Doc. II, n. 14




TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
Dopo il Capo XX è aggiunto il seguente:
Capo XX-bis
DEI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DI INIZIATIVA DEI CONSIGLI REGIONALI
 
Art. 100-bis.
  1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità della proposta. L'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge di iniziativa dei Consigli regionali deve essere iniziato dalla Commissione entro e non oltre un mese dall'assegnazione, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78. La Commissione procede in ogni caso all'audizione di rappresentanti dei promotori dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei Consigli regionali proponenti. Di tale audizione è sempre disposta la trasmissione sul sito internet della Camera.
  2. L'esame in sede referente deve concludersi entro due mesi dal suo avvio, salvi i termini più brevi se sia stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se entro tale termine la Commissione non ne abbia concluso l'esame e non abbia avanzato una richiesta di proroga, comunque non superiore a due mesi, il Presidente della Camera inserisce il progetto di legge nel successivo calendario dell'Assemblea. La medesima disciplina si applica se, decorsi tre mesi dall'assegnazione, la Commissione non abbia avviato l'esame.
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