Doc. IV, N. 6-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: BAZOLI)

sulla

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI

nei confronti di
Antonio MAROTTA (deputato all'epoca dei fatti)

nell'ambito del procedimento penale
n. 44630/16 RGPM - n. 21162/19 RG GIP

AVANZATA DALLA SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E PER L'UDIENZA PRELIMINARE – UFFICIO 28 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA E PERVENUTA

il 15 gennaio 2020

Presentata alla Presidenza l'11 giugno 2020

Pag. 2

   Onorevoli Colleghi ! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 44630/16 RGPM- n. 21162/19 RG GIP (Doc. IV, n. 6).
  La domanda in titolo è pervenuta il 15 gennaio 2020 dalla Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare – Ufficio 28 – del Tribunale di Roma, che ne ha fatto richiesta alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.
  La richiesta riguarda l'autorizzazione all'utilizzo di un tabulato e di otto intercettazioni ambientali e telefoniche nell'ambito di un procedimento nei confronti di Antonio Marotta, in concorso con Raffaele Pizza e Luigi Esposito, per il reato di cui all'articolo 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite) commesso il 3 marzo 2015; in concorso con il solo Luigi Esposito, per il delitto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195, in tema di finanziamento illecito dei partiti politici, nella medesima data. Si procede inoltre, in continuazione ai sensi dell'articolo 81 c.p., nei confronti di Antonio Marotta e Raffaele Pizza, per il delitto previsto dall'articolo 648 c.p. (Ricettazione), commesso il 29 luglio 2015.
  In dettaglio si tratta di: un tabulato dell'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito per il giorno 3 marzo 2015, la cui acquisizione era stata autorizzata con decreto del 5 marzo 2015; cinque intercettazioni ambientali effettuate nello studio in uso a Raffaele Pizza in via in Lucina 17, delle quali due captate il 3 marzo 2015, una il 21 maggio 2015, una il 2 luglio 2015 e una il 29 luglio 2015. Le intercettazioni erano state disposte con decreto del 17 dicembre 2014, autorizzato in pari data ed emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR, inizialmente per altri ambienti e successivamente estese allo studio di via in Lucina a partire dal 5 gennaio 2015; tre intercettazioni telefoniche sull'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito, tutte captate il 2 luglio 2015. Tali intercettazioni erano state autorizzate con decreto del 18 marzo 2015, emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR.
  La richiesta, come ricordato, è pervenuta il 15 gennaio 2020. Peraltro, l'udienza preliminare si è svolta in data 7 novembre 2019 e l'ordinanza reca la medesima data.
  La documentazione agli atti contiene: richiesta a firma del Giudice dell'udienza preliminare del 7 novembre 2019, cui è allegato l'elenco delle intercettazioni e del tabulato cui si riferisce, unitamente a copia del verbale dell'udienza; richiesta del PM contenuta nel verbale di udienza preliminare del 19 settembre 2019; richiesta di rinvio a giudizio del PM; verbali di udienza del 4 luglio 2019, 19 settembre 2019, 10 ottobre 2019, 17 ottobre 2019, 7 novembre 2019; ordinanza in materia cautelare emessa dal GIP Dott. Maria Rosaria Guglielmi in data 23 giugno 2016; atti, su supporto informatico (CD), relativi ai verbali delle registrazioni audio e dei tabulati delle comunicazioni, delle intercettazioni oggetto di richiesta; relazione di servizio, con relativi allegati, prodotta in udienza dalla difesa di Marotta e documentazione allegata alla memoria del Pizza; informativa della Guardia di Finanza dell'11 maggio 2016; copia del provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati dell'on. Marotta.
  A seguito delle richieste di integrazione documentale, inviate il 6 e il 14 febbraio Pag. 32020, il Giudice ha trasmesso copia integrale del corposo fascicolo giudiziario.
  Successivamente, a seguito dell'emergenza sanitaria, nella seduta del 1o aprile 2020 la Giunta ha unanimemente convenuto – considerata l'eccezionalità della situazione e viste altresì le misure urgenti, anche in materia giudiziaria, di sospensione dei termini processuali e rinvio delle udienze contenute nel Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e, quindi, nel Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – sull'opportunità di un differimento dell'esame del documento in titolo, di cui il presidente della Giunta aveva precedentemente informato il presidente della Camera con lettera del 10 marzo 2020.
  L'esame della richiesta è quindi ripreso nella seduta del 20 maggio 2020.
  Preliminarmente, va rilevato che, l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, prevede che il giudice – qualora ritenga necessario utilizzare intercettazioni o tabulati di conversazioni nelle quali sia stato captato un parlamentare – decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni sono state intercettate. Come sopra riferito, tale termine è stato ampiamente superato, ma conformemente ai precedenti, la Giunta ha ritenuto che ciò non precludesse il seguito dell'esame del documento.
  Va altresì messa in evidenza la circostanza relativa al fatto che la richiesta in titolo è stata avanzata non già dal Giudice per le indagini preliminari – come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 – bensì dal Giudice per l'udienza preliminare.
  Tale aspetto è stato peraltro evidenziato anche dalla difesa dell'on. Marotta, che aveva eccepito l'incompetenza funzionale del GUP.
  Nell'ordinanza con cui richiede alla Camera l'autorizzazione oggi all'esame, il Giudice motiva ampiamente le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione formulata dalla difesa: «Una diversa lettura, fondata sul tenore letterale della norma, che non ritenga applicabile la stessa in fase di udienza preliminare e attribuisca quindi al g.u.p. una sorta di facoltà di bypassare (e non applicare) l'articolo 6 della legge n. 140/2003, non può essere condivisa, in quanto condurrebbe alla conclusione (certamente non ammissibile) che il pubblico ministero, scegliendo il momento del deposito delle intercettazioni e facendolo cadere in un momento successivo a quello dell'esercizio dell'azione penale, potrebbe legittimamente aggirare il meccanismo autorizzatorio previsto dalla legge, anche in considerazione del fatto che il meccanismo di tutela per il parlamentare che la legge sulle guarentigie prevede all'articolo 6 della legge citata (al comma 2) è azionabile su richiesta di parte».
  Tali considerazioni appaiono condivisibili e conformi ai precedenti della Giunta, la quale ha pertanto proseguito l'esame nel merito della vicenda in questione, i cui elementi di prova sono concentrati nelle intercettazioni, che hanno pertanto richiesto un esame particolarmente scrupoloso.
  A tale proposito, occorre anzitutto individuare il momento in cui l'on. Marotta fa ingresso nelle attività di indagine – che vertevano in particolare sull'assegnazione di appalti pubblici da parte della società Consip – diventandone bersaglio diretto, al fine di stabilire se le attività di captazione fossero surrettiziamente indirizzate nei suoi confronti, pur essendo formalmente rivolte anche ad altri indagati, di modo che il giudice avrebbe dovuto formulare preventiva richiesta alla Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, anziché rivolgere successiva domanda ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.
  Come noto, tra i parametri più volte enunciati dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 114 del 2010, per affermare o escludere la «casualità» dell'intercettazione, vi sono: la natura dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a intercettazione, il tipo di attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l'arco di tempo Pag. 4entro il quale la captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
