Doc. II, n. 23



TESTO DEL REGOLAMENTO

MODIFICA PROPOSTA

  Dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:

Art. 16-ter.

  1. Il Comitato per il controllo parlamentare è composto da venti deputati nominati dal Presidente della Camera su designazione dei Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e in modo che, al loro interno, sia rispecchiata la proporzione dei relativi Gruppi parlamentari. Nel caso in cui uno o più componenti del Comitato cambino Gruppo parlamentare, ed in particolare nel caso in cui tale cambio incida sui rapporti tra maggioranza e opposizione, il Presidente della Camera interviene riequilibrando la composizione del Comitato.

  2. Il presidente del Comitato è eletto a maggioranza dei due terzi dei suoi membri tra i componenti appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il Comitato elegge al suo interno, con voto limitato, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, due vicepresidenti e due segretari.
  3. I lavori del Comitato sono organizzati sulla base di un programma annuale. All'inizio di ogni anno, il presidente del Comitato predispone uno schema di programma contenente le attività di valutazione da porre in essere, anche alla luce delle indicazioni fornite dalle Commissioni permanenti in una riunione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti appositamente convocata ai sensi dell'articolo 23, comma 3. Tale schema è sottoposto all'esame della Conferenza dei presidenti di Gruppo ed è adottato secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 23, comma 6. Il programma è integrabile ogni tre mesi seguendo la procedura di cui al presente comma.
  4. Ogni Commissione permanente, bicamerale o d'inchiesta interessata per materia all'oggetto di una verifica condotta dal Comitato può designare a partecipare ai
relativi lavori due suoi componenti di cui uno appartenente ad un Gruppo di opposizione.
  5. Il Comitato delimita l'oggetto dell'attività di verifica e a tal fine individua: i provvedimenti normativi, le relative disposizioni, gli adempimenti in esse previsti e le eventuali ulteriori questioni di merito connesse da sottoporre a verifica. Per ogni attività di verifica, il presidente designa due relatori, uno dei quali appartenente ad un Gruppo di opposizione. I relatori definiscono i dati e i parametri oggetto della valutazione, la metodologia da utilizzare per il loro accertamento e il programma delle attività da condurre per lo svolgimento della verifica, che sono approvati dal Comitato.
  6. Il Comitato conclude la verifica con l'approvazione di una relazione che dà conto dei risultati acquisiti, all'interno della quale possono essere inseriti anche proposte di modifica alla normativa vigente. La relazione può essere esaminata dall'Assemblea ai sensi del comma 8.
  7. A seguito dell'attività di verifica, ove sia in corso di esame presso una Commissione permanente o presso l'Assemblea un progetto di legge vertente su una materia attinente a quella della verifica, il Comitato può proporre alla Commissione permanente o all'Assemblea le proposte emendative che ritenga opportune per migliorare il testo del progetto di legge in discussione, anche al fine di inserire elementi utili a semplificare l'attività di verifica dell'attuazione della nuova normativa approvata.
  8. Per ogni programma dei lavori trimestrale dell'Assemblea, il Comitato può richiedere l'iscrizione della discussione di almeno una relazione prodotta all'esito dell'attività di verifica. La discussione in Assemblea può concludersi con l'approvazione di una o più risoluzioni.
  9. Il Comitato svolge altresì attività di monitoraggio concernente: il tasso di risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo; il seguito dato dal Governo agli impegni derivanti dall'accoglimento o
dall'approvazione di atti di indirizzo da parte dell'Assemblea e delle Commissioni; la regolarità, la completezza e la tempestività degli adempimenti del Governo concernenti la trasmissione di relazioni al Parlamento e le nomine governative negli enti pubblici previste da disposizioni di legge.
  10. Il Comitato, informandone preventivamente il Presidente della Camera, può procedere all'audizione di Ministri o di altri rappresentanti del Governo e degli enti privati di interesse pubblico sottoposti al controllo parlamentare sulle nomine governative, nonché di esperti e studiosi nelle materie oggetto di verifica. Previa intesa con il Presidente della Camera, ha facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo. Il Comitato, previa intesa con il Presidente della Camera, può altresì procedere all'audizione di rappresentanti della Corte dei conti, dei rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, dei rappresentanti delle Autorità amministrative indipendenti, dei rappresentanti dell'ISTAT e degli enti di ricerca.
  11. Il Comitato può chiedere al Governo la trasmissione di atti, documenti e informazioni connessi con le materie oggetto dell'attività di verifica. Può altresì chiedere dati e informazioni utili alle attività di verifica ai soggetti pubblici con ordinamento autonomo. Può chiedere all'ISTAT e agli enti di ricerca di compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. Può chiedere altresì l'accesso a banche dati pubbliche del Governo, dell'ISTAT, delle Autorità amministrative indipendenti e di altri enti pubblici.
  12. Il Comitato predispone annualmente un rapporto sulle attività per il controllo parlamentare.

Art. 148.

Art. 148.

  1. Un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un

presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche dal presidente del Comitato per il controllo parlamentare o da un quinto dei suoi componenti, nell'ambito delle attività di verifica di cui all'articolo 16-ter del Regolamento.