Doc. IV, N. 1-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: VITIELLO)

sulla

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DEI VERBALI E DELLE REGISTRAZIONI DELLE CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI INTERCETTATE

nei confronti di

LELLO DI GIOIA

(deputato all'epoca dei fatti)

nell'ambito del procedimento penale n. 261/17 NR

AVANZATA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA E PERVENUTA

il 17 settembre 2018

Presentata alla Presidenza il 23 ottobre 2018

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  Onorevoli Colleghi ! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 261/17 RGNR (Doc. IV, n. 1).
  La richiesta è stata avanzata dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia il 17 settembre 2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003; la medesima richiesta era, peraltro, già stata avanzata dallo stesso giudice il 26 febbraio 2018 – successivamente al decreto di scioglimento delle Camere – ed era stata pertanto restituita, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 140 del 2003, al termine della XVII legislatura senza che ovviamente ne fosse iniziato l'esame.
  Il procedimento penale n. 261/17, iscritto il 12 gennaio 2017 nei confronti del Di Gioia nel registro delle notizie di reato presso la procura di Foggia, è uno stralcio del procedimento penale n. 8486/15 iscritto due anni prima nei confronti di altri soggetti; nel procedimento n. 261/17 Lello Di Gioia è indagato per il reato di cui agli articoli 110 e 319-quater del codice penale (induzione indebita a dare o promettere utilità) perché, in base a quanto illustrato nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, «in concorso con Cristino Michele e Cardellino Nicola, si adoperava per essere favorito nel giudizio tributario (ove era parte resistente) R.G. n. 15/2016 definito con sentenza n. 1523/16 dinanzi alla sezione n. 25 della Commissione Tributaria Regionale di Foggia».
  Per come risulta dagli atti allegati alla richiesta, nei mesi di maggio e giugno 2016 Lello Di Gioia – all'epoca presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – avrebbe chiesto a Michele Cristino di segnalare a qualche membro della Commissione Tributaria Regionale di Foggia un contenzioso tributario con Equitalia sud in appello, cui egli era parte resistente, in cambio di un posto di lavoro all'INPS per il figlio Dario.
  Michele Cristino, all'epoca dei fatti magistrato ordinario nonché giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, avrebbe contattato Nicola Cardellino, segretario della sezione n. 25, presso cui pendeva la controversia citata, affinché questi facesse una segnalazione a qualche membro della medesima sezione. Nicola Cardellino avrebbe, quindi, rassicurato il suo interlocutore promettendo che avrebbe dato seguito alla sua richiesta.
  Nel procedimento n. 261/17 è confluito un gruppo di conversazioni, in tutto tredici, tra l'allora deputato Di Gioia e Michele Cristino, intercettate originariamente nell'ambito del procedimento 8486/15.
  Il giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza di rimessione alla Camera ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, chiede l'autorizzazione all'utilizzo di queste tredici conversazioni.
  La Giunta ha esaminato la domanda in oggetto nelle sedute del 27 settembre, del 3, dell'11 e del 17 ottobre 2018 e ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione richiesta solo per le tre conversazioni tra il Cristino e il Di Gioia intercettate il 18, il 26 e il 27 aprile 2016, e, conseguentemente, il diniego per le restanti dieci conversazioni intercettate tra il 2 maggio e il 10 giugno 2016. Per completezza, alla presente relazione si allegano i resoconti delle citate sedute.Pag. 3
  La Giunta ha ritenuto di doversi avvalere, per l'esame istruttorio, non solo dell'ordinanza ma di tutti gli atti del procedimento giudiziario. Nella seduta del 19 settembre 2018 la Giunta ha, infatti, deliberato di chiedere la trasmissione integrale del fascicolo, poiché l'ordinanza di rimessione era corredata esclusivamente dalla trascrizione delle intercettazioni di cui si chiedeva l'autorizzazione all'utilizzo. Il fascicolo è pervenuto in data 27 settembre 2018; tuttavia, nella successiva seduta del 3 ottobre 2018, la Giunta ha rilevato la necessità di un'ulteriore integrazione, in quanto la documentazione pervenuta non conteneva le registrazioni e i tabulati di comunicazioni indicati dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 140 del 2003. L'ulteriore documentazione è, infine, pervenuta il 9 ottobre 2018.
  Nel corso dell'esame del Doc. IV, n. 1, inoltre, in base a quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento della Camera, la Giunta – prima di deliberare – ha invitato l'interessato a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni. Lello Di Gioia è stato, pertanto, ascoltato in audizione il 3 ottobre 2018 e, in quella sede, ha altresì depositato una memoria scritta, corredata da allegati.

  I contenuti dell'ordinanza dell'autorità giudiziaria richiedente.

  Il giudice per le indagini preliminari di Foggia formula la domanda di autorizzazione all'uso processuale di conversazioni o comunicazioni dell'allora deputato Di Gioia che sono state captate in via indiretta, cioè attraverso l'intercettazione di un'utenza di un soggetto terzo. Esse sono state acquisite dalla procura di Foggia nell'ambito di indagini per fatti originariamente diversi da quelli relativi all'ipotesi di reato individuata nei confronti di Di Gioia. Solo in un secondo momento il procedimento – come detto – è stato stralciato e in esso sono confluite anche le intercettazioni di cui al RIT n. 296/16.
  Oggetto della domanda sono tredici conversazioni comprese nel citato RIT n. 296/16 – avvenute tra il 18, 26 e 27 aprile, 2, 13, 20, 25 (due conversazioni) e 27 maggio, nonché 2, 6 e 10 (due conversazioni) giugno 2016 – tra l'utenza direttamente monitorata, intestata e in uso al dottor Michele Cristino e un'utenza intestata alla Camera dei deputati e in uso all'allora deputato Di Gioia. Michele Cristino era coinvolto in un'inchiesta sulla regolarità dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, tenutisi a Foggia tra il 2015 e il 2016.
  Appare opportuno, peraltro, sottolineare che negli atti del procedimento all'esame della Giunta sono presenti due provvedimenti dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Foggia – funzione in cui si avvicendano due magistrati – sull'istanza del pubblico ministero volta ad ottenere l'emissione dell'ordinanza prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.
  In una prima occasione, infatti, il primo giudice (dott. Marco Ferrucci) aveva rigettato la richiesta e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, rilevando, tra l'altro, che l'iscrizione nel registro degli indagati di Di Gioia, Cristino e Cardellino per il delitto di cui all'articolo 319-quater del codice penale era priva di una descrizione del fatto per il quale essi erano indagati e che tale omissione non permetteva di comprendere il ruolo di ciascuno di essi nella vicenda. La mancanza della precisa individuazione del fatto non consentiva, cioè, le valutazioni circa la rilevanza e necessità delle intercettazioni oggetto della richiesta del pubblico ministero.
  Vieppiù, questa prima decisione interveniva solo dopo aver celebrato un'udienza camerale – la cui trattazione è stata, peraltro, più volte differita a causa dei problemi di notifica rilevati – fissata dal Giudice per ascoltare le parti interessate.
  In una seconda occasione, il 26 febbraio 2018, a seguito di una seconda richiesta da parte del medesimo pubblico ministero con cui – stavolta – ha cura di descrivere nei confronti del Di Gioia una sommaria contestazione di fatti aventi rilevanza penale, il giudice per le indagini preliminari di Foggia (nella persona del dott. Carlo Protano) Pag. 4rimette con ordinanza alla Camera dei deputati la richiesta di autorizzazione all'uso delle intercettazioni indirette, senza tuttavia fissare l'udienza camerale e ascoltare personalmente gli interessati.
  Dopo la restituzione degli atti al termine della XVII legislatura, l'ordinanza di trasmissione della domanda alla Camera dei deputati, rinnovata il 14 settembre 2018, si limita a richiamare per intero il contenuto della precedente ordinanza del 26 febbraio 2018.

