Doc. XXII, n. 72

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati

LA FORGIA, GNECCHI, DELL'ARINGA, SCUVERA, TERROSI, CARRA, GRIBAUDO, TENTORI, PATRIZIA MAESTRI, FONTANELLI, IACONO, MELILLA, CENNI, PREZIOSI, SIMONI, FOSSATI, ARGENTIN, ALBINI, DE MARIA, CUPERLO, CAPODICASA, BOSSA, CIMBRO, ROCCHI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione dei processi di produzione e delle filiere produttive, sulla condizione dei lavoratori e sui pericoli di infiltrazione criminale

Presentata il 26 ottobre 2016

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  Onorevoli Colleghi ! — L'affermazione del modello produttivo post-fordista e le trasformazioni dell'impresa sono plasticamente rappresentabili nella perdita progressiva di unitarietà del tessuto imprenditoriale. Esso si presenta sempre più frammentato, soggetto a differenti processi di destrutturazione, di delocalizzazione o di ricomposizione, come, a titolo esemplificativo: somministrazione, distacco, appalto, cessione di rami d'azienda, sub specie di gruppo, consorzio, filiera, distretto, rete.
  Questi fenomeni fanno emergere con particolare evidenza la problematica della disciplina dei rapporti di lavoro sui quali i fenomeni di decomposizione datoriale riverberano drammaticamente.
  È indispensabile che le istituzioni si occupino di questi processi e delle ricadute che essi possono avere sulle migliaia di lavoratori e di lavoratrici coinvolti, considerando peraltro che le norme che regolano queste trasformazioni risultano lacunose per quel che riguarda le tutele dei loro diritti.
  Spesso ci si trova di fronte a particolari assetti societari o, meglio, organizzativi, nei quali emerge un'inedita sovrapposizione di fattispecie contrattuali che generalmente Pag. 2sono prese in considerazione in modo autonomo. È il caso, per esempio, dell'appalto e della somministrazione. Addirittura, in alcuni casi, si verifica un'intersezione soggettiva nella quale la società di somministrazione e quella appaltatrice o utilizzatrice possono anche far parte dello stesso gruppo societario.
  In questo quadro emerge un dato inequivocabile: man mano che i lavoratori si allontanano dalla società committente peggiorano progressivamente le loro condizioni di lavoro. Viene applicato loro un contratto collettivo che – diversamente da quello applicato dal committente – prevede un trattamento retributivo e normativo nettamente inferiore. A ciò si aggiunga che spesso la «filiera» organizzativa viene «chiusa» da una cooperativa costituita ad hoc in qualità di appaltatrice o subappaltatrice, grazie alla quale si verificano ulteriori compressioni dei diritti.
  Occorre prendere definitivamente atto di ciò che le imprese hanno acquisito da tempo: vi è un'aporia legale e contrattuale rispetto alla sovrapposizione dovuta alle «ingegnerie organizzative» che appunto né la legge né tantomeno la contrattazione collettiva intercetta, tanto più che, spesso, i lavoratori rimangono fisicamente nello stesso posto e quindi non hanno nemmeno la percezione materiale di quello che giuridicamente sta avvenendo loro.
  In questo contesto si inserisce quanto avviene in un settore in crescente sviluppo quale è quello della logistica, caratterizzato da sistemi di organizzazione del lavoro just in time per garantire tempi di distribuzione sempre più celeri delle merci dai produttori ai venditori o addirittura direttamente ai consumatori.
  In questo settore, i lavoratori – che non sono alle dipendenze dell'impresa produttrice (che, invece, è spesso di medie o grandi dimensioni) – sono per lo più soci-lavoratori di cooperative ai quali non viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro; ne conseguono pessimi trattamenti normativi e retributivi oltre al mancato godimento di misure idonee a tutelare la salute e la sicurezza.
  Non sono infrequenti, infatti, incidenti anche gravi sui luoghi di lavoro.
  Inoltre, di queste cooperative spesso fanno parte lavoratori migranti che, stante la loro necessità di mantenere il lavoro al quale è connesso il permesso di soggiorno, non hanno alcun potere contrattuale né tantomeno accesso alla tutela giudiziale della loro posizione.
  Riteniamo quindi sia urgente che le istituzioni, attraverso un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta, si occupino della frammentazione che causa, in particolare in alcuni settori, la permeabilità del sistema alle infiltrazioni della criminalità organizzata e una seria compressione del perimetro dei diritti dei lavoratori e dei loro salari.
  È necessario, perciò, indagare il fenomeno per mapparlo e controllarlo al fine di contenerne gli sviluppi fraudolenti e di individuare soluzioni volte a riportare una situazione di equilibrio.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
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Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

  1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione dei processi di produzione e delle filiere produttive, sulla condizione dei lavoratori e sui pericoli di infiltrazione criminale, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha i seguenti compiti:
   a) esaminare le forme organizzative dei processi di produzione adottati dalle imprese italiane e la conseguente struttura delle filiere produttive, anche in relazione alle diversità territoriali e alle caratteristiche dei distretti industriali in cui operano, individuando i fattori di carattere normativo, economico, tecnico, organizzativo e finanziario che determinano pratiche di destrutturazione, delocalizzazione e ricomposizione dalle quali derivano la frammentazione dei processi e l'allungamento delle filiere medesime, nonché le connesse forme di intermediazione;
   b) esaminare le conseguenze dei fenomeni accertati ai sensi della lettera a) sul mercato del lavoro, sulle forme contrattuali adottate per la costituzione dei rapporti di lavoro, sulle retribuzioni dei prestatori di lavoro, sull'organizzazione del lavoro stesso, sulla salubrità dei luoghi in cui esso è svolto e sulla sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
    1) il ricorso alla forma della società cooperativa e l'effettiva natura partecipativa dell'attività prestata dai soci lavoratori;Pag. 4
    2) le pratiche di appalto o di sub-forniture applicate dai maggiori operatori nei riguardi di imprese minori, anche costituite in forma cooperativa, o di imprese individuali;
    3) la struttura delle retribuzioni, le forme di incentivazione applicate ai lavoratori in ciascun comparto, anche in relazione alle previsioni dei contratti collettivi, nonché i sistemi di pagamento dei salari, con particolare riferimento alle indennità di trasferta;
   c) verificare se i fenomeni accertati ai sensi della lettera a) presuppongano o comportino la violazione di norme imperative che disciplinano, in particolare, le materie indicate alla lettera b) o comunque risultino associate alla lesione di diritti fondamentali della persona e se tali fenomeni favoriscano l'attività delle associazioni criminali, anche di tipo mafioso e anche straniere, e la loro infiltrazione nelle attività economiche, nella gestione delle imprese, nell'organizzazione dei processi produttivi ovvero nell'intermediazione del lavoro o dei prodotti intermedi;
   d) valutare l'adeguatezza delle attività di prevenzione e di repressione dei tipi di violazione più gravi e ricorrenti accertati ai sensi della lettera c), compresa la funzionalità dei sistemi di raccolta e di analisi dei dati e delle informazioni da parte dei competenti organi pubblici, individuando eventuali fattori di carattere normativo, organizzativo, tecnico o finanziario che ne limitano l'efficacia.

  3. La Commissione, sulla base dell'analisi dei fatti e dei fenomeni economici e sociali accertati ai sensi del comma 2, valuta la congruità della normativa vigente e può indicare le iniziative, di carattere legislativo o amministrativo, ritenute idonee a rafforzare l'efficacia delle funzioni di prevenzione, controllo e sanzione per assicurare il rispetto della legalità e della dignità umana nell'attività lavorativa, l'informazione dei lavoratori sui cambiamenti derivanti dalle trasformazioni e dalle riorganizzazioni societarie e il rispetto delle Pag. 5finalità della forma cooperativa, anche attraverso la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale mediante l'eventuale riforma della disciplina prevista dalla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 2.
(Composizione e durata).

  1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.
  4. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.Pag. 6
  3. La Commissione può chiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono Pag. 7obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
  3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, nonché di esperti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori economici interessati.
  5. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.