Doc. II, n. 22

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Modifiche al Regolamento conseguenti alla riduzione del numero dei deputati, per la razionalizzazione delle procedure parlamentari, per garantire la rappresentatività dei Gruppi, per la disciplina dell'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare e dei Consigli regionali, nonchè in materia di prorogatio degli organi di tutela giurisdizionale)

d'iniziativa dei deputati

GIORGIS, SERRACCHIANI, FIANO, CECCANTI

Presentata alla Presidenza della Camera il 28 giugno 2021

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  Onorevoli Colleghi ! — L'entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari impone una riforma anche dei Regolamenti parlamentari. La riduzione del numero dei componenti della Camera da 630 a 400, prevista dalla riforma costituzionale, confermata dal referendum del 20 e 21 settembre 2020, rende infatti necessario e urgente, al fine di assicurare la piena funzionalità di questo ramo del Parlamento già all'avvio della prossima legislatura, adeguare gran parte delle norme del Regolamento che prevedono quorum e definiscono soglie: da quelle, ad esempio, per l'attivazione di alcune procedure (artt. 16, comma 3-ter, 17-bis, comma 1, 18-ter, comma 6, e 27, comma 2) a quelle per la presentazione di strumenti (artt. 86, comma 5, e 138-bis, comma 1) a quelle relative alla composizione dei Gruppi, delle componenti politiche del Gruppo misto e di vari organi della Camera (artt. 5, 13, 14, 17,18).
  Altrettanto necessari e urgenti sono però, a nostro avviso, alcuni interventi per migliorare il funzionamento del Parlamento, a partire dalla sua capacità rappresentativa e decisionale, contrastando processi degenerativi che nel corso degli ultimi anni si sono acutizzati, come, ad esempio, il vieppiù consistente e preoccupante fenomeno del transfughismo.
  Accanto all'adeguamento delle soglie e dei quorum (che si è ipotizzato di effettuare Pag. 2in modo selettivo e non automatico, graduando variamente le riduzioni in relazione ai singoli istituti interessati), si propone perciò, anche guardando alle esperienze di altri Paesi e dell'ordinamento europeo, oltre che al Regolamento del Senato, come modificato nel 2017:
   di introdurre uno stringente vincolo qualitativo (oltre che quantitativo) alla costituzione di un Gruppo parlamentare o di una componente del Gruppo misto: il Gruppo deve avere una determinata consistenza e deve corrispondere a liste presentate nell'ultima elezione politica, dalla quale deriva appunto l'elezione dei componenti il relativo Gruppo. Tale tipo di proposta si colloca in linea di continuità con quelle avanzate fin dalla XV legislatura dal Gruppo del Partito democratico e ha il duplice obiettivo di riaffermare la centralità dei Gruppi per il buon funzionamento delle Assemblee e, al tempo stesso, di sottolineare l'importanza e il valore del «patto» che ciascun parlamentare ha stretto con gli elettori al momento della presentazione della propria candidatura sotto il contrassegno di un determinato partito o movimento politico (articolo 14, commi 1, 2, 3, 4);
   di escludere la possibilità che un deputato nel corso della legislatura passi da un Gruppo all'altro, o da un Gruppo al Gruppo Misto, prevedendo (anche sull'esempio di altri ordinamenti a partire da quello europeo) – come unica (salve le limitatissime eccezioni che saranno illustrate più sotto) possibilità di modifica dello status di appartenente ad un Gruppo che si realizza all'inizio della legislatura – la figura del «deputato non iscritto ad alcun Gruppo» (articolo 14, comma 5), disciplinandone conseguentemente la distribuzione nelle Commissioni (articolo 19, comma 2) e l'esercizio delle prerogative, in conformità all'articolo 67 della Costituzione e al fondamentale principio, che in tale articolo è sancito, del «divieto di mandato imperativo» (v. modifiche agli artt. 24, comma 7, 50, comma 1, 83, comma 1, 85, comma 7, 116, comma 5, 118-bis, comma 4, e 125, comma 2);
   di prevedere, analogamente a quanto dispone il Regolamento del Senato, che il deputato che abbandona il Gruppo parlamentare corrispondente alla formazione politica nelle cui liste è stato eletto decada dalle cariche acquisite in quanto rappresentante di quel Gruppo (articolo 5, comma 7);
   di consentire nel corso della legislatura, in deroga ai requisiti sopra illustrati, la costituzione di nuovi Gruppi solo se risultino composti da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare, purché in misura pari ad «almeno un quinto dei componenti di tale Gruppo e comunque in numero non inferiore a dieci», e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese; analogamente, di consentire nel corso della legislatura la costituzione di nuove componenti politiche solo se risultino composte da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare o da una unica componente politica del Gruppo Misto, purché «in misura pari almeno ad un quinto dei componenti di tale Gruppo o componente politica e comunque in numero non inferiore a tre», e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese.

