Doc. XXII, n. 44




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti).


1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda nota come «Mafia Capitale» e sull'infiltrazione di organizzazioni criminali nella gestione amministrativa e nel sistema economico e finanziario, con particolare riguardo alla città di Roma, di seguito denominata «Commissione», anche al fine di impedire il riemergere di fenomeni delinquenziali di tale genere. La Commissione ha il compito, in particolare, di indagare:

a) sul grado di penetrazione e sul potere di condizionamento nella pubblica amministrazione, a livello locale e centrale, dei soggetti coinvolti nella vicenda Mafia Capitale;

b) sul livello di penetrazione di organizzazioni criminali nella gestione dei centri di identificazione ed espulsione, accertando, in particolare, l'operato degli organi dirigenti;

c) sull'impatto e sulle conseguenze della vicenda Mafia Capitale sul sistema produttivo e sulla libera concorrenza;

d) sulla congruità e sull'adeguatezza della normativa interna e delle procedure amministrative vigenti, nonché dell'azione dei pubblici poteri, in materia di appalti, concessioni e affidamenti, in particolare nei confronti di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di cooperative sociali, e sulla loro efficacia in ordine agli obiettivi di prevenzione dall'infiltrazione della criminalità organizzata, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune ai fini di un'azione più incisiva.

Art. 2.
(Composizione e durata).


1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza di ciascun gruppo parlamentare, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede ai sensi del comma 4.
6. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini. Dopo dodici mesi dall'inizio delle attività, la Commissione presenta, entro i quindici giorni successivi, una relazione sullo stato dei lavori. Sono ammesse relazioni di minoranza.
7. I verbali della Commissione, nonché gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione sono pubblicati nel rispetto del regime di segretezza degli atti, salva diversa decisione della Commissione.




Art. 3.
(Poteri e limiti).


1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.
2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a indagini, procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti limitatamente alle materie di cui all'articolo 1, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.
3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta si applicano le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, di segreto professionale e di segreto di Stato.
4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati solo in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).


1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 4 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 5.
(Organizzazione interna e disposizione finanziaria).


1. La Commissione approva, entro trenta giorni dalla sua costituzione, un regolamento interno per il proprio funzionamento, con il quale stabilisce altresì il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi, nei limiti della dotazione di spesa di cui al comma 4.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro.


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