Doc. II, n. 18



TESTO DEL REGOLAMENTO MODIFICA PROPOSTA

Art. 14.

Art. 14.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

1. Identico.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. 2. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. Nel caso in cui il numero dei deputati di un Gruppo, dopo la sua costituzione, diventi inferiore a tale numero minimo, l'Ufficio di Presidenza ne dichiara immediatamente lo scioglimento.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. Soppresso.
3. All'inizio di ogni legislatura è costituito un Gruppo per ogni lista elettorale a cui è assegnato il numero minimo di seggi di cui al comma 2.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono. 4. I deputati vengono assegnati ai Gruppi costituiti ai sensi del comma 3, in corrispondenza della lista nella quale sono stati eletti.
5. Ai deputati subentranti si applica la disciplina di cui ai commi precedenti. Qualora sia stato dichiarato lo scioglimento del Gruppo al quale dovrebbero essere assegnati, i deputati, entro due giorni dal subentro, devono dichiarare il Gruppo al quale aderiscono.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. 6. I deputati i quali escano da un Gruppo senza aderire ad un altro, ovvero provengano da un Gruppo del quale sia stato dichiarato lo scioglimento, ovvero non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 5, o comunque non appartengano ad alcun Gruppo, confluiscono in un unico Gruppo misto.
5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. 7. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. Nel caso in cui il numero dei deputati di una componente del Gruppo misto, dopo la sua costituzione, diventi inferiore a dieci, l'Ufficio di Presidenza ne dichiara immediatamente lo scioglimento.
8. Qualora i deputati membri dell'Ufficio di Presidenza aderiscano ad un Gruppo diverso da quello di appartenenza al momento della loro elezione nell'Ufficio di Presidenza, decadono dall'incarico che ricoprono nell'Ufficio di Presidenza. In loro sostituzione si procede all'elezione di nuovi membri dell'Ufficio di Presidenza finalizzata alla corretta rappresentanza dei Gruppi parlamentari.
9. Qualora il presidente di una Commissione permanente aderisca ad un Gruppo diverso da quello di appartenenza al momento della sua elezione a presidente di Commissione, decade dall'incarico. In sostituzione si procede all'elezione di un nuovo presidente di Commissione.

Art. 15.

Art. 15.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente. Il diminuire della consistenza numerica dei Gruppi determina la riduzione, in misura proporzionale, della disponibilità dei locali, delle attrezzature per l'esplicazione delle loro funzioni e del contributo finanziario unico e onnicomprensivo a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, assegnati ai Gruppi. I deputati che aderiscono ad un Gruppo diverso da quello di assegnazione non sono computati per la determinazione della consistenza numerica finalizzata all'assegnazione delle dotazioni e del contributo finanziario.