  Proprio su quest'ultimo parametro occorre concentrare l'attenzione. All'interno del fascicolo, il primo atto in cui compare Marotta, identificato come parlamentare della Repubblica, è una relazione di servizio della P.G. del 27 giugno 2014, con relativi allegati, da cui emerge che in occasione di attività investigative nei confronti di Raffaele Pizza, il quale era in compagnia, tra gli altri, di Antonio Marotta, quest'ultimo era stato identificato quale parlamentare della Repubblica, già nove mesi prima della prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo processuale. Lo stesso GUP, del resto, nell'udienza preliminare del 7 novembre 2019 ha accolto la richiesta della difesa di Marotta di trasmettere alla Camera anche tale documento, unitamente a tutti gli atti e i documenti previsti dalla legge n. 140 del 2003.
  Peraltro, la presenza di alcuni atti di indagine in cui era stato captato l'on. Marotta è dichiarata nella richiesta formulata dal giudice, là dove, a pagina 15, si fa presente che fino alla data delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo, e cioè tra marzo e luglio del 2015, «non erano per nulla emersi dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali elementi sintomatici di una partecipazione dell'onorevole Marotta alle prospettate attività illecite. Soprattutto sino ad allora la frequentazione da parte dell'onorevole Marotta dello studio di via in Lucina in uso al solo Pizza non era risultata assidua (si registrano invero un ingresso del Marotta in data 8 gennaio 2015 ore l8.08, una conversazione del 23 gennaio 2015 riguardo ad altra vicenda e un incontro tra i due, questo peraltro in luogo esterno, il 25 febbraio 2015) né comunque motivata dalla partecipazione ad attività (presuntivamente) illecite che vedevano coinvolto il Pizza».
  Le prime intercettazioni di cui il giudice chiede l'utilizzo processuale sono intercettazioni ambientali nello studio di Pizza, autorizzate con decreto del 17 dicembre 2014, ed effettuate il 3 marzo 2015.
  L'iscrizione di Marotta nel registro degli indagati avviene nove giorni dopo, il 12 marzo 2015.
  A tale riguardo, il giudice ritiene che «tuttavia, nonostante questi elementi, deve ritenersi che anche le successive intercettazioni oggetto della richiesta del Pubblico Ministero (quelle telefoniche sull'utenza in uso ad Esposito datate 2 luglio 2015 e quelle, sempre ambientali, nell'ufficio del Pizza datate 21 maggio 2015, 2 luglio 2015 e 29 luglio 2015), siano riconducibili nella categoria delle intercettazioni “casuali” e “fortuite”», unitamente a quelle del 3 marzo 2015, poiché «l'attività investigativa in corso riguardava un'indagine molto più risalente e più vasta rispetto al momento in cui vi ha fatto ingresso 1'onorevole Marotta. Le intercettazioni erano in corso da tempo: l'oggetto delle investigazioni era assai vasto e quindi non limitato alla vicenda dell'imprenditore Esposito che costituisce anzi solo uno degli innumerevoli episodi oggetto delle investigazioni».
  In base ai documenti agli atti, fino alla data delle prime captazioni di cui si chiede l'utilizzo, e cioè il 3 marzo 2015, Marotta appare entrare solo occasionalmente e marginalmente nel raggio dell'indagine, peraltro molto vasta, tanto più se tale valutazione è condotta alla data in cui sono state autorizzate le intercettazioni ambientali nello studio di Pizza, e cioè il 17 dicembre 2014.
  A quell'epoca, difficilmente si può considerare Marotta come bersaglio degli atti investigativi; viceversa, per le intercettazioni successive al 3 marzo 2015, matura un'opinione diversa, tanto più alla luce della formale iscrizione di Marotta nel registro degli indagati, che lo qualifica come destinatario diretto delle indagini.
  A tale proposito, così come emerso nel corso del dibattito, il dato formale dell'iscrizione nel registro degli indagati non vale di per se stesso a fissare in astratto il momento in cui un soggetto diventa bersaglio diretto di indagini, essendo piuttosto necessario uno scrupoloso vaglio in concreto degli atti compiuti, all'interno del perimetro delle indagini.Pag. 5
  Le stesse argomentazioni del giudice risultano poco convincenti là dove si afferma, in astratto, che nelle ipotesi in cui «le intercettazioni valgono a raccogliere elementi prevedibilmente spendibili sull'uno e sull'altro versante, si deve ammettere che non si tratta, a rigore, di intercettazioni indirette e che devono perciò essere consentite, non potendosi impedire all'a.g. l'utile impiego di uno strumento indispensabile di indagine (articolo 267 co. 1 c.p.p.) solo perché uno degli indagati è membro del Parlamento» e che negli altri casi «in cui sussistono concreti e validi elementi che legittimano l'intercettazione nei confronti del terzo non parlamentare e in cui il terzo sia e rimanga il vero bersaglio dell'indagine la presenza di contatti col parlamentare, ancorché prevedibili e ripetuti, non può portare alla paralisi delle attività di captazione ovvero, rivelandone l'esistenza, privarle di fatto di ogni utilità per l'accertamento di fatti-reato rispetto a indagati comuni, la tutela del parlamentare essendo in questi casi pienamente assicurata dalla necessità dell'autorizzazione successiva ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 per l'utilizzazione dei risultati delle attività di ascolto».
  Piuttosto, la disamina degli atti di indagine alla luce dei ricordati parametri di valutazione enucleati dalla giurisprudenza costituzionale porta legittimamente a distinguere le valutazioni tra ciò che è avvenuto prima e ciò che è avvenuto dopo il 3 marzo 2015. Prima di tale data, sebbene la presenza di Marotta, identificato come membro del Parlamento, sia stata sporadicamente rilevata all'interno di un vasto compendio investigativo nei confronti di altri indagati, non può ritenersi che gli atti di indagine fossero surrettiziamente e primariamente rivolti contro di lui, per acquisire, sia pure in via indiretta, eventuali indizi di reità a suo carico, in assenza dell'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, con ciò aggirando la previsione normativa che la Costituzione pone a presidio delle prerogative del parlamentare. In altri termini, fino a tale data, le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo possono essere considerate casuali o fortuite.
  Viceversa, dopo il 3 marzo 2015, la concentrazione degli atti di indagine, la latitudine dello spazio temporale in cui essi sono stati effettuati, la tipologia dei rapporti, anche di tipo professionale, intercorrenti tra Marotta e i coindagati, portano ad escludere la natura casuale o fortuita di tali captazioni, in ragione di una disamina in concreto che deve essere ancor più stringente alla luce dell'iscrizione di Marotta nel registro degli indagati, che era stata effettuata immediatamente a ridosso delle captazioni effettuate in quella data, come se anche per gli inquirenti vi fosse stato una sorta di spartiacque nella valutazione del ruolo di Marotta all'interno della vicenda oggetto del procedimento giudiziario.
  In conclusione, la Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 29 gennaio, 5,12 e 26 febbraio, 1o aprile, 20 e 27 maggio 2020.
  L'incarico di relatore era stato affidato originariamente al deputato Sarro, il quale nella seduta del 20 maggio 2020 ha avanzato una proposta nel senso del diniego.
  A seguito della richiesta di alcuni rappresentati di gruppo, nella seduta del 27 maggio 2020, la proposta è stata votata per parti separate, con riguardo alle intercettazioni captate fino al 3 marzo 2015 e dopo tale data.
  Sulla base delle predette argomentazioni, nella seduta del 27 maggio 2020 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'uso processuale del tabulato telefonico e delle due intercettazioni ambientali del 3 marzo 2015, respingendo la proposta del relatore, e di negare la medesima autorizzazione con riferimento alle tre intercettazioni ambientali del 21 maggio, 2 luglio e del 29 luglio 2015 e delle tre intercettazioni telefoniche tutte del 2 luglio 2015.