  In un'ottica di maggiore razionalizzazione delle procedure parlamentari e di superamento di alcune aporie, si propone inoltre:
   di prorogare i poteri degli organi interni di tutela giurisdizionale – che, a norma dell'articolo 12, giudicano in via esclusiva dei ricorsi concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera nonché i ricorsi, anche presentati da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera stessa – nella legislatura successiva, fino alla nomina dei nuovi componenti. Si coglie qui l'occasione per colmare un vuoto di tutela giurisdizionale che si verifica, nell'ordinamento vigente, fra la Pag. 3conclusione di una legislatura – con la quale cessano, sulla base dei principi generali ed in mancanza di una speciale disposizione regolamentare, gli organi di tutela giurisdizionale in carica – e l'avvio della successiva, fino al momento in cui gli organi di tutela giurisdizionale non vengono ricostituiti. Si tratta di una carenza normativa, come in passato rilevato dai presidenti degli organi di tutela, che può comportare una sostanziale lesione di un diritto fondamentale – il diritto alla tutela giurisdizionale – per un tempo di durata incerta (v. da ultimo la riunione della Giunta per il Regolamento del 10 marzo 2021);
   di prescrivere agli statuti dei Gruppi di disciplinare «le modalità relative alla deliberazione dell'espulsione di un deputato dal Gruppo», che deve essere comunque adottata dall'assemblea del Gruppo «a maggioranza assoluta dei componenti».

  Per quanto riguarda, in particolare, il procedimento legislativo e l'esercizio delle diverse competenze d'indirizzo e controllo degli organi parlamentari e dei singoli deputati, si interviene su un complesso di articoli del Regolamento (artt. 39, 40, 50, 83, 85, 86, 88, 89, 110, 111, 116, 118-bis, 125, 154) e se ne aggiungono due nuovi (artt. 69-bis e 100-bis); facendo tesoro di una riflessione che da molti anni si svolge sia tra gli studiosi, sia tra le forze politiche, ed anche avvalendosi di parte delle proposte formulate ad esito del lavoro istruttorio condotto in seno alla Giunta per il Regolamento nella passata legislatura, si propone:
   di innestare sulla procedura relativa alla dichiarazione d'urgenza di cui all'articolo 69, come propongono, all'unanimità, tutti i componenti del Comitato per la legislazione (v. Doc. II, n. 20), una specifica «corsia» per i progetti di legge che il Governo ritiene necessario approvare in tempi brevi e certi per affrontare questioni particolarmente urgenti, senza dover ricorrere alla decretazione d'urgenza. La novella non crea un istituto nuovo ma innesta sulla procedura già esistente dell'articolo 69 la possibilità di integrare, a determinate condizioni ed escluse alcune specifiche materie, la dichiarazione d'urgenza con la previsione di un termine per la deliberazione finale dell'Assemblea. Considerata l'eccezionalità della procedura si prevede che alla medesima non si possa ricorrere per più di tre progetti di legge per ciascun programma dei lavori, se questo è predisposto per tre mesi, ovvero per più di due, se il programma è predisposto per due mesi;
   di considerare irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri, nonché quelli volti a modificare uno o più articoli senza che fra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa, così da codificare espressamente il divieto di presentazione dei maxiemendamenti sia in Assemblea che in Commissione, anche a prescindere dalla posizione della questione di fiducia (articolo 89, comma 1);
   di razionalizzare la disciplina della questione di fiducia, abolendo, tra l'altro, il termine di sospensione dei lavori delle ventiquattro ore e, quanto ai progetti di legge, superando l'ormai irragionevole duplicazione del voto sullo stesso oggetto, che consegue al divieto di posizione della questione di fiducia sul voto finale, con particolare riferimento ai progetti consistenti di un solo articolo, anche sull'esempio di quanto prevede il Regolamento e la prassi del Senato;
   di dare maggiore peso e valore all'iniziativa legislativa popolare e dei Consigli regionali (disciplinata in Costituzione, rispettivamente dall'articolo 71, secondo comma, e dall'articolo 121, secondo comma), prevedendo che le Commissioni parlamentari competenti debbano, entro un mese dall'assegnazione, prendere in esame e pronunciarsi (dopo aver comunque interloquito con i promotori) sui progetti di legge di iniziativa popolare e sui progetti di legge di iniziativa dei Consigli regionali a loro assegnati;
   di semplificare e aggiornare la disciplina degli atti di indirizzo prevedendo, ad Pag. 4esempio, che la mozione debba avere «un contenuto omogeneo e formulato in modo conciso» (articolo 110) o che, se i presentatori vi rinunciano, essa non possa più essere discussa, come invece prevede ora l'articolo 111, di cui proponiamo l'abrogazione;
   sempre al fine di migliorare la qualità dei lavori parlamentari, si propone inoltre di riconsiderare alcuni termini di durata degli interventi (che appaiono eccessivi e sovente non possono essere comunque più utilizzati a seguito del contingentamento dei tempi che ormai caratterizza l'organizzazione dei lavori parlamentari dopo la riforma regolamentare del 1997), introducendo altresì una razionalizzazione della disciplina generale delle dichiarazioni di voto (articolo 50, comma 1). Parallelamente si propone di superare aporie e disposizioni desuete, nonché di sopprimere istituti non più attuali (come le questioni sospensive, il cui effetto dilatorio è comunque conseguibile attraverso istituti incidentali formali ex articolo 41), cercando al tempo stesso di correggere e contrastare alcune irragionevoli prassi che hanno condotto ad uno snaturamento di taluni atti, come ad esempio gli ordini del giorno: con specifico riferimento a questi ultimi, sarebbe opportuno – anche attraverso una riforma della disciplina che ne qualifichi i contenuti e ne selezioni il numero mediante un meccanismo simile a quello attualmente previsto per gli emendamenti – far diventare tali atti un efficace strumento di indirizzo politico dell'attività di Governo, più che di mero ostruzionismo.

