Doc. XXII, n. 55




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sui fenomeni distorsivi del mercato del lavoro concernenti il lavoro nero, il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.
  2. La Commissione ha il compito di accertare:
   a) le dimensioni del fenomeno del caporalato in agricoltura, la sua articolazione territoriale e le eventuali caratterizzazioni per le diverse filiere produttive;
   b) il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera agricola e, qualora ciò sia richiesto da specifiche esigenze connesse all'andamento dell'inchiesta, anche della manodopera impiegata in altri comparti produttivi, nonché la regolarità dei versamenti fiscali e contributivi, in particolare da parte delle imprese beneficiarie di contributi dell'Unione europea, statali e regionali, che impiegano lavoratori sia locali che di Stati non membri dell'Unione europea;
   c) il rispetto dei diritti dei lavoratori con particolare riferimento alle condizioni di lavoro, di abitazione, di vita e di salute, nonché alle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori nelle aree agricole;
   d) il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla sicurezza del trasporto di persone, in relazione al fenomeno del caporalato;
   e) l'entità e le modalità dell'evasione fiscale e contributiva nelle zone interessate dal fenomeno del caporalato da parte delle imprese del settore agroalimentare che impiegano manodopera tramite l'intermediazione dei caporali;
   f) per i lavoratori originari di Stati non membri dell'Unione europea, il rispetto della normativa concernente l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale nonché, quando si tratti di situazioni di irregolarità, le responsabilità di terzi nell'organizzare e nel favorire il loro ingresso e soggiorno;
   g) le condizioni di lavoro della manodopera femminile, le forme di intimidazione, di violenza, di molestia sessuale operate da parte dei caporali e dei datori di lavoro nei confronti delle lavoratrici, nonché il fenomeno della prostituzione legato all'assunzione dei lavoratori;
   h) le forme e le dimensioni del collocamento illegale e del trasporto non autorizzato di manodopera a fini di lucro, con particolare riferimento alla penetrazione della criminalità organizzata anche tramite il controllo del trasporto illegale di manodopera, nonché il livello di contrasto e di prevenzione delle istituzioni locali;
   i) il funzionamento dei controlli pubblici, nonché le loro efficienza ed efficacia;
   l) gli strumenti di prevenzione e di repressione nonché gli interventi socio-assistenziali idonei a combattere il fenomeno del caporalato e ad aiutare le vittime.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
  4. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento dei regime di segretezza fino a quando atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.
  4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale o bancario.
  5. Per la testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
  4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura massima di 50.000 euro.


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