Alfredo BAZOLI, relatore

Pag. 6

ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 29 gennaio, 5, 12 e 26 febbraio, 1o aprile, 20 e 27 maggio 2020.

Mercoledì 29 gennaio 2020.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc IV, n. 6).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che il 15 gennaio scorso è stata assegnata alla Giunta una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 44630/16 RGPM – n. 21162/19 RG GIP, pervenuta alla Camera in pari data dalla Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma.
  Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, la Giunta dovrà pertanto riferire all'Assemblea entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, entro quindi il 14 febbraio 2020.
  Segnala al riguardo che la richiesta è relativa a un tabulato, a cinque intercettazioni ambientali e a tre intercettazioni telefoniche.
  L'incarico di riferire su tale procedimento è affidato al deputato Carlo Sarro.
  Ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento, l'ex deputato Marotta sarà pertanto invitato a rendere i chiarimenti che ritiene opportuni, tramite l'invio di una nota ovvero personalmente in audizione, nella seduta che sarà convocata per il prossimo mercoledì 5 febbraio.

Mercoledì 5 febbraio 2020.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti.
Doc. IV, n. 6.
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 44630/16 RGPM – n. 21162/19 RG GIP, pervenuta alla Camera il 15 gennaio scorso dalla Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma. Il termine regolamentare per l'esame in Giunta scade il 14 febbraio 2020.
  La seduta odierna è pertanto dedicata all'introduzione della questione da parte del relatore Sarro e all'audizione dell’ex deputato Marotta che, invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, ha comunicato che intende intervenire personalmente per fornire i chiarimenti ritenuti opportuni.

