CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II, n. 24

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Modifiche al Regolamento volte all'adeguamento alla riduzione del numero dei deputati, con particolare riferimento alla riduzione della composizione numerica di alcuni organi della Camera, alla razionalizzazione del numero e delle competenze delle Commissioni permanenti, alla riduzione dei quorum in Commissione ed in Assemblea, nonché in tema di cariche dell'Ufficio di Presidenza)

d'iniziativa dei deputati
DAVIDE CRIPPA, DIENI, INVIDIA, PALMISANO, SAITTA,
ELISA TRIPODI

Presentata alla Presidenza della Camera il 5 agosto 2021

  Onorevoli Colleghi! – I Regolamenti parlamentari hanno rappresentato, nella nostra storia costituzionale, un ruolo determinante nella definizione della posizione delle nostre Camere nella dinamica della forma di governo, sicché la storia delle modifiche regolamentari coincide con la storia del Parlamento. Nel complesso mosaico delle riforme istituzionali, i Regolamenti parlamentari continuano a rivestire quindi un ruolo fondamentale, interdipendente ma non per questo subordinato.
  È del tutto evidente che, in forza della riforma costituzionale concernente la significativa riduzione del numero dei parlamentari, risulti imprescindibile adeguare funzionalmente il Regolamento della Camera, attraverso modifiche auspicabilmente condivise, volte ad incrementare – ragionevolmente – l'efficienza e l'efficacia del lavoro parlamentare.
  Tale approccio riformatore «indotto», come detto, da un mutamento della Carta costituzionale, può rappresentare utilmente l'occasione per eliminare le persistenti asimmetrie procedurali con il Regolamento del Senato, per incrementare l'efficientamento dell'iter legislativo potenziando il lavoro delle Commissioni parlamentari e per inserire disposizioni in ottica anti trasformistica.
  Dunque la presente proposta di modificazione del Regolamento della Camera si sviluppa su quattro direttrici sostanziali:

   1. riduzione numerica nell'ambito degli organi della Camera, con particolare riguardo alla riduzione (da venti a quattordici) del requisito numerico per la costituzione dei Gruppi parlamentari;

   2. razionalizzazione del numero delle Commissioni permanenti, anche in analogia Pag. 2 con il percorso di riforma regolamentare avviato in seno al Senato della Repubblica, con accenti su «innovazione tecnologica» e «digitale», «transizione ecologica» e «mobilità sostenibile»;

   3. riduzione del quorum per l'attivazione di procedure e di strumenti;

   4. disposizioni per arginare il transfughismo parlamentare, prevedendo che i Vicepresidenti e i Segretari dell'Ufficio di Presidenza, nonché i Presidenti, Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni permanenti che entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadano dall'incarico.

  Con questo auspicio ed in questa logica costruttiva, il Gruppo parlamentare «MoVimento 5 Stelle» intende procedere, senza indugio alcuno, alla modifica del Regolamento della Camera, al fine di adeguarlo razionalmente alla riduzione del numero dei deputati e, dunque, per i motivi esposti nella presente relazione illustrativa, si auspica un celere esame della presente proposta di riforma regolamentare.

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Testo del Regolamento

Modifica proposta

Art. 5.

Art. 5.

  1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

  Al comma 1, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sei».

  2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

  Al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

  Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  6-bis. I Vicepresidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

Art. 6.

Art. 6.

  2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

  Al comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 14.

Art. 14.

  1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

  Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.

  Al comma 2, le parole: «venti iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici iscritti» e le parole: «venti collegi» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici collegi».

  5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

  Al comma 5, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto».

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Art. 16.

Art. 16.

  3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principî e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principî e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principî e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.

  Al comma 3-ter, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

Art. 16-bis.

Art. 16-bis.

  1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

  Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto».

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Art. 17.

Art. 17.

  1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

  Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

Art. 17-bis.

Art. 17-bis.

  1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

  Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

Art. 18.

Art. 18.

  1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

  Al comma 1, la parola: «ventuno» è sostituita dalla seguente: «sedici».

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Art. 18-ter.

Art. 18-ter.

  6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

  Al comma 6, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

Art. 20.

Art. 20.

  Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

Art. 22.

Art. 22.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

   I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

   I – Affari Costituzionali, Presidenza del Consiglio, interni, innovazione tecnologica e digitale;

   II - Giustizia;

   II - Giustizia;

   III - Affari esteri e comunitari;

   IV - Difesa;

   V - Bilancio, tesoro e programmazione;

   VI - Finanze;

   VII - Cultura, scienza e istruzione;

   VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;

   IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;

   X - Attività produttive, commercio e turismo;

   XI - Lavoro pubblico e privato;

   XII - Affari sociali;

   XIII – Agricoltura;

   XIV – Politiche dell'Unione europea.

   III - Affari esteri e difesa;

   IV – Politiche dell'Unione europea;

   V – Economia e finanze;

   VI - Cultura, scienza e istruzione;

   VII - Ambiente, territorio, lavori pubblici, energia e transizione ecologica;

   VIII - Trasporti, mobilità sostenibile e telecomunicazioni;

   IX - Attività produttive e agricole, commercio e turismo;

   X - Affari sociali, salute e lavoro.

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Art. 27.

Art. 27.

  2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.

  Al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

Art. 40.

Art. 40.

  1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

  Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

Art. 44.

Art. 44.

  1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

  Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

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Art. 46.

Art. 46.

  4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

  Al comma 4, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

Art. 51.

Art. 51.

  2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

  Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici»; la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

Art. 83.

Art. 83.

  2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

  Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

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Art. 86.

Art. 86.

  5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

  Al comma 5, la parola: «Trenta» è sostituita dalla seguente: «Venti».

  8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.

  Al comma 8, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

Art. 96-bis.

Art. 96-bis.

  3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

  Al comma 3, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

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Art. 114.

Art. 114.

  1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

  Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;

  2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

  Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

Art. 138-bis.

Art. 138-bis.

  1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

  Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

  Dopo l'art. 153-quater è aggiunto il seguente:

Art. 153-quinquies.

  1. Le presenti modificazioni al Regolamento entrano in vigore a decorrere dalla XIX legislatura.