Doc. II, n. 8




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 60.
Art. 60.
  1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo.   1. Identico.
  2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.   2. Identico.
  3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata.   3. Identico.
  4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.   4. Identico.
  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  5. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3, qualora un deputato effettui, con qualunque mezzo, riprese visive o sonore all'interno delle Aule degli organi parlamentari; rappresenta fatto più grave la diffusione all'esterno delle predette riprese. In casi
di eccezionale gravità, la medesima sanzione può essere proposta qualora le predette riprese siano effettuate nelle sedi della Camera, ma fuori dalle Aule degli organi parlamentari. Il Collegio dei Questori adotta una regolamentazione dei casi in cui può essere autorizzata l'effettuazione di riprese visive all'interno delle sedi della Camera in deroga a quanto previsto nei periodi precedenti.


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