  Infine una breve nota di metodo che si riflette sul merito: ogni ipotesi di riforma del Regolamento di questa Camera sarebbe opportuno che venisse valutata anche in coordinamento con il Senato, in modo da evitare irragionevoli differenziazioni che possono ripercuotersi sul buon funzionamento della forma di governo e, in particolare, sull'armonioso agire delle due Assemblee legislative. Basti pensare alla disciplina relativa al numero e alle competenze delle Commissioni parlamentari che qui si ipotizza di ridefinire anche alla luce di un mutato quadro delle competenze ministeriali e delle nuove tendenze della legislazione, ferma restando l'opportunità di una successiva riflessione anche sull'aggiornamento delle denominazioni che in questa proposta vengono mantenute nell'attuale formulazione.

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TESTO DEL REGOLAMENTO
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MODIFICA PROPOSTA
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Art. 5

Art. 5

  1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

  Al comma 1, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sei».

  2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.   Al comma 2, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

  Il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.   7. I Vicepresidenti e i Segretari che cessano di far parte del Gruppo parlamentare al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico, tranne che in caso di scioglimento del Gruppo o di fusione dello stesso con altri Gruppi. La decadenza si applica anche ai Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione.

Art. 12

Art. 12

  Al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

  6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.   I poteri degli organi di cui al presente comma sono prorogati, nella legislatura successiva, fino alla nomina dei nuovi componenti. Pag. 6
Art. 13

Art. 13

  2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.