  La memoria dell'ex deputato Lello Di Gioia.

  Nella seduta del 3 ottobre 2018, la Giunta ha ascoltato Di Gioia, il quale nel corso della sua audizione a più riprese ha invitato i componenti della Giunta a concedere l'autorizzazione richiesta dal giudice.
  Nella memoria che Di Gioia ha depositato si richiama, tuttavia, l'attenzione della Giunta su alcune questioni, tra cui soprattutto l'inutilizzabilità, dichiarata il 15 maggio 2018 dal tribunale di Foggia nella fase dibattimentale di un altro procedimento penale a carico del Cristino (il n. 9667/16, stralciato anch'esso dal n. 8486/15), relativamente a tutte le intercettazioni disposte nel procedimento principale, incluse anche quelle di cui al RIT n. 296/16, oggetto della presente richiesta. Di Gioia si duole, inoltre, della violazione del suo diritto di difesa in giudizio, in ragione di numerosi difetti di notifica di atti del processo e, soprattutto, per l'asserita mancanza di motivazione sui requisiti di rilevanza e necessità delle intercettazioni di cui il secondo giudice chiede alla Camera l'autorizzazione all'utilizzo, lamentando la non occasionalità delle intercettazioni che lo riguardano. Tale ultimo profilo è stato più volte ribadito dal Di Gioia, il quale ha fatto presente di essere notoriamente interlocutore abituale del Cristino, cui è legato da amicizia trentennale e a cui è stato legato da rapporti di consuetudine anche per relazioni di tipo familiare.

  Le valutazioni della Giunta per le autorizzazioni.

  In via preliminare, si osserva che, pur all'esito delle successive integrazioni, la documentazione trasmessa dal giudice è apparsa di disagevole lettura in quanto disorganica, tanto da evidenziare elementi di incongruità e persino sciatteria nel modus procedendi seguito nelle indagini da parte dell'autorità giudiziaria nel caso in esame. La Giunta si è soffermata, in particolare, sulle trascrizioni e sulla relativa tempistica, a causa del rilevante lasso di tempo fra la captazione e l'ascolto, nonché sull'esame dei tabulati telefonici e delle registrazioni delle conversazioni; non ha potuto purtroppo esaminare i brogliacci delle intercettazioni perché non presenti all'interno del fascicolo.
  Tanto premesso, gli elementi addotti dall'autorità giudiziaria a supporto della richiesta e i chiarimenti forniti dall'interessato sono stati esaminati dalla Giunta alla luce delle pronunce della Corte costituzionale che chiariscono i margini di sindacato parlamentare in materia.
  La Corte costituzionale, in numerose sentenze, ha infatti osservato che occorre verificare adeguatamente la casualità delle intercettazioni allo scopo di escludere che vi sia stato un tentativo di elusione delle garanzie costituzionali dei parlamentari. A tal fine, è necessario valutare alcuni elementi significativi, quali i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, il numero delle conversazioni intervenute tra il terzo e il parlamentare nonché la rilevanza e la necessità processuale del loro utilizzo.
  Pur nella convinzione della buona fede della procura di Foggia – al netto delle criticità evidenziate dallo stesso giudice per le indagini preliminari in sede di primo vaglio della richiesta di rimessione – si è immediatamente prospettata la possibilità che la Giunta non autorizzasse l'utilizzo di tutte le intercettazioni, ma solo di quelle di cui vi fosse ragionevole certezza della natura casuale. Pag. 5
  Nel dibattito si è, infatti, affrontata approfonditamente la questione dell'individuazione del momento in cui inequivocabilmente emerge la consapevolezza da parte degli inquirenti in ordine alla qualità di deputato, all'epoca dei fatti, del Di Gioia e, al contempo, della rilevanza ai fini della nuova e autonoma ipotesi di reato che si andava configurando al progredire delle intercettazioni; è, quindi, emersa la convinzione, da un certo momento in poi, della natura non occasionale, bensì intenzionale, della captazione nei confronti del deputato.
  In particolare, è emerso che – per quanto riguarda lo spazio temporale lungo il quale hanno avuto luogo le tredici conversazioni tra Cristino e Di Gioia – il primo verbale di trascrizione reca la data del 29 aprile 2016 e si riferisce a una conversazione avvenuta il 18 aprile 2016; mentre l'ultimo verbale di trascrizione reca la data del 30 giugno 2016 e si riferisce a una conversazione del 10 giugno 2016: si è, così, rilevato che tra l'attività intercettiva, come dato storico, e la trascrizione delle conversazioni intercorre un numero variabile di giorni, dapprima decrescente, fino a essere pari a zero per le due conversazioni del 25 maggio 2016, poi progressivamente crescente.
  Il primo documento da cui si evince che la polizia giudiziaria viene ufficialmente a conoscenza della qualità di deputato del Di Gioia è pertanto – in mancanza di brogliacci – la trascrizione del 29 aprile 2016 (coincidente con il termine di scadenza di quindici giorni, poi più volte prorogato).
  Invero, nelle more della trascrizione della prima conversazione ne sono state intercettate altre due, il 26 e 27 aprile 2016, sempre quindi a ridosso del suindicato termine di scadenza del decreto che disponeva le intercettazioni. È stato, inoltre, sottolineato come dato importante (non privo di rilevanza anche ai fini della valutazione sulla correttezza e il rigore delle indagini) che nel fascicolo mancano, altresì, la richiesta dell'autorità giudiziaria e la successiva comunicazione del gestore telefonico in ordine all'intestazione alla Camera dell'utenza captata indirettamente e al fatto che essa fosse effettivamente in uso a un deputato.
  Dal tenore della conversazione del 18 aprile 2016, si è largamente convenuto che:
   da un lato, una volta trascritta tale conversazione il 29 aprile 2016, inequivocabilmente gli inquirenti hanno acquisito piena consapevolezza dello status di parlamentare del Di Gioia, proprio alla luce dei chiari riferimenti ai lavori della Camera e, soprattutto, della riportata annotazione riferita all'utenza intestata alla Camera dei deputati e in uso al suindicato parlamentare;
   dall'altro, le captazioni del 26 e 27 aprile 2016 (trascritte il successivo 2 maggio) hanno certamente fatto emergere circostanze rilevanti ai fini di una nuova ipotesi di reato, da configurare direttamente in capo al Di Gioia.

