Doc. II, n. 16




RELAZIONE

  Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di modifica al Regolamento trae origine dalla necessità, da una parte, di porre un freno ai fenomeni, molto frequenti anche nel corso di questa legislatura, di mobilità parlamentare e di frantumazione dei Gruppi, e, dall'altra, dall'esigenza di sottrarre la nascita e la permanenza dei Gruppi alla volontà delle contingenti segreterie dei partiti per renderli invece soggetti più autonomi ai fini di un maggiore rispetto sul piano parlamentare della volontà popolare espressa nel momento elettorale.
  Essa matura alla luce dell'esperienza specifica di questa complicata legislatura, che – oltre a conoscere una significativa mobilità parlamentare sia nella maggioranza sia nelle opposizioni – ha visto nascere un certo numero di Gruppi da frammentazioni successive del Gruppo originariamente costituito in corrispondenza alla lista di elezione dei deputati ad esso appartenenti e ha visto conseguentemente modificarsi radicalmente la geografia politica della Camera: oggi, a tre anni e mezzo dall'avvio della legislatura, il numero dei Gruppi è pari a circa il doppio di quelli originari ed alcuni fra essi corrispondono a forze politiche non presentatesi alle elezioni politiche del 2013, che quindi non hanno avuto deputati eletti.
  A ciò si aggiunge, quale strumento procedurale finalizzato a consentire questo travisamento della volontà popolare, un ricorso massiccio all'articolo 14, comma 2, del Regolamento, ossia alla disposizione che consente l'autorizzazione alla costituzione di Gruppi in deroga al requisito numerico minimo di venti deputati purché i richiedenti rappresentino – secondo l'interpretazione adeguatrice adottata dalla Giunta per il Regolamento il 16 maggio 2006, alla luce del mutato sistema elettorale del 2005 – una «forza politica» che sia evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni, avendovi presentato proprie liste con lo stesso contrassegno in almeno venti circoscrizioni e abbia avuto accesso all'assegnazione nazionale dei seggi. In questa legislatura, attraverso l'applicazione di questa norma, è già stata autorizzata la costituzione o la permanenza di quattro Gruppi.
  Analogamente, quanto alle componenti politiche, la disciplina regolamentare vigente (articolo 14, comma 5) consente la loro formazione, a prescindere dalla lista di elezione, purché contino almeno dieci deputati ovvero, se in numero inferiore a dieci, ma non minore di tre, purché siano in rappresentanza di una forza politica che si sia presentata alle elezioni anche senza aver conseguito eletti.
  Sia nel caso delle componenti politiche inferiori a dieci deputati, sia nel caso dei Gruppi autorizzati in deroga al requisito numerico, il presupposto per la costituzione del soggetto parlamentare è dunque un rapporto di rappresentanza con una forza politica esterna alla Camera, che, con la sua manifestazione di volontà, deve «legittimare» la nascita (e la permanenza) del soggetto. Ne consegue, data l'essenzialità di questo rapporto, che, in sostanza, il Gruppo in deroga (o la componente politica del Gruppo misto con meno di dieci deputati) è in balia del partito, che può – da un giorno all'altro – revocare tale rapporto di rappresentanza o condizionarne la permanenza all'assunzione di specifiche posizioni politiche. Ciò appare non coerente con l'articolo 67 della Costituzione.
  Occorre porre un argine a questo fenomeno, introducendo regole più stringenti che vincolino la costituzione e la permanenza dei Gruppi all'inscindibile legame con la volontà popolare espressa alle elezioni e che impediscano la proliferazione dei Gruppi parlamentari, evitando logiche opposte incoraggiate oggi da una disciplina regolamentare che suggerisce l'idea che i Gruppi parlamentari dipendano dal beneplacito delle segreterie dei partiti e non dalla volontà associativa dei deputati eletti nelle stesse liste secondo le indicazioni ricevute dagli elettori, determinando così – specie in momenti di grandi cambiamenti dello scenario politico – un'evidente asimmetria tra dato elettorale e sua proiezione regolamentare.
  La presente proposta di modifica dunque individua più rigorosi e rigidi requisiti di formazione dei Gruppi e meccanismi che dovrebbero rappresentare un deterrente alla mobilità o alla frantumazione parlamentare.
  In particolare, con il nuovo comma 2 dell'articolo 14, si prevede che per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati eletti in liste aventi il medesimo contrassegno e che con riferimento ad un contrassegno non può essere costituito più di un Gruppo parlamentare. Si prevede inoltre che i deputati che aderiscono ad un Gruppo non corrispondente al contrassegno delle liste in cui sono stati eletti non sono computati ai fini del numero minimo richiesto per la costituzione del Gruppo (al fine di evitare «prestiti» impropri di deputati) e per la sua permanenza. Non sono possibili deroghe a questi requisiti, determinandosi – a norma del comma 3 dell'articolo 14 – l'obbligo in capo all'Ufficio di Presidenza di accertare lo scioglimento di un Gruppo quando vengano meno i requisiti indicati al comma 2.
  Ad attenuare il rischio di un'eccessiva rigidità di tale disciplina, suscettibile di cristallizzare dimensioni rappresentative che potrebbero essere state superate nella costante evoluzione della realtà politica, si propone una nuova disciplina delle componenti politiche del Gruppo misto. Si opera, comunque, nel senso di introdurre requisiti più rigorosi rispetto a quelli vigenti, riprendendo parzialmente la disciplina attualmente prevista per i Gruppi costituiti in deroga al requisito numerico. Ciò anche al fine di salvaguardare, a maggior ragione nella vigenza di un sistema elettorale comunque di tipo proporzionale, ancorché attenuato dalla previsione di un premio di maggioranza, la possibilità di formare componenti in rappresentanza di forze politiche che abbiano comunque eletto una propria pattuglia di deputati.
  Ferma restando, dunque, la possibilità di formare componenti politiche costituite da almeno dieci deputati – possibilità che assorbe l'esigenza di dare una rappresentanza parlamentare organizzata a formazioni politiche nate successivamente alle elezioni, nel corso della legislatura – per costituire componenti politiche con meno di dieci deputati si richiede un numero minimo di cinque deputati, che rappresentino una forza politica in possesso dei requisiti corrispondenti a quelli che l'attuale disciplina prevede per la costituzione di Gruppi in deroga all'ordinario requisito numerico, e cioè che si tratti di forza politica che abbia presentato proprie liste con lo stesso contrassegno in almeno venti circoscrizioni, accedendo alla ripartizione dei seggi ai sensi della legge che disciplina l'elezione della Camera dei deputati. Per ciascun contrassegno può essere autorizzata, tuttavia, la formazione di un'unica componente.
  Resta ferma, nei termini attualmente vigenti, la possibilità di costituire una componente politica all'interno del Gruppo misto da parte di deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.


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