  Al comma 2, secondo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

Art. 14

Art. 14

  I commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

  1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.   1. Per costituire un Gruppo parlamentare, occorre che vi aderiscano almeno quindici deputati e che esso rappresenti un partito o movimento politico, che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati con lo stesso contrassegno proprie liste di candidati o candidati, anche congiuntamente o in coalizione con altri partiti o movimenti politici, conseguendo, secondo la legge elettorale vigente, l'elezione di propri candidati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato congiuntamente o in coalizione alle elezioni liste di candidati o candidati può essere costituito un Gruppo che rappresenti congiuntamente tali partiti o movimenti politici.
  2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano   2. In deroga al comma 1, è ammessa la costituzione di Gruppi che risultino composti esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare, purché in misura pari ad almeno un quinto dei componenti di tale Gruppo e comunque in numero non inferiore a dieci, Pag. 7
ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese. È in ogni caso consentita nel corso della legislatura la costituzione di Gruppi risultanti dalla fusione di Gruppi in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.
     3. L'Ufficio di Presidenza dichiara lo scioglimento di un Gruppo quando la sua consistenza numerica scenda al di sotto dei requisiti previsti dai commi precedenti; resta ferma la permanenza del Gruppo di provenienza dei deputati nell'ipotesi disciplinata al comma 2, ove ne sussistano i requisiti ivi previsti.
  3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.   4. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono. Fermo restando quanto previsto al comma 5, i deputati non possono aderire a un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista o alle liste in collegamento alle quali sono stati eletti; essi, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 6, non possono successivamente iscriversi ad un altro Gruppo.
  4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.   5. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 4 costituiscono un unico Gruppo misto. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 6, i deputati che cessino per qualunque motivo di far parte del Gruppo o della componente politica del Gruppo misto cui erano iscritti acquisiscono lo status di deputato non iscritto ad alcun Gruppo.
  5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato,   6. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno tre deputati, i quali rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati con lo stesso contrassegno proprie liste di candidati o candidati, anche congiuntamente o in coalizione con altri partiti o movimenti politici e che siano stati così eletti. È comunque ammessa la costituzione di componenti politiche che risultino Pag. 8
anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. composte esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare o da una unica componente politica del Gruppo misto, purché in misura pari almeno ad un quinto dei componenti di tale Gruppo o componente politica e comunque in numero non inferiore a tre, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

Art. 15

Art. 15

  Al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

  2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.   Lo statuto disciplina altresì le modalità relative alla deliberazione dell'espulsione di un deputato dal Gruppo, che deve essere comunque adottata dall'assemblea del Gruppo a maggioranza assoluta dei componenti.

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:

  3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza   3. Con modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, a ciascun Gruppo è assicurata per l'esplicazione delle proprie funzioni la disponibilità di locali e attrezzature ed è annualmente erogato un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, Pag. 9
numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente. unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale. La determinazione del contributo e l'individuazione dei locali e delle attrezzature avvengono secondo criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza avendo riguardo alle esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, includendo, a tal fine, i deputati originariamente appartenenti al Gruppo e che successivamente non risultino iscritti ad alcun Gruppo ai sensi del comma 5 dell'articolo 14. Analoghi criteri sono previsti per il Gruppo misto ai fini della determinazione delle risorse finanziarie e materiali ad esso assegnate in relazione alla sua consistenza numerica e al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse.

Art. 16

Art. 16

  3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principî e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principî e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principî e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.

  Al comma 3-ter, terzo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quindici».

Art. 17

Art. 17

  1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non

  Al comma 1, primo periodo, la parola: « trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

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oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.
  2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.   Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: segretari sono aggiunte le seguenti:, ai quali si applica il primo periodo del comma 7 dell'articolo 5

Art. 17-bis

Art. 17-bis

  1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

  Al comma 1, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quindici».

Art. 18

Art. 18

  1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine

  Al comma 1, primo periodo, la parola: «ventuno» è sostituita dalla seguente: «quindici».

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tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

  4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16.

  Al comma 4, dopo la parola: segretari sono aggiunte le seguenti:, ai quali si applica il primo periodo del comma 7 dell'articolo 5,

Art. 18-ter

Art. 18-ter

  6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

  Al comma 6, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quindici».

Art. 19

Art. 19

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.   2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma e quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni; ripartisce in numero uguale in Pag. 12
ciascuna Commissione i deputati non iscritti ad alcun Gruppo, tenendo conto, anche nella distribuzione di quelli che non siano rientrati in tale ripartizione, della composizione numerica delle Commissioni e del rapporto tra maggioranza ed opposizioni.

