TESTO DEL REGOLAMENTO | MODIFICA PROPOSTA |
Art. 63. |
Art. 63. |
Il comma 1 è sostituito dai seguenti: |
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1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera. |
1. Le sedute dell'Assemblea, delle Giunte, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta presiedute da un deputato, sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera. |
Art. 65. |
Art. 65. |
I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: |
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1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. | 1. Oltre che con le modalità previste dal comma 1-bis dell'articolo 63, alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni permanenti, delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta presiedute da un deputato, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti dettagliati pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera, i quali contengono anche i dati relativi alla partecipazione alle relative sedute di ciascun deputato. Nello stesso Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari sono pubblicati per ciascun deputato con frequenza periodica le informazioni e i dati relativi allo svolgimento in Commissione e al seguito degli atti di indirizzo e controllo presentati. |
2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. |
2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico il quale contiene anche i dati relativi alla partecipazione dei deputati alle votazioni svolte in queste sedi. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. |