  Carlo SARRO (FI), relatore, ricorda che la domanda in titolo è pervenuta alla Camera il 15 gennaio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pag. 7Roma. La richiesta riguarda l'autorizzazione all'utilizzo di un tabulato e di otto intercettazioni ambientali e telefoniche nell'ambito di un procedimento nei confronti di Antonio Marotta, in concorso con Raffaele Pizza e Luigi Esposito, per il reato di cui all'articolo 346-bis del codice penale in tema di traffico di influenze illecite, commesso il 3 marzo 2015; in concorso con il solo Luigi Esposito, per il delitto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195, in tema di finanziamento illecito dei partiti politici, nella medesima data. Si procede inoltre, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, nei confronti di Antonio Marotta e Raffaele Pizza, per il delitto previsto dall'articolo 648 del codice penale in tema di ricettazione, commesso il 29 luglio 2015. Si tratta, peraltro, di un procedimento che nasce a stralcio di un'altra inchiesta in tema di presunte malversazioni nell'assegnazione di appalti pubblici gestiti dalla Consip, e consiste in una vicenda i cui elementi di prova sono concentrati nelle intercettazioni, che richiedono pertanto un esame particolarmente scrupoloso per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta.
  A tale proposito, segnala, in particolare, che la richiesta ha a oggetto un tabulato dell'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito per il giorno 3 marzo 2015, la cui acquisizione è stata autorizzata con decreto urgente del 5 marzo 2015; cinque intercettazioni ambientali effettuate nello studio in uso a Raffaele Pizza in via in Lucina 17, delle quali due captate il 3 marzo 2015, una il 21 maggio 2015, una il 2 luglio 2015 e una il 29 luglio 2015, che erano state autorizzate con decreto del 17 dicembre 2014 (autorizzato in pari data ed emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR) inizialmente per altri ambienti e poi estese allo studio di via in Lucina a partire dal 5 gennaio 2015; tre intercettazioni telefoniche sull'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito, tutte captate il 2 luglio 2015. Le intercettazioni erano state autorizzate con decreto del 18 marzo 2015 (emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR).
  La richiesta, come ricordato, è pervenuta il 15 gennaio 2020; l'udienza preliminare si è svolta in data 7 novembre 2019 e l'ordinanza reca la medesima data. L'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, prevede che il giudice – qualora ritenga necessario utilizzare intercettazioni o tabulati di conversazioni nelle quali sia stato captato un parlamentare – decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni sono state intercettate.
  La documentazione agli atti consiste in: richiesta a firma del Giudice dell'udienza preliminare del 7 novembre 2019, cui è allegato l'elenco delle intercettazioni e del tabulato cui si riferisce), unitamente a copia del verbale dell'udienza; richiesta del PM contenuta nel verbale di udienza preliminare del 19 settembre 2019; richiesta di rinvio a giudizio del PM; verbali di udienza del 4 luglio 2019, 19 settembre 2019, 10 ottobre 2019, 17 ottobre 2019, 7 novembre 2019; ordinanza in materia cautelare emessa dal GIP Maria Rosaria Guglielmi in data 23 giugno 2016; atti, su supporto informatico (CD e DVD), relativi ai verbali delle registrazioni audio e dei tabulati delle comunicazioni, delle intercettazioni oggetto di richiesta; relazione di servizio, con relativi allegati, prodotta in udienza dalla difesa di Marotta e documentazione allegata alla memoria del Pizza; nell'informativa della Guardia di Finanza dell'11 maggio 2016; copia del provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati dell'on. Marotta.
  Dal verbale dell'udienza preliminare del 7 novembre 2019 si evince altresì che il Giudice ha altresì accolto la richiesta della difesa di Marotta di trasmettere alla Camera, unitamente a tutti gli atti e i documenti previsti dalla legge n. 140 del 2003, anche una relazione di servizio della P.G. del 27 giugno 2014 e relativi allegati, ritenuta particolarmente rilevante, in quanto da essa si evidenzia che lo status di parlamentare di Marotta era emerso in sede di indagini già nove mesi prima della prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo Pag. 8processuale. Per converso, segnala che l'iscrizione del medesimo parlamentare nel Registro degli indagati reca la data del 12 marzo 2015, solo nove giorni dopo le prime due intercettazione di cui si chiede l'utilizzo e anteriormente a tutte le altre.
  Tanto premesso, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni dopo l'audizione dell'interessato.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendoci interventi sulla relazione del collega Sarro, propone di passare all'audizione dell'onorevole Marotta.

(Viene introdotto Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni in relazione alla vicenda processuale oggetto della domanda di autorizzazione in titolo. Ricorda che al termine dell'intervento dell'audito, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e osservazioni.

  Antonio MAROTTA deposita documentazione e svolge una relazione sulla vicenda, soffermandosi in particolare sulla lesione delle prerogative parlamentari conseguenti all'effettuazione, senza una preventiva autorizzazione, di intercettazioni e altri atti di indagini precedentemente alle captazioni di cui si chiede l'utilizzo, nel periodo intercorrente cioè tra il mese di giugno 2014 e il 3 marzo 2015, di cui vi è traccia nel fascicolo processuale, oltre che nella stessa richiesta trasmessa alla Camera dei deputati dall'autorità giudiziaria.
  Sotto il profilo del rito, esprime inoltre perplessità in ordine alla legittimità di una richiesta di autorizzazione all'utilizzo intercettazioni telefoniche e ambientali proveniente dal giudice dell'udienza preliminare, a fronte della previsione della legge n. 140 del 2003 che pone tale obbligo in capo al Giudice per le indagini preliminari, in una fase processuale precedente; comunica altresì che è stato recentemente archiviato un procedimento avviato nei suoi confronti per il reato di corruzione per i medesimi fatti.
  Nel merito, dichiara di aver avuto una frequentazione abituale di Raffaele Pizza, in particolare presso lo studio di via in Lucina, tale da rendere ampiamente prevedibile che le captazioni nei confronti di Pizza potessero coinvolgere anche sé medesimo.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede se vi siano quesiti per l'audito.

  Carlo SARRO (FI), relatore, chiede la data del provvedimento di archiviazione citato dall'onorevole Marotta e se dagli atti del fascicolo processuale risultino altre intercettazioni nel periodo dal 27 giugno 2014 al 3 marzo 2015.

  Antonio MAROTTA precisa che il decreto di archiviazione è stato emesso circa un mese fa e che gli risulta che nel fascicolo processuale siano presenti ulteriori intercettazioni che lo riguardano.

  Alfredo BAZOLI (PD) formula una domanda sulla natura e sulla frequenza dei rapporti con Pizza ed Esposito.

  Antonio MAROTTA precisa che la sua frequentazione con il Pizza era praticamente quotidiana, anche perché aveva la disponibilità dell'ufficio del Pizza, di cui conosceva anche il fratello per ragioni politiche; Esposito era invece un cliente del suo studio legale di Salerno.