Art. 20

Art. 20

  1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

  Al comma 1, dopo la parola: segretari sono aggiunte le seguenti: , ai quali si applica il primo periodo del comma 7 dell'articolo 5

Art. 22

Art. 22

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
   I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
   II – Giustizia;
   III – Affari esteri e comunitari;
   IV – Difesa;
   V – Bilancio, tesoro e programmazione;
   VI – Finanze;
   VII – Cultura, scienza e istruzione;
   VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;
   IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;
   X – Attività produttive, commercio e turismo;
   XI – Lavoro pubblico e privato;
   XII – Affari sociali;
   XIII – Agricoltura;
   XIV – Politiche dell'Unione europea.
  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
   I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
   II – Giustizia;
   III – Affari esteri, comunitari e difesa;
   IV – Bilancio, tesoro, programmazione e finanze;
   V – Cultura, scienza e istruzione;
   VI – Ambiente, territorio, lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni;
   VII – Attività produttive, commercio, turismo e agricoltura;
   VIII – Lavoro pubblico e privato;
   IX – Affari sociali;
   X – Politiche dell'Unione europea.Pag. 13

Art. 24

Art. 24

  Al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
  7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.   Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione, e agli interventi dei deputati non iscritti ad alcun Gruppo.

Art. 27

Art. 27

  2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.

  Al comma 2, secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venticinque».

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Art. 39

Art. 39

  1. Salvi i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.

  Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici».

  Al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

  5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.   Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia e per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale ed elettorale.

Art. 40

Art. 40

  I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.   1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, può essere proposta da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, la proposta deve essere sottoscritta da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.
  2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione   2. Le questioni pregiudiziali sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.Pag. 15
  5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.   Il comma 5 è abrogato.

Art. 50

Art. 50

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.   1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salva diversa previsione del Regolamento, è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi, assicurando altresì tempi e modalità di intervento ai deputati non iscritti ad alcun Gruppo. Consente ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello già dichiarato dal proprio Gruppo, purché in numero complessivamente inferiore alla metà dei componenti del Gruppo stesso, di annunciare il loro voto, dichiarando soltanto se sono favorevoli, contrari o se si astengono, senza specificarne i motivi. Il Presidente, in relazione all'importanza dell'argomento in discussione, al numero di richieste di intervento e al tempo complessivo destinato agli interventi a titolo personale nel contingentamento, aumenta la durata delle dichiarazioni di cui al periodo precedente al fine di consentire di esporre i motivi del voto, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

  Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

Art. 69-bis

  1. Nell'ambito dei progetti di legge di cui è stata richiesta la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 69, il Governo

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può altresì richiedere di integrare la dichiarazione d'urgenza con la previsione di un termine per la deliberazione finale dell'Assemblea, non superiore a quaranta giorni dalla dichiarazione d'urgenza.
  2. Tale termine può essere differito di non oltre quindici giorni in relazione alla complessità del progetto di legge.
  3. I progetti di legge di cui al presente articolo sono sempre deferiti anche al Comitato per la legislazione per l'espressione del parere di cui all'articolo 16-bis, comma 4.
  4. L'integrazione della dichiarazione d'urgenza di cui al primo comma non può essere richiesta per più di tre progetti di legge per ciascun programma dei lavori, se questo è predisposto per tre mesi, ovvero per più di due, se il programma è predisposto per due mesi. L'integrazione della dichiarazione d'urgenza non può comunque essere effettuata per i progetti di legge aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 49, comma 1, ultimo periodo, per i progetti di legge che incidono sull'articolo 6 della Costituzione e per quelli di cui agli articoli 79 e 80 della Costituzione.

Art. 83

Art. 83

  Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

  1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.   Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi nonché ai deputati non iscritti ad alcun Gruppo che ne facciano richiesta, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  Il comma 5 è sostituito dal seguente:

  5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del   5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del Pag. 17
comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date. comma 2 per stabilire l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.

Art. 85

Art. 85

  5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  Il comma 5 è abrogato.

  Il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.   7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo sono consentite dichiarazioni di voto ai sensi dell'articolo 50, comma 1. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti.

Art. 86

Art. 86

  5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.

  Al comma 5, secondo periodo, la parola: «Trenta» è sostituita dalla seguente: «Venticinque».

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Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.
  8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.   Al comma 8, il secondo periodo è abrogato.

