Doc. II, n. 22



TESTO DEL REGOLAMENTO MODIFICA PROPOSTA

Art. 22

Art. 22

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti: 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; I - Affari istituzionali, sicurezza e immigrazione;
II - Giustizia; II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari; III - Affari esteri e difesa;
IV - Difesa; IV - Bilancio, programmazione economica e finanze;
V - Bilancio, tesoro e programmazione; V - Cultura, ricerca e istruzione;
VI - Finanze; VI - Territorio, mobilità e infrastrutture;
VII - Cultura, scienza e istruzione; VII - Energia, sviluppo economico e rurale e tutela della concorrenza;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici; VIII - Politiche socio-sanitarie e del lavoro;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni; IX - Tutela dell'ambiente e del paesaggio;
X - Attività produttive, commercio e turismo; X - Politiche dell'Unione europea.
XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura;
XIV - Politiche dell'Unione europea.

Art. 23

Art. 23

Il comma 10 è sostituito dai seguenti:
10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di 10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di
lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni in modo da assicurare che le Commissioni permanenti si riuniscano il lunedì dalle 15 alle 17 e il giorno di martedì al mattino e l'Assemblea nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Il Presidente della Camera promuove le intese necessarie con il Presidente del Senato della Repubblica, per assicurare che le Commissioni bicamerali e d'inchiesta si riuniscano il lunedì dalle 17.30 alle 20 e il giorno di martedì al pomeriggio. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.
10-bis. Escluso il periodo in cui si svolge la sessione di bilancio, la ripartizione dei tempi di cui al comma 10 è eccezionalmente derogabile con il consenso unanime dei presidenti dei Gruppi.
Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
Art. 25-bis
1. I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e 25 sono predisposti in modo tale da rispettare quanto previsto dall'articolo 23, comma 10.