TESTO DEL REGOLAMENTO |
MODIFICA PROPOSTA |
Art. 22
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Art. 22
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Il comma 1 è sostituito dal seguente: |
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti: |
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti: |
I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; |
I - Affari istituzionali, sicurezza e immigrazione; |
II - Giustizia; |
II - Giustizia; |
III - Affari esteri e comunitari; |
III - Affari esteri e difesa; |
IV - Difesa; |
IV - Bilancio, programmazione economica e finanze; |
V - Bilancio, tesoro e programmazione; |
V - Cultura, ricerca e istruzione; |
VI - Finanze; |
VI - Territorio, mobilità e infrastrutture; |
VII - Cultura, scienza e istruzione; |
VII - Energia, sviluppo economico e rurale e tutela della concorrenza; |
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici; |
VIII - Politiche socio-sanitarie e del lavoro; |
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni; |
IX - Tutela dell'ambiente e del paesaggio; |
X - Attività produttive, commercio e turismo; |
X - Politiche dell'Unione europea. |
XI - Lavoro pubblico e privato; |
XII - Affari sociali; |
XIII - Agricoltura; |
XIV - Politiche dell'Unione europea. |
Art. 23
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Art. 23
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Il comma 10 è sostituito dai seguenti: |
10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di |
10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di |
lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare |
lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni in modo da assicurare che le Commissioni permanenti si riuniscano il lunedì dalle 15 alle 17 e il giorno di martedì al mattino e l'Assemblea nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Il Presidente della Camera promuove le intese necessarie con il Presidente del Senato della Repubblica, per assicurare che le Commissioni bicamerali e d'inchiesta si riuniscano il lunedì dalle 17.30 alle 20 e il giorno di martedì al pomeriggio. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare. |
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10-bis. Escluso il periodo in cui si svolge la sessione di bilancio, la ripartizione dei tempi di cui al comma 10 è eccezionalmente derogabile con il consenso unanime dei presidenti dei Gruppi. |
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Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente: |
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Art. 25-bis
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1. I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e 25 sono predisposti in modo tale da rispettare quanto previsto dall'articolo 23, comma 10. |