Art. 88

Art. 88

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.   1. Gli ordini del giorno contengono impegni rivolti al Governo, nell'ambito delle sue competenze, ad assumere determinate iniziative in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Nel corso della discussione degli articoli, nel termine stabilito dal Presidente, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno, di contenuto omogeneo; ciascun Gruppo può segnalare ai fini del parere del Governo e della votazione complessivamente un numero di ordini del giorno non superiore ad un decimo della propria consistenza numerica. È garantita comunque la votazione di un ordine del giorno per ciascun Gruppo e per ciascuna componente del Gruppo Misto.
  2. Una volta concluso l'esame degli articoli, il Governo esprime il proprio parere sugli ordini del giorno segnalati dai Gruppi, nel termine stabilito dal Presidente, ai fini della votazione. Su ciascun ordine del giorno del quale i proponenti insistano per la votazione è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo, oltre Pag. 19
che al proponente. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo Misto, stabilendone le modalità e i limiti di durata. Gli ordini del giorno ritirati dai proponenti non possono essere fatti propri da altri deputati.
  2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.   3. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.

Art. 89

Art. 89

  Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

  1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.   Il Presidente dichiara in ogni caso irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri, nonché quelli volti a modificare uno o più articoli senza che fra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.

  Dopo l'articolo 100 è aggiunto il seguente:

Art. 100-bis

  1. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge di iniziativa dei Consigli regionali

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loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione è istituito un apposito comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4, il quale, su ciascun progetto di legge, previa audizione di un rappresentante dei promotori del progetto medesimo, formula una proposta motivata alla Commissione. Se la deliberazione è favorevole, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione è contraria, ne viene data notizia ai promotori o ai Consigli regionali che hanno presentato la proposta.
  2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il progetto di legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
Art. 110

Art. 110

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.   1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione recante un contenuto omogeneo e formulato in modo conciso, al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

Art. 111

Art. 111

  2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.

  Il comma 2 è abrogato.

Art. 116

Art. 116

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.   1. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di uno o più articoli, ovvero sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, formulati conformemente a quanto previsto dagli articoli 86, comma 1, e 89, si Pag. 21
procede prioritariamente alla votazione dell'oggetto al quale la questione di fiducia è riferita. La questione di fiducia può essere posta solo dopo che l'Assemblea sia passata all'esame degli articoli. Salva l'ipotesi prevista dal comma 4, la questione di fiducia sulla approvazione di un progetto di legge nel suo complesso può essere posta solo dopo l'esaurimento dell'esame degli articoli e degli ordini del giorno.
  2. La Conferenza dei presidenti di gruppo, con il consenso dei presidenti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera, ovvero, in mancanza di tale maggioranza, il Presidente della Camera, stabiliscono:
   a) i tempi e le modalità di svolgimento della discussione sulla questione di fiducia, limitata ad un rappresentante per Gruppo e per componente politica del Gruppo misto;
   b) l'individuazione delle fasi oggetto di ripresa televisiva diretta da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
   c) l'orario della votazione fiduciaria e i tempi e le modalità delle relative dichiarazioni di voto ai sensi del comma 5.

  2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.

  3. Se il voto della Camera sull'approvazione dell'articolo è favorevole si intendono respinti tutti gli emendamenti ad esso riferiti; se è favorevole all'approvazione dell'emendamento sono preclusi tutti gli emendamenti riferiti alla medesima porzione di testo.

  4. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo e il Governo pone la fiducia sulla sua approvazione, l'Assemblea procede direttamente alla votazione finale fiduciaria del progetto, previo svolgimento della discussione di cui al comma 2, lettera a). Non si procede in nessun caso all'esame Pag. 22
degli ordini del giorno d'istruzione al Governo.
  3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.   5. Sulla questione di fiducia si vota in ogni caso per appello nominale. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo per dieci minuti. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo e ai deputati non iscritti ad alcun Gruppo che ne facciano richiesta, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
  6. Se la questione di fiducia è posta su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione si procede direttamente alla votazione, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto ai sensi del comma 5; se il voto della Camera sull'approvazione è favorevole si intendono respinti tutti gli altri documenti oggetto di esame congiunto.
  4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.   7. Identico
  8. L'eventuale posizione della questione di fiducia da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

Art. 118-bis

Art. 118-bis

  Al comma 4, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

  4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera,   Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle Pag. 23
prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio. componenti, costituite nel Gruppo misto, dei deputati non iscritti ad alcun Gruppo che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi.

Art. 125

Art. 125

  Al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

  2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.   Qualora ne sia fatta richiesta, il presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, nonché ai deputati non iscritti ad alcun Gruppo che ne facciano richiesta, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

Art. 138-bis

Art. 138-bis

  1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta

  Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

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possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

Art. 154

Art. 154

  2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

  Il comma 2 è abrogato.