Doc. XXII, n. 31




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle regioni soggette al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) indagare sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in particolare nell'attività delle aziende sanitarie locali, nonché sui motivi e sulle cause dei reati di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale, di malversazione a danno dello Stato di cui all'articolo 316-bis del codice penale, di concussione di cui all'articolo 317 del codice penale, di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 318 del codice penale, di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'articolo 319 del codice penale, di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'articolo 320 del codice penale, di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale, di rifiuto e omissione di atti d'ufficio di cui all'articolo 328 del codice penale, di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici di cui all'articolo 479 del codice penale e di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative di cui all'articolo 480 del codice penale;

b) individuare le eventuali forme di corruzione nel Servizio sanitario nazionale non comprese tra quelle indicate alla lettera a) che impediscono il regolare funzionamento del Servizio sanitario nazionale comprendendo anche le ipotesi di concussione e di abuso in atti d'ufficio e qualsiasi atto compiuto da un pubblico ufficiale o da un'incaricato di un pubblico servizio contrario all'interesse pubblico e dal quale possono derivare conseguenze anche di carattere penale;

c) individuare i meccanismi e le prassi amministrative che favoriscono l'insorgenza di fenomeni di corruzione e come questi incidono o determinano condizioni di inefficacia e inefficienza nell'erogazione dei servizi di tutela della salute, nonché gli sprechi di risorse pubbliche, in particolare in relazione alla gestione delle aziende sanitarie locali;

d) accertare l'incidenza nel Servizio sanitario nazionale del fenomeno della corruzione;

e) accertare quali siano i settori del Servizio sanitario nazionale, anche a livello locale, maggiormente interessati dal fenomeno della corruzione;

f) verificare se la normativa vigente sia efficace nell'azione di contrasto e individuare i fenomeni della corruzione nel Servizio sanitario nazionale;

g) verificare la trasparenza nella filiera di acquisto di farmaci e presìdi ospedalieri e nel relativo sistema di distribuzione, individuare al contempo pratiche collusive tra aziende farmaceutiche o no atte a impedire o ridurre la concorrenza;

h) monitorare la correttezza nei processi di accreditamento delle strutture sanitarie private presso il Servizio sanitario nazionale;

i) verificare la sussistenza di comportamenti collusivi nella filiera di produzione, distribuzione e consumo in tutti gli ambiti del Servizio sanitario nazionale, specialmente in relazione all'affidamento di consulenze esterne, al fine di verificarne la trasparenza, la sostenibilità, l'adeguatezza al servizio e la ragionevole congruità dei costi per servizi, prestazioni e tecnologie erogate;

l) monitorare l'adozione e l'applicazione del codice etico nelle strutture sanitarie pubbliche, private e convenzionate;

m) verificare le modalità e l'efficacia dei controlli e della gestione dei fenomeni corruttivi già verificatisi all'interno delle aziende sanitarie locali;

n) effettuare un monitoraggio sulle fattispecie di corruzione, abuso in atti d'ufficio e concussione prima della data di istituzione della Commissione;

o) verificare lo stato di attuazione e il livello di efficacia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale della legge 6 novembre 2012, n. 190;

p) verificare la trasparenza e la coerenza con la legislazione vigente delle modalità di gestione degli appalti di beni e servizi;

q) verificare la presenza e le modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti delle aziende sanitarie locali od ospedaliere;

r) verificare la gestione delle prestazioni intramoenia;

s) verificare l'eventuale esistenza, entità e modalità di azioni lobbistiche valutando la loro incidenza sui fenomeni di corruzione nel Servizio sanitario nazionale;

t) accertare se nelle modalità di impiego delle cooperative sociali e, in genere, delle organizzazioni del terzo settoreper prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, siano stati riscontrati o possano riscontrarsi episodi di corruzione o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

u) verificare le spese e la variazione dei costi per l'acquisto e la fornitura di dispositivi, materiale, apparecchiature e servizi e se nella differenziazione dei costi possano riscontrarsi episodi di corruzione;

v) verificare l'eventuale esistenza ed entità di connessioni tra i fenomeni di corruzione con la criminalità organizzata e con le fattispecie di reato anche di tipo mafioso;

z) verificare, anche attraverso l'analisi del flusso di dati dei sistemi informatici regionali, l'appropriatezza prescrittiva di farmaci, indagini diagnostiche, prestazioni riabilitative e ricoveri ospedalieri programmati, evidenziando anche eventuali macroscopiche anomalie che possano costituire indizio di abusi o illeciti;

aa) individuare eventuali sistemi di corruzione o di concussione nei procedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci e di inserimento di farmaci nel prontuario farmaceutico;

bb) verificare gli effetti, soprattutto in termini economico-finanziari, dell'utilizzo del cosiddetto project financing per l'edilizia ospedaliera;

cc) verificare la correttezza e l'eventuale ricorso a pratiche collusive nella gestione dei concorsi pubblici del Servizio sanitario nazionale.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da quindici deputati scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.
2. Non possono essere componenti della Commissione deputati sottoposti a inchieste penali o rinviati a giudizio per reati commessi in danno del Servizio sanitario nazionale.
3. Il presidente della Commissione è scelto dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della Commissione stessa.
4. La Commissione elegge tra i suoi componenti un vice presidente e un segretario.
5. Dalle funzioni di presidente, vice presidente e segretario della Commissione non derivano indennità aggiuntive.


Art. 3.
(Audizioni).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.
2. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.


Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere resi pubblici. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


Art. 5.
(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quanto previsto dal comma 2 si applica a chiunque diffonde in tutto o in parte anche per riassunto o informazione atti o documenti del procedimento di inchiesta per i quali è stato disposto il divieto alla divulgazione.


Art. 6.
(Relazione conclusiva).

1. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi prorogabili per una sola volta motivatamente per ulteriori sei mesi dalla data della sua costituzione, presentando una relazione conclusiva alla Camera dei deputati.

Art. 7.
(Organizzazione della Commissione).

1. La Commissione, tutte le volte che lo ritiene opportuno, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, si riunisce in seduta segreta.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene motivatamente necessarie. La Commissione può altresì avvalersi dell'apporto di un magistrato o di un ufficiale degli organi di polizia, designati rispettivamente dai Ministri della giustizia e dell'interno.
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro.


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