  Mario PERANTONI (M5S) chiede chiarimenti sulla disponibilità da parte di Marotta dell'ufficio del Pizza.

  Antonio MAROTTA ribadisce di aver avuto la disponibilità delle chiavi di quell'ufficio, che si trovava nei pressi della Camera.

Pag. 9

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendoci ulteriori interventi ringrazia l’ex deputato Antonio Marotta e dichiara conclusa l'audizione.

(Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula).

  Carlo SARRO (FI), relatore, alla luce delle informazioni e della documentazione depositata dall'on. Marotta nel corso della sua audizione prospetta alla Giunta l'opportunità dell'acquisizione di ulteriore documentazione inerente al procedimento oggetto della richiesta in titolo ed eventualmente di copia integrale del fascicolo, con particolare riguardo all'esigenza di verificare l'esistenza di ulteriori captazioni dell’ex deputato Marotta, avvenute anteriormente alla data del 3 marzo 2015.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, si riserva, se non vi sono obiezioni, di richiedere all'Autorità giudiziaria la documentazione integrativa, salva l'esigenza di un'eventuale proroga del termine di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, da richiedere tempestivamente, ove necessario, alla Presidenza della Camera.

  La Giunta concorda.

Mercoledì 12 febbraio 2020.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 5 febbraio 2020.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica di aver provveduto, come convenuto all'unanimità nella seduta del 5 febbraio, a richiedere all'autorità giudiziaria procedente copia integrale del fascicolo relativo al sopracitato procedimento.
  Al riguardo, informa che alla data odierna tali atti non sono ancora pervenuti; peraltro, in base alle informazioni acquisite per le vie brevi, il fascicolo integrale consta di molti faldoni, di modo che, per ragioni di celerità, potrebbe essere opportuno circoscrivere la richiesta di documentazione alle sole attività investigative intercorse dal mese di giugno 2014 al marzo 2015.
  Se non vi sono obiezioni, provvederà pertanto a interloquire ulteriormente con l'autorità giudiziaria per dare priorità – in spirito di leale collaborazione istituzionale – all'acquisizione dei documenti riferibili alle citate attività investigative.

  Carlo SARRO (FI), relatore, concorda con quanto prospettato dal presidente, atteso che ciò corrisponde alla ratio del supplemento istruttorio richiesto nella scorsa seduta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica inoltre che nella tarda serata di ieri l'on. Marotta ha fatto pervenire una ulteriore nota, corredata da corposi allegati, che da stamani è agli atti della Giunta e di cui occorre prendere visione.

  Mario PERANTONI (M5S) chiede chiarimenti sul contenuto della documentazione trasmessa dall'on. Marotta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, precisa che gli allegati si riferiscono a due informative di P.G. del 30 aprile 2015 e dell'11 maggio 2016.
  Tanto premesso, attesa la ormai prossima scadenza del termine di cui all'articolo 18 del Regolamento, propone di richiedere al Presidente della Camera la proroga di trenta giorni del suddetto termine, così come avvenuto in precedenti occasioni.

  La Giunta concorda.

Pag. 10

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta, da convocare non appena saranno pervenuti gli atti richiesti.

Mercoledì 26 febbraio 2020.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 12 febbraio 2020.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 44630/16 RGPM – n. 21162/19 RG GIP, pervenuta alla Camera il 15 gennaio scorso dalla Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma.
  Come convenuto all'unanimità nella scorsa seduta della Giunta del 12 febbraio, è stata richiesta al Presidente della Camera la proroga di trenta giorni per poter concludere l'esame della richiesta in titolo; il termine entro cui la Giunta è chiamata a deliberare scadrà il prossimo 14 marzo.
  Parimenti è stato richiesto all'autorità giudiziaria procedente di trasmettere, prioritariamente, copia della documentazione relativa alle attività investigative intercorse dal mese di giugno 2014 al marzo 2015. Il materiale non è ancora pervenuto ma, in base a quanto appreso tramite contatti informali, a breve dovrebbe pervenire copia integrale del fascicolo, attualmente in corso di digitalizzazione.

  Carlo SARRO (FI), relatore, rappresenta l'esigenza di avviare opportune iniziative istituzionali per invitare i responsabili degli uffici giudiziari ad una sollecita ed efficace collaborazione con la Giunta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Mercoledì 1o aprile 2020.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, in relazione alla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6), comunica di aver inviato, d'intesa con i capigruppo e con il relatore, una lettera al Presidente della Camera, il 10 marzo scorso, in cui si dà conto del fatto che – considerata l'eccezionalità della situazione conseguente all'emergenza sanitaria e viste altresì le misure urgenti, anche in materia giudiziaria, di sospensione dei termini processuali e rinvio delle udienze contenute nel Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e, quindi, nel Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – si è convenuto sull'opportunità di un differimento, i cui effetti sono sostanzialmente neutri sotto il profilo giuridico. L'esame del documento in titolo è pertanto rinviato ad altra data.

  La Giunta concorda.