  Pertanto, da tali circostanze doveva dedursi la natura non occasionale delle conversazioni con il co-indagato Cristino, peraltro intercettato nel corso delle indagini su un diverso fatto di reato. Di conseguenza, si può ben ritenere che, da quel momento in avanti, l'indagine muti direzione e si indirizzi direttamente nei confronti del Di Gioia.
  Per tale motivo e in ragione della coincidenza fra la scadenza naturale del termine di quindici giorni e la trascrizione di queste intercettazioni (il 29 aprile 2016), in quel momento si sarebbero potute e dovute sospendere le intercettazioni e – non chiederne ancora una proroga, bensì – chiedere l'autorizzazione prevista dalla legge n. 140 del 2003, che pertanto non può essere concessa postuma, per tutte le conversazioni captate dopo la data del 29 aprile 2016.

  La deliberazione della Giunta.

  Sulla base delle predette argomentazioni, nella seduta del 17 ottobre 2018 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di Pag. 6proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'uso processuale delle tre conversazioni dell'ex deputato Di Gioia intercettate il 18, 26 e 27 aprile 2016 e di negare la medesima autorizzazione con riferimento alle restanti dieci intercettazioni effettuate dal 2 maggio al 10 giugno 2016.

Catello VITIELLO, relatore.

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 19, 27 settembre e 3, 11 e 17 ottobre 2018

Mercoledì 19 settembre 2018.

Comunicazioni del presidente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che lo scorso 12 settembre 2018 si è svolta una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  In quella sede ha informato i colleghi presenti che – come convenuto nella precedente seduta della Giunta – si è provveduto a effettuare una ricognizione generale dei fascicoli pendenti mediante una interlocuzione con gli uffici giudiziari interessati, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei casi all'ordine del giorno della Giunta medesima.
  Segnala poi che nel mese di agosto sono pervenute due nuove richieste d'insindacabilità rispettivamente dal tribunale di Milano – I sezione penale, nei confronti del deputato Emanuele Fiano (Doc. IV-ter, n. 14) e dal tribunale di Roma – Sezione Gip – Ufficio 12, nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-ter, n. 15).
  Inoltre, nella giornata di lunedì 17 settembre 2018, è stata assegnata alla Giunta una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato della XVII legislatura, pervenuta in pari data dal tribunale di Foggia.
  Risultano pertanto all'ordine del giorno della Giunta tredici richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 avanzate dal giudice procedente e trasmesse congiuntamente agli atti dei relativi procedimenti; tre richieste di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione avanzate dai parlamentari, congiuntamente agli atti del relativo procedimento, affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni; una richiesta di autorizzazione ad acta.
  I procedimenti saranno trattati seguendo un ordine cronologico partendo da quelli più risalenti, con priorità per quelli di natura penale, con l'impegno altresì ad adoperarsi per deliberare tempestivamente sui procedimenti pervenuti nella legislatura corrente. Ovviamente, tra i procedimenti di natura penale avranno priorità assoluta quelli legati a richieste di autorizzazione ad acta, per i quali la Camera è chiamata a deliberare entro un mese dal loro arrivo, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.
  Procede pertanto a conferire i seguenti incarichi di relatore: al collega Vitiello sul Doc. IV, n. 1 – Di Gioia; alla collega Covolo sull'istanza avanzata da Antonio Boccuzzi, Stefano Esposito e Ludovico Vico; al collega Cassinelli sull'istanza avanzata dal deputato Guido Crosetto; al collega Saitta sul Doc. IV-ter, n. 1 – Franco Giordano; al collega Costa sul Doc. IV-ter, n. 11 – Stefano Esposito; alla collega Annibali sul Doc. IV-ter, n. 12 – deputati Dalila Nesci e Paolo Parentela.
  La relativa documentazione è a disposizione di tutti i componenti della Giunta per la consultazione.
  In merito alla domanda pervenuta dal tribunale di Foggia (Doc. IV, n. 1), in via preliminare prospetta alla Giunta l'opportunità Pag. 8di richiedere un'integrazione documentale.

  La Giunta concorda.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, avverte inoltre che si provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare Lello Di Gioia a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di una nota difensiva. Ove richiesta, l'audizione potrebbe svolgersi nella seduta che intende convocare il giorno 26 settembre 2018.

  Intervengono per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni i deputati Alfredo BAZOLI (PD), Mario PERANTONI (M5S) e Carlo SARRO (FI).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica al riguardo che, non appena saranno pervenute le risposte da parte del tribunale di Foggia e da parte dell'interessato, si riserva di organizzare i lavori della Giunta in modo che sia assicurato il rispetto del termine di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera.

