di intervenire e di formulare la sua proposta alla Giunta.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, si ricollega preliminarmente alle considerazioni svolte nella precedente seduta. La Giunta è stata chiamata a pronunciarsi sull'autorizzazione alla perquisizione e sequestro nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi. Dalla documentazione integrativa, cioè in particolare dal decreto che dispone le perquisizioni, si evince chiaramente che il destinatario di tale atto è la Boniardi Grafiche srl, quindi una diversa persona giuridica, della quale il deputato Boniardi è socio e amministratore delegato e presso la quale lo stesso deputato cura anche attività amministrative. Peraltro, il deputato Boniardi, come dichiarato dalla Procura, non riveste qualità di indagato nel procedimento in questione.
  Richiama inoltre l'attenzione sull'ordinanza, nella parte in cui si riferisce che la perquisizione disposta nei confronti della società Boniardi Grafiche s.r.l. al fine di acquisire documentazione non ha potuto essere eseguita, in quanto l'amministratore della società, il deputato Fabio Massimo Boniardi, ha opposto l'immunità parlamentare dichiarando il proprio domicilio presso la sede della predetta società. Tale affermazione è corretta solo in parte, come si evince dalla documentazione agli atti; tuttavia, nonostante alcune obiettive superficialità nella richiesta della Procura, non sempre esaustiva nelle argomentazioni, non ritiene che da ciò si possa evincere un fumus persecutionis nei confronti del deputato da parte della Procura di Genova. Quest'ultima, peraltro, è stata collaborativa e sollecita nell'inviare tutti gli atti integrativi, peraltro redatti in modo assolutamente accurato, richiesti dalla Giunta. La richiesta di perquisizione era Pag. 17ragionevole e non direttamente rivolta al deputato Boniardi, che non è nemmeno rappresentante legale della società. D'altra parte, occorre ricordare che l'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione costituisce motivata deroga al principio di uguaglianza; è pacifico che si tratta di una norma di stretta interpretazione e soprattutto che si tratti di una prerogativa personale, non suscettibile di essere trasferita ad altri soggetti – persone fisiche o addirittura persone giuridiche – come se si trattasse di una sorta di scudo da porre a protezione di soggetti terzi. Tanto premesso, propone che la Giunta autorizzi la richiesta in titolo.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede se vi siano interventi.

  Francesco Paolo SISTO (FI) osserva che, accedendo alle argomentazioni svolte dal relatore, si potrebbe rischiare di far venir meno del tutto la prerogativa che l'articolo 68 della Costituzione pone a tutela della sfera di riservatezza del deputato, con il paradossale effetto di riconoscere a quest'ultimo, in quanto tale, minori diritti rispetto al cittadino comune. Diversamente da quanto affermato nella richiesta, la perquisizione locale è stata pienamente svolta, con la collaborazione del deputato stesso. Quest'ultimo, non indagato, non doveva essere oggetto di perquisizione nell'ambito di procedimento contro terzi. Una perquisizione informatica afferisce a diritti personalissimi del deputato, a un ambito protetto, indipendente dai luoghi fisici dove sono ubicate le attrezzature informatiche, ed è singolare che si voglia impedire a un deputato di far valere i propri diritti, tutelati dalla Costituzione. Tanto premesso, preannuncia a nome del gruppo di appartenenza il voto contrario alla proposta del relatore.

  Catello VITIELLO (IV) rileva che, in base alla documentazione, avrebbe dovuto desumersi che l'autorizzazione non fosse nemmeno necessaria per eseguire una perquisizione presso la sede di un soggetto terzo, quale l'azienda. Viceversa, occorre l'autorizzazione per tutto quello che era riconducibile direttamente al deputato, come ad esempio il computer oppure i dati informatici, anche in un contesto di condivisione aziendale. Nel procedimento giudiziario in questione il deputato non è nemmeno indagato; le sue guarentigie vanno assicurate con il massimo scrupolo. Sarebbe stata necessaria una maggiore distinzione, all'interno della richiesta, tra ciò che era da ricondurre all'azienda e ciò che era da ricondurre direttamente al deputato, e perciò coperto da maggiori tutele. La richiesta della Procura non è redatta in modo accurato e contiene un falso storico rispetto all'effettiva esecuzione, sia pure parziale, della perquisizione. È difficile anche esprimersi sulla sussistenza di un fumus persecutionis, nell'incertezza della ricostruzione e delle argomentazioni giuridiche. Sarebbe stato necessario, anche da parte della Giunta, fissare dei parametri di valutazione suscettibili di essere impiegati anche in analoghi casi futuri, anche per evitare di accedere in modo acritico a richieste poco argomentate. Tanto premesso, preannuncia a nome del gruppo di appartenenza l'astensione rispetto alla proposta del relatore.

  Gianluca VINCI (LEGA) fa presente che non vi è ragione per cui la Giunta debba autorizzare una perquisizione su una rete aziendale che non è riconducibile a un deputato, per di più nemmeno indagato per fatti per cui si procede. La Giunta deve procedere in modo scrupoloso distinguendo ruoli e responsabilità, evitando il rischio di concedere autorizzazioni poco chiare nei presupposti e negli effetti. Sarebbe stato necessario definire meglio l'oggetto della richiesta, di cui è destinatario un soggetto terzo ma che può produrre effetti pregiudizievoli rispetto alle garanzie del deputato, estraneo all'indagine. Tali garanzie costituzionali rischiano di essere compromesse da una decisione generica, priva di indicazioni specifiche, anche tecniche, su quanto consentito e quanto non consentito all'Autorità giudiziaria in un caso siffatto. Tanto premesso, preannuncia Pag. 18a nome del gruppo di appartenenza il voto contrario alla proposta del relatore.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore, nel senso della concessione dell'autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi, così come richiesto nella domanda pervenuta lo scorso 5 marzo 2020 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Genova.
  Comunica quindi che la Giunta, a maggioranza, ha approvato la proposta del relatore, al quale dà mandato di predisporre il documento per l'Assemblea.