Pag. 11

Mercoledì 20 maggio 2020.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1o aprile 2020.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, in merito alla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6), dà la parola al relatore Sarro per la formulazione della proposta, in vista della deliberazione prevista per la seduta del prossimo mercoledì 27 maggio, così come convenuto nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

  Carlo SARRO (FI), relatore, ricorda che la richiesta in titolo ha a oggetto: un tabulato dell'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito per il giorno 3 marzo 2015 (la cui acquisizione è stata autorizzata con decreto urgente del 5 marzo 2015); cinque intercettazioni ambientali effettuate nello studio in uso a Raffaele Pizza in via in Lucina 17, delle quali due captate il 3 marzo 2015, una il 21 maggio 2015, una il 2 luglio 2015 e una il 29 luglio 2015. Le intercettazioni erano state autorizzate con decreto del 17 dicembre 2014, autorizzato in pari data ed emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR, inizialmente per altri ambienti e poi estese allo studio di via in Lucina a partire dal 5 gennaio 2015; tre intercettazioni telefoniche sull'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito, tutte captate il 2 luglio 2015. Le intercettazioni erano state autorizzate con decreto del 18 marzo 2015, autorizzato il 17 marzo ed emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR.
  Il procedimento riguarda presunte malversazioni nell'assegnazione di appalti pubblici, e consiste in una vicenda i cui elementi di prova sono tutti concentrati nelle intercettazioni, che richiedono pertanto un esame particolarmente scrupoloso per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta.
  La richiesta, come ricordato, è pervenuta il 15 gennaio 2020. Peraltro, l'udienza preliminare si è svolta in data 7 novembre 2019 e l'ordinanza reca la medesima data.
  A margine, ricorda che, l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, prevede che il giudice – qualora ritenga necessario utilizzare intercettazioni o tabulati di conversazioni nelle quali sia stato captato un parlamentare – decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni sono state intercettate. Nonostante il superamento del termine ordinatorio, ritiene tuttavia che, come avvenuto in altri precedenti della Giunta, tale circostanza non precluda il seguito dell'esame del documento, per quanto possa essere considerata indizio di poca accuratezza.
  La documentazione originariamente pervenuta dal giudice, a seguito delle richieste della Giunta di integrazione è stata successivamente integrata con copia di tutto il fascicolo giudiziario, ed è pertanto tutta agli atti della Giunta.
  In via preliminare, rileva inoltre che la richiesta in titolo è stata avanzata non già dal Giudice per le indagini preliminari – come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 – bensì dal Giudice per l'udienza preliminare. Tale aspetto è stato peraltro evidenziato anche dalla difesa dell'on. Marotta, che aveva eccepito l'incompetenza funzionale del GUP.
  Nell'ordinanza con cui richiede alla Camera l'autorizzazione oggi all'esame della Giunta, il Giudice motiva ampiamente le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione formulata dalla difesa «Una diversa lettura, fondata sul tenore letterale della norma, che non ritenga applicabile la Pag. 12stessa in fase di udienza preliminare e attribuisca quindi al g.u.p. una sorta di facoltà di bypassare (e non applicare) l'articolo 6 della legge n. 140/2003, non può essere condivisa, in quanto condurrebbe alla conclusione (certamente non ammissibile) che il pubblico ministero, scegliendo il momento del deposito delle intercettazioni e facendolo cadere in un momento successivo a quello dell'esercizio dell'azione penale, potrebbe legittimamente aggirare il meccanismo autorizzatorio previsto dalla legge, anche in considerazione del fatto che il meccanismo di tutela per il parlamentare che la legge sulle guarentigie prevede all'articolo 6 della legge citata (al comma 2) è azionabile su richiesta di parte».
  Tali considerazioni appaiono condivisibili, e non vi è dubbio che la Giunta sia pertanto pienamente competente a trattare la questione, conformemente a quanto avvenuto in analoghi casi precedenti.
  Passando al merito della questione, essa è riassumibile nella necessità di individuare del momento in cui l'on. Marotta fa ingresso nelle attività di indagini, diventandone bersaglio diretto, al fine di stabilire se le attività di captazione fossero indirizzate nei suoi confronti, pur essendo formalmente rivolte ad altri indagati.
  Sotto tale profilo, tra i parametri più volte enunciati dalla Corte costituzionale, in particolare nella nota sentenza n. 114 del 2010, per affermare o escludere la «casualità» dell'intercettazione, vi sono: la natura dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a intercettazione, il tipo di attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l'arco di tempo entro il quale la captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
  Con riguardo a quest'ultimo parametro, fa presente che, all'interno del fascicolo, il primo atto in cui compare Marotta, identificato come parlamentare della Repubblica, è una relazione di servizio della P.G. del 27 giugno 2014, con relativi allegati, da cui emerge chiaramente che gli inquirenti erano a conoscenza dello status di parlamentare di Marotta già nove mesi anteriormente alla prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo processuale.
  Si tratta di una circostanza significativa, ritenuta tale anche dal GUP che, nell'udienza preliminare del 7 novembre 2019, ha accolto la richiesta della difesa di Marotta di trasmettere alla Camera anche tale documento, unitamente a tutti gli atti e i documenti previsti dalla legge n. 140 del 2003.
  Le intercettazioni all'esame della Giunta sono state autorizzate dal GIP, nei confronti di Pizza in data 17 dicembre 2014 e nei confronti di Esposito il 18 marzo 2015. Le prime due intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo avvengono il 3 marzo 2015. L'iscrizione di Marotta nel registro degli indagati avviene il 12 marzo 2015, data che reca evidentemente in sé l'individuazione di Marotta, anche formalmente, quale diretto destinatario delle indagini. Le altre intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sono tutte successive, anche di molto, a tale data.
  La sequenza temporale degli atti reca quindi in sé tutti gli indici di un ingresso precoce del parlamentare nell'area di ascolto. Per di più, è lo stesso giudice (a pagina 10 dell'ordinanza) a dichiarare che erano stati captati pregressi contatti tra Pizza e Marotta l'8 gennaio, il 23 gennaio e il 25 febbraio 2015, ben prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo. Può quindi ritenersi che tali atti di indagine fossero rivolti contro Marotta, pur essendo stati disposti nei confronti di terzi, con ciò aggirando la previsione normativa che la Costituzione pone a presidio delle prerogative del parlamentare.
  In altri termini, la lettura degli atti e la loro tempistica lascia intendere che l'on. Marotta sia stato individuato quale obiettivo primario delle indagini anteriormente all'adozione dei mezzi di ricerca della prova, quali le intercettazioni telefoniche e ambientali, rivolte solo apparentemente a terzi ma in realtà a lui, sia pure in via indiretta, per acquisire eventuali indizi di reità a suo carico in assenza Pag. 13dell'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza. Tali captazioni vanno cioè ritenute non casuali né fortuite; la logica giuridica impone pertanto che siano dichiarate inutilizzabili, in quanto non consentite dalla legge.
  Per tale motivo, propone che la Giunta deliberi nel senso di negare l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede ai colleghi se intendano intervenire.