Giovedì 27 settembre 2018.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti.
  Si tratta del primo caso di autorizzazione ad acta, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, all'esame della Giunta nella corrente XVIII legislatura (doc. IV, n. 1), sebbene inizialmente trasmesso al termine della XVII.
  Il procedimento deriva dalla richiesta del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia di autorizzare l'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti, durante la XVII legislatura. La richiesta peraltro era già stata avanzata dal medesimo giudice il 26 febbraio 2018 – quindi successivamente al decreto di scioglimento delle Camere – ed era stata restituita – ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – al termine della XVII legislatura senza che ne fosse iniziato l'esame.
  Il giudice ha nuovamente trasmesso la richiesta, che è pervenuta alla presidenza della Camera il 17 settembre 2018 ed è stata immediatamente trasmessa alla Giunta per le autorizzazioni.
  Rammenta al riguardo che la Giunta, nella seduta del 19 settembre 2018, ha preliminarmente deliberato di richiedere al tribunale di Foggia la trasmissione del fascicolo integrale del procedimento che non è ancora pervenuto e di cui è atteso il recapito a breve.
  Ricorda inoltre di aver designato come relatore l'on. Catello Vitiello, così come annunciato nella medesima seduta.
  In data 20 settembre 2018 si è inoltre provveduto ad inviare a Di Gioia la prescritta comunicazione ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera dei deputati, in base al quale, «la Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni».
  In pari data, Lello Di Gioia ha fatto presente alla Giunta che intende intervenire personalmente in audizione, che è pertanto convocata per la seduta del prossimo mercoledì 3 ottobre 2018.
  Nel ricordare che la documentazione è naturalmente a disposizione di tutti i membri della Giunta, i quali sono i soli Pag. 9legittimati ad accedervi, cede la parola all'on. Vitiello per l'illustrazione.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, nel richiamare la premessa fatta dal presidente, in qualità di relatore avverte sin d'ora che si riserva di integrare questa illustrazione nella prossima seduta, alla luce dell'ulteriore documentazione richiesta al tribunale di Foggia, limitandosi, per il momento, ad una panoramica degli aspetti salienti della vicenda per come risultano dagli atti finora pervenuti.
  Rileva anzitutto che il procedimento penale n. 261/17, nell'ambito del quale il tribunale di Foggia ha avanzato la richiesta all'esame della Giunta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, è stato aperto nel 2017 ed è uno stralcio di altro procedimento penale, il n. 8486/15, aperto nel 2015.
  Lello Di Gioia è indagato per il reato di cui agli articoli 110 e 319-quater del codice penale (induzione indebita a dare o promettere utilità) perché, in concorso con Cristino Michele e Cardellino Nicola, si adoperava per essere favorito in un giudizio tributario.
  Nel procedimento n. 261/17 trasmesso alla Giunta è confluito un gruppo di conversazioni tra le quali, in base all'ordinanza del giudice, risultano alcune telefonate «intercettate casualmente» tra l'allora deputato Di Gioia e Michele Cristino.
  Agli atti trasmessi alla Camera sono allegate le trascrizioni di tredici conversazioni, nelle quali l'utenza telefonica assoggettata ad intercettazione è sempre quella intestata ed in uso a Michele Cristino.
  Due chiamate sono in uscita dall'utenza di Michele Cristino e dirette ad un'utenza intestata alla Camera dei deputati e in uso a Lello Di Gioia; undici sono in entrata sull'utenza di Michele Cristino e provengono dall'utenza intestata alla Camera dei deputati ed in uso a Lello Di Gioia.
  Per quanto riguarda lo spazio temporale lungo il quale hanno avuto luogo le conversazioni tra Cristino e Di Gioia, la prima trascrizione, del 29 aprile 2016, riporta una conversazione avvenuta il 18 aprile 2016 mentre l'ultima si riferisce ad una conversazione del 10 giugno 2016.
  Al vaglio della Giunta è pertanto l'ordinanza che chiede l'autorizzazione all'uso processuale di conversazioni e comunicazioni cui ha preso parte Lello Di Gioia, all'epoca deputato, captate in via indiretta, cioè su utenze che non erano nella sua disponibilità (legge n. 140 del 2003, articolo 6, comma 2).
  L'attività della Giunta e le sue valutazioni dovranno muoversi nel solco delle posizioni espresse dal giudice costituzionale in materia di intercettazioni indirette (cioè rispetto alla natura casuale delle intercettazioni) e di rilevanza e necessità processuale del loro utilizzo.
  Ricorda che, rispetto alla casualità delle intercettazioni, la Corte costituzionale in numerose sentenze ha osservato che, al fine di verificarne la sussistenza per escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, è necessario valutare alcuni elementi significativi quali, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, considerato anche il tipo di attività criminosa oggetto di indagine ovvero il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare.
  Rispetto alla rilevanza e alla necessità processuale dell'utilizzo, la Corte costituzionale ha individuato gli ambiti di valutazione che competono, rispettivamente, al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare.
  In particolare, la Camera deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la “necessità” di quanto si chiede di autorizzare» – e che l'asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità» (sentenza n. 188 del 2010).
  La Corte precisa ulteriormente che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 «non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione Pag. 10sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa» (sentenza n. 74 del 2013).
  Per quanto sopra detto, su tali aspetti, in attesa di consultare tutto il fascicolo processuale, si riserva pertanto di integrare la propria illustrazione nella prossima seduta.

  Roberto CASSINELLI (FI) chiede delucidazioni in merito ai tempi delle trascrizioni delle conversazioni intercettate.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, precisa che tra l'attività intercettiva e la trascrizione delle conversazioni intercorre un numero variabile di giorni che, tendenzialmente, è prima decrescente e poi crescente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che, non essendoci ulteriori interventi, i lavori della Giunta sono aggiornati alla seduta del 3 ottobre, in cui l'on. Vitiello potrà completare l'illustrazione del caso alla luce dei documenti ulteriori di cui si è in attesa dal tribunale di Foggia. A seguire ci sarà l'audizione dell'ex deputato Di Gioia.
  Ai fini dell'organizzazione dei lavori, in vista della deliberazione della Giunta e del successivo esame in Assemblea, si riserva ove necessario di convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo stesso giorno, al termine dell'audizione.
  Con l'occasione e agli stessi fini ricorda ai colleghi già designati quali relatori sui documenti IV-ter per le insindacabilità l'invito a prendere contezza delle questioni istruttorie, in modo da concordare tempi e modi della relativa trattazione.

Mercoledì 3 ottobre 2018.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 1).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 settembre 2018.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti, esame iniziato nella seduta del 27 settembre scorso.
  Al riguardo, comunica che è pervenuto dall'autorità giudiziaria il fascicolo integrale degli atti del procedimento.
  Ricorda che nella seduta odierna si procederà ad ascoltare l'ex deputato Lello Di Gioia ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, il quale ha chiesto di intervenire personalmente.
(Viene introdotto Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti, è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni in relazione alla vicenda processuale oggetto della domanda di autorizzazione in titolo.

