Doc. II, n. 13



TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
Art. 12.
Art. 12.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

 

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  2-bis. L'Ufficio di Presidenza adotta, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, il Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati. Il Codice stabilisce princìpi e norme di condotta ai quali i deputati devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare, disciplinando in particolare:
  a) le azioni cui sono tenuti inderogabilmente per garantire la trasparenza nei rapporti economici, per tutelare e garantire la loro autonomia ed evitare situazioni di conflitto d'interessi;
  b) gli obblighi di informazione, anche ove già previsti dalla legislazione vigente, relativi alle spese sostenute e ai finanziamenti ricevuti per la propaganda elettorale, con particolare riguardo alla provenienza indiretta di finanziamenti elargiti da associazioni politiche od elettorali o enti che potrebbero essere utilizzati come intermediari;
  c) gli obblighi di informazione, anche ove già previsti dalla legislazione vigente, inerenti alla situazione patrimoniale e professionale, con particolare riguardo ai rapporti professionali e/o di consulenza dei deputati, dei loro parenti e/o affini fino al terzo grado, con enti e società che siano concessionari o fornitori di servizi, anche in seguito ad appalti, di qualsiasi struttura pubblica e al possesso di azioni da parte dei medesimi soggetti e nel medesimo tipo di enti e società, per una percentuale, complessivamente calcolata, superiore al 5 per cento;
  d) gli obblighi di informazione inerenti ai finanziamenti da parte di qualsiasi ente o società di cui alla lettera c) diretti ad enti, associazioni, movimenti nei quali il deputato ricopra cariche esecutive o di rappresentanza;
  e) le modalità di pubblicazione, anche eventualmente parziale per esigenze di tutela della privacy di terzi, delle informazioni di cui alle lettere b), c) e d);
  f) le modalità di controllo sull'osservanza del Codice con l'attribuzione di un potere di richiamo alla Presidenza della Camera, che si avvale a tal fine di un'apposita Commissione da costituire sorteggiandone i componenti tra i giudici emeriti della Corte costituzionale e i presidenti emeriti della Corte dei conti;
  g) le sanzioni per i casi di inosservanza degli obblighi e le relative modalità di irrogazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, prevedendo in particolare, in proporzione alla diversa gravità delle violazioni, la sanzione pecuniaria per un importo minimo pari ad un quinto dell'indennità parlamentare mensile fino ad un importo massimo pari a sei volte l'indennità parlamentare mensile, e, in caso di inadempienza reiterata o rifiuto ad adempiere, la sanzione della interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da tre a dodici mesi.

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