  Eugenio SAITTA (M5S) osserva che, nel merito, si tratta di una vicenda giudiziaria molto grave, con una rilevante mole di atti investigativa, nei confronti degli altri indagati, risalenti a ben prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo, le cui risultanze sono compendiate in una ordinanza efficacemente motivata dal Giudice. Sotto il profilo dei parametri, richiamati dal relatore, offerti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2010, per valutare la casualità delle intercettazioni, sottolinea che esse sono state compiute in un limitato arco di tempo.

  Carlo SARRO (FI), relatore, ribadisce la centralità, ai fini delle valutazioni della Giunta, della data di iscrizione di Marotta nel registro degli indagati, precedente alla maggior parte delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo.

  Alfredo BAZOLI (PD) nel riservarsi una più compiuta valutazione della vicenda alla luce dell'illustrazione effettuata dal relatore, osserva che gli atti di indagine compiuti dopo la data di iscrizione del parlamentare nel registro degli indagati meritano uno scrutinio particolarmente scrupoloso da parte della Giunta, ai fini della valutazione del loro carattere fortuito o casuale.

  Francesco Paolo SISTO (FI) nel rilevare che tale circostanza assume nel caso in esame una particolare rilevanza, osserva che, in via generale, essa non può considerarsi uno spartiacque formale, poiché tale data è frutto di una scelta della Procura, a cui non può attribuirsi un valore di per sé stesso dirimente ai fini delle valutazioni della Giunta, le quali debbono aver riguardo al dato sostanziale del momento in cui il parlamentare diventa bersaglio delle indagini.

  Ingrid BISA (LEGA) fa presente anzitutto che non è compito della Giunta entrare nel merito della vicenda oggetto di reato. Nel condividere le osservazioni del relatore e del collega Sisto, ricorda inoltre che è lo stesso giudice richiedente a rivelare l'esistenza di altre captazioni del parlamentare, anteriori a quelle di cui si chiede l'utilizzo, il cui carattere casuale va valutato anche alla luce di tale circostanza.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, il seguito dell'esame della domanda in titolo è rinviato alla prossima seduta, che sarà convocata per mercoledì 27 maggio.

Mercoledì 27 maggio 2020.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 20 maggio 2020.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6).
  Ricorda che nella scorsa seduta il relatore, on. Sarro, all'esito di un'ampia illustrazione Pag. 14della vicenda, ha avanzato la propria proposta nel senso del diniego dell'autorizzazione all'utilizzo nei confronti dell’ex deputato Marotta di: un tabulato telefonico, relativo ad utenza telefonica in uso a Luigi Esposito, per il giorno 3 marzo 2015; cinque intercettazioni ambientali effettuate nello studio in uso a Raffaele Pizza in Roma, via in Lucina 17, due captate il 3 marzo 2015, una il 21 maggio 2015, una il 2 luglio 2015 e una il 29 luglio 2015; tre intercettazioni telefoniche sull'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito, tutte captate il 2 luglio 2015. Chiede al relatore se intenda svolgere ulteriori considerazioni prima delle dichiarazioni di voto.

  Carlo SARRO (FI), relatore, nel ribadire la proposta già formulata, si richiama alle considerazioni svolte nella precedente seduta, con particolare riguardo alla sequenza temporale dei fatti e degli atti di indagine, e alla valutazione degli effetti di questi ultimi sulle guarentigie del parlamentare.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, dà quindi la parola ai colleghi in dichiarazione di voto.

  Mario PERANTONI (M5S) fa presente che il procedimento a cui attiene la domanda in esame si inserisce in una ben più vasta e precedente inchiesta giudiziaria, effettuata nei confronti di una pluralità di indagati per reati anche molto gravi, rispetto alla quale le captazioni telefoniche e ambientali di cui si chiede l'utilizzo si collocano in una fase molto avanzata dal punto di vista temporale. Personaggio centrale della vicenda investigativa all'esame della Giunta appare essere Pizza, di modo che l'ingresso di Marotta nel perimetro delle indagini deve essere sempre valutato rigorosamente alla stregua di parametri concreti, anche indipendentemente dalla tempistica di un atto formale quale l'iscrizione nel registro degli indagati. Tale considerazione vale quindi sia per le captazioni avvenute entro il 12 marzo 2015, sia per quelle effettuate successivamente; in entrambi i casi Marotta non appare essere il bersaglio delle captazioni, in particolare di quelle ambientali effettuate presso lo studio in uso a Pizza, che sembrano essere del tutto casuali, nella misura in cui appare non programmata né prevedibile, anche alla luce delle coeve intercettazioni telefoniche, la presenza di Marotta nello studio di Pizza. Preannuncia pertanto, anche a nome del gruppo di appartenenza, il voto contrario alla proposta del relatore.