  Lello DI GIOIA introduce il proprio intervento preannunciando la richiesta ai membri della Giunta di concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni che lo riguardano; deposita quindi agli atti una memoria scritta, che procede ad illustrare.
  La vicenda trae origine dal procedimento penale n. 8486/15 N.R., pendente presso il tribunale di Foggia. Nell'ambito delle indagini furono infatti sottoposte ad intercettazione numerose utenze telefoniche Pag. 11in quanto si ipotizzava che, all'interno dell'Università di Foggia, vi fosse un «mercato» di esami e tesi preconfezionati frutto di ipotizzati accordi criminosi tra gli studenti, alcuni professori dell'Università di Foggia e dei soggetti privati.
  Si sottoponevano, quindi, ad intercettazione telefonica le utenze di due delle persone coinvolte.
  Emergeva la figura del padre di una studentessa che risultava in contatto con il magistrato Michele Cristino, allora presidente del tribunale di Benevento.
  Dichiara, al riguardo, di avere una pregressa conoscenza con Michele Cristino, essendo stati, per un certo periodo di tempo, consuoceri.
  Tornando al procedimento, osserva che le utenze del dottor Cristino erano sottoposte ad intercettazione e, nell'ambito del RIT n. 296/16, venivano captate alcune conversazioni tra il magistrato e lui stesso; tra queste figurano le tredici intercettazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione alla Camera.
  Dal procedimento principale n. 8486/15 N.R. il pubblico ministero operava due stralci, uno con provvedimento del 12 settembre 2016; l'altro – il n. 261/17 N.R. – con provvedimento del 12 gennaio 2017, riguardante la propria posizione e quella del dottor Cristino relativa all'ipotesi di reato di cui all'articolo 319-quater del codice penale. Ritiene importante sottolineare come nel procedimento stralciato il pubblico ministero abbia disposto l'inserimento delle intercettazioni disposte con il RIT 296/16, provenienti dal procedimento principale.
  Il procedimento n. 9667/16 N.R. a carico, tra gli altri, del dottor Michele Cristino giungeva nella fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Foggia – I Sezione Penale per l'udienza del 18 gennaio 2018.
  All'udienza del 12 aprile 2018 la difesa degli imputati sollevava eccezione di inutilizzabilità di tutte le intercettazioni disposte nel procedimento principale n. 8486/15. Il tribunale di Foggia, con provvedimento del 15 maggio 2018 dichiarava l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni disposte tra cui quelle relative al RIT di interesse in questa vicenda e recante il numero 296/16.
  Svolge ulteriori considerazioni per sollecitare una riflessione in merito alla vicenda in relazione alle funzioni attribuite alla Giunta per le autorizzazioni.
  Precisa, invece, che il pubblico ministero del tribunale di Foggia, prima di quella in titolo, aveva già avanzato una prima richiesta di autorizzazione da rivolgere alla Camera dei deputati al GIP del tribunale di Foggia, con atto del 18 gennaio 2017.
  Il giudice per le indagini preliminari allora era il dottor Marco Ferrucci; l'attuale richiesta è stata sottoscritta da un diverso giudice, il dottor Carlo Protano.
  Dopo alcuni rinvii dovuti a difetti di notifica l'udienza camerale si è svolta nell'ottobre 2017, grazie alla presenza del suo legale, pur in difetto della notifica a termini di legge.
  In quella sede il giudice per le indagini preliminari, dottor Ferrucci, accogliendo le eccezioni difensive, rigettava la richiesta di autorizzazione alla Camera dei deputati delle intercettazioni che lo riguardano, come risulta dal provvedimento del 31 ottobre 2017, che deposita agli atti.
  Il pubblico ministero reiterava la richiesta al GIP con atto del 20 gennaio 2018 (evidenzia che, per errore, nel provvedimento del giudice è indicata la data del 20 gennaio 2017), ma – come detto – sulla stessa si pronunciava un GIP diverso da quello precedente.
  Quest'ultimo non notificava l'avviso né a lui né al suo difensore, ritenendo che fosse di competenza del pubblico ministero.
  Il pubblico ministero non notificava, a sua volta, né a lui né al suo difensore l'avviso della richiesta di autorizzazione alla Camera dei deputati, ma solo un incongruo avviso di deposito delle intercettazioni.
  Il dottor Protano, a differenza del suo collega, non fissava l'udienza in camera di consiglio, limitandosi a un contraddittorio meramente cartolare. Sottolinea che non gli è mai pervenuto alcun avviso relativo Pag. 12all'invio della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni alla Camera dei deputati, di cui la difesa veniva a conoscenza solo in seguito.
  Con istanza del 16 marzo 2018, la difesa richiedeva al GIP la revoca del provvedimento del 26 febbraio 2018, che il GIP rigettava con la seguente motivazione: «Non luogo a provvedere essendosi già deciso al riguardo».
  Analoga violazione al principio del contraddittorio e del diritto di difesa, consistente nella mancata interlocuzione con lui e con la sua difesa tecnica, nel procedimento incidentale previsto dalla legge n. 140/2003 e dall'articolo 268 del codice di procedura penale, si è verificata per la terza richiesta del pubblico ministero rivolta al GIP, a seguito della restituzione degli atti da parte del Presidente della Camera del 22 marzo 2018, a causa della conclusione della XVII legislatura.
  Anche questa volta il pubblico ministero, nonostante un'espressa richiesta di essere avvisato in caso di ripresentazione al GIP della richiesta di utilizzazione delle intercettazioni alla Camera dei deputati, non gli notificava alcun avviso, mentre notificava al solo difensore un ulteriore incongruo avviso di deposito delle intercettazioni, e non già la richiesta da rivolgere alla Camera.
  Con riferimento al giudizio, rileva, dunque, la violazione del diritto del contraddittorio e del diritto di difesa.
  Sottolinea inoltre che, da quando gli atti sono stati restituiti al tribunale di Foggia dal Presidente della Camera a marzo 2018 fino alla reiterazione della richiesta, sono trascorsi sei mesi e che tale inerzia potrebbe costituire sintomo di fumus persecutionis nei suoi confronti, al pari della sproporzione tra la durata delle indagini e il limitato valore della causa tributaria oggetto dell'ipotesi di reato.
  Rileva inoltre che la richiesta del GIP alla Camera è priva di motivazione in ordine ai requisiti della «rilevanza» e «necessità» processuale delle intercettazioni in questione, pure richiesti espressamente dalla legge. Invero, secondo la pronuncia della Corte costituzionale n. 74 del 23 aprile 2013, la Camera dei deputati deve verificare che le intercettazioni per cui vi è richiesta di utilizzazione siano «coerenti con l'impianto accusatorio e non siano, dunque, pretestuose», oltre che giustificate dal requisito della «necessità».
  Come ogni provvedimento giurisdizionale, il provvedimento di cui si discute deve essere motivato in modo specifico sui requisiti previsti dalla legge. La carenza di motivazione ne determina la nullità o l'inammissibilità.
  Afferma inoltre che il provvedimento del giudice non contiene alcuna motivazione riguardo «alla natura occasionale» delle intercettazioni in questione.
  In particolare, bisognava argomentare per quali motivi il Cristino non sia stato considerato (come doveva essere, visto che il loro rapporto è risalente nel tempo e in considerazione della stessa mole di conversazioni intercettate intercorse tra loro) «interlocutore abituale» di un parlamentare.
  Ha stabilito infatti la Corte di cassazione, con la sentenza n. 34233 del 9 settembre 2010, che «allorquando si tratti di intercettazioni prolungate nel tempo, si impone una verifica particolarmente stringente da parte dell'autorità giudiziaria, la quale dovrà attivarsi per ottenere l'autorizzazione allorquando, durante l'intercettazione di un'utenza, emergano rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare».
  Ribadisce che lui e il dottor Michele Cristino sono legati da un'amicizia trentennale e che erano soliti sentirsi almeno una volta alla settimana, per parlare di tutto. È quindi chiaro che lui non è stato intercettato semplicemente il 18 aprile e che, in base a quanto consta alla sua difesa, le conversazioni intercettate sono state molte di più.
  Ciò precisato, non può ignorarsi che le intercettazioni disposte nei confronti del coimputato Cristino (RIT 296/16), iniziate il 29 febbraio 2016, sono state prorogate per altre cinque volte.
  Legge quindi un documento della polizia tributaria di Bari alla procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia Pag. 13del 26 maggio 2016, relativa al procedimento penale n. 8486/2016. Si tratta di un'annotazione di polizia giudiziaria relativa alla sesta richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione telefonica di cui al RIT 296/16 in scadenza il 28 maggio 2016. La proroga di quindici giorni spostava quindi la scadenza dell'attività di captazione al 12 giugno 2016.
  A suo parere quindi si può comprendere che nell'arco di tempo in cui si sono svolte le intercettazioni ben si conosceva la sua utenza e che lui era intercettato regolarmente anche in precedenza e che, pertanto, doveva essere richiesta l'autorizzazione preventiva alla Camera d'appartenenza.
  Per quanto non illustrato direttamente, fa rinvio alla memoria depositata agli atti e ai relativi allegati.
  Gli preme però osservare che nel 2006 (XV legislatura) aveva presentato un'interrogazione parlamentare sull'operato dell'allora vicecomandante della Guardia di Finanza di Foggia, e che, anche in conseguenza di ciò, l'ufficiale sarebbe stato poi trasferito.
  In conclusione, nel ribadire la richiesta di concedere comunque l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni, invita tutti i componenti – ai fini delle valutazioni della Giunta – a considerare attentamente la circostanza che il tribunale di Foggia ha sancito l'inutilizzabilità delle intercettazioni, sebbene in altro processo, nei confronti del dottor Cristino, ma che fanno tuttavia parte anche del procedimento che lo riguarda.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede se vi siano quesiti per l'audito.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, chiede se il provvedimento cui ha fatto riferimento circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento principale è depositato agli atti e che data riporti. Domanda inoltre se il procedimento principale sia, nelle more, proseguito. Chiede, infine, con riferimento alla sesta proroga delle intercettazioni da lui richiamata, quale ufficiale di polizia giudiziaria abbia sottoscritto la richiesta.

