Doc. II, n. 3

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 116: divieto di posizione della questione di fiducia su progetti di legge elettorale)

d'iniziativa dei deputati
SPERANZA e FORNARO

Presentata alla Presidenza della Camera il 27 luglio 2018

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  Onorevoli Colleghi ! — Nel corso della XVII Legislatura abbiamo assistito, da parte del Governo, all'approvazione della legge elettorale attraverso il ricorso alla questione di fiducia al fine di non procedere alle votazioni richieste a scrutinio segreto.
  La questione di fiducia rappresenta un istituto estremamente duttile sia per la sua natura essenzialmente politica sia perché disciplinato prevalentemente da fonti non scritte. Tali caratteristiche ne rendono difficile l'inquadramento normativo, tenuto conto che l'istituto in oggetto ha natura consuetudinaria e, solo a partire dal 1971, i Regolamenti parlamentari hanno, in parte, disciplinato questa prassi.
  Tuttavia, giova ricordare che gli effetti che derivano dall'istituto in oggetto sono di natura costituzionale, incidendo principalmente sui rapporti tra Parlamento e Governo e, ancora di più, su quelli tra rappresentanza parlamentare ed elettorato.
  Il combinato disposto delle norme regolamentari che trattano le modalità di voto si presta a problemi interpretativi di una certa rilevanza tanto da creare, in alcuni specifici casi, tensione nell'equilibrio tra Parlamento e Governo.
  In particolare, si fa riferimento all'articolo 49, comma 1, e all'articolo 116, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati.Pag. 2
  L'articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera, prevede che le votazioni si svolgano di norma a scrutinio palese, fatta eccezione per le «votazioni riguardanti le persone» per le quali è prescritto lo scrutinio segreto. La stessa norma prevede quindi la votazione a scrutinio segreto per alcune materie tassativamente indicate, sempre che ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51 del medesimo Regolamento. La legge elettorale è compresa tra le materie per le quali è possibile richiedere lo scrutinio segreto.
  L'articolo 116, comma 4, disciplina, invece, i casi nei quali non può essere posta la questione di fiducia e, in particolare, ne esclude la posizione per «tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto».
  Nel corso degli anni, proprio la materia elettorale ha suscitato i maggiori problemi interpretativi in relazione all'applicazione del voto segreto e conseguentemente all'uso della fiducia da parte del Governo su provvedimenti elettorali.
  A seguito della riforma regolamentare intervenuta nel 1988 sulle modalità di votazione, si era registrata una interpretazione non restrittiva dell'articolo 49, tanto da consentire l'applicazione del voto segreto a disposizioni in materia elettorale, almeno fino alla XIII Legislatura.
  Successivamente si assiste ad un'inversione di tendenza tale da portare al consolidamento di un orientamento interpretativo restrittivo.
  Purtroppo la mancanza di coordinamento tra le disposizioni regolamentari succitate ha determinato e continua a determinare notevoli difficoltà interpretative.
  Appare, dunque, necessario procedere ad un intervento di modifica del Regolamento volto al superamento di una prassi interpretativa non condivisa. In particolare, è necessario intervenire al fine di evitare un uso strumentale della questione di fiducia preservando la vera natura dell'istituto, ossia di verifica della permanenza del rapporto fiduciario tra Camere e Governo, lasciando al tempo stesso ai parlamentari la possibilità e la libertà di operare le proprie valutazioni di merito in una materia tanto delicata e carica di responsabilità politiche e morali.
  Per i motivi suesposti, si propone una modifica all'articolo 116, comma 4, che introduce il divieto di posizione della questione di fiducia sulle leggi elettorali.

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TESTO DEL REGOLAMENTO
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MODIFICA PROPOSTA
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Art. 116.

Art. 116.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:

  4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.   4. La questione di fiducia non può essere posta su progetti di legge elettorale, proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.