  Alfredo BAZOLI (PD) osserva che, in base ai documenti agli atti, fino al 3 marzo 2015 Marotta appare entrare molto marginalmente nel vasto raggio dell'indagine sottostante al procedimento giudiziario a cui attiene la domanda in esame, e ancor più se tale valutazione è condotta alla data del 17 dicembre 2014, nella quale sono disposte e autorizzate le intercettazioni ambientali nello studio di Pizza, in cui vengono effettuate le captazioni del 3 marzo 2015; queste ultime possono essere considerate fortuite, non potendo Marotta essere considerato bersaglio di quegli atti di indagine. Per le intercettazioni successive, è invece legittimo maturare un'opinione diversa, tanto più alla luce della formale iscrizione di Marotta nel registro degli indagati, che lo qualifica come destinatario diretto di atti investigativi. Appare infatti opportuno distinguere le valutazioni alla luce di una valutazione in concreto sia della sequenza dei fatti sia delle argomentazioni del giudice in seno alla richiesta, che risultano poco convincenti là dove si afferma che nelle ipotesi in cui «le intercettazioni valgono a raccogliere elementi prevedibilmente spendibili sull'uno e sull'altro versante. si deve ammettere che non si tratta, a rigore, di intercettazioni indirette e che devono perciò essere consentite, non potendosi impedire all'a.g. l'utile impiego di uno strumento indispensabile di indagine (articolo 267 co. 1 c.p.p.) solo perché uno degli indagati è membro del Parlamento» e che negli altri casi «in cui sussistono concreti e validi elementi che legittimano l'intercettazione nei confronti del terzo non Pag. 15parlamentare e in cui il terzo sia e rimanga il vero bersaglio dell'indagine la presenza di contatti col parlamentare, ancorché prevedibili e ripetuti, non può portare alla paralisi delle attività di captazione ovvero, rivelandone l'esistenza, privarle di fatto di ogni utilità per l'accertamento di fatti-reato rispetto a indagati comuni, la tutela del parlamentare essendo in questi casi pienamente assicurata dalla necessità dell'autorizzazione successiva ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 per l'utilizzazione dei risultati delle attività di ascolto». Ritiene quindi necessario distinguere la valutazione delle captazioni effettuate fino al 3 marzo da quelle successive, e chiede la votazione per parti separate della proposta del relatore.

  Francesco Paolo SISTO (FI) rileva che si tratta di una vicenda molto chiara di violazione di una prerogativa parlamentare, discendente da una garanzia assoluta, di tipo costituzionale, di modo che le intercettazioni, telefoniche e ambientali, vanno considerate non utilizzabili. Ciò che rileva è infatti la consapevolezza in concreto, da parte degli inquirenti, dello status di parlamentare di Marotta, che risale al giugno del 2014, come risulta agli atti. Da tale momento in poi, ogni captazione non può essere ritenuta casuale o fortuita, né rileva il dato temporale dell'iscrizione nel registro degli indagati, non potendosi annettere ad un adempimento formale il valore di un automatismo, suscettibile di demarcare in via astratta l'ingresso del parlamentare nell'area delle indagini, di modo che ogni intercettazione precedente vada paradossalmente considerata casuale o fortuita. Nel ricordare i parametri di valutazione più volte enunciati dalla Corte costituzionale, ampiamente richiamati anche dal relatore, rilevando vieppiù il rischio di un ostracismo nei confronti del parlamentare, preannuncia, a nome del gruppo di appartenenza, il voto favorevole alla proposta dell'on. Sarro.

  Federico CONTE (LEU) rileva che, dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, emerge una nuova consapevolezza in ordine alla inequivocabile direzione degli atti di indagine, che qualificano Marotta come vero e proprio bersaglio investigativo, all'interno del perimetro delle indagini. Ciò che è chiaramente rilevabile dagli atti, è la mutazione avvenuta dopo la captazione del 3 marzo 2015, che diventa direttamente riferibile al parlamentare, con obbligo da parte egli inquirenti di sospensione delle intercettazioni, alla luce della legge 140 del 2003 e della sentenza n. 114 del 2010 della Corte costituzionale. Tanto meno appaiono condivisibili le considerazioni del giudice richiamate già dall'on. Bazoli. Viceversa, prima del 3 marzo 2015 non si rinvengono elementi «individualizzanti» che facciano ritenere le intercettazioni che coinvolgono Marotta dirette a lui in modo prevedibile, tanto più che esse sono state disposte a dicembre 2014; del resto la captazione ambientale è contestualizzata e meno si presta a un giudizio prognostico in termini di prevedibilità. Condivide quindi la proposta dell'on. Bazoli e si associa alla richiesta di votazione della proposta del relatore per parti separate.

  Gianluca VINCI (LEGA), nel richiamare i principi sin qui scrupolosamente seguiti dalla Giunta in tutta la propria attività, volti a garantire rigorosamente l'ambito di applicazione della legge n. 140 del 2003, condivide le considerazioni del relatore e preannuncia, a nome del gruppo di appartenenza, il voto favorevole alla proposta dell'on. Sarro.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, poiché nel corso degli interventi per dichiarazione di voto il deputato Bazoli ha richiesto la votazione per parti separate, precisa che la Giunta procederà a due distinte votazioni sulla proposta del relatore Sarro.
  Con il primo voto la Giunta si esprimerà sulla proposta di diniego con riferimento al tabulato telefonico del 3 marzo 2015 e a due intercettazioni ambientali dello stesso giorno.
  Con il secondo voto la Giunta si esprimerà sulla proposta di diniego con riferimento a tre intercettazioni ambientali del Pag. 1621 maggio, del 2 luglio e del 29 luglio 2015 e tre intercettazioni telefoniche del 2 luglio 2015.
  Pone in votazione la proposta del relatore, on. Sarro, nel senso del diniego relativamente all'utilizzazione del tabulato telefonico del 3 marzo 2015 e delle due intercettazioni ambientali dello stesso giorno.
  Comunica quindi che la Giunta, a maggioranza, ha respinto la proposta del relatore con riferimento a tali captazioni.
  Pone successivamente in votazione la proposta del relatore, on. Sarro, nel senso del diniego relativamente all'utilizzazione delle restanti tre intercettazioni ambientali del 21 maggio, del 2 luglio e del 29 luglio 2015 e delle tre intercettazioni telefoniche, tutte del 2 luglio 2015.
  Comunica quindi che la Giunta, a maggioranza, ha approvato la proposta del relatore con riferimento a tali ultime captazioni.
  Essendo stata parzialmente respinta la proposta del relatore Sarro, proponequindi che il deputato Bazoli sia incaricato di predisporre la relazione per l'Assemblea.
  (la Giunta concorda)