Doc. XXII, n. 16




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sull'opera di ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009, al fine di verificare prioritariamente le scelte operate dai soggetti istituzionali preposti, le modalità di gestione delle risorse finanziarie nazionali ed europee stanziate, la correttezza delle procedure di assegnazione dei lavori, i motivi dei ritardi nell'opera di ricostruzione, i frequenti incrementi dei costi rispetto al preventivato, l'attività di monitoraggio e di controllo sul rispetto della legalità, nonché l'efficacia dell'attività di contrasto alle infiltrazioni criminali.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da quindici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.
5. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione nei casi di particolare gravità o urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:
a) indagare sulle scelte operate dai soggetti istituzionali preposti in merito alle priorità e alle modalità della ricostruzione, con particolare attenzione al periodo iniziale della ricostruzione medesima, e se tali scelte siano state prese avendo a riguardo i soli interessi del territorio e delle popolazioni colpite o non abbiano perseguito principalmente altre finalità e altri interessi;
b) indagare sui fenomeni di cattiva gestione e sull'esistenza di sprechi e di inefficienze nell'utilizzo delle risorse e dei fondi stanziati per gli interventi post-sisma;
c) valutare se siano state attivate modalità di controllo sulla qualità degli interventi di ricostruzione avviati e i risultati di tali attività;
d) indagare sugli interventi affidati in emergenza, in deroga alla normativa del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, serviti a forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
e) indagare sulla realizzazione delle case provvisorie prevista dal progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE), volute e attuate dal Governo Berlusconi in carica all'epoca dei fatti, al fine di:
1) verificare se abbiano effettivamente rappresentato, pur nella logica emergenziale, la situazione ottimale per la popolazione locale;
2) verificare a distanza di quattro anni lo stato in cui versano le case provvisorie;
3) individuare eventuali responsabilità nel caso si riscontri l'utilizzo di materiali scadenti o l'esistenza di carenze nella progettazione, nonché di mancata realizzazione a regola d'arte delle case provvisorie;
4) indagare se ricorrano gli estremi di reati connessi nell'ideazione, progettazione e realizzazione del progetto CASE, e in ogni fase antecedente, contestuale e successiva, correlata alla realizzazione definitiva delle opere;
f) indagare sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei sub appalti pubblici legati alla ricostruzione;
g) approfondire i motivi legati ai ritardi nella ricostruzione;
h) indagare sui motivi che hanno portato all'aumento di molti costi rispetto all'importo preventivato;
i) indagare sulle risorse erogate e sul loro utilizzo, nonché sulle commistioni tra affari, appalti e criminalità organizzata o no, e sul suo grado di infiltrazione nel contesto economico-istituzionale della regione;
l) verificare le iniziative messe in atto per garantire il controllo e un indispensabile monitoraggio di tutte le procedure di assegnazione dei lavori di ricostruzione nella regione.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 70.000 annui a decorrere dall'anno 2014. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.


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