  Lello DI GIOIA, rispondendo alle domande del relatore, precisa che l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel diverso procedimento risulta da un verbale di udienza del 15 maggio 2018, allegato alla propria memoria scritta; che il procedimento principale è intanto proseguito, con prossima udienza fissata per il 24 ottobre 2018. Con riguardo all'ultimo quesito si riserva di far pervenire la risposta in seguito.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) chiede chiarimenti in merito all'interrogazione presentata nella XV legislatura da Di Gioia, da questi ricordata, e se vi sia stata risposta.

  Lello DI GIOIA ricorda di aver presentato l'interrogazione perché la Guardia di Finanza aveva indagato su una vicenda riguardante il presidente del consiglio comunale di Foggia, uscito poi assolto. Dichiara, inoltre, che – a seguito dell'interrogazione – uno degli ufficiali della Guardia di Finanza che avevano indagato sarebbe stato poi trasferito ad altra sede.

  Gloria VIZZINI (M5S) chiede se vi sia stata risposta all'interrogazione.

  Lello DI GIOIA si riserva di fornire un riscontro al riguardo.

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede se, oltre alle intercettazioni oggetto di autorizzazione, gli risulti che vi siano state altre captazioni di sue conversazioni e, in caso affermativo, quante. Ritiene tali aspetti di particolare importanza per valutare il carattere casuale o meno delle intercettazioni.

  Lello DI GIOIA presume che le intercettazioni siano state in tutto circa trenta e che la prima sia del 23 marzo 2016 e non del 18 aprile 2016.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, rileva che la citata interrogazione Pag. 14della XV legislatura risulta ancora con iter in corso.

  Carlo SARRO (FI) chiede quale sia stato l'arco temporale delle intercettazioni.

  Lello DI GIOIA precisa che la prima intercettazione oggetto della richiesta è – come detto – del 18 aprile 2016 mentre l'ultima risale al 12 giugno 2016.
(Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, nel rilevare infine che nel fascicolo pervenuto non risultano inseriti le registrazioni e i tabulati di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 140 del 2003, comunica che provvederà a ribadire la richiesta di trasmissione del contenuto integrale del fascicolo e a sollecitarne il tempestivo invio da parte del tribunale di Foggia.

  La Giunta concorda.

Giovedì 11 ottobre 2018.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 1).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 3 ottobre 2018.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti. L'esame è iniziato nella seduta del 27 settembre 2018 ed è proseguito in quella del 3 ottobre scorso, nel corso della quale si è svolta l'audizione dell'interessato, il quale ha altresì depositato agli atti una memoria scritta.
  Al riguardo comunica che, con la documentazione pervenuta nella serata di martedì 9 ottobre, si è completata la trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria del fascicolo integrale degli atti del procedimento. La documentazione da ultimo inviata consiste in due supporti informatici contenenti, rispettivamente, i tabulati telefonici e le registrazioni delle conversazioni intercettate.
  Ribadisce che il materiale è a disposizione dei membri della Giunta.
  Cede quindi la parola al relatore, on. Vitiello.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, in via generale rileva alcune criticità emerse dalla lettura degli atti del fascicolo, che appare in una certa misura disorganico, probabilmente in ragione dello stralcio da altro procedimento penale aperto per fatti diversi.
  Evidenzia al riguardo che vi sono due provvedimenti del giudice per le indagini preliminari – funzione in cui si avvicendano due magistrati – sull'istanza del pubblico ministero volta ad ottenere l'emissione dell'ordinanza prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. In una prima occasione, infatti, il giudice aveva rigettato la richiesta e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, rilevando, tra l'altro, che l'iscrizione nel registro degli indagati di Di Gioia, Cristino e Cardellino per il delitto di cui all'articolo 319-quater del codice penale era priva di una descrizione del fatto per il quale essi erano indagati e che tale omissione non consentiva di comprendere il ruolo di ciascuno di essi nella vicenda; la mancanza della precisa individuazione del fatto non consentiva, infatti, le valutazioni circa la rilevanza e necessità delle intercettazioni oggetto della richiesta del pubblico ministero. In una seconda occasione, la trattazione dell'istanza era stata invece più volte differita a causa di problemi nelle notifiche.Pag. 15
  Rileva inoltre la mancanza del brogliaccio delle trascrizioni delle intercettazioni a cura della polizia giudiziaria, che – come già illustrato nella scorsa seduta – sono effettuate a distanza di vari giorni da quando avvengono le conversazioni. In particolare, la prima conversazione del 18 aprile è trascritta il 29 aprile 2016; nelle more vengono intercettate altre due conversazioni.
  Pur convinto della natura casuale di tali intercettazioni, quanto meno nella fase iniziale, e della buona fede della procura, prospetta quindi la possibilità che la Giunta autorizzi l'utilizzo solo di alcune conversazioni; si riserva quindi di individuare con esattezza, in sede di formulazione della proposta, il discrimine temporale da fissare a tale proposito.
  Chiede, pertanto, che la definitiva formulazione e la votazione della proposta possano avvenire in una successiva seduta, la prossima settimana.

  Gianluca VINCI (Lega) osserva che già nella prima intercettazione emerge chiaramente che la SIM dell'utenza telefonica entrata in contatto con quella intercettata era intestata alla Camera dei deputati e che già nelle prime battute della seconda intercettazione si fa riferimento ad una seduta della «Camera», con evidente riferimento alla Camera dei deputati. Nella trascrizione effettuata il 29 aprile, quindi, già emerge la consapevolezza degli inquirenti in ordine all'intestazione dell'utenza alla Camera e che essa fosse in uso a un deputato, sebbene nel fascicolo non si rinvenga la fonte di tale informazione e la data in cui formalmente la procura ne è venuta a conoscenza.

  Carlo SARRO (FI) osserva che, se l'intercettazione del 18 aprile può essere casuale, già dalle successive, e in particolare da quella del 2 maggio, è evidente la qualità di deputato dell'interlocutore di Michele Cristino, in quanto si fa riferimento ai lavori della Camera.
  Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2010, ricorda che le valutazioni della Giunta devono essere ancorate a parametri oggettivi; la Giunta non deve entrare nel merito dell'indagine e nella natura del procedimento – la cui gestione da parte degli uffici giudiziari, peraltro, dimostra un modus operandi censurabile sotto molti profili – ma limitarsi alle valutazioni di propria competenza. A tale proposito, rileva che lo status di parlamentare di Di Gioia emergeva inequivocabilmente sin dalle prime due intercettazioni e che per tali ragioni non possa essere concessa l'autorizzazione nei termini richiesti dal tribunale di Foggia.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi ulteriori interventi, aggiorna i lavori alla prossima seduta del 17 ottobre alle ore 9.
  Ricorda, al riguardo, che il 17 ottobre viene infatti a scadere il termine dei trenta giorni entro il quale a termini di regolamento la Giunta deve formulare, con relazione, una proposta per l'Assemblea; nella prossima seduta si procederà pertanto alle dichiarazioni di voto e alla deliberazione sulla proposta del relatore.

Mercoledì 17 ottobre 2018.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'11 ottobre 2018.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti, Pag. 16esame iniziato il 27 settembre 2018, proseguito il 3 ottobre e rinviato – da ultimo – nella seduta dell'11 ottobre scorso.
  Ricorda che in quell'occasione il relatore aveva chiesto di poter compiere un ulteriore approfondimento degli atti a disposizione della Giunta, rinviando alla seduta odierna la formulazione della sua proposta, orientata nel senso di concedere l'autorizzazione solo parzialmente, limitatamente ad alcune delle conversazioni intercettate, così come peraltro avvenuto in precedenti occasioni. Cede quindi la parola al relatore, on. Vitiello.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, richiama preliminarmente quanto illustrato nella precedente seduta, in cui si era riservato di individuare con esattezza il discrimine temporale da fissare al fine della formulazione della proposta di autorizzare solo una parte delle conversazioni intercettate, delle quali il giudice chiede l'utilizzo. Rileva elementi di incongruità e sciatteria nel modus procedendi seguito dall'autorità giudiziaria, rilevabili dall'esame degli atti del procedimento, alquanto scarni e disagevoli alla lettura nonostante l'acquisizione integrale del fascicolo; ricorda la richiesta alla Giunta, formulata dall'interessato in occasione della sua audizione, di voler concedere l'autorizzazione richiesta, fermo restando al riguardo che le prerogative parlamentari non sono nella disponibilità degli interessati ma che è la Giunta a dover formulare, sulla base di valutazioni tecniche che ad essa competono in via esclusiva, una proposta all'Assemblea; osserva infine che – anche alla luce della richiesta di proroga delle intercettazioni formulata dalla polizia giudiziaria il 29 aprile 2016, lo stesso giorno della trascrizione della prima intercettazione che coinvolge Di Gioia – si possono ritenere dotate del carattere della casualità, in base a parametri oggettivi, solo le conversazioni del 18, 26 e 27 aprile 2016, a differenza di tutte quelle successive, in quanto captate prima che la qualità di parlamentare di Di Gioia fosse palesata in sede di trascrizione della prima di esse. Propone pertanto che la Giunta conceda l'autorizzazione richiesta dal tribunale di Foggia con riferimento alle tre intercettazioni citate, fino al 27 aprile 2016, e che invece neghi la medesima autorizzazione con riferimento alle restanti dieci intercettazioni dal 2 maggio 2016 al 10 giugno 2016.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) nel condividere in linea di principio il metodo proposto dal relatore, osserva che il discrimine temporale potrebbe anche essere anticipato in ragione della esigenza di non rimettere soltanto alla tempistica delle trascrizioni l'individuazione di un discrimine temporale tra il momento in cui l'intercettazione indiretta che coinvolge un deputato appare casuale e quello in cui essa diventa direttamente rilevante ai fini del procedimento.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, precisa al riguardo che, in mancanza dei brogliacci delle intercettazioni, non presenti all'interno del fascicolo trasmesso dal giudice, l'atto da cui si desume in via oggettiva la consapevolezza della qualità di parlamentare di Di Gioia è la prima trascrizione effettuata il 29 aprile, successivamente quindi, alla captazione non solo della prima, del 18 aprile, ma anche della seconda e terza conversazione, del 26 e del 27 aprile, da considerare quindi anch'esse casuali, di cui si chiede l'utilizzo processuale.

  Carlo SARRO (FI) dissente dalle conclusioni del relatore, di cui pur apprezza il lavoro e il metodo seguito, opinando che già dalla prima conversazione si desume inequivocabilmente e immediatamente la condizione di parlamentare dell'intercettato e che questo è un dato oggettivo che rendere irrilevante la questione dei tempi della relativa trascrizione.

  Gianluca VINCI (Lega) osserva che pur essendoci un elemento di conoscibilità dello status di Di Gioia già dalla prima conversazione, tale dato emerge in via oggettiva al momento della trascrizione del 29 aprile; rileva tuttavia che, anche in Pag. 17prospettiva, può essere importante stabilire se il differimento della trascrizione delle captazioni a un momento successivo alla loro effettuazione è intenzionale o meno da parte della Procura, anche per evitare che un metodo di lavoro siffatto condizioni in modo determinante le valutazioni che competono alla Giunta. Denuncia la gravità della mancanza all'interno del fascicolo processuale del documento che costituisce la fonte dell'informazione in ordine all'intestazione dell'utenza alla Camera e al fatto che fosse in uso a un deputato; tale consapevolezza emerge dalla trascrizione effettuata il 29 aprile ma evidentemente andava desunta da un documento ancor precedente a tale data. Prospetta al riguardo l'esigenza di valutare l'opportunità di una segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. Preannuncia infine il voto favorevole sulla proposta del relatore.

  Roberto CATALDI (M5S) sottolinea l'esigenza di tenere in adeguata considerazione la posizione espressa da Di Gioia in occasione della sua audizione, volta a chiedere che la Giunta acconsenta alla richiesta del giudice.

  Enrico COSTA (FI) rileva una distonia tra la premessa e le conclusioni all'interno della proposta del relatore. Osserva che l'individuazione di un discrimine temporale non può essere rimessa a un fattore, in una certa misura casuale, come l'organizzazione del lavoro in seno all'ufficio giudiziario ai fini della tempestiva effettuazione delle trascrizioni; richiama in linea generale la possibilità di configurazione degli elementi propri del danno erariale in caso di effettuazione di intercettazioni dichiarate illegittime; concorda con le considerazioni del collega Vinci in ordine alla possibilità di una segnalazione al Consiglio superiore della magistratura.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, precisa di aver già sottolineato la condizione oggettiva di difficoltà nella composizione e nella lettura del fascicolo e che tuttavia la Giunta deve farsi carico delle ricadute in concreto delle proprie valutazioni, da ispirare in modo equilibrato a coordinate oggettivamente condivisibili.

  Mario PERANTONI (M5S) richiama l'attenzione in via di principio sulla necessità di individuare il momento in cui l'indagine possa aver eventualmente mutato indirizzo, trasformando l'intercettazione casuale in un obiettivo diretto delle captazioni; da tale punto di vista il discrimine non è nella mera conoscibilità della qualità del parlamentare; nel caso in esame l'intercettazione nasce all'interno di tutt'altro procedimento; non vi è obbligo di arrestare le intercettazioni fin quando non muti l'obiettivo delle indagini. Concorda pertanto sulla proposta del relatore.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) ricorda che il medesimo tribunale, nell'altro procedimento dal quale scaturisce la presente richiesta, aveva dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate in quanto non consentite dal titolo di reato per il quale si procedeva in quella sede; ricorda altresì che nel procedimento in esame un primo magistrato aveva rigettato, in funzione di giudice per le indagini preliminari, la richiesta della procura all'esito di udienza camerale ritualmente svolta alla presenza delle parti; mentre un secondo magistrato, nelle medesime funzioni di GIP, aveva accolto la richiesta della procura e inviato la richiesta alla Camera dei deputati, senza nemmeno ascoltare personalmente le ragioni delle parti in causa. Nel ribadire la condivisione del metodo di analisi proposto dal relatore, osserva che la casualità dell'intercettazione è da valutare sempre in concreto e che su tale base va individuata la data alla quale fermare la concessione dell'autorizzazione all'uso delle intercettazioni.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, richiama diffusamente la giurisprudenza costituzionale in tema di intercettazioni indirette, soffermandosi sui criteri elaborati in tale sede ai fini della Pag. 18valutazione della occasionalità delle intercettazioni.

  Alfredo BAZOLI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e sulle considerazioni svolte sulla indisponibilità da parte del parlamentare in ordine a valutazioni di competenza esclusiva della Giunta; ritiene accettabili le conclusioni a cui è giunto il relatore stesso in ordine alla conoscenza effettiva alla data del 29 aprile 2016 della condizione di parlamentare di Di Gioia e al connesso venir meno del carattere occasionale delle intercettazioni successivamente a tale data.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, sottolinea di aver ispirato il proprio iter argomentativo, in sede di formulazione della proposta, a due criteri essenziali, il primo orientato alla reale individuazione del soggetto intercettato, la cui condizione di parlamentare non può essere desunta in modo sicuro dalla mera intestazione alla Camera dei deputati dell'utenza telefonica captata bensì dalla effettiva identificazione della persona, e dalla conseguente certezza in ordine allo status posseduto. Il secondo criterio è quello della rilevanza della intercettazione indiretta, rispetto alla quale la trascrizione del 29 aprile fa da spartiacque. Ciò che avviene prima può essere considerato effettivamente casuale e quindi utilizzabile, ferme restando le carenze del procedimento, stigmatizzate del resto anche dal primo GIP, in merito alle quali condivide altresì le considerazioni svolte dai colleghi.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore, onorevole Vitiello, nel senso di concedere l'autorizzazione richiesta con riferimento alle intercettazioni del 18, 26 e 27 aprile 2016 e di negare la medesima autorizzazione con riferimento alle restanti dieci intercettazioni effettuate dal 2 maggio 2016 al 10 giugno 2016.

  La Giunta approva a maggioranza la proposta del relatore, il quale predisporrà il documento per il successivo esame in Assemblea.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, dichiara conclusa la seduta.