Doc. XXII, n. 49




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione in Italia del programma europeo Garanzia per i giovani, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati.
5. La Commissione è istituita per la durata di un anno.
6. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione al termine dei suoi lavori e comunque ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità o urgenza che lo rendano necessario.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di indagare:
a) sul piano nazionale di attuazione del programma europeo Garanzia per i giovani, di seguito denominato «piano nazionale», e sulle richieste di integrazione e di modifica non adempiute dal Governo italiano, avanzate dalla Commissione europea a partire dal mese di dicembre 2013 nel quale sono state presentate;
b) sui programmi operativi adottati dall'Italia e sul rispetto degli obiettivi e delle caratteristiche previste dal programma europeo Garanzia per i giovani;
c) sulle modalità di attuazione del piano nazionale, sulle strutture e sui soggetti coinvolti, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego;
d) sul numero di giovani iscritti al piano nazionale che hanno effettivamente svolto un colloquio e a quanti di essi ed entro quanti mesi è assicurata un'opportunità di lavoro;
e) sulla qualità delle offerte pubblicate nel portale web nazionale del programma europeo Garanzia per i giovani e sulla loro coerenza rispetto al target e agli obiettivi;
f) sulla personalizzazione dei percorsi e sulle modalità effettive di svolgimento dei contratti sottoscritti dai giovani;
g) sulla remunerazione delle opportunità offerte;
h) sugli esiti e sui risultati delle opportunità offerte, con riferimento alla formazione, alla professionalizzazione acquisita dai giovani, all'incontro tra domanda e offerta e all'aumento dell'occupazione;
i) sulle modalità di corretto utilizzo del programma europeo Garanzia per i giovani e sugli eventuali abusi;
l) sulla regolarità dei registri tenuti presso le aziende per i giovani iscritti al programma europeo Garanzia per i giovani che svolgono tirocinio, stage e qualunque altra forma di occupazione;
m) sui sistemi di monitoraggio e di valutazione e sugli indicatori utilizzati per misurare i risultati raggiunti dal piano nazionale.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, chiunque collabora con la Commissione, compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati nel limite massimo di 50.000 euro.


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