Doc. II, n. 4

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 14: autorizzazione alla costituzione di un Gruppo composto da deputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute dalla legge)

d'iniziativa dei deputati
SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER e EMANUELA ROSSINI

Presentata alla Presidenza della Camera il 12 settembre 2018

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  Onorevoli Colleghi ! — Con la presente proposta di modificazione del Regolamento si intende autorizzare la costituzione di un Gruppo parlamentare rappresentativo delle minoranze linguistiche. In particolare, con il nuovo comma 2-bis dell'articolo 14, si intende introdurre, per favorire la rappresentanza delle minoranze linguistiche, una deroga al requisito numerico, pari a venti deputati, previsto dall'articolo 14, comma 1, per la costituzione dei Gruppi parlamentari.
  La ratio di tale scelta si giustifica con l'esigenza di dare un seguito, nell'ordinamento parlamentare, al principio della tutela delle minoranze linguistiche, sancito dall'articolo 6 della Costituzione. La proposta mira, in sostanza, a dare una più completa attuazione al principio della rappresentanza nell'organizzazione della Camera per Gruppi, valorizzando la specificità rappresentativa delle minoranze linguistiche, non solo con il riconoscimento della componente politica all'interno del Gruppo misto, ma più incisivamente con l'introduzione nel Regolamento della possibilità di formare autonomamente un Gruppo.
  Il Senato ha recentemente approvato una riforma organica del Regolamento mediante la quale è stata introdotta la possibilità di costituire un Gruppo, composto da almeno 5 iscritti, per i senatori Pag. 3appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento delle minoranze stesse, e i senatori eletti nelle regioni speciali il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche.
  Uno dei punti cardine della riforma che il Senato è riuscito ad approvare negli ultimi mesi della XVII legislatura è rappresentato dall'introduzione di un vincolo di corrispondenza fra la costituzione del Gruppo parlamentare e l'obbligo di rappresentare un partito o movimento politico che abbia presentato alle elezioni una propria lista di candidati.
  Un intervento con alle spalle una validissima motivazione, quella di evitare i cambi di casacca e la creazione di nuovi Gruppi parlamentari nel corso della legislatura, pur nella consapevolezza che la modifica avrebbe comportato l'impossibilità di ricostituire il Gruppo Per le Autonomie, attivo dal 2001 in Senato, con dieci senatori, espressione delle minoranze linguistiche tedesche, francesi e ladine, e di altri senatori autonomisti candidati in regioni diverse e con simboli diversi.
  Quindi l'approvazione del nuovo comma 5 dell'articolo 14 del Regolamento del Senato ha rappresentato un passaggio storico e fondamentale per le minoranze linguistiche, permettendo di realizzare quanto alla Camera dei deputati, nel 1997, purtroppo non riuscì. La proposta della Giunta per il Regolamento (Doc. II n. 8) fu infatti allora respinta dall'Aula per pochi voti.
  Pertanto, la presente proposta riproduce l'identico testo approvato al Senato, senza apportare modifiche neanche al numero minimo di iscritti previsto per la composizione del Gruppo. Infatti le regioni di insediamento delle minoranze non riescono a produrre numeri maggiori di rappresentanti alla Camera rispetto a quelli indicati nell'articolo 14, comma 5, del Regolamento del Senato. Il numero minimo di 5 deputati permetterà quindi la costituzione di un Gruppo autonomo per i rappresentanti delle minoranze linguistiche. Al contempo, rimane ferma la possibilità, di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 14, di costituire una componente politica all'interno del Gruppo misto con un numero di iscritti, appartenenti a minoranze linguistiche, non inferiore a tre.
  La presente proposta, oltre a recare l'introduzione del comma 2-bis dell'articolo 14, disciplina, mediante la previsione di cui all'articolo 153-quinquies, l'entrata in vigore della modifica proposta, che avrà effetto a decorrere dalla XIX legislatura.
  Auspicando che anche la Camera possa, nel corso della XVIII legislatura, procedere ad una revisione integrale del proprio Regolamento, più volte iniziata ma mai giunta a compimento, con la presente proposta si intende evidenziare l'esigenza di introdurre anche alla Camera una norma conforme allo stesso principio contenuto nell'articolo 14, comma 5, del nuovo Regolamento del Senato.

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TESTO DEL REGOLAMENTO
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MODIFICA PROPOSTA
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Art. 14.

Art. 14.

  01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

  01. Identico.

  1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.   1. Identico.
  2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.   2. Identico.

  Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. I deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e i deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche, possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti.

  3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.   3. Identico.
  4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.   4. Identico.
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  5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.   5. Identico.

  Dopo l'articolo 153-quater è aggiunto il seguente:

Art. 153-quinquies.

  1. La disposizione del comma 2-bis dell'articolo 14 ha effetto a decorrere dalla XIX legislatura.