Doc. XXII, n. 19

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato DE MARIA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini

Presentata il 30 maggio 2018

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  Onorevoli Colleghi! – Pier Paolo Pasolini viene barbaramente ucciso il 2 novembre 1975 all'idroscalo di Ostia. Un omicidio dalla dinamica non chiara, dai molti interrogativi irrisolti. Un corpo martoriato da colpi inferti con un corpo contundente e un assassino che non è sporco di sangue. Un Pasolini atletico che non riesce a difendersi dal suo esile killer. Un plantare destro e una maglia verde trovati nella sua auto che non appartengono né a lui né al suo omicida. Più tracce di pneumatici sul luogo del delitto. Testimoni non ascoltati. Un caso chiuso troppo velocemente con l'addebito dell'esclusiva responsabilità a Giuseppe Pelosi, anche se ciò contrastava con quanto indicato nella sentenza di primo grado e cioè che gli assassini erano più persone.
  Un elemento che – nel Paese della verità postuma – trentaquattro anni dopo, con l'utilizzo di metodologie che nel 1975 gli investigatori non possedevano, è provato con oggettiva chiarezza. Infatti, quando nel 2009 il legale del cugino di Pasolini presenta alla procura della Repubblica di Roma un'istanza di riapertura delle indagini, l'esame del DNA sui reperti del delitto conferma la presenza di altre persone sulla scena del crimine. E questo, sicuramente, è un dato che cambia la storia e la dinamica del delitto. Non solo. Si raccolgono elementi su molti dei protagonisti di questa vicenda e dall'indagine emerge il legame di uno dei testimoni degli ultimi istanti di vita di Pasolini – e di altri personaggi ruotanti, al momento, intorno alla vicenda – con la nascente banda della Magliana. Con la presente proposta di inchiesta parlamentare si chiede di indagare anche sul movente dell'assassinio e in particolare sul possibile collegamento con altri due omicidi eccellenti, quelli del presidente dell'ENI Enrico Mattei e quello del giornalista dell’Ora Mauro De Mauro. Una traccia investigativa che, come gli altri elementi, non viene approfondita e la procura archivia l'inchiesta il 25 maggio 2015.
  Ma il caso non è chiuso. A quaranta anni dalla tragica morte di Pasolini, i nuovi indizi emersi su una diversa dinamica e un possibile movente – anche successivamente all'archiviazione – sono numerosi. Occorre Pag. 2compiere solo una semplice azione: indagare. Compito che il Parlamento ha il dovere di svolgere, affermando così il principio che verità e giustizia sulla morte di uno dei più grandi intellettuali italiani del ’900 è un diritto da garantire senza prescrizione. Ed è ciò che chiedono anche la società civile, molti esponenti del mondo della cultura e oltre diecimila cittadini che si sono mobilitati perché si avvii un'indagine parlamentare sul caso. A riprova del fatto che – nonostante il tempo trascorso – Pasolini non è patrimonio culturale di pochi, di una parte o dell'altra, ma di tutti gli italiani. Un patrimonio culturale che non possiamo avere l'ipocrisia, il timore, l'opportunismo di limitarci a ricordare nei teatri, nei cinema, nelle librerie in occasione delle celebrazioni, senza poi dimostrare – soprattutto come istituzione parlamentare – l'onestà intellettuale, la coscienza, il senso civico necessari per cercare di dare risposte su chi, come e perché ha barbaramente ucciso Pasolini e rendere così giustizia alla sua morte e alla storia del Paese.
  Una scelta etica che chiediamo ai colleghi e al Parlamento di fare, aderendo e approvando la presente proposta di inchiesta parlamentare.
  L'articolo 1 istituisce la Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, definendone i compiti e prevedendo che essa concluda i propri lavori, entro diciotto mesi, con la presentazione di una relazione. L'articolo 2 disciplina le modalità di composizione della Commissione, nonché quelle di elezione del presidente e dei vicepresidenti. L'articolo 3 precisa i poteri della Commissione in materia di audizioni, testimonianze e acquisizione di documenti e atti. L'articolo 4 disciplina l'obbligo di segretezza per i componenti della Commissione, i collaboratori, i funzionari e il personale a vario titolo coinvolto. L'articolo 5 prevede l'adozione di un regolamento interno della Commissione, stabilisce che essa può avvalersi dell'opera di agenti, ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie e determina le risorse per il suo funzionamento.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, compiti e durata della Commissione).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) analizzare la dinamica del delitto, sulla base dei dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e degli elementi emersi successivamente, al fine di individuare il movente e gli esecutori dell'omicidio;

   b) esaminare e valutare le possibili connessioni tra l'omicidio di Pier Paolo Pasolini e gli omicidi di Enrico Mattei e di Mauro De Mauro nonché con l'operato della loggia massonica «Propaganda 2», facente capo a Licio Gelli, e dei suoi iscritti o di altre organizzazioni criminali;

   c) analizzare le modalità di azione delle amministrazioni dello Stato in relazione al delitto al fine di valutarne, in particolare, la completezza e l'attendibilità;

   d) individuare eventuali responsabilità in ordine ai fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

  3. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera Pag. 4 dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio dalla Commissione, nella prima seduta, ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  3. Fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
  4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine Pag. 5e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione della Commissione).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 20.000 euro per l'anno 2018, di 70.000 euro per l'anno 2019 e di 40.000 euro